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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/06/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti in data 14.5.2025 nell'interesse di parte appellante e in data 12.5.2025 nell'interesse della Compagnia appellata;
vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 7/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) elettivamente domiciliata in Gioiosa Ionica, alla via C.F._1
Gramsci, n. 28 presso lo studio dell'avv. LETIZIA CANNIZZARO che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
-APPELLANTE-
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., (P.IVA ) elettivamente domiciliata in Cosenza, alla via P.IVA_1
Monte Santo, n. 22 presso lo studio dell'avv. DAMIANO LIBONATI che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione depositata in atti;
-APPELLATA –
NONCHÉ
nato a [...] il [...] residente in [...], Controparte_2
alla C.da Eisabetta, n. 67/H;
-APPELLATO CONTUMACE -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1164/2022 emessa in data
30.11.2022 dal Giudice di Pace di Locri – risarcimento danni rca
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 15.5.2025 svoltasi con modalità cartolari
FATTO E DIRITTO
I.- I.- Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del
2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit. il gravame è infondato e, pertanto, va confermata la impugnata sentenza nei termini che seguono.
ha domandato la riforma della sentenza n. Parte_2
1164/2022 emessa il 30.11.2022 dal Giudice di Pace di Locri nella parte in cui è stata rigettata la domanda originariamente proposta nei confronti di e della Compagnia assicurativa in epigrafe indicata avente Controparte_2 ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo di sua proprietà Fiat 500X tg. EY866TH, in occasione del sinistro
2 verificatosi il 20.12.2018 in Gioiosa Ionica alle 17,20 circa. In particolare, ha censurato la sentenza citata lamentando la erronea valutazione delle risultanze istruttorie e, in specie, delle dichiarazioni testimoniali, della consulenza tecnica d'ufficio e dei dati forniti dalla scatola nera rispetto ai quali in sentenza era stata – a suo dire – erroneamente dichiarata la tardività della produzione attorea;
nella specie, la impugnata sentenza ha concluso per la carenza di prova.
I.
2- Si è costituita in giudizio la (quale Controparte_3
Compagnia del veicolo condotto e di proprietà dell'attore), chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese di lite per le ragioni meglio precisate nella comparsa di costituzione depositata il 26.4.2023 ed alla quale si fa rinvio.
I.
3- Nonostante la regolarità della notifica nessuno si è costituito per
[...] il quale è rimasto contumace. CP_2
I.
4- Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata differita alla udienza del 15.5.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi con modalità cartolari e con concessione di termini per eventuali note conclusive.
II.- L'appello spiegato da risulta infondato per le Parte_1
ragioni di seguito esposte e, pertanto, tale gravame non può trovare accoglimento.
II.
1- Per comodità espositiva si procede ad esaminare congiuntamente i motivi di appello – in quanto inerenti al medesimo profilo relativo alla valutazione delle emergenze istruttorie per la disamina dei quali occorre muovere dal consolidato orientamento secondo cui il danneggiato deve assolvere all'onere probatorio su di lui gravante al fine di ottenere la tutela risarcitoria per i danni asseritamente subiti in conseguenza di un sinistro stradale.
In linea generale, è del tutto pacifico che colui che promuova l'azione di risarcimento deve provare le specifiche modalità del sinistro e che, quindi, lo stesso si è verificato a cagione della condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo coinvolto nel fatto. Invero, il disposto di cui all'art. 2697, comma primo, C.C. impone all'attore di
3 provare tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere (fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se tale prova lo stesso non fornisce, la sua domanda viene rigettata. A sua volta, tra i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno è compreso anche il nesso di causalità tra il danno che l'attore lamenta di avere subito ed il comportamento che si assume causativo dello stesso danno. La mancata dimostrazione di tale rapporto di causalità non può che comportare il rigetto della domanda attorea (cfr., in questo senso, Cass., sez. III, sent. n. 7026 del
23/05/2001, in motivazione).
II.
2- Passando alla disamina del caso di specie, giova premettere che, secondo la dinamica del sinistro riferita con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'autovettura del sarebbe stata urtata alle ore 17.20 Pt_1 circa del giorno 20.12.2018 dall'autocarro tg. EK817GH avente semirimorchio tg. AB39 300 condotto da durante la Controparte_2 manovra in retromarcia da questi eseguita per uscire dall'area di parcheggio sita in Gioiosa Ionica, C.da Elisabetta. Ciò posto si passa ad esaminare il compendio istruttorio partendo dalle risultanze del dispositivo GPS installato sul veicolo della parte danneggiata.
E' appena il caso di precisare che con l'approvazione del D.L. n. 145/2013
(“Destinazione Italia”) è stata introdotta l'opzione da parte delle compagnie di assicurazione di installare la c.d. “scatola nera” sulla vettura dell'assicurato in modo da monitorare la velocità con cui ci si sposta e captare una serie di altre informazioni.
Trattasi, specificamente, di un sistema di geolocalizzazione satellitare
(GPS), in grado di memorizzare molteplici dati, tra i quali la posizione e gli spostamenti del veicolo.
Il sistema permette di monitorare diversi parametri di funzionamento della vettura, raccogliendo una serie di dati che, in caso di sinistro, potranno tornare utili per capire le dinamiche dell'incidente stesso;
analizzando nel dettaglio le funzionalità della scatola nera è possibile accedere ai report del dispositivo e verificare tutti gli eventi registrati dal veicolo il giorno del presunto sinistro. È utile precisare che, il dispositivo provvede a registrare sia l'accensione che lo spegnimento del veicolo, come poi l'itinerario
4 percorso dallo stesso, oltre il c.d. crash ossia la velocità tenuta dal veicolo al momento dell'impatto.
L'efficacia probatoria dei predetti dispositivi è attualmente disciplinata dall'art. 145 bis comma 1del D.lgs. 07/09/2005, n. 209, a tenore del quale
“quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali
11 stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo…”.
Ai sensi dell'articolo 145 bis del codice delle assicurazioni private, con le disposizioni introdotte dall'articolo 1 comma 20 della legge numero
124/2017, viene, dunque, attribuita piena prova (prova legale) alle risultanze del dispositivo elettronico di localizzazione del veicolo, ammettendo la prova contraria unicamente con riferimento alla prova del malfunzionamento o della manomissione di questo.
Ebbene, nel caso di specie – senza che sia stato addotto alcun mancato funzionamento dell'apparecchio o manomissione del dispositivo – non può non rilevarsi che nell'orario indicato le registrazioni del dispositivo non hanno rilevato alcun evento di crash.
Senonché vi sono ragioni che consentono di ritenere non pianamente probanti i dati (non) rilevati dalla scatola e che, a ben vedere, prescindono dal contenuto tipico della prova legale di cui al citato art. 145 cod. ass.
Ed infatti, sulla scorta dello stesso report prodotto agli atti dall'odierna appellata, relativo alla registrazione dei dati provenienti dal dispositivo elettronico satellitare NPAFULL, installato sull'auto del ., è Pt_1 riportata la seguente indicazione: “non ci risulta la registrazione di alcun evento crash. Si precisa che non vengono rilevati sinistri di lieve entità
(accelerazione del veicolo inferiore a 1 g, 1 g= 9,8 m/s2) o con il veicolo a quadro spento”.
5 In sostanza, il suddetto report, dopo aver escluso la possibilità di un evento
“crash”, precisa che il dispositivo, tuttavia, non rileva “sinistri di lieve entità (accelerazione del veicolo inferiore a 1g, 1g=9,8 m/s2) o con il veicolo a quadro spento”.
Quanto all'ammissione delle prove, reputa il Tribunale che a questo punto muta il contenuto della prova che deve essere offerta per vincere il valore probante dei tabulati della scatola nera giacché, ferma la previsione dell'art. 145 bis Cod.. ass., la mancata rilevazione del sinistro può essere conseguenza non necessariamente di un malfunzionamento o di una manomissione dell'apparecchio ma delle sue stesse caratteristiche tecniche che non consentono la rilevazione di sinistri di lieve entità.
Ecco che, allora, è sulla scorta di tali elementi che occorre valutare le conclusioni cui perviene la sentenza impugnata.
Anzitutto, l'odierno appellante ha prodotto il modello di constatazione amichevole sottoscritto dallo stesso che effettivamente descrive il sinistro secondo le modalità allegate dall'appellante cioè a dire con un urto cagionato dal veicolo condotto dal sig. che, retrocedendo per uscire CP_2 da un parcheggio, è andato ad impattare il veicolo parcato sulla medesima strada
Si ricorda, a riguardo, che secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente, con la conseguenza che correttamente il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti, e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile auto (ex mulitis Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10687 del
20/04/2023); più nel dettaglio, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), per essere opponibile all'assicuratore, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e dunque litisconsorte
6 necessario, non anche dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo (Cass. n.
8214/2013).
In conclusione, dunque, in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la confessione contenuta nel modulo CA.I proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all'assicuratore ed al proprietario dello stesso, è liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro in applicazione dell'art. 2733, terzo comma, cod. civ., mentre ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confitente, come previsto dall'art. 2733, secondo comma, cod. civ. (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III,
3 agosto 2017, n. 19327; nella giurisprudenza di merito Trib. Roma, sez.
XII, n. 16767/2018).
Di contro, deve rilevarsi che i testi escussi in primo grado (rispettivamente alle udienze del 07.5.2021 e del 25.5.2022), e Testimone_1 Tes_2
, hanno confermato la dinamica del sinistro per come descritta
[...] dall'attore nonché il luogo di verificazione dell'evento (C.da Elisabetta, in
Gioiosa Ionica), i punti d'urto, i danni alla parte anteriore del mezzo di proprietà del e la circostanza che il veicolo fosse parcheggiato e a Pt_1
quadro spento.
Orbene, reputa il Tribunale che le risultanze della scatola nera siano, in realtà, compatibili quanto ad orari e dinamica con quelle descritte dall'attore.
Gli orari riportati dalla scatola nera, limitandoci a quelli che vengono concretamente in rilievo, sono i seguenti: ore 17.12.56 moto;
ore 17:13:24 spegnimento;
ore 17:30:03 accensione e il veicolo viene localizzato sempre sulla SS 682 in Gioiosa Ionica. Di contro alle 17,20 non vi è alcuna rilevazione, segno evidentemente che il veicolo fosse fermo, conformemente alla ricostruzione della dinamica di parte appellante.
Gli orari indicati sono, dunque, compatibili con quelli risultanti dai dati della scatola nera sia quanto a orario di verificazione del sinistro (indicato nel modulo di constatazione alle h. 17.20) sia quanto ai luoghi di
7 verificazione del sinistro (avendo sempre indicato l'appellante la C.da
Elisabetta).
Sicché, tenuto conto che la scatola nera installata, per stessa indicazione contenuta nel report, non rileva sinistri di lieve entità e quelli a quadro spento è del tutto ragionevole ritenere effettivamente esistente e verificata la dinamica del sinistro siccome riferita dall'appellante secondo cui l'autocarro sia andato in retromarcia e abbia urtato l'auto di proprietà del e che, per tale ragione, l'urto, pur esistente, non sia stato rilevato Pt_1 dalla scatola nera essendo il detto veicolo parcheggiato e, dunque, a quadro spento.
Ne consegue, in conclusione, che la dinamica del sinistro rimane, sulla scorta del materiale fotografico in atti – foto del mezzo urtato e riparato nonché foto scattate nell'immediatezza del fatto (allegate alla CTP della
Compagnia prodotta nel fascicolo di parte del primo grado) – unitamente alle dichiarazioni dei testi e alle risultanze della scatola nera, non potendosi dare alla mancata rilevazione ad opera del dispositivo l'efficacia dirimente, ai sensi dell'art. 145 bis cod. ass., che le ha attribuito il giudice di prime cure, giacché la mancata rilevazione del sinistro poteva conseguire non solo ad un ipotetico difetto di funzionamento o ad una manomissione ma alle caratteristiche stesse della collisione. Per tali ragioni, a fronte delle univoche dichiarazioni dei testi sul luogo di verificazione del sinistro e delle riproduzioni fotografiche si ritiene di doversi discostare dalla sentenza appellata per la parte in cui ha escluso che l'evento si sia verificato secondo la dinamica riferita dall'attore avendo questi prodotto unitamente alle note autorizzate ex art. 320 c.p.c. una nota di chiarimento resa dalla Alfa
Evolution circa la registrazione dei dati del dispositivo satellitare NPAC
FULL che – oltre a confermare la circostanza (già rilevata dalla produzione documentale allegata dalla Compagnia), ossia che non sono registrati dal dispositivo sinistri di lieve entità o con quadro spento – precisa che alle
17:13:24 il veicolo era in movimento in C.da Ponzo, n. 27; il che non è incompatibile con la dinamica riferita se si tiene conto che la distanza tra detta ultima localizzazione e il luogo del sinistro è di 2 minuti e mezzo
(circostanza verificata mediante Google maps) e che, per come si legge
8 nella relazione del 30.1.2019 della Alfa Evolution (all.1 al fascicolo di parte della Compagnia), “la precisione del segnale GPS presenta uno scarto non assumibile a priori in quanto dipendente dal numero dei satelliti agganciati in quel momento dall'antenna del terminale”; peraltro, avendo il GdP ritenuto tardiva la predetta documentazione non avrebbe potuto porla a fondamento della decisione.
Gli elementi che procedono, poi, risultano perfettamente compatibili con la ricostruzione del sinistro in termini di esclusiva responsabilità del veicolo condotto dal essendo evidente che il conducente, nel compiere la CP_2 manovra in retromarcia, deve prestare una particolare attenzione rispetto alle manovre che svolge normalmente durante la guida ordinaria e, nel fare la retromarcia, deve dare precedenza ad altri veicoli provenienti da tergo.
Pertanto, se il veicolo in retromarcia produce un sinistro, la responsabilità si presume perché si presume il mancato rispetto delle prescrizioni gravanti sul conducente in retromarcia.
Per tali ragioni, va riformata la sentenza impugnata.
II.
3- Passando al quantum debeatur, è pacifico in giurisprudenza che ove la parte alleghi un guasto al mezzo e ne chieda il risarcimento, deve provare in primo luogo la esistenza del medesimo e, in secondo luogo il pregiudizio economico che ne è conseguito. I due profili di valutazione del danno, del resto, trovano conferma proprio nell'art. 1226 c.c. che, secondo la interpretazione costante della giurisprudenza, consente di superare attraverso il ricorso alla valutazione equitativa solo la mancanza di prova in ordine al preciso ammontare del pregiudizio subito, ma non la mancanza di prova in ordine alla stessa esistenza del danno.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che la liquidazione ai sensi dell'art. 1226 c.c. “è un potere discrezionale conferito ai giudici e l'esercizio di tale potere dà luogo a un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale correttiva od integrativa, che presuppone che sia provata
l'esistenza di danni risarcibili, nonché che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Non è possibile in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la
9 mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cass. civ., Sez. II, 18 giugno 2015, n. 17752; Cass. civ., sez. II, 08 settembre
2015, n. 17752).
Orbene, si osserva che la difesa di parte appellante ha prodotto un mero preventivo di spesa che, da solo non è notoriamente idoneo ai fini della prova del danno patrimoniale;
sicché rispetto ai danni non suscettibili di una immediata percezione attraverso le fotografie in atti (per il vero allegate dalla difesa della Compagnia in uno alla relazione del perito), non si pone solo la questione della loro quantificazione, bensì della stessa loro esistenza e consistenza. Al contrario, il preventivo da solo ed in sè considerato altro non è che una valutazione, ossia la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica, di per sè assolutamente inidoneo a fornire una stima di danno. Sul punto deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il preventivo di spesa è liberamente apprezzabile dal giudice per la formazione del suo convincimento e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite (arg. Cass. civ. sez. III,
07/09/2023, n. 26048). Da ultimo, si rileva che la Suprema Corte ha censurato l'orientamento seguito dai giudici di merito che escludeva efficacia probatoria al preventivo nella misura in cui non consentiva di ritenere raggiunta la prova dell'esborso manifestando in ogni caso tutti i limiti dello stesso circa la prova dell'ammontare del danno ritenendo che
“la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo - piuttosto - al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio). Impregiudicata resta la diversa questione, logicamente successiva, della stessa loro quantificazione, che è del pari rimessa al giudice del merito per l'ipotesi - e nella misura - in cui reputi raggiunta la prova della modifica peggiorativa
10 delle condizioni del veicolo, avvalendosi di elementi affidabili e diversi dalla sola valutazione esposta da un estraneo normalmente non disinteressato alla quantificazione, quale è - in genere - il preventivo (a differenza della fattura, che si riferisce all'esborso per riparazioni effettivamente eseguite, salvo il compiuto esame della congruità dell'uno e delle altre)” (Cassazione civile sez. III, 26/06/2024, n.17670). Ne consegue che il preventivo può fornire elemento indiziario ai fini della quantificazione senza tuttavia poter escludere il risarcimento per il solo fatto che non vi sia prova dell'avvenuto pagamento.
Nella specie, l'appellante in primo grado si è limitato a produrre unicamente un preventivo, benché avesse affermato che i danni erano stati già oggetto di riparazione, ma omettendo di dare la prova del relativo pagamento. In sede di operazioni peritali il nominato CTU, arch. che pure aveva Per_1 concluso sulla base della verifica delle altezze tra i veicoli per la compatibilità dei danni lamentati con la dinamica riferita, non ha potuto visionare il veicolo perché alienato nelle more del giudizio (in data
06.10.2021al prezzo di euro 14.000,00) e, tuttavia, ha quantificato i danni in euro 3.551,94 + Iva (come da allegato alla relazione peritale). Solo incidentalmente si osserva che le argomentazioni che precedono nonché le conclusioni lineari e condotte con metodo scientifico consentono di ritenere superate le deduzioni del CTP della Compagnia appellata in punto di contestazione circa la compatibilità dei danni.
Ritiene il Tribunale di limitarsi danno materiale subito a quanto accertato dal CTU e quantificato in complessivi euro 3.551,94 + Iva e, dunque, per complessivi euro 4.333,37 (cfr. da ultimo Cass. 06.4.2023, n. 9467).
Trattandosi di debito di valore, liquidato in sostanza con riferimento all'epoca del fatto, spetta la rivalutazione monetaria sulla somma indicata a titolo di danno materiale, dalla data del fatto (20.12.2018) sino alla data odierna. Sono inoltre dovuti interessi compensativi, nella misura del saggio legale, sulla somma annualmente devalutata ed infine interessi legali sulla somma così ottenuta, dalla presente sentenza al soddisfo.
III.- Stante la riforma integrale della sentenza, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi
11 del DM n. 147/22 in misura inferiore ai medi tariffari avuto riguardo ai fini dello scaglione di valore al decisum e alla attività difensiva in concreto espletata (esclusione della fase istruttoria in sede di appello). Atteso l'esito del giudizio (e stante la rilevanza della ammissione della ctu tecnica ai fini della quantificazione del danno) le spese di ctu – come liquidate in primo grado – vanno poste in via definitiva a carico delle parti in solido. Si da' atto infine che al momento della decisione non vi è prova del pagamento del contributo unificato per il presente procedimento e che pertanto non viene liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in funzione d'appello, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 in riforma della sentenza n. 1164/2022 emessa il 30.11.2022 dal Giudice di
Pace di Locri, condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 4.333,37, oltre interessi con la decorrenza e nella misura indicata in parte motiva a titolo di risarcimento dei danni materiali;
- condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 930,00 per il primo grado (euro 264,00 per esborsi ed euro 666,00 per compensi professionali) e per la presente fase in euro 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone, in via definitiva, le spese di CTU – come liquidate in primo grado –
a carico delle parti in solido.
Locri, 10.6.2025 Il Giudice – Mariagrazia Galati
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TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti in data 14.5.2025 nell'interesse di parte appellante e in data 12.5.2025 nell'interesse della Compagnia appellata;
vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 7/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) elettivamente domiciliata in Gioiosa Ionica, alla via C.F._1
Gramsci, n. 28 presso lo studio dell'avv. LETIZIA CANNIZZARO che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
-APPELLANTE-
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., (P.IVA ) elettivamente domiciliata in Cosenza, alla via P.IVA_1
Monte Santo, n. 22 presso lo studio dell'avv. DAMIANO LIBONATI che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione depositata in atti;
-APPELLATA –
NONCHÉ
nato a [...] il [...] residente in [...], Controparte_2
alla C.da Eisabetta, n. 67/H;
-APPELLATO CONTUMACE -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1164/2022 emessa in data
30.11.2022 dal Giudice di Pace di Locri – risarcimento danni rca
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 15.5.2025 svoltasi con modalità cartolari
FATTO E DIRITTO
I.- I.- Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del
2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit. il gravame è infondato e, pertanto, va confermata la impugnata sentenza nei termini che seguono.
ha domandato la riforma della sentenza n. Parte_2
1164/2022 emessa il 30.11.2022 dal Giudice di Pace di Locri nella parte in cui è stata rigettata la domanda originariamente proposta nei confronti di e della Compagnia assicurativa in epigrafe indicata avente Controparte_2 ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo di sua proprietà Fiat 500X tg. EY866TH, in occasione del sinistro
2 verificatosi il 20.12.2018 in Gioiosa Ionica alle 17,20 circa. In particolare, ha censurato la sentenza citata lamentando la erronea valutazione delle risultanze istruttorie e, in specie, delle dichiarazioni testimoniali, della consulenza tecnica d'ufficio e dei dati forniti dalla scatola nera rispetto ai quali in sentenza era stata – a suo dire – erroneamente dichiarata la tardività della produzione attorea;
nella specie, la impugnata sentenza ha concluso per la carenza di prova.
I.
2- Si è costituita in giudizio la (quale Controparte_3
Compagnia del veicolo condotto e di proprietà dell'attore), chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese di lite per le ragioni meglio precisate nella comparsa di costituzione depositata il 26.4.2023 ed alla quale si fa rinvio.
I.
3- Nonostante la regolarità della notifica nessuno si è costituito per
[...] il quale è rimasto contumace. CP_2
I.
4- Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata differita alla udienza del 15.5.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi con modalità cartolari e con concessione di termini per eventuali note conclusive.
II.- L'appello spiegato da risulta infondato per le Parte_1
ragioni di seguito esposte e, pertanto, tale gravame non può trovare accoglimento.
II.
1- Per comodità espositiva si procede ad esaminare congiuntamente i motivi di appello – in quanto inerenti al medesimo profilo relativo alla valutazione delle emergenze istruttorie per la disamina dei quali occorre muovere dal consolidato orientamento secondo cui il danneggiato deve assolvere all'onere probatorio su di lui gravante al fine di ottenere la tutela risarcitoria per i danni asseritamente subiti in conseguenza di un sinistro stradale.
In linea generale, è del tutto pacifico che colui che promuova l'azione di risarcimento deve provare le specifiche modalità del sinistro e che, quindi, lo stesso si è verificato a cagione della condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo coinvolto nel fatto. Invero, il disposto di cui all'art. 2697, comma primo, C.C. impone all'attore di
3 provare tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere (fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se tale prova lo stesso non fornisce, la sua domanda viene rigettata. A sua volta, tra i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno è compreso anche il nesso di causalità tra il danno che l'attore lamenta di avere subito ed il comportamento che si assume causativo dello stesso danno. La mancata dimostrazione di tale rapporto di causalità non può che comportare il rigetto della domanda attorea (cfr., in questo senso, Cass., sez. III, sent. n. 7026 del
23/05/2001, in motivazione).
II.
2- Passando alla disamina del caso di specie, giova premettere che, secondo la dinamica del sinistro riferita con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'autovettura del sarebbe stata urtata alle ore 17.20 Pt_1 circa del giorno 20.12.2018 dall'autocarro tg. EK817GH avente semirimorchio tg. AB39 300 condotto da durante la Controparte_2 manovra in retromarcia da questi eseguita per uscire dall'area di parcheggio sita in Gioiosa Ionica, C.da Elisabetta. Ciò posto si passa ad esaminare il compendio istruttorio partendo dalle risultanze del dispositivo GPS installato sul veicolo della parte danneggiata.
E' appena il caso di precisare che con l'approvazione del D.L. n. 145/2013
(“Destinazione Italia”) è stata introdotta l'opzione da parte delle compagnie di assicurazione di installare la c.d. “scatola nera” sulla vettura dell'assicurato in modo da monitorare la velocità con cui ci si sposta e captare una serie di altre informazioni.
Trattasi, specificamente, di un sistema di geolocalizzazione satellitare
(GPS), in grado di memorizzare molteplici dati, tra i quali la posizione e gli spostamenti del veicolo.
Il sistema permette di monitorare diversi parametri di funzionamento della vettura, raccogliendo una serie di dati che, in caso di sinistro, potranno tornare utili per capire le dinamiche dell'incidente stesso;
analizzando nel dettaglio le funzionalità della scatola nera è possibile accedere ai report del dispositivo e verificare tutti gli eventi registrati dal veicolo il giorno del presunto sinistro. È utile precisare che, il dispositivo provvede a registrare sia l'accensione che lo spegnimento del veicolo, come poi l'itinerario
4 percorso dallo stesso, oltre il c.d. crash ossia la velocità tenuta dal veicolo al momento dell'impatto.
L'efficacia probatoria dei predetti dispositivi è attualmente disciplinata dall'art. 145 bis comma 1del D.lgs. 07/09/2005, n. 209, a tenore del quale
“quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali
11 stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo…”.
Ai sensi dell'articolo 145 bis del codice delle assicurazioni private, con le disposizioni introdotte dall'articolo 1 comma 20 della legge numero
124/2017, viene, dunque, attribuita piena prova (prova legale) alle risultanze del dispositivo elettronico di localizzazione del veicolo, ammettendo la prova contraria unicamente con riferimento alla prova del malfunzionamento o della manomissione di questo.
Ebbene, nel caso di specie – senza che sia stato addotto alcun mancato funzionamento dell'apparecchio o manomissione del dispositivo – non può non rilevarsi che nell'orario indicato le registrazioni del dispositivo non hanno rilevato alcun evento di crash.
Senonché vi sono ragioni che consentono di ritenere non pianamente probanti i dati (non) rilevati dalla scatola e che, a ben vedere, prescindono dal contenuto tipico della prova legale di cui al citato art. 145 cod. ass.
Ed infatti, sulla scorta dello stesso report prodotto agli atti dall'odierna appellata, relativo alla registrazione dei dati provenienti dal dispositivo elettronico satellitare NPAFULL, installato sull'auto del ., è Pt_1 riportata la seguente indicazione: “non ci risulta la registrazione di alcun evento crash. Si precisa che non vengono rilevati sinistri di lieve entità
(accelerazione del veicolo inferiore a 1 g, 1 g= 9,8 m/s2) o con il veicolo a quadro spento”.
5 In sostanza, il suddetto report, dopo aver escluso la possibilità di un evento
“crash”, precisa che il dispositivo, tuttavia, non rileva “sinistri di lieve entità (accelerazione del veicolo inferiore a 1g, 1g=9,8 m/s2) o con il veicolo a quadro spento”.
Quanto all'ammissione delle prove, reputa il Tribunale che a questo punto muta il contenuto della prova che deve essere offerta per vincere il valore probante dei tabulati della scatola nera giacché, ferma la previsione dell'art. 145 bis Cod.. ass., la mancata rilevazione del sinistro può essere conseguenza non necessariamente di un malfunzionamento o di una manomissione dell'apparecchio ma delle sue stesse caratteristiche tecniche che non consentono la rilevazione di sinistri di lieve entità.
Ecco che, allora, è sulla scorta di tali elementi che occorre valutare le conclusioni cui perviene la sentenza impugnata.
Anzitutto, l'odierno appellante ha prodotto il modello di constatazione amichevole sottoscritto dallo stesso che effettivamente descrive il sinistro secondo le modalità allegate dall'appellante cioè a dire con un urto cagionato dal veicolo condotto dal sig. che, retrocedendo per uscire CP_2 da un parcheggio, è andato ad impattare il veicolo parcato sulla medesima strada
Si ricorda, a riguardo, che secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente, con la conseguenza che correttamente il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti, e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile auto (ex mulitis Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10687 del
20/04/2023); più nel dettaglio, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), per essere opponibile all'assicuratore, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e dunque litisconsorte
6 necessario, non anche dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo (Cass. n.
8214/2013).
In conclusione, dunque, in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la confessione contenuta nel modulo CA.I proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all'assicuratore ed al proprietario dello stesso, è liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro in applicazione dell'art. 2733, terzo comma, cod. civ., mentre ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confitente, come previsto dall'art. 2733, secondo comma, cod. civ. (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III,
3 agosto 2017, n. 19327; nella giurisprudenza di merito Trib. Roma, sez.
XII, n. 16767/2018).
Di contro, deve rilevarsi che i testi escussi in primo grado (rispettivamente alle udienze del 07.5.2021 e del 25.5.2022), e Testimone_1 Tes_2
, hanno confermato la dinamica del sinistro per come descritta
[...] dall'attore nonché il luogo di verificazione dell'evento (C.da Elisabetta, in
Gioiosa Ionica), i punti d'urto, i danni alla parte anteriore del mezzo di proprietà del e la circostanza che il veicolo fosse parcheggiato e a Pt_1
quadro spento.
Orbene, reputa il Tribunale che le risultanze della scatola nera siano, in realtà, compatibili quanto ad orari e dinamica con quelle descritte dall'attore.
Gli orari riportati dalla scatola nera, limitandoci a quelli che vengono concretamente in rilievo, sono i seguenti: ore 17.12.56 moto;
ore 17:13:24 spegnimento;
ore 17:30:03 accensione e il veicolo viene localizzato sempre sulla SS 682 in Gioiosa Ionica. Di contro alle 17,20 non vi è alcuna rilevazione, segno evidentemente che il veicolo fosse fermo, conformemente alla ricostruzione della dinamica di parte appellante.
Gli orari indicati sono, dunque, compatibili con quelli risultanti dai dati della scatola nera sia quanto a orario di verificazione del sinistro (indicato nel modulo di constatazione alle h. 17.20) sia quanto ai luoghi di
7 verificazione del sinistro (avendo sempre indicato l'appellante la C.da
Elisabetta).
Sicché, tenuto conto che la scatola nera installata, per stessa indicazione contenuta nel report, non rileva sinistri di lieve entità e quelli a quadro spento è del tutto ragionevole ritenere effettivamente esistente e verificata la dinamica del sinistro siccome riferita dall'appellante secondo cui l'autocarro sia andato in retromarcia e abbia urtato l'auto di proprietà del e che, per tale ragione, l'urto, pur esistente, non sia stato rilevato Pt_1 dalla scatola nera essendo il detto veicolo parcheggiato e, dunque, a quadro spento.
Ne consegue, in conclusione, che la dinamica del sinistro rimane, sulla scorta del materiale fotografico in atti – foto del mezzo urtato e riparato nonché foto scattate nell'immediatezza del fatto (allegate alla CTP della
Compagnia prodotta nel fascicolo di parte del primo grado) – unitamente alle dichiarazioni dei testi e alle risultanze della scatola nera, non potendosi dare alla mancata rilevazione ad opera del dispositivo l'efficacia dirimente, ai sensi dell'art. 145 bis cod. ass., che le ha attribuito il giudice di prime cure, giacché la mancata rilevazione del sinistro poteva conseguire non solo ad un ipotetico difetto di funzionamento o ad una manomissione ma alle caratteristiche stesse della collisione. Per tali ragioni, a fronte delle univoche dichiarazioni dei testi sul luogo di verificazione del sinistro e delle riproduzioni fotografiche si ritiene di doversi discostare dalla sentenza appellata per la parte in cui ha escluso che l'evento si sia verificato secondo la dinamica riferita dall'attore avendo questi prodotto unitamente alle note autorizzate ex art. 320 c.p.c. una nota di chiarimento resa dalla Alfa
Evolution circa la registrazione dei dati del dispositivo satellitare NPAC
FULL che – oltre a confermare la circostanza (già rilevata dalla produzione documentale allegata dalla Compagnia), ossia che non sono registrati dal dispositivo sinistri di lieve entità o con quadro spento – precisa che alle
17:13:24 il veicolo era in movimento in C.da Ponzo, n. 27; il che non è incompatibile con la dinamica riferita se si tiene conto che la distanza tra detta ultima localizzazione e il luogo del sinistro è di 2 minuti e mezzo
(circostanza verificata mediante Google maps) e che, per come si legge
8 nella relazione del 30.1.2019 della Alfa Evolution (all.1 al fascicolo di parte della Compagnia), “la precisione del segnale GPS presenta uno scarto non assumibile a priori in quanto dipendente dal numero dei satelliti agganciati in quel momento dall'antenna del terminale”; peraltro, avendo il GdP ritenuto tardiva la predetta documentazione non avrebbe potuto porla a fondamento della decisione.
Gli elementi che procedono, poi, risultano perfettamente compatibili con la ricostruzione del sinistro in termini di esclusiva responsabilità del veicolo condotto dal essendo evidente che il conducente, nel compiere la CP_2 manovra in retromarcia, deve prestare una particolare attenzione rispetto alle manovre che svolge normalmente durante la guida ordinaria e, nel fare la retromarcia, deve dare precedenza ad altri veicoli provenienti da tergo.
Pertanto, se il veicolo in retromarcia produce un sinistro, la responsabilità si presume perché si presume il mancato rispetto delle prescrizioni gravanti sul conducente in retromarcia.
Per tali ragioni, va riformata la sentenza impugnata.
II.
3- Passando al quantum debeatur, è pacifico in giurisprudenza che ove la parte alleghi un guasto al mezzo e ne chieda il risarcimento, deve provare in primo luogo la esistenza del medesimo e, in secondo luogo il pregiudizio economico che ne è conseguito. I due profili di valutazione del danno, del resto, trovano conferma proprio nell'art. 1226 c.c. che, secondo la interpretazione costante della giurisprudenza, consente di superare attraverso il ricorso alla valutazione equitativa solo la mancanza di prova in ordine al preciso ammontare del pregiudizio subito, ma non la mancanza di prova in ordine alla stessa esistenza del danno.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che la liquidazione ai sensi dell'art. 1226 c.c. “è un potere discrezionale conferito ai giudici e l'esercizio di tale potere dà luogo a un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale correttiva od integrativa, che presuppone che sia provata
l'esistenza di danni risarcibili, nonché che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Non è possibile in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la
9 mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cass. civ., Sez. II, 18 giugno 2015, n. 17752; Cass. civ., sez. II, 08 settembre
2015, n. 17752).
Orbene, si osserva che la difesa di parte appellante ha prodotto un mero preventivo di spesa che, da solo non è notoriamente idoneo ai fini della prova del danno patrimoniale;
sicché rispetto ai danni non suscettibili di una immediata percezione attraverso le fotografie in atti (per il vero allegate dalla difesa della Compagnia in uno alla relazione del perito), non si pone solo la questione della loro quantificazione, bensì della stessa loro esistenza e consistenza. Al contrario, il preventivo da solo ed in sè considerato altro non è che una valutazione, ossia la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica, di per sè assolutamente inidoneo a fornire una stima di danno. Sul punto deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il preventivo di spesa è liberamente apprezzabile dal giudice per la formazione del suo convincimento e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite (arg. Cass. civ. sez. III,
07/09/2023, n. 26048). Da ultimo, si rileva che la Suprema Corte ha censurato l'orientamento seguito dai giudici di merito che escludeva efficacia probatoria al preventivo nella misura in cui non consentiva di ritenere raggiunta la prova dell'esborso manifestando in ogni caso tutti i limiti dello stesso circa la prova dell'ammontare del danno ritenendo che
“la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo - piuttosto - al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio). Impregiudicata resta la diversa questione, logicamente successiva, della stessa loro quantificazione, che è del pari rimessa al giudice del merito per l'ipotesi - e nella misura - in cui reputi raggiunta la prova della modifica peggiorativa
10 delle condizioni del veicolo, avvalendosi di elementi affidabili e diversi dalla sola valutazione esposta da un estraneo normalmente non disinteressato alla quantificazione, quale è - in genere - il preventivo (a differenza della fattura, che si riferisce all'esborso per riparazioni effettivamente eseguite, salvo il compiuto esame della congruità dell'uno e delle altre)” (Cassazione civile sez. III, 26/06/2024, n.17670). Ne consegue che il preventivo può fornire elemento indiziario ai fini della quantificazione senza tuttavia poter escludere il risarcimento per il solo fatto che non vi sia prova dell'avvenuto pagamento.
Nella specie, l'appellante in primo grado si è limitato a produrre unicamente un preventivo, benché avesse affermato che i danni erano stati già oggetto di riparazione, ma omettendo di dare la prova del relativo pagamento. In sede di operazioni peritali il nominato CTU, arch. che pure aveva Per_1 concluso sulla base della verifica delle altezze tra i veicoli per la compatibilità dei danni lamentati con la dinamica riferita, non ha potuto visionare il veicolo perché alienato nelle more del giudizio (in data
06.10.2021al prezzo di euro 14.000,00) e, tuttavia, ha quantificato i danni in euro 3.551,94 + Iva (come da allegato alla relazione peritale). Solo incidentalmente si osserva che le argomentazioni che precedono nonché le conclusioni lineari e condotte con metodo scientifico consentono di ritenere superate le deduzioni del CTP della Compagnia appellata in punto di contestazione circa la compatibilità dei danni.
Ritiene il Tribunale di limitarsi danno materiale subito a quanto accertato dal CTU e quantificato in complessivi euro 3.551,94 + Iva e, dunque, per complessivi euro 4.333,37 (cfr. da ultimo Cass. 06.4.2023, n. 9467).
Trattandosi di debito di valore, liquidato in sostanza con riferimento all'epoca del fatto, spetta la rivalutazione monetaria sulla somma indicata a titolo di danno materiale, dalla data del fatto (20.12.2018) sino alla data odierna. Sono inoltre dovuti interessi compensativi, nella misura del saggio legale, sulla somma annualmente devalutata ed infine interessi legali sulla somma così ottenuta, dalla presente sentenza al soddisfo.
III.- Stante la riforma integrale della sentenza, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi
11 del DM n. 147/22 in misura inferiore ai medi tariffari avuto riguardo ai fini dello scaglione di valore al decisum e alla attività difensiva in concreto espletata (esclusione della fase istruttoria in sede di appello). Atteso l'esito del giudizio (e stante la rilevanza della ammissione della ctu tecnica ai fini della quantificazione del danno) le spese di ctu – come liquidate in primo grado – vanno poste in via definitiva a carico delle parti in solido. Si da' atto infine che al momento della decisione non vi è prova del pagamento del contributo unificato per il presente procedimento e che pertanto non viene liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in funzione d'appello, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 in riforma della sentenza n. 1164/2022 emessa il 30.11.2022 dal Giudice di
Pace di Locri, condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 4.333,37, oltre interessi con la decorrenza e nella misura indicata in parte motiva a titolo di risarcimento dei danni materiali;
- condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 930,00 per il primo grado (euro 264,00 per esborsi ed euro 666,00 per compensi professionali) e per la presente fase in euro 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone, in via definitiva, le spese di CTU – come liquidate in primo grado –
a carico delle parti in solido.
Locri, 10.6.2025 Il Giudice – Mariagrazia Galati
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