Articolo 4 della Legge 30 aprile 1976, n. 159
Articolo 2 bisArticolo 5
Versione
5 maggio 1976
Art. 4.

Il comando generale della guardia di finanza, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sull'attivita' da loro svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministro per il tesoro entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per il commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni, al Parlamento nei trenta giorni successivi.
Entrata in vigore il 5 maggio 1976
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