Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/05/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3722/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3722 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente ad oggetto: opposizione di terzo all'esecuzione immobiliare ex art. 619 c.p.c. – fase di merito, pendente
TRA
(C.F. , nato ad [...] il 18 Parte_1 CodiceFiscale_1 dicembre 1950 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Francesco De Cicco
(C.F. , presso il cui studio è elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_2
Atripalda (AV), alla Contrada Novesoldi n. 6;
OPPONENTE
E
(C.F. e P.IVA , in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via Piemonte n. 38 e, per essa, quale mandataria, (C.F. e P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_2
Milano, alla via Valtellina nn. 15/17, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di nuovo difensore depositata in data 06 aprile 2021, dall'Avv.
Fabrizio Cesare (C.F. ) e dall'Avv. Maria Gabriella Cesare (C.F. CodiceFiscale_3
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, CodiceFiscale_4 alla via Francesco Crispi n. 87;
OPPOSTA
E
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Serafina Vitale (C.F.
[...]
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino alla Piazza C.F._5
D'Armi n. 1;
OPPOSTA
NONCHÉ
Avv. VITTORIO, quale difensore di se stesso ex art. 86 c.p.c. ed CP_3 elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Avellino, al Corso Vittorio
Emanuele nn.33-35;
OPPOSTO -CREDITORE INTERVENUTO
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_4 difesa dall'Avv. Annarita Mazza;
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_5
OPPOSTE NON COSTITUITE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la fase Parte_1 di merito dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. avanzata innanzi al G.E. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare recante R.G.E. n. 234 del 2010, chiedendo di
“accertare e dichiarare per effetto del possesso uti dominus pieno ed esclusivo ultraventennale, del bene immobile sito in Rotondi (AV) alla SS Appia ed identificato al
C.F. di Rotondi al foglio n. 1, particella n. 557 sia sub. 4 che sub. 22, l'intervenuto usucapione del suddetto bene e quindi l'avvenuto acquisto a titolo originario dell'immobile sito in Rotondi (AV) alla SS Appia ed identificato al C.F. Rotondi al foglio n. 1, particella n. 557, sia sub 4 che sub 22”, e per l'effetto, di “annullare l'atto di pignoramento per cui è causa”. R.G. n. 3722/2019
A fondamento di tale opposizione, ha dedotto che gli immobili Parte_1 anzidetti sono stati costruiti con denaro proprio, così come emergente dal contratto di appalto stipulato in data 23 novembre 1998 con la Progetti Interni di ON RA con sede in Pomigliano D'Arco, alla via Roma, cui ha fatto seguito la fattura n. 18 del
13.03.1999 per un importo di lire 276.000.000,00; che per “ragioni varie” non è mai stata eseguita la voltura catastale in suo favore, per cui i beni erano intestati, dapprima, alla e poi alla che li ha acquistati;
che CP_4 CP_5
l'opponente ha posseduto uti dominus il bene sin dal 1998 (anzi ancora da prima) in maniera continuativa, ininterrotta, pacifica e pubblica;
che, a tal proposito, già il
C.T.U. a pag. 6 e 7 del suo elaborato peritale ha riconosciuto il possesso esclusivo e uti dominus dell'opponente, essendo quest'ultimo “l'unica persona in possesso delle chiavi… domiciliato presso l'immobile… utilizzato come deposito..”; che, sussistendo tutti i requisiti previsti dall'art. 1158 c.c., è pacifico l'acquisto a titolo originario della proprietà dell'unità immobiliare esecutata;
che, di conseguenza, egli è legittimato a proporre opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., facendo valere la proprietà ovvero altro diritto reale sul bene pignorato non essendo necessario che tali situazioni siano state giudizialmente accertate.
2. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04 settembre
2019, premettendo di esser divenuta, in data 20.12.2017, Parte_2 titolare di un portafoglio di crediti, tra i quali si colloca quello per cui si procede col presente atto, per effetto di una cessione in blocco da parte dell'originaria creditrice
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A./MPS Banca per le Imprese Controparte_6
, Controparte_7 Controparte_8 che detta cessione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 23.12.2017, parte seconda n. 151; che la MPS
Gestione Crediti Banca s.p.a. ha promosso la procedura esecutiva recante il n. R.G.E.
243/2010 in danno della e la cessionaria, a mezzo della mandataria Controparte_5
nel procedimento esecutivo, si è costituita facendo Controparte_9 propri gli atti esecutivi promossi dalla MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. e la relativa documentazione prodotta.
La convenuta ha eccepito il difetto di integrità del contraddittorio, non avendo l'opponente convenuto in giudizio la , debitrice esecutata ed attuale titolare CP_5 R.G. n. 3722/2019
del diritto di proprietà nonchè l'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del tentativo di mediazione.
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione di terzo, attesa l'assenza del possesso uti dominus in capo all'opponente , avendo il C.T.U., nella relazione peritale, Parte_1 dichiarato che su tale bene immobile, presso la Conservatoria dei RR.II. di Avellino è trascritto un contratto di locazione ultranovennale tra la società con sede CP_4 in Parolisi e la società con sede in AI per scrittura privata autenticata dal Pt_3
Notaio di Benevento in data 22.3.2012 rep. 40576 trascritta in Persona_1
Avellino in data 25.7.2001 ai numeri 12821/11058; che il C.T.U. ha elencato le date delle varie partiche edilizie dal 26.6.1981 ed ha specificato che il certificato di abitabilità è stato concesso 06.061991 così come l'autorizzazione per lavori di ristrutturazione ai sensi dell'art. 4 legge n. 662 è stata rilasciata il 23.12.1996 ed è stata comunicata una D.I.A. il 15.5. 2001 per diversa distribuzione degli spazi esistenti e che, pertanto, risulta essere infondata l'affermazione dell'opponente di aver posseduto uti dominus; che manca la prova certa sul termine iniziale di decorrenza del possesso, che deve essere fornita dall'opponente, il quale non ha fornito la prova di aver pagato le spese condominiali, le tasse, le imposte sull'immobile e, peraltro, già dal 2010 l'immobile è stato oggetto di espropriazione immobiliare, con conseguente impossibilità da parte di di usucapire il bene;
che comunque non Parte_1 Parte_1 ha promosso alcun giudizio volto ad accertare l'acquisto a titolo originario del bene né ha prodotto documentazione idonea a dimostrare il presunto possesso del bene utile ai fini dell'usucapione ma al più la semplice detenzione dell'immobile.
La convenuta ha, pertanto, concluso chiedendo integrarsi il contraddittorio ex art. 102
c.p.c. nei confronti della debitrice esecutata ed eccependo Controparte_10
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione ed instando, nel merito, per il rigetto dell'opposizione. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
3. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 settembre 2019, l'Avv. Vittorio Lanzara, quale creditore intervenuto nella procedura esecutiva recante n. 234/2010 R.G.E., articolando le medesime difese e formulando le medesime eccezioni proposte da Parte_2
4. Si è, altresì, costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21 novembre 2019, eccependo il proprio Controparte_11
“difetto di legittimazione passiva”, per esser legittimato passivo l'ente impositore, R.G. n. 3722/2019
ossia l'INPS, avendo riguardo al fatto che non sono stati fatti valere vizi della cartella ovvero del procedimento esecutivo e l'infondatezza dell'opposizione, non avendo provato l'acquisto a titolo originario dell'immobile. Parte_1
La convenuta ha, dunque, concluso chiedendo di “dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell in merito alla debenza del contributo;
Controparte_12 rigettare il ricorso perché infondato in fatto o in diritto”. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
5. Ciò posto, con ordinanza resa all'udienza del 12 ottobre 2021, è stata ordinata la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione nei confronti della CP_5 con rinvio della causa all'udienza del giorno 08 marzo 2022, ove, a scioglimento della riserva assunta, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI,
c.p.c..
Ritenuta la causa matura per la decisione, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 25 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stato trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
6. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo, a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso in pari data dal Presidente del Tribunale di Avellino.
7. Ancora in via preliminare, va dichiarata la contumacia delle convenute e di CP_4
le quali, ancorchè ritualmente evocate in giudizio, non si sono Controparte_5 costituite.
8. Sempre in via preliminare, deve darsi atto che la procedura esecutiva recante n.
234/2010 R.G.E. si è conclusa in data 19.12.2022 e, tuttavia, ciò non preclude il vaglio nel merito della presente domanda.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1042 del 16.1.2015, ha chiarito che "la circostanza che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale, con la distribuzione finale del ricavato, non significa affatto che da ciò debba necessariamente derivare la cessazione della materia del contendere, né la sopravvenuta carenza d'interesse, con riguardo alle parentesi di cognizione che si siano già innestate nel processo esecutivo".
Difatti, risulta "evidente che la parte che, per qualsivoglia ragione, abbia spiegato nel corso della procedura esecutiva un'azione (opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., reclamo ex art. 630 cod. proc. civ., ecc.) R.G. n. 3722/2019
tendente a determinare o l'arresto definitivo della procedura, o quantomeno la necessità di rinnovare uno o più atti del processo (perché in tesi adottati contra legem e tempestivamente opposti), mantiene intatto l'interesse alla decisione, perché solo attraverso la sua esecuzione la parte stessa può anelare alla adeguata tutela della propria posizione soggettiva" (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 8 novembre 2023, n. 3108).
9. Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione formulata da Controparte_12
e da e dall'Avv. Vittorio Lanzara, trovando applicazione al caso di Parte_2 specie l'art. 5, comma 6, lett. E del d.lgs. 28/2010, il quale prevede che “nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata”, quale è il caso di specie, trattandosi di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619
c.p.c., la mediazione non opera quale condizione di procedibilità della domanda.
10. Sempre in via preliminare, si deve rilevare che si è costituita nel presente giudizio e per essa, quale mandataria, Parte_2 Controparte_1 deducendo di esser subentrata in tutti i diritti, anche processuali, azioni e situazioni giuridiche già vantati da in qualità di Controparte_13 cessionaria ex artt. 1 e 4 Legge sulla cartolarizzazione ed art. 58 T.U.B..
Orbene, ritiene il Tribunale che sussista la titolarità attiva del credito (comunque non contestata dall'opponente ) in capo alla cessionaria, la quale ha Parte_1 depositato la copia della G.U. in cui è stato pubblicato il relativo avviso di cessione, recante l'indicazione degli elementi essenziali per ricondurre nell'ambito dei crediti ceduti in blocco anche quello oggetto del presente giudizio, sulla base del richiamo ad un elemento temporale, i.e. i crediti antecedenti al 31 dicembre 2016 (cfr. pag 12 allegato inerente alla G.U. Cessione a . CP_14 Parte_2
11. Passando ad esaminare il merito della res controversa, va innanzitutto precisato che la presente opposizione proposta da va qualificata ai sensi dell'art. Parte_1
619 c.p.c..
Tale norma legittima il terzo a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato senza esigere che tali situazioni siano state giudizialmente accertate, “con la conseguenza che lo stesso terzo le può far ben valere rispetto ad un bene che assuma di aver già acquistato al momento dell' opposizione per effetto di usucapione, non incidendo, a sua volta, su tale acquisto l'esecuzione del pignoramento immobiliare e potendo, quindi, il termine ventennale utile a consolidarlo venire a maturazione anche successivamente al pignoramento medesimo” (cfr. Cass. 27668/09; Cass. 12790/10). R.G. n. 3722/2019
Nel giudizio ex art. 619 c.p.c., pertanto, l'onere di provare la titolarità del diritto del terzo opponente attiene al fatto costitutivo della pretesa e grava, dunque, a carico dell'attore.
In particolare, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, è necessario che l'attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta
"uti dominus".
12. Tanto premesso, occorre verificare se, nel caso di specie, sia stata raggiunta la prova che ha effettivamente esercitato in maniera pubblica, pacifica ed Parte_1 ininterrotta il possesso dell'immobile sito in Rotondi (AV), alla SS Appia ed identificato al C.F. di Rotondi al foglio n. 1, particella n. 557 sub. 4 e sub. 22, per oltre venti anni, come richiesto dall'art. 1158 c.c., a partire dal 1998.
Orbene, ritiene il Tribunale che non possa ritenersi raggiunta la prova che Parte_1
abbia posseduto l'immobile pignorato uti dominus attraverso il possesso
[...] pacifico ed ininterrotto per vent'anni e ciò in quanto la prova per testi articolata in sede di seconda memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. risulta genericamente formulata ed
è comunque inidonea a provare il possesso ultraventennale.
Invero, alcun rilievo assume a tali fini la circostanza che abbia Parte_1 costruito a proprie spese ovvero abbia provveduto alla manutenzione dell'immobile oggetto di causa, essendo tali attività pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su in titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non trattandosi di attività idonee a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.
A tanto aggiungasi che risulta incontestato che l'immobile per cui è causa sia stato concesso in locazione in data 22 marzo 2001 con contratto ultranovennale dalla CP_4 alla e che sia poi stato venduto dalla alla nel
[...] Pt_3 CP_4 CP_5
2008.
13. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va rigettata la domanda di usucapione proposta da e, per l'effetto, rigettata l'opposizione di terzo ex art. Parte_1
619 c.p.c..
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti tra Parte_1 ed i convenuti , ed Avv. Vittorio Parte_2 Controparte_12
Lanzara, esse seguono la soccombenza dell'opponente , ai sensi Parte_1 dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. R.G. n. 3722/2019
55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia
(indeterminabile-complessità bassa) e all'attività effettivamente espletata (fase di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), valori minimi, trattandosi di controversia di non particolare complessità, definita senza l'espletamento di attività istruttoria.
Nei rapporti tra l'opponente , e nulla Parte_1 CP_5 CP_4 deve esser disposto, stante la contumacia delle convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia delle convenute e di CP_4 Controparte_5
- rigetta la domanda di usucapione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 rigetta l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi Parte_2 professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta Parte_1
, della somma di € 3.809,00 per compensi Controparte_12 professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto Parte_1
Avv. Vittorio Lanzara, della somma di € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- nulla per le spese di lite nei confronti di e CP_4 Controparte_5
Così deciso in data 20 maggio 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani