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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/06/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Prima Sezione - Volontaria
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli - Presidente
Dott. Stefano Tarantola - Consigliere
Dott. Francesca Traverso - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 279/2024 R.G.V.G. promossa da:
( ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso il difensore in VIA ROMA, 61 PIACENZA rappresentato e difeso dall'Avv.
CASALAINA AGNESE
reclamante nei confronti di
elettivamente domiciliato Controparte_1
presso i difensori in CORSO DI PORTA VITTORIA, 9 MILANO – rappresentata e difesa dagli Avv.ti BARNABA TEODORO e CIVALE FABIO;
reclamata
1 CONCLUSIONI
Per il reclamante: “Voglia l'On. le Corte D'Appello adita, alla luce di tutto quanto sopra rilevato e previ gli incombenti di rito, in accoglimento del presente reclamo e di tutte le considerazioni svolte in primo grado, omologare il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal Signor disponendo ogni conseguenziale Parte_1
provvedimento.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.”
Per la reclamata: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare il reclamo proposto dal Sig. e per l'effetto confermare quanto Pt_1
disposto dal Tribunale di Genova in persona del Dott. Pietro Spera in data 24 ottobre
2024 nella procedura ex artt. 67 e ss. D.Lgs. n. 14/2019 R.G. 125-1/2024, per carenza dei presupposti di legge e per la presenza di atti in frode ai creditori;
Cont
- in ogni caso, accertare e dichiarare che non intende aderire alla proposta di Piano
proposto dal Sig. IN VIA SUBORDINATA Pt_1
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita ritenesse sussistere in capo al Sig. i presupposti ex D.lgs. n. 14/2019, accertando e dichiarando Pt_1
accoglibile la proposta formulata dalla predetta, accertare e dichiarare che la Cont percentuale di credito falcidiata di sia troppo alta, in vista anche delle circostanze fattuali sopra esposte, e, per l'effetto, incaricare l'OCC di effettuare nuovamente i Cont conteggi sempre tenuto conto del credito di che la si riserva di precisare con CP_2
il deposito degli estratti conto aggiornati e prevedendo
Cont (i) il pagamento in favore di di una somma almeno pari al capitale mutuato, (ii) Cont una falcidia del credito vantato da in una misura inferiore, (iii) una diversa durata a quella prevista dal Piano del consumatore depositato ed una diversa modalità di
2 adempimento che possa consentire di modificare la durata del Piano (iv) che le reali e dimostrate spese siano considerate nel calcolo.
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4,comma 1-bis D.M. 55/2014.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/11/2024, proponeva reclamo Parte_1
avverso la sentenza emessa in data 24.10.2024 dal Tribunale di Genova in composizione monocratica, con la quale veniva rigettato il ricorso per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
La difesa del reclamante articolava i seguenti motivi: “I. LA MALA FEDE;
II. IL
“MOMENTO” VALUTATIVO DELLA MALA FEDE;
III. LE CAUSE
DELL'INDEBITAMENTO; LA PATOLOGIA DEL RICORRENTE IV.
L'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA”.
Cont Con comparsa si costituiva , chiedendo il rigetto del reclamo.
Con nota del 19.02.2025, si costituiva il Procuratore Generale chiedendo il rigetto del reclamo.
All'udienza del 29.05.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, i difensori delle parti depositavano note con le quali insistevano come nei rispettivi atti.
LE DOGLIANZE AD AVVISO DELLA CORTE SONO INFONDATE.
Il reclamante, con i primi due motivi di reclamo (“I. LA II.IL Parte_2
“MOMENTO” VALUTATIVO DELLA MALA FEDE”) con riferimento alla ritenuta condizione ostativa soggettiva prevista dall'art. 69 CCI, consista nell'aver dichiarato Cont al momento della stipula del contratto n. 148404 del 2021 con (mutuo contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio ) di non avere in corso altri mutui o prestiti deduce che: i) la banca avrebbe agevolmente potuto (e dovuto) verificare la
3 bontà delle predette dichiarazioni e l'esistenza dei finanziamenti in essere anche ai sensi dell'art. 124 bis TUB;
ii) la giurisprudenza in materia che ha correttamente ritenuto che l'omessa indicazione dei finanziamenti pregressi da parte del richiedente, in alcun modo diretta a trarre in inganno la banca, non abbia avuto alcuna idoneità decettiva nei confronti dell'istituto; iii) la banca avrebbe dovuto svolgere in autonomia l'istruttoria e procedere ad una consulenza personalizzata ai sensi dell'art. 124 TUB;
iv) in ogni caso “detta circostanza (la dichiarazione n.d.r.) assume valenza NEUTRA dal momento che la situazione di sovraindebitamento - ovvero La DEFINITIVA incapacità del di onorare le rate mensili per prestiti al netto della somme Pt_1
necessarie per vivere, si è verificato solo in un momento successivo e cioè allorquando ha ottenuto i finanziamenti con rata mensile dai soggetti finanziatori Pt_3
(dicembre 2021), (Aprile 2022) e IS (agosto 2022) che NON hanno Pt_4
tenuto conto del merito creditizio”. In conclusione, dunque anche a ritenere sussistente la malafede del reclamante tale comportamento sarebbe superato da quello tenuto dalla banca che ha violato il merito creditizio non avendo svolto una idonea attività istruttoria e quindi avendo concesso un prestito che non poteva essere onerato: pertanto
“detta colpa (sarebbe) ASSORBITA dal comportamento degli Enti finanziatori, che hanno abusivamente concesso il credito all'istante.” (reclamo pagg. 3 e segg.).
LA CORTE OSSERVA QUANTO SEGUE.
L'art. 69 CCI prevede una specifica condizione soggettiva ostativa per il debitore per l'accesso alla procedura ed all'omologazione del piano consistente nell'aver
“determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode”.
Nella specie risulta per tabulas (e costituisce circostanza non contestata) che il Cont reclamante abbia dichiarato in sede di pre-istruttoria ai funzionari di di non avere in corso alcun mutuo o prestito (cfr. doc. 6 reclamato):
4 Tale dichiarazione risulta resa nonostante in epoca immediatamente precedente contratto ed avesse comunque in essere numerosi finanziamenti anche per somme ingenti (cfr. da 5 a 9 in doc. 4 zip reclamante):
Il reclamante, pertanto, scientemente ha reso all'istituto di credito una dichiarazione mendace (la cui falsità è sanzionata dall'art. 55 co. 3 del D.LVO 231/2007).
A nulla vale il richiamo operato dal reclamante all'art. 124 bis TUB a mente del quale
“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.
La norma, infatti, prevede espressamente che il finanziatore raccolga informazioni del richiedente e solo ove necessario consulti una banca dati (CRIF o altro).
5 Peraltro, la circostanza che il finanziatore non abbia compiuto tali verifiche, non fa venir meno la condotta del richiedente.
Nella specie il comportamento mendace del debitore ha certamente determinato ed ulteriormente aggravato, già nell'agosto 2021, la situazione di sovraindebitamento tenuto conto dei rilevanti debiti pregressi e della situazione economica complessiva del reclamante.
Già nell'agosto 2021, infatti, gravavano sul rate per euro 892, ben oltre la Pt_1
quota definita dallo stesso Gestore “incomprimibile” ovvero euro 1.275,00 mensili a fonte di una retribuzione (ad oggi) di euro 1.800, ben prima della stipula degli ulteriori finanziamenti richiesti (ed ottenuti) in epoca immediatamente successiva.
In ogni caso, come correttamente dal giudice di prime cure, anche qualora il creditore violi i principi dell'art. 124 bis TUB la condizione ostativa prevista per tale comportamento dal codice della crisi consiste nell'impossibilità di opporsi all'omologa per contestare la convenienza della proposta, non influendo sulla valutazione distinta e doverosa della verifica delle condizioni ostative in capo all'istante.
Il rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso (relativi alla sussistenza della condizione ostativa) risulta dirimente ed assorbente degli ulteriori motivi di merito formulati.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, IL RECLAMO DEVE
ESSERE RIGETTATO.
SPESE
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere interamente poste a carico del reclamante le spese del presente grado di giudizio.
Esse sono liquidate secondo i valori medi del decreto 55/2014 e succ. mod. in ragione del valore dello scaglione. E precisamente: valore indeterminato basso (inf. 26.000,00).
1.Studio controversia: € 1134,00=
6 2. Fase introduttiva: € 921,00=
3. Fase trattazione: € 1.843,00=
3. Fase decisionale: € 1.911,00=totale per compensi avvocato: € 3.966,00= oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1. rigetta il reclamo;
2. pone a carico del reclamante le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3. si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che il reclamo è stato rigettato;
4. manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova 4.06.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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