Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/05/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) Dott.ssa Nicolina Morabito Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 185/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 06/05/2024 e vertente
T R A
, (C.F.: ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Anna Maria Coluccio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bianco (RC), Viale
Matteotti
APPELLANTE
E
(P.IVA ) in nome e per conto di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'Avv.
Giordano Balossi, ed elettivamente domiciliato presso il suo recapito professionale, sito in Reggio Calabria,
Via Re Ruggero n. 3, studio Avv. Valentina Maria Siclari
APPELLATA
OGGETTO: - Appello avverso la Sentenza n. 1075/2018 del Tribunale di Locri
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/05/2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, il difensore dell'appellante, avv.
Giuseppe Strangio, presente precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il
06/05/2024, nonché il difensore dell'appellata presente, Avv. Giordano Balossi che precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il 19/03/2024, nei termini assegnati col decreto del
28/08/2023 del Presidente del Collegio integrato coi Giudici Ausiliari, che si riportano:
Avv. Giuseppe Strangio:
Riteneva che la esigenza probatoria non potesse ritenersi soddisfatta dalla produzione delle clausole negoziali numerate da 2 a 27, trattandosi di documento non sottoscritto e perciò di non sicura riferibilità circa gli obblighi assunti tra le due società contraenti.
Il decidente omette di considerare che l'attore, iscrivendo a ruolo telematicamente, aveva prodotto in allegato un attestato di intestazione della polizza Sicurpass alla le condizioni generali di Controparte_3 assicurazione e la sentenza del tribunale di Torino n. 694/2010 che identificava nella banca convenuta la unica legittimata a richiedere l' indennizzo;
e omette, altresì, di considerare che la banca non aveva contestato la sussistenza, validità ed efficacia della polizza e delle condizioni generali come parti integranti di essa, ma, anzi, aveva prodotto in giudizio la lettera del 20.11.2000 inviatale dall'attore, due lettere del CP_ 23.11.2000 da essa inviata alla e, soprattutto, la lettera 6.6.2013 spedita all'attore che riporta in intestazione gli estremi della polizza e del conto assicurato e riconosce – in virtù del saldo passivo - di essere la sola beneficiaria della polizza, salvo l'obbligo verso il correntista di accreditare sul suo conto l'importo riscosso. Tutti questi elementi, valutati unitariamente, provano che la banca, mentre era unica legittimata ad adottare verso l'assicuratrice ogni iniziativa intesa a sollecitare la definizione della pendenza assicurativa, ne era, per altro verso, obbligata verso il correntista, beneficiario ultimo dell'indennizzo per effetto della stipulazione del conto corrente.
Anche ammesso in via di ipotesi che non sia stato prodotto il contratto di assicurazione, i diritti e gli obblighi delle parti contraenti ne risultano egualmente provati.
Assume esattamente il giudice di primo grado che trattasi di contratto in favore di chi regolato dall'art. 1891
c.c.. Nella fattispecie, però, beneficiario e contraente si identificano. in caso di saldo passivo del conto corrente, il secondo si identifica col primo. Erra, però, ritiene che il terzo possa in via surrogatoria far valere le ragioni del beneficiario contraente: dell'art. 2900 c.c., che è inapplicabile per difetto dei presupposti, il primo dei quali è l'essere del credito, in assenza del quale non è possibile identificare le tre figure postulate dalla n creditore, debitore e terzo. (Cass. 10428/1988: " Presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione surrogatoria è la qualità di creditore e quindi la sussistenza di un credito Conseguentemente non è legittimato ad agire in surrogatoria chi vanta un credito non certo sua esistenza.
La ratio della norma, poi, è assicurare al creditore la soddisfazione o la conservazione de ragioni, pregiudicate dalla inerzia del proprio debitore verso il terzo. L' errore del giudice di sede territoriale è non aver considerato che nella fattispecie l'inerzia della banca sostanzia l'inadempimento e non può farsene presupposto per l'azione surrogatoria. Il petitum consiste, infatti, nella richiesta risarcitoria per inadempimento, sicchè postulare l'inattività della banca significa darne per inadempimento. Delle due l'una: o la banca ha adempiuto e la domanda va rigettati inadempiente e la domanda va accolta. Nell'uno e nell' altro caso non vi è luogo ad azione surrogatoria.
Ne consegue che non fosse legittimato l'attuale appellante, ma la banca, ad azionare la procedura arbitrale CP_ allorché la , con lettera del 24.7.2001, comunicava di ritenere i postumi invalidanti inferiori alla franchigia prevista dal contratto di assicurazione. Peraltro, essendo stata parte nel giudizio, in esito al quale ne era stato dichiarato il difetto di legittimazione attiva del anche a promuovere procedimento arbitrale, la Parte_1 CP_
non poteva efficacemente rivolgergli una proposta di compromesso arbitrale che andava invece avanzata verso la banca. A prescindere dalle motivazioni adottate, era nel diritto del danneggiato respingere la richiesta. Ulteriore errore del giudice è aver ritenuto che il rifiuto di sottoscrivere la richiesta, comunque motivato, abbia impedito di accertare il rapporto causale tra inadempimento e mancata erogazione dell' indennizzo ( e sua quantificazione ), senza considerare che l'attuale appellante non poteva essere parte del procedimento arbitrale per effetto della sentenza del tribunale di Torino che, pur dichiarando la giurisdizione degli arbitri, negava al legittimazione attiva, accogliendo una eccezione in tal senso proposta proprio dalla Parte_1 CP_
. Il pronunciato che ne fosse scaturito sarebbe stato per tal motivo affetto da nullità.
E' evidente che non può essere adeguato motivo di rigetto l'aver rifiutato di sottoscrivere la clausola compromissoria una volta dichiarato, anche dal giudice di prima sede, che non aveva titolo per farlo;
e supporre che ciò abbia impedito alla commissione arbitrale di valutare la percentuale di invalidità, adeguandosi al verdetto della commissione della invalidità civile, equivale ad individuare il nesso di causalità tra omissione della banca e danno patito dall'attuale appellante.
Per queste ragioni, per tutto quanto eccepito, dedotto e chiesto in atti e nelle presenti note, vorrà l'Ecc.ma
Corte dichiarare che non sarebbero ricorsi i presupposti perchè l'attore potesse agire in via surrogatoria e, pertanto, non fosse legittimato a promuovere o ad aderire alla proposta di arbitrato e a firmare il relativo compromesso, essendovi legittimata ed obbligata solo la banca convenuta;
che, avendo omesso di farlo, banca ha eluso gli obblighi verso l' attore nascenti dal contratto di conto corrente, provocandogli un danno pari al saldo passivo. Vorrà,
per questi motivi
, l'Ecc.ma Corte ritenere provata l'esistenza, la validità e l'efficacia del contratto di conto corrente e del contratto di assicurazione e degli effetti obbligatori per i contraenti.>>.
Avv. Giordano Balossi:
<< l'Avv. Giordano Balossi, procuratore costituito di parte appellata, richiamato il contenuto dei propri atti difensivi, precisa le seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:
- accertare la nullità della procura alle liti e, conseguentemente, dichiarare l'improcedibilità dell'appello promosso, per le ragioni dedotte in comparsa di costituzione e risposta in appello;
- dichiarare inammissibile l'appello proposto, ai sensi e per gli effetti sia dell'art. 342 c.p.c. che dell'art. 348 bis c.p.c., per i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta in appello;
- dichiararsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c., l'inammissibilità delle domande nuove come meglio dedotto in comparsa di costituzione e risposta in appello, con ogni conseguente statuizione;
NEL MERITO:
- confermare integralmente l'impugnata sentenza, respingendo quindi il prestato appello e, in ogni caso, rigettare integralmente ogni avversaria domanda di risarcimento del danno, perché infondata in fatto e diritto per le motivazioni dedotte in atti e, per l'effetto, assolvere in Controparte_1 nome e per conto di da qualsivoglia richiesta di accertamento, pagamento e/o Controparte_2 condanna, solo in subordine riducendo sino ad Euro zero quanto eventualmente ritenuto dovuto ex adverso e sempre che sia stata raggiunta la prova dell'effettiva debenza.
Si richiamano integralmente tutte le deduzioni ed istanze istruttorie svolte nel corso del giudizio di primo grado, da aversi qui per integralmente ritrascritte.
Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.
L'esponente chiede, quindi, che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusivi. >> SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il signor conveniva in giudizio avanti il Parte_1
Tribunale di Locri la al fine di ottenere il risarcimento dei danni - Controparte_1 quantificati in Euro 70.202,60 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dal dì del sinistro al soddisfo - subiti a seguito di un infortunio allo stesso occorso in data 05.06.2000, mentre si trovava alla guida di un acquascooter.
L'attore evidenziava di essere, all'epoca del fatto, titolare del conto corrente n. 16940.33, acceso presso la filiale di Brancaleone dell'istituto di credito convenuto ed, al contempo, Controparte_1 assicurato con la polizza Securpass E 01.25.521000, la quale, contratta dalla banca con Controparte_4
tutelava i correntisti a garanzia degli infortuni professionali ed extraprofessionali, da cui derivava la
[...] morte e/o un grave infortunio invalidante in misura non inferiore al 60%. Beneficiari di tale polizza erano, in caso di saldo creditore attivo, il correntista e, in caso di saldo debitore, la banca contraente. Dunque, ritenendo la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per attivare l'anzidetta polizza assicurativa (stante la grave invalidità occorsa per effetto del sinistro, parte attrice denunciava il sinistro alla convenuta, CP_1 inviando altresì la documentazione medica alla compagnia assicurativa.
Esponeva l'attore che la a sua volta, all'esito della visita del proprio consulente Controparte_4 medico, comunicava che non poteva essere erogato l'indennizzo in quanto i postumi invalidanti erano inferiori al 60% previsti in polizza. Il dott. attivava, quindi, la procedura arbitrale (come previsto Parte_1 nel contratto) che, tuttavia, non veniva effettuata atteso che, dopo la nomina di ciascuna parte del rispettivo arbitro, la stessa parte attrice rifiutava la sottoscrizione del relativo compromesso arbitrale. A quest'ultimo proposito, si evidenzia nell'atto di citazione che il dott. era stato nel frattempo sottoposto a Parte_1 nuova visita da parte di altro fiduciario della compagnia assicurativa e, quindi, la stessa ha ritenuto “che aver CP_ disposto tale visita costituisse rinuncia alla procedura arbitrale”, aggiungendo “che la non lo aveva messo al corrente dei risultati delle due visite cui era stato sottoposto, laddove egli aveva trasmesso tutte le risultanze mediche e peritali di cui era in possesso;
e, poiché il compromesso prevedeva che il collegio arbitrale decidesse “presa visione della documentazione in atti”, impedirgli di conoscere l'esito delle visite cui era stato sottoposto comportava che egli e il proprio arbitro non potessero dedurre riguardo ad esse, con evidente violazione del principio del contraddittorio. Notava, inoltre, che il compromesso non indicava CP_ nemmeno in cosa consistesse “la documentazione in atti” e chiedeva che la ovviasse a tale lacuna. La CP_
respingeva la richiesta con nota 14.7.2003, ribadita il 6.2.2006”.
L'attore, successivamente, citava in giudizio davanti al Tribunale di Torino, solo la compagnia assicurativa chiedendone la condanna al risarcimento del danno garantito dalla suddetta polizza. Il Tribunale di Torino, ritenuto territorialmente competente, con sentenza n. 694/2010 dichiarava la domanda inammissibile dovendo la vicenda de qua essere decisa da un collegio arbitrale, rilevando altresì il difetto di legittimazione attiva del dott. per essere, ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali di contratto, beneficiaria Parte_1 della polizza il in quanto nel caso di specie il saldo del conto corrente Controparte_1 era a debito.
A fondamento della pretesa risarcitoria, parte attrice sosteneva che, in forza della polizza assicurativa, la banca fosse titolare, al tempo stesso, di un diritto e di un'obbligazione, aventi identico oggetto: di richiedere alla l'indennizzo quale unica legittimata ad hoc ad esercitare tale diritto in modo da Controparte_4 farlo acquisire al titolare del conto corrente, mentre, in fatto, la banca non aveva mai chiesto alla compagnia assicurativa l'indennizzo, non aveva mai attivato la procedura arbitrale, non aveva mai nominato il proprio medico – arbitro, non ha mai esperito l'azione giudiziaria arbitrale pur essendone l'unica legittimata, con la conseguente invocata responsabilità per inadempimento nei confronti del correntista. Si costituiva in giudizio la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, eccependo in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva (“In via del tutto preliminare e pregiudiziale si eccepisce il difetto di legittimazione passiva in capo alla odierna convenuta, che non ha alcun titolo per rispondere – né sul piano sostanziale né su quello procedurale – delle doglianze riferite dall'attore, il quale peraltro (con volo alquanto pindarico) nulla ha allegato o suffragato al riguardo. E così, infatti, non può tacersi che non è stata fornita alcuna prova della titolarità, in capo alla
[...] CP_
dei diritti e obblighi nascenti dal contratto assicurativo con , di cui il Dott. Controparte_1 lamenta il mancato indennizzo. Non vi è prova, in altri termini, che l'odierna convenuta sia Parte_1 contraente del medesimo contratto, e dunque dallo stesso obbligata alle corrispettive prestazioni”), nonché il difetto di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore del collegio arbitrale previsto nella polizza ed ancora, la prescrizione della pretesa azionata da controparte. Nel merito, infine, parte convenuta ha eccepito l'infondatezza della avversa domanda si per l'an che per il quantum, chiedendone così il rigetto, nei termini come riportati nell'anzidetto atto di costituzione a cui si rinvia.
La causa veniva istruita a mezzo della documentazione rispettivamente prodotta dalle parti nonché, all'udienza del 27.03.2018, le stesse precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e repliche
Con la sentenza n. 1075/18, emessa e pubblicata il 25.07.2018, il Tribunale di Locri ha così deciso:<< - - rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte che liquida in complessive € 4.500,00 per onorario, oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovute
->.
Con atto di appello regolarmente notificato il sig. ha impugnato la sentenza n. Parte_1
1075/18, pubblicata il 25.07.2018 dal Tribunale di Locri, lamentando: 1)l'errore del Giudice relativamente al mancato esame della documentazione prodotta dall'attore nel primo grado di giudizio;
2) l'erroneo assunto del Giudice di primo grado, secondo cui il Sig. avrebbe potuto agire con l'azione surrogatoria, Parte_1 non sussistendone i presupposti;
3) l'errore del Giudice nell'aver ritenuto che il rifiuto di sottoscrivere la richiesta abbia impedito di accertare il rapporto causale tra inadempimento e mancata erogazione dell' indennizzo (e sua quantificazione)
Chiedeva:
<< accogliere la domanda e condannare la al risarcimento in favore Controparte_1 dell'attore determinato in € 70.202,60 (pari al doppio del saldo passivo del conto corrente) con interessi e spese del doppio grado del giudizio >>.
Si costituiva in giudizio l'appellata contestando l'appello principale Controparte_1 eccependone intanto la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per difetto della procura alle liti, la inammissibilità ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 cpc, non avendo la difesa appellante rispettato lo schema previsto per l'atto di appello dopo la riforma dell'11/09/2012, e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Instaurato il contraddittorio, in data 30/11/2021, si costituiva l'appellante con un nuovo difensore, l'avv.
Giuseppa Metastasio, riportandosi al contenuto dell'atto di appello.
Dopo alcuni rinvii, con decreto del Presidente del Collegio integrato con i Giudici Ausiliari, veniva fissata l'udienza del 06/05/2024 per la precisazione delle conclusioni.
In data 01/05/2024 si costituiva come nuovo difensore per l'appellante l'avv. Giuseppe Strangio, il quale precisava le sue conclusioni depositando telematicamente, per l'udienza del 06/05/ 2024, note a trattazione scritta in pari data. Con ordinanza emessa per l'udienza del 06/05/2024, dopo che i difensori delle parti presenti precisavano telematicamente le proprie conclusioni, la causa andava in decisione con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc con provvedimento comunicato in data 25/05/2024, con la concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di conclusionali e di repliche.
Successivamente alla spedizione del giudizio a sentenza, in data 19/07/2024 si costituiva sempre per l'appellante un nuovo difensore, l'avv. Anna Maria Coluccio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va valutata la eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per difetto della procura alle liti sollevata dall'appellata . CP_5
Assume la difesa dell'appellata che in calce all'atto di citazione in appello vi è una nomina a difensore, peraltro priva di ogni indicazione dei poteri eventualmente conferiti dal Sig. e, soprattutto, priva Parte_1 della relativa sottoscrizione.
Rileva questa Corte che il rilascio della procura in calce o a margine dell'atto non richiede espressioni solenni, essendo sufficiente che sia deducibile la volontà di conferire ai difensori i relativi poteri o facoltà.
Il ruolo che il difensore ha nel certificare l'autografia della sottoscrizione della parte, ai sensi degli artt. 83 e art. 125 del c.p.c., pur trovando la sua base in un negozio giuridico di diritto privato (mandato), ha natura essenzialmente pubblicistica, atteso che la dichiarazione della parte, con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è legittimato a compiere, è destinata a dispiegare i suoi effetti nell'ambito del processo.
Ne consegue che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura riferita allo stesso, compie un negozio di diritto pubblico e riveste la qualità di pubblico ufficiale, la cui certificazione può essere contestata soltanto con la querela di falso.
Dall' esame dell'atto di appello depositato telematicamente in una alla relata di notifica, si riscontra la presenza di seguito e in calce allo stesso della nomina quale proprio procuratore e difensore conferita dall'appellante all'Avv. Francesco Nirta che ha autenticato la medesima procura.
Pertanto, priva di pregio deve essere considerata la presente eccezione.
2. Va esaminata, anche, l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla difesa dell'appellata compagnia di assicurazioni per mancato rispetto dei requisiti previsti dal novellato art. 342 cpc e 434 cpc, 1° comma n. 1 e 2.
Spiega la difesa dell'appellato, che l'atto di appello non integra il requisito della specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., poiché < del fatto, ma espone unicamente talune argomentazioni giuridiche da cui, a dire della difesa avversaria, dovrebbe conseguire la riforma della sentenza impugnata>>.
Rileva che l'appellante non si sofferma ad analizzare le specifiche modifiche che intende chiedere alla Corte di Appello adìta, così come manca ogni qualsiasi espressa indicazione delle parti di sentenza di cui viene chiesta la riforma, rilevando, peraltro, che < inesistente, dal momento che il Sig. si limita a chiedere, genericamente, la riforma della sentenza Parte_1 impugnata e la condanna della . CP_1
Rileva questa Corte che la riforma del 2012 ha ridelineato l'atto di appello, sostituendo l'esposizione sommaria dei fatti con l'esatta indicazione al giudice delle parti appellate e delle modifiche richieste, indicando, inoltre, le circostanze da cui deriva la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza pratica
(nel senso che va esplicitata la rilevanza di tale vulnus sul piano concreto, e non solo teorico). Nel caso in esame, la difesa appellante pur non rispettando lo schema richiesto dall'art. 342 cpc e dall'art. 434, 1° comma 1 e 2, in quanto ha sì riportato confutato le parti della sentenza che intende impugnare, e ha contestato le motivazioni che hanno condotto il primo Giudice al rigetto delle sue difese in primo grado, ma non ha indicato le modifiche richieste, queste ultime si comprendono ugualmente, per cui l'eccezione di inammissibilità dell'appello va rigettata.
3.Col primo motivo di appello la difesa appellante censura < nella parte in cui, dopo aver correttamente qualificato l'azione come risarcimento del danno da inadempimento per la evasione degli obblighi assunti dalla banca verso il correntista e dopo avere altrettanto correttamente rigettato la eccezione di difetto di legittimazione passiva della banca, ha dedotto che manca in atti il contratto da cui evincere quali fossero gli obblighi cui la banca avrebbe dovuto ottemperare. Riteneva che la esigenza probatoria non potesse ritenersi soddisfatta dalla produzione delle clausole negoziali numerate da 2 a 27, trattandosi di documento non sottoscritto e perciò di non sicura riferibilità circa gli obblighi assunti tra le due società contraenti>>.
Assume che < prodotto in allegato un attestato di intestazione della polizza Sicurpass alla le condizioni Controparte_3 generali di assicurazione e la sentenza del tribunale di Torino n. 694/2010 che identificava nella banca convenuta la unica legittimata a richiedere l' indennizzo;
e omette, altresì, di considerare che la banca non aveva contestato la sussistenza, validità ed efficacia della polizza e delle condizioni generali come parti integranti di essa, ma, anzi, aveva prodotto in giudizio la lettera del 20.11.2000 inviatale dall' attore , due CP_ lettere del 23.11.2000 da essa inviata alla e, soprattutto, la lettera 6.6.2013 spedita all' attore che riporta in intestazione gli estremi della polizza e del conto assicurato e riconosce- in virtù del saldo passivo - di essere la sola beneficiaria della polizza, salvo l' obbligo verso il correntista di accreditare sul suo conto l'importo riscosso>>.
Sostiene che< legittimata ad adottare verso l'assicuratrice ogni iniziativa intesa a sollecitare la definizione della pendenza assicurativa, ne era, per altro verso, obbligata verso il correntista, beneficiario ultimo dell'indennizzo per effetto della stipulazione del conto corrente>>.
Rileva questa Corte, che nessuna censura può essere mossa al decisum del primo Giudice sul punto tenuto conto che lo stesso ha rilevato <<…. in via preliminare che, come risulta in atti (sia nel fascicolo cartaceo sia nelle relative annotazioni sul fascicolo telematico), parte attrice, dopo aver ritualmente ritirato il proprio fascicolo in sede di udienza di precisazione delle conclusioni del 27.03.2018, in seguito non ha ridepositato in atti lo stesso fascicolo entro il termine di cui all'art. 190 C.P.C., bensì solo successivamente in data
04.07.2018. Dunque, tale inosservanza dell'obbligo della restituzione del fascicolo ritirato, nel termine di cui all'art. 169, comma secondo, C.P.C., della cui perentorietà non vi è dubbio, comporta che la presente decisione deve essere presa senza tener conto dei documenti che erano stati prodotti da parte attrice in detto fascicolo in allegato all'atto di citazione (laddove diversi rispetto alla documentazione prodotta da controparte), salva restando la possibilità di produrre gli stessi nel giudizio di appello.>>
Il primo Giudice, nell'evidenziare che il difensore di parte attrice pur avendo ritirato il fascicolo di parte in sede di udienza di precisazione delle conclusioni del 27.03.2018, successivamente non lo ha ridepositato entro il termine di cui all'art. 190 C.P.C., e cioè in una al deposito della comparsa conclusionale, bensì solo successivamente in data 04.07.2018, ha correttamente applicato il dettato dell'art. 169 cpc, 2° comma.
Recita tale comma: << Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo cartaceo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale>>.
In proposito, l'orientamento giurisprudenziale è ormai univoco: << Il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 cod. proc. civ., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti.>>, (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10741 del 25 maggio
2015).
Ad ogni modo è opportuno evidenziare che il primo Giudice, nonostante l'assenza de fascicolo di parte attrice, ha ugualmente proceduto all'esame dell'eccezione della Banca convenuta < carenza di prova dell'effettiva titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio in capo alla stessa convenuta>>, e, giustamente, ha rilevato che < documentazione contrattuale completa atta a dimostrare siffatta titolarità della posizione soggettiva passiva, vantata a proprio favore dalla parte attrice>>, aggiunge, infatti: < della domanda che attiene al merito della decisione, con la conseguenza che spettava all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto e, dunque, nel caso di specie era necessaria la produzione di copia integrale del contratto di assicurazione da cui poteva emergere la titolarità della posizione soggettiva passiva dell'istituto di credito convenuto in relazione alla domanda attorea di condanna di risarcitoria per il lamentato inadempimento costituito dalla omessa attivazione e gestione volta a garantire la copertura assicurativa da erogare poi in favore del terzo-correntista.>>
Per cui, non avendo proceduto la difesa appellante alla produzione della copia integrale del contratto di assicurazione, ritiene questa Corte che l'appello sul punto non può essere accolto.
4. Col secondo motivo la difesa appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice secondo cui il Sig. avrebbe potuto agire con l'azione surrogatoria, non sussistendone i presupposti. Parte_1
Rileva questa Corte che i presupposti giuridici delle due azioni sono diversi considerato che nel giudizio incardinato avanti al Tribunale di Torino il Sig. ha agito in proprio mentre, con l'azione Parte_1 surrogatoria, l'azione è promossa al posto della e, pertanto, non vi sarebbe stato alcun caso di nullità CP_1 della decisione né di contrasto tra giudicati.
Per cui l'appello sul punto non può essere accolto.
5.Col terzo motivo la difesa appellante lamenta l'errore del Giudice nell'aver ritenuto che il rifiuto di sottoscrivere la richiesta abbia impedito di accertare il rapporto causale tra inadempimento e mancata erogazione dell'indennizzo e sua quantificazione.
Il primo Giudice con riferimento alla chiesta – da parte dell'attore - < convenuto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del lamentato inadempimento del contratto assicurativo, in relazione alla mancata erogazione del beneficio assicurativo in caso di riconoscimento di invalidità, incentrato, secondo la prospettazione attorea, sull'omessa richiesta alla Controparte_4 dell'indennizzo quale unica legittimata ad hoc ad esercitare tale diritto in modo da farlo poi acquisire al titolare del conto corrente>>, evidenzia, intanto che non è riscontrabile < causalità tra l'anzidetta omissione ed il lamentato pregiudizio economico costituito dalla mancata percezione dell'indennizzo>>, e facendo rientrare il caso in esame nella previsione di cui all'art. 1891 cc, procede ad una corretta disamina e conseguente ricostruzione della fattispecie che questa Corte ritiene condivisibile.
Intanto, il Giudice spiega che siamo nell'ipotesti di cui all'art. 1891 cc in quanto << l'istituto di credito odierno convenuto aveva stipulato con la un contratto di assicurazione per conto di chi Controparte_4 spetta ex art. 1891 C.C>>.
Rileva il Giudice che << nell'ordinario meccanismo funzionale dell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta è proprio la situazione derivante dalla scissione tra il contraente, che non è titolare dell'interesse assicurato e, come tale, non potrebbe assumere i diritti derivanti dal contratto ed il terzo, effettivo assicurato in quanto titolare dell'interesse dedotto in rischio, con la conseguenza che, ex art. 1891, secondo comma,
C.C., i diritti derivanti dal contratto, nell'assicurazione per conto, possono essere esercitati dal contraente solo a seguito del consenso dell'assicurato (che può anche essere preventivo, in quanto ad esempio stabilito da apposita clausola, come riconosciuto anche in giurisprudenza;
sul punto cfr., ad es., Cass., 13 dicembre
2007, n. 26253). Al contempo, comunque, il contratto stipulato rientra nello schema normativo di cui all'art. 1891 c.c. e come tale ben può derogare alla disciplina legale, in quanto l'art. 1891, comma 2, C.C., non è compreso tra le disposizioni che l'art. 1932, dichiara espressamente inderogabili (Cass. n. 709/95)>>.
Evidenzia, correttamente che << A quest'ultimo proposito, nel caso di specie deve essere valorizzata la previsione pattizia, considerata pienamente legittima dalla giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass. 19 luglio
2004, n. 13359), contenuta nella polizza all'art. 5 (denominato “beneficiari dell'assicurazione”, ove si dispone che nel caso di rapporti con saldo debitore, come nel caso di specie, beneficiario è il contraente che si impegna ad accreditare l'indennizzo sul rapporto assicurato), in virtù della quale, nel caso concreto in esame, tutte le ragioni nascenti dal contratto potevano essere azionate solo dall'istituto di credito contraente e non dal terzo>>.
Precisa << Pertanto, in considerazione della circostanza che nel caso di specie le ragioni nascenti dal contratto potevano essere azionate solo dalla contraente e non dal terzo, trova Controparte_1 applicazione un principio consolidato di legittimità secondo cui nell'assicurazione della responsabilità civile il danneggiato è terzo estraneo rispetto al rapporto tra assicurato ed assicuratore (cfr., in tal senso v., ex multis,
Cass., 5 dicembre 2008, n. 28834; Cass. 8 marzo 2007, n. 5306; Cass. 9 agosto 2003, n. 12049)>> e, ancora:
<< Comunque, sebbene il terzo danneggiato non abbia azione diretta nei confronti dell'assicuratore, lo stesso potrebbe agire direttamente nei confronti dell'assicuratore, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo, mediante l'esperimento, da parte del terzo, della medesima azione (contrattuale) spettante all'assicurato, in via surrogatoria ex art. 2900 C.C., ove ne ricorrano i presupposti di legge, cioè l'inerzia del debitore ed il pericolo di vanificazione del credito (Cass. 23 agosto 1985, n. 4518; Cass. 29 dicembre 1962, n.
3438)>>.
Rileva, intanto, questa Corte che nella fattispecie non si riscontra l'inerzia della banca convenuta considerato che la stessa, come evidenziato dal Giudice, ha provveduto:<< …..a trasmettere alla compagnia di assicurazione la denuncia di sinistro del dott. per poi solo prendere atto della risposta negativa Parte_1 della Controparte_4
Dopo la risposta negativa della l'attore ha
che non avrebbe potuto agire con l'azione surrogatoria sulla base del già esistente giudicato della sopracitata sentenza. Infatti, i presupposti giuridici delle due azioni sarebbero stati in parte differenti: nel giudizio incardinato avanti al Tribunale di Torino il Sig. aveva agito in proprio mentre, con l'azione Parte_1 surrogatoria, avrebbe promosso l'azione in vece della e, pertanto, non vi sarebbe stato alcun caso di CP_1 nullità della decisione né di contrasto tra giudicati.
Purtroppo, l'esito non è stato favorevole a causa del rifiuto dell'attore a sottoporsi all'accertamento che il
Collegio arbitrale avrebbe disposto:< qualora il collegio arbitrale fosse giunto a conclusioni analoghe a quelle dell'accertamento medico-legale effettuato dalla Commissione Invalidi Civili il 15.07.2002, per fatto della stessa odierna parte attrice, atteso che il dott. nell'anno 2003, dopo la designazione dei due rispettivi arbitri delle parti, si era Parte_1 rifiutato di sottoscrivere la clausola compromissoria inviatagli dalla compagnia assicurativa e, quindi, di fatto, aveva impedito l'esecuzione della procedura arbitrale.>> Ritiene questa Corte che l'accertamento del Collegio arbitrale, come evidenziato anche dal Giudice del primo grado, poteva essere decisivo in quanto nulla aveva a che vedere con le precedenti visite disposte dalla compagnia assicuratrice, e poteva condurre all'erogazione del premio.
Per cui questa Corte, concordemente, a quanto affermato dal Giudice del primo grado, ritiene che <<… il diretto antecedente causale della mancata erogazione dell'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa, nel caso di specie in esame, non è riferibile alla lamentata inerzia da parte del contraente istituto bancario, bensì alla predetta condotta tenuto dallo stesso terzo-correntista che aveva dapprima legittimamente agito in via surrogatoria e che, in tal modo, avrebbe potuto eventualmente conseguire una decisione favorevole della commissione arbitrale qualora non si fosse poi invece rifiutato di sottoscrivere la clausola compromissoria>>.
Pertanto, anche questo motivo di gravame non può essere accolto.
6. Le spese seguono la soccombenza
Pertanto, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, stante il valore del petitum - € 70.202,60 la liquidazione del danno va effettuata secondo lo scaglione di riferimento è quello da € 52.001,00 a €
260.000,00, e applicando i parametri minimi, considerato la minima complessità del caso, l'importo può essere liquidato in € 7.160,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 1.489,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 956,00
3.Fase istruttoria € 2.163,00
4.Fase decisionale € 2.552,00
7. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da , avverso la sentenza n. Parte_1
1075/2018 pubblicata il 25/07/2018 dal Tribunale di Locri:
1)Rigetta l'appello
2)Condanna al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 Controparte_1 in nome e per conto di delle spese del presente grado di giudizio, liquidate
[...] Controparte_2 in complessivi € 7.160,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge
3) Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 15.04.2025
Il Giudice ausiliario estensore
(Dott.ssa Nicolina Morabito)
La Presidente
(Dott.ssa Patrizia Morabito)