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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 22/04/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sulmona, dott.ssa Irene Giamminonni, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16 aprile 2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 261/24 tra:
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AQ) il 5.5.1951
Rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Savastano del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castel di Sangro (AQ) alla Via Panoramica n. 3,
( ) come da procura allegata all'atto di citazione;
Email_1
Attore in opposizione
CONTRO
(già ) con sede legale in Controparte_1 CP_1
Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, (C.F.n. , REA n. 420580, P.IVA_1
P.IVA ), e per essa – giusta procura P.IVA_2 Controparte_2
(già con sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio
[...] CP_3
n° 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia -
Rovigo partecipante al gruppo Partita IVA P.IVA_3 P.IVA_4
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Avv.ti Carlotta Casamorata e Marina Vandini del
Foro di Ravenna ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Ravenna, Via Via
Alfredo Baccarini n. 52 ( e Email_2
) come da procura in atti;
Email_3
Convenuta in opposizione
Avente ad oggetto: Fideiussione – Polizza Fideiussoria
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 16.4.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha opposto il decreto ingiuntivo n. 20/2024 del 20.3.2024 con il Parte_1 quale, ad istanza della società convenuta, gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 395.623,80, oltre interessi come da domanda, spese e competenze, nella propria qualità di fidejussione di cui al contratto di muto del 28.9.1990, rogato dal Notaio in Fara Filiorum Petri, Repertorio n. 14080 e Raccolta n. 4151. Persona_1
A fondamento dell'azione ha dedotto:
- che in data 28.9.1990 tra la e Controparte_4
Centrobanca – Banca Centrale di Credito Popolare S.p.A., Sezione di credito agrario, è stato contratto mutuo fondiario di 266.000.000;
- che tale obbligazione è assistita dalla fideiussione dell'
[...]
per l'intero importo, oltre che dal Signor Parte_2
e dai soci della Cooperativa a responsabilità limitata Parte_1 denominata CP_4
- che nel ricorso per decreto ingiuntivo non vengono precisate l'ammontare della sorte capitale, la data dell'inadempimento, gli interessi dovuti, le somme negli anni via via recuperate con le azioni esecutive e quelle corrisposte loro sponte dai fideiussori;
- che, tenuto conto di quanto rappresentato nel ricorso, alcuni degli altri coobbligati in solido avevano già effettuato dei pagamenti dei quali non viene indicata né la data e neppure l'importo.
1.1. L'attore ha quindi chiesto la chiamata in causa degli altri garanti al fine di individuare la data dell'inadempimento, ricostruire le somme recuperate mediante le varie azioni esecutive intraprese nei confronti del debitore principale e dei CP_4 singoli fideiussori, determinare gli importi spontaneamente corrisposti dai singoli fideiussori, stabilire le obbligazioni dei singoli soggetti, in particolare la garanzia offerta
“per l'intero importo” dalla .Parte_2
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la convenuta concludendo “l'Ill.mo Tribunale di Sulmona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge,
pag. 2/4 salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia Voglia, In via preliminare: - se ritenuto necessario concedere i termini per consentire alle parti
l'instaurazione del procedimento di mediazione;
- ancora in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 20/2024 Trib.
Sulmona; Nel merito: - voglia rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 20/2024 Trib. Sulmona In subordine: - nella denegata ipotesi di accoglimenti anche parziale dell'opposizione, condannare il sig.
al pagamento in favore della , per i Parte_1 Controparte_5 titoli dedotti in causa, della somma di € 395.623,80, ovvero della maggiore o minor somma che risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria, oltre ulteriori interessi dalla debenza al saldo;”
A sostegno delle difese svolte, dopo aver ricostruito le varie cessioni del credito intervenute, ha riferito che:
- eventuali versamenti da altri soggetti coobbligati non ce ne sono stati in quanto non provati;
- controparte ha formulato una domanda di regresso, domanda che può trovare accoglimento, ma la condanna dei coobbligati è condizionata al pagamento di quanto dovuto dall'opponente alla Banca;
- sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Da qui le conclusioni rassegnate.
1.5. Autorizzata la chiamata del terzo, giusto decreto del 17.7.2024, all'udienza del
5.2.2025, non comparsa parte opposta, la difesa dell'attore ha dato atto di non aver provveduto alla citazione del terzo essendo, nelle more, intervenuta una transazione tra le parti, producendone copia. Parte attrice ha quindi chiesto l'aggiornamento del processo al fine di far interloquire la controparte processuale in relazione ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Il processo è stato dunque rinviato alla successiva udienza del 16.4.2025 ove le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p. ultimo comma.
2. Così ricostruiti gli elementi di fatto, il Tribunale non può che prendere atto della cessazione della materia del contendere.
pag. 3/4 Ed invero, “…la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice…” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 08/07/2010, Rv.
613959).
2.1. Nella specie, la circostanza della avvenuta transazione tra le parti e le conclusioni rassegnate dalla difesa di parte convenuta implica l'inequivoca manifestazione dell'intenzione delle parti di soprassedere all'accertamento giudiziale del diritto controverso limitatamente alla sola posizione del fideiussore e, per Parte_3
l'effetto, deve essere dichiara la cessazione della materia del contendere, previa revoca del decreto ingiuntivo (tra le altre, in merito, Cass. 13085/2008 secondo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario,
l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione).
3. Come da richiesta, le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
Revoca il decreto ingiuntivo n. 20/2024 del 20.3.2024 emesso dal Tribunale di
Sulmona;
Compensa le spese
Così deciso il 22.4.2025
Il Giudice
Irene Giamminonni
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sulmona, dott.ssa Irene Giamminonni, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16 aprile 2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 261/24 tra:
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AQ) il 5.5.1951
Rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Savastano del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castel di Sangro (AQ) alla Via Panoramica n. 3,
( ) come da procura allegata all'atto di citazione;
Email_1
Attore in opposizione
CONTRO
(già ) con sede legale in Controparte_1 CP_1
Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, (C.F.n. , REA n. 420580, P.IVA_1
P.IVA ), e per essa – giusta procura P.IVA_2 Controparte_2
(già con sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio
[...] CP_3
n° 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia -
Rovigo partecipante al gruppo Partita IVA P.IVA_3 P.IVA_4
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Avv.ti Carlotta Casamorata e Marina Vandini del
Foro di Ravenna ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Ravenna, Via Via
Alfredo Baccarini n. 52 ( e Email_2
) come da procura in atti;
Email_3
Convenuta in opposizione
Avente ad oggetto: Fideiussione – Polizza Fideiussoria
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 16.4.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha opposto il decreto ingiuntivo n. 20/2024 del 20.3.2024 con il Parte_1 quale, ad istanza della società convenuta, gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 395.623,80, oltre interessi come da domanda, spese e competenze, nella propria qualità di fidejussione di cui al contratto di muto del 28.9.1990, rogato dal Notaio in Fara Filiorum Petri, Repertorio n. 14080 e Raccolta n. 4151. Persona_1
A fondamento dell'azione ha dedotto:
- che in data 28.9.1990 tra la e Controparte_4
Centrobanca – Banca Centrale di Credito Popolare S.p.A., Sezione di credito agrario, è stato contratto mutuo fondiario di 266.000.000;
- che tale obbligazione è assistita dalla fideiussione dell'
[...]
per l'intero importo, oltre che dal Signor Parte_2
e dai soci della Cooperativa a responsabilità limitata Parte_1 denominata CP_4
- che nel ricorso per decreto ingiuntivo non vengono precisate l'ammontare della sorte capitale, la data dell'inadempimento, gli interessi dovuti, le somme negli anni via via recuperate con le azioni esecutive e quelle corrisposte loro sponte dai fideiussori;
- che, tenuto conto di quanto rappresentato nel ricorso, alcuni degli altri coobbligati in solido avevano già effettuato dei pagamenti dei quali non viene indicata né la data e neppure l'importo.
1.1. L'attore ha quindi chiesto la chiamata in causa degli altri garanti al fine di individuare la data dell'inadempimento, ricostruire le somme recuperate mediante le varie azioni esecutive intraprese nei confronti del debitore principale e dei CP_4 singoli fideiussori, determinare gli importi spontaneamente corrisposti dai singoli fideiussori, stabilire le obbligazioni dei singoli soggetti, in particolare la garanzia offerta
“per l'intero importo” dalla .Parte_2
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la convenuta concludendo “l'Ill.mo Tribunale di Sulmona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge,
pag. 2/4 salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia Voglia, In via preliminare: - se ritenuto necessario concedere i termini per consentire alle parti
l'instaurazione del procedimento di mediazione;
- ancora in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 20/2024 Trib.
Sulmona; Nel merito: - voglia rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 20/2024 Trib. Sulmona In subordine: - nella denegata ipotesi di accoglimenti anche parziale dell'opposizione, condannare il sig.
al pagamento in favore della , per i Parte_1 Controparte_5 titoli dedotti in causa, della somma di € 395.623,80, ovvero della maggiore o minor somma che risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria, oltre ulteriori interessi dalla debenza al saldo;”
A sostegno delle difese svolte, dopo aver ricostruito le varie cessioni del credito intervenute, ha riferito che:
- eventuali versamenti da altri soggetti coobbligati non ce ne sono stati in quanto non provati;
- controparte ha formulato una domanda di regresso, domanda che può trovare accoglimento, ma la condanna dei coobbligati è condizionata al pagamento di quanto dovuto dall'opponente alla Banca;
- sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Da qui le conclusioni rassegnate.
1.5. Autorizzata la chiamata del terzo, giusto decreto del 17.7.2024, all'udienza del
5.2.2025, non comparsa parte opposta, la difesa dell'attore ha dato atto di non aver provveduto alla citazione del terzo essendo, nelle more, intervenuta una transazione tra le parti, producendone copia. Parte attrice ha quindi chiesto l'aggiornamento del processo al fine di far interloquire la controparte processuale in relazione ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Il processo è stato dunque rinviato alla successiva udienza del 16.4.2025 ove le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p. ultimo comma.
2. Così ricostruiti gli elementi di fatto, il Tribunale non può che prendere atto della cessazione della materia del contendere.
pag. 3/4 Ed invero, “…la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice…” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 08/07/2010, Rv.
613959).
2.1. Nella specie, la circostanza della avvenuta transazione tra le parti e le conclusioni rassegnate dalla difesa di parte convenuta implica l'inequivoca manifestazione dell'intenzione delle parti di soprassedere all'accertamento giudiziale del diritto controverso limitatamente alla sola posizione del fideiussore e, per Parte_3
l'effetto, deve essere dichiara la cessazione della materia del contendere, previa revoca del decreto ingiuntivo (tra le altre, in merito, Cass. 13085/2008 secondo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario,
l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione).
3. Come da richiesta, le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
Revoca il decreto ingiuntivo n. 20/2024 del 20.3.2024 emesso dal Tribunale di
Sulmona;
Compensa le spese
Così deciso il 22.4.2025
Il Giudice
Irene Giamminonni
pag. 4/4