Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott.ssa Ida D'Onofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2787 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Garibaldi n. 3 presso Parte_1 C.F._1
l'avv. Francesca Vivese (c.f. ), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti allegata C.F._2
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Appellante
E
( , elettivamente domiciliato in Campobasso al Viale Ugo Petrella n. 30 Controparte_1 C.F._3 presso gli avv.ti Elena De Oto (c.f. ) e Gilberto Griguoli (c.f. ), C.F._4 C.F._5 che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti allegata
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Appellato
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso riportandosi all'atto di appello.
L'appellato ha concluso riportandosi integralmente alla comparsa di risposta, ribadendo tutte le deduzioni ed eccezioni ivi svolte.
Il P.G. ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.4.2018 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, , premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio il 25.9.2010 con , dalla cui unione era nato l'[...] il figlio Controparte_1 R_ esponeva che inizialmente la coppia si era stabilita in San Massimo (CB) presso l'abitazione dei genitori del marito e quest'ultimo, unico titolare di reddito derivante dall'attività di tecnico specializzato per la ditta N.R.G., era continuamente in viaggio quale trasfertista manutentore di cabine di gas metano, lasciandola sola durante la settimana. Precisava che, dopo il primo anno di vita, il figlio aveva manifestato iperattività, assenza di R_
1
2017 era stata formulata la diagnosi “di alterazione generale dello sviluppo psicologico”, nonché avviate attraverso la Neuropsichiatria Infantile dell'Asl di Afragola le valutazioni e supporti, anche economici e scolastici, richiesti dal caso. Lamentava che il coniuge le rimproverava lo stato di salute cagionevole in cui versava il figlio tanto R_ da essersi rivolta anche ai Carabinieri dopo una violenta discussione temendo per la propria incolumità. Aggiungeva che il 29.12.2017 le era stata notificata l'ordinanza di applicazione di una misura cautelare non custodiale, dove il
Gip del Tribunale di Napoli Nord avena disposto l'allontanamento della stessa dalla casa familiare. Riferiva che in tale circostanza era venuta a conoscenza di essere indagata (successivamente rinviata a giudizio) per i reati di cui agli artt. 572 c.p. e 61 n. 11 c.p., ai danni del figlio a seguito di denuncia sporta dal coniuge, che aveva R_ collocato registratori e prodotto file audio dai quali sarebbero emersi i presunti maltrattamenti nei riguardi del bimbo, che era stato condotto poi dal padre, senza alcuna comunicazione, in San Massimo presso l'abitazione dei di lui genitori e da allora non aveva più potuto vederlo o avere informazioni. Affermava di avere chiarito al PM la propria posizione negando di aver mai maltrattato il figlio, ma riconoscendo di avere vissuto nella paura che il marito nei fine settimana in cui rientrava a casa potesse trovare il piccolo ammalato e di essere stata particolarmente nervosa, per cui aveva rimproverato il bambino perché ripetutamente malato.
Chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito all e, Pt_2 previa verifica, anche a seguito di percorsi guidati e di ctu, della piena idoneità a svolgere il ruolo di madre,
l'affidamento del figlio alla stessa e facoltà per il padre di esercitare i diritti di visita, in subordine, in attesa degli accertamenti, che le venisse consentito di vedere il figlio con previsione di incontri protetti settimanali, che venisse posto a carico del coniuge un assegno di mantenimento in favore della stessa di euro 400,00 mensili ed per il figlio minore di euro 600,00 mensili, da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, ludiche e straordinarie, nonché la condanna del marito alla restituzione di ogni bene di sua proprietà regalato nel corso del matrimonio.
Si costituiva che eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito essendo competente il Controparte_1
Tribunale di Campobasso dove i coniugi avevano avuto l'ultima residenza, nonché l'incompetenza funzionale dell'adito Tribunale sulle questioni inerenti alle capacità genitoriali della , essendo competente il Tribunale _1 per i Minorenni, che si era già pronunciato. Nel merito, contestava quanto allegato dalla coniuge sottolineando le violenze, offese ed umiliazioni poste in essere da quest'ultima nel tempo ai danni del figlio, costretto a crescere in un ambiente familiare inquinato anche dalla presenza indebita della nonna materna, nei riguardi delle quali pendevano due procedimenti penali per maltrattamenti e nei riguardi della coniuge era stata prevista la sospensione dalla responsabilità genitoriale con decreto del Tribunale per i Minorenni di Campobasso del 3.5.2018, confermato il 5.10.2018.
Riteneva destituita di fondamento la circostanza riferita dalla moglie in merito a presunte angherie che egli avrebbe posto in essere ai danni della stessa, così come l'intenzione di sottrarre il bambino alla madre portandolo all'estero avendo solo chiesto l'assenso al rilascio del passaporto nei propri confronti per motivi di lavoro. Spiegava che il
2 bimbo, successivamente al provvedimento di allontanamento della madre dalla casa familiare non era stato “portato via”, ma era rientrato presso l'appartamento in San Massimo dove aveva vissuto sin dalla nascita e che corrispondeva alla sua residenza anagrafica e che nulla vietava alla di avere notizie del figlio. Riferiva, _1 inoltre, che il bimbo, grazie alle cure del padre e dei nonni paterni, aveva fatto molti progressi ed era seguito nelle terapie necessarie, essendo stata formulata la diagnosi di “spettro autistico di moderata entità”.
Allegava che il comportamento reiteratamente criminoso adottato dalla nei confronti del figlio avesse _1 dato origine alla crisi coniugale e determinato nello stesso la perdita di ogni forma di sentimento e fiducia nella coniuge, atteso che fra gli obblighi matrimoniali vi era anche quello di cura della prole.
Chiedeva, quindi, in via preliminare dichiararsi l'incompetenza territoriale del giudice adito essendo competente il
Tribunale di Campobasso, in via subordinata dichiararsi l'inammissibilità della richiesta di verifica delle capacità genitoriali e delle domande restitutorie avanzate dalla , nel merito dichiararsi la separazione giudiziale dei _1 coniugi con addebito alla , l'affidamento esclusivo del figlio l padre, con collocazione dello stesso _1 R_ in San Massimo, disporre che la coniuge versasse un assegno di mantenimento in favore del figlio di euro 250,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat e la partecipazione al 50% a tutte le spese straordinarie documentate necessarie per il figlio.
Acquisite informazioni, con ordinanza in data 26.3.2019, il Presidente del Tribunale di Napoli Nord, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, affidava il figlio n via esclusiva al padre con collocazione in San Massimo R_ dove era accudito dai nonni paterni, rigettando le ulteriori richieste.
Con ordinanza del 12.4.2021, non veniva ammessa la prova per testi articolata da entrambe le parti, né disposta ctu, mentre veniva ammesso l'interrogatorio formale deferito dal resistente, qui appellato, nei riguardi della relativamente al solo capo M), nonché onerate le parti di produrre documentazione reddituale aggiornata _1
e quella relativa al procedimento minorile pendente.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 1917 emessa il 23.5.2022, così decideva:
a) “rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata da parte resistente;
b) pronuncia la separazione personale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c., con addebito a;
Parte_1
c) rigetta la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente;
d) dispone l'affidamento esclusivo del minore al padre, con collocazione abitativa presso l'abitazione di quest'ultimo; R_
e) dispone che versi mensilmente, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a favore di un Parte_1 Controparte_1 assegno di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, somma rivalutabile automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat Foi;
f) dispone che contribuisca alle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, a quelle scolastiche, ricreative Parte_1 ed a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio nella misura del 50%, purché concordate e debitamente documentate;
g) dichiara inammissibile l'ulteriore domanda avanzata da parte ricorrente;
h) condanna al pagamento, in favore di delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi Parte_1 Controparte_1 euro 4.171,05 di cui euro 3.627,00 per compensi professionali ed euro 544,05 per rimborso spese forfettario al 15%, oltre iva e cpa come per legge;
i) ordina che la presente sentenza si trasmessa…; “
3 Avverso tale sentenza, notificata il 23.5.2022 telematicamente con relata di notifica priva di attestazione di firma digitale, proponeva tempestivamente appello la con ricorso depositato il 21.6.2022, per i motivi di seguito _1 indicati, dove chiedeva, in via cautelare e preliminare, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata relativamente al capo riguardante la contribuzione al mantenimento del figlio ed alla condanna al R_ pagamento delle spese di lite, mentre nel merito, in riforma della sentenza appellata, domandava che:
a) venisse pronunciata la separazione con addebito in capo all e riconosciuto un assegno di mantenimento CP_1 mensile di euro 400,00 o un assegno alimentare stante lo stato di bisogno;
b) che venisse rigettata la domanda di addebito nei propri confronti;
c) che venisse modificato l'importo dovuto a titolo di mantenimento per il figlio nella misura di euro 100,00 mensile omnia comprensivo;
d) che la controparte venisse condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio o in subordine che le spese del primo grado di giudizio venissero compensate e\o in via gradata che venisse ridotto l'importo trattandosi di giudizio di non particolare complessità, operando la liquidazione nei valori minimi, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
L' nel costituirsi chiedeva rigettarsi, preliminarmente, l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia CP_1 esecutiva della sentenza impugnata, che venissero stralciati dagli atti del fascicolo la memoria di replica della
, depositata tardivamente il 5.4.2022 ed il documento allegato (decreto del Tribunale per i Minorenni di _1
Campobasso in data 24.3.2022), che venisse dichiarata inammissibile e rigettata la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori non ammessi nel primo grado di giudizio, mentre in via principale domandava il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite anticipate del presente grado di giudizio.
Con ordinanza in data 26.5.2023, alla quale si rimanda per la motivazione, la Corte rigettava l'istanza di sospensiva avanzata dalla con riguardo alla allegata mancanza di mezzi di sussistenza che le consentissero di _1 corrispondere il contributo di mantenimento in favore del figlio e le spese legali, nonché dichiarava inammissibile l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori proposta nel primo giudizio e qui reiterata.
Disposta la trattazione della causa in parte in presenza ed in parte mediante il deposito di note scritte nel termine fissato in sostituzione dell'udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata in decisione.
Le questioni preliminari sollevate dalle parti devono essere entrambe disattese.
Per quanto concerne la notifica della sentenza impugnata ad opera dell'appellato, avvenuta a mezzo posta elettronica certificata, che non sarebbe stata corredata dalla firma digitale nella relata di notifica, trattasi di argomento privo di rilevanza atteso che nel caso non si ravvisa alcuna inesistenza né nullità avendo la consegna telematica prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato il raggiungimento dello scopo legale ai sensi dell'art. 156 comma terzo c.p.c. Si tratta, infatti, di vizio procedimentale rispetto al quale non è stato prospettato alcun pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa, avendo in ogni caso la depositato tempestivamente _1
l'atto di appello nel termine breve (cfr Cass. n. 6518\2017; Cass. n. 3805\2018; Cass. n. 14042\2018; Cass. n.
18402\2018; Cass. n. 26489\2018).
Quanto alla memoria di replica, che l'appellato sostiene sia stata prodotta, in uno al documento allegato, oltre il termine prescritto dall'art. 190 c.p.c. nel giudizio di primo grado e che per tale motivo questa Corte dovrebbe disporne l'eliminazione, la questione non pare avere rilevanza alcuna, atteso che essa, in alcun modo richiamata in
4 sentenza, concerne le deduzioni difensive relative al primo grado di giudizio. In ordine al documento prodotto
(decreto del Tribunale per i Minorenni di Campobasso del 23.4.2022), emesso in epoca successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.1.2022, giova rammentare che il giudizio di appello in materia di separazione personale dei coniugi, nella disciplina ratione temporis vigente, è un procedimento di natura contenziosa che si svolge secondo il rito camerale e che, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio, si caratterizza per la particolare celerità e semplicità di forme, sicché non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria. Ne consegue che, a prescindere dalla tardività della citata memoria di replica, in merito al detto documento nuovamente prodotto in sede di gravame dall'appellante, il rito camerale previsto per l'appello consente l'acquisizione di nuovi documenti al di fuori degli stretti limiti di cui all'art. 345 c.p.c. sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, garanzia irrinunciabile anche nei procedimenti camerali (cfr Cass. n. 17931\2022; Cass.
n. 27234\2020; Cass. n. 5876\12; Cass. n. 1656\07; Cass. n. 11319\05). Nel caso di specie, può ritenersi si sia instaurato il contraddittorio in merito a detta produzione documentale, rispetto alla quale l'appellante ha sollevato le proprie deduzioni e difese.
Tanto premesso, con il primo motivo l'appellante si duole delle statuizioni di addebito della separazione rese dal
Tribunale, che sarebbe incorso in violazione di legge ed avrebbe errato nella valutazione dei fatti allegati e nel disattendere le istanze istruttorie.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale di Napoli Nord, quanto alle domande di addebito, formulate da entrambe le parti reciprocamente, ritenne che la separazione fosse da addebitare esclusivamente alla . _1
In particolare, osservò il primo giudice, costituivano circostanze pacifiche e documentalmente provate la pendenza del procedimento minorile nei riguardi della donna, che era stata sospesa dalla responsabilità genitoriale sul figlio per le accuse di maltrattamenti ai danni di quest'ultimo, la condanna in sede penale in primo grado per il R_ reato di cui all'art. 571 c.p. per abuso di mezzi di correzione e disciplina, che l'aveva vista anche destinataria della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, la diagnosi di disturbo dello spettro autistico formulata nei riguardi del figlio Tali elementi, aggiunse il Tribunale, provavano che all'origine della crisi coniugale ci R_ fu la violazione del dovere coniugale di assistenza morale nei confronti del figlio e del marito e di collaborazione nell'interesse della famiglia da parte della stessa, che non aveva al contempo offerto una ricostruzione alternativa della vicenda, mentre la domanda di addebito da ella proposta nei riguardi del coniuge non aveva trovato alcun riscontro probatorio.
Le prove testimoniali al riguardo articolate dalle parti nel primo giudizio non furono ritenute ammissibili perché genericamente formulate, o implicanti valutazioni, o irrilevanti al fine del decidere, così come la richiesta di ctu avanzata dall'originaria ricorrente, qui appellante, ritenuta esplorativa (cfr l'ordinanza in data 12.4.2021).
In merito alla richiesta di ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalla nel primo giudizio qui proposta _1 nuovamente si conferma quanto già statuito da questa Corte nell'ordinanza resa in corso di causa, trattandosi di istanza inammissibile in quanto non espressamente reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni avvenuta in presenza all'udienza dell'11.1.2022, né risulta che l'appellante, successivamente all'ordinanza del 12.4.2021, abbia reiterato la richiesta di mezzi istruttori chiedendone la revoca o modifica (cfr sul punto Cass. n. 10767\2022).
5 Orbene, l'appellante asserisce che nel caso non sia stata accertata la sussistenza del nesso di causalità tra i comportamenti alla medesima ascritti in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale. In particolare, ella sottolinea il periodo turbolento, caratterizzato da scontri verbali e minacce da parte del coniuge, in essere da anni sia per le ingerenze della suocera che per la mancata accettazione da parte del marito della patologia del figlio. Il primo giudice avrebbe fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla base di quanto accertato in via non definitiva nella sentenza penale e nel procedimento minorile ancora pendente, elementi tutti non costituenti prova delle vicende familiari e della dinamica del rapporto coniugale. Durante la convivenza matrimoniale, evidenzia ancora la , si sarebbe occupata da sola della cura e dell'educazione del figlio, attesa l'assenza del coniuge _1 per motivi di lavoro e sarebbe stata ingiustamente accusata di essere stata la causa dello stato di salute del figlio, sebbene sia stata l'unica ad essersi accorta delle problematiche riguardanti il bambino ed a chiedere interventi medici. Asserisce altresì di essere stata defraudata del suo ruolo materno e che il coniuge ha delegato la cura del figlio alla di lui madre, sottolineando che dagli incontri valutativi effettuati nel procedimento minorile sarebbe emersa la tendenza dell'uomo a disconoscere le effettive difficoltà del bambino o le realistiche capacità dello stesso e che negli ultimi incontri protetti con la madre, autorizzati dal Tribunale per i Minorenni per verificare la possibilità di recupero del rapporto madre – figlio, previa nomina del curatore speciale, il piccolo non avrebbe mostrato disagio alcuno nel riabbracciare la madre (al riguardo viene richiamato il decreto del 24.32022\1.4.2022).
Afferma di conseguenza, non essendovi i presupposti per l'addebito della separazione, di avere diritto al riconoscimento di un assegno di mantenimento mensile di euro 400,00 da porre a carico del marito o comunque di un assegno alimentare di pari importo, stante lo stato di bisogno in cui si trova, avendo difficoltà nella ricerca di un'occupazione, ed essendo interamente a carico della propria madre, che percepisce il reddito di cittadinanza, oltre a dovere affrontare le spese per gli spostamenti in Campobasso al fine di potere partecipare agli incontri protetti con figlio.
L'appellato condivide sostanzialmente quanto argomentato dal primo giudice, ribadendo di avere depositato anche i file audio relativi alle registrazioni effettuate presso la casa familiare.
Ritiene la Corte che il Tribunale, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, abbia correttamente valutato le risultanze probatorie complessivamente emerse.
In linea generale, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge del comportamento “volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (cfr Cass. n. 18074\14; Cass. n. 25843\13). Ed inoltre, ricade sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr fra le tante Cass. ordinanza n. 16691\20). L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve poi essere effettuata sulla base di una valutazione globale e comparata dei comportamenti tenuti da entrambi i coniugi, al fine di individuare in che misura abbiano contribuito al verificarsi della crisi matrimoniale (cfr Cass. n. 15101\14; Cass. n. 14162\01). Tuttavia, laddove i fatti costituiscano violazione di norme di condotta imperative e inderogabili e si traducano in aggressioni a beni o diritti fondamentali della persona, come l'incolumità e integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, oltrepassando la soglia minima di
6 solidarietà e rispetto “comunque necessaria e doverosa per la personalità del patner”, essi si sottraggono al giudizio di comparazione (cfr Cass. n. 7388\17 fra le tante).
Ebbene, nella fattispecie, a prescindere dall'esito del procedimento penale che ha visto imputata la , _1 destinataria anche di misura cautelare, per maltrattamenti ai danni del figlio, conclusosi in primo grado di giudizio con una condanna per il diverso e meno grave reato di abuso di mezzi di correzione e disciplina, a tutt'oggi non ancora definito nel secondo grado di giudizio, al quale è seguito il procedimento minorile ex art. 330 c.c., anch'esso ancora pendente, è indubbio che dalla sentenza in atti allegata, in uno agli atti difensivi delle stesse parti emergano elementi fattuali storicamente accertati (come tali valutabili anche in questa sede indipendentemente dalla eventuale responsabilità penale) utili ai fini di ricostruire la complessa vicenda familiare che occupa e la dinamica della relazione coniugale.
Ed invero, pur volendo considerare che il rapporto tra i coniugi abbia conosciuto momenti “turbolenti” in epoca anteriore alla separazione, come riferito dalla stessa , a dire di quest'ultima dovuti alle eccessive ingerenze _1 della suocera nella cura del piccolo uando vivevano a San Massimo ed all'assenza nell'arco della settimana R_ del marito per motivi di lavoro, ciò nonostante la coppia ha comunque deciso di comune accordo, dopo circa un anno dalla nascita del bimbo, di trasferirsi ad Afragola, paese di origine della donna, dove quest'ultima avrebbe potuto fare affidamento anche sull'aiuto della di lei madre. Le problematiche di salute e relazionali del piccolo percepite dalla ancor prima della diagnosi ma emerse con evidenza dopo il primo anno di vita R_ _1 del figlio, al quale verrà poi diagnosticato un disturbo dello spettro autistico, non pienamente accettato dal marito, le difficoltà incontrate dalla madre nella gestione del figlio, alternando momenti di protezione ed ansia verso R_
a momenti di rabbia e nervosismo (la stessa ha ammesso di essere stata nervosa nel relazionarsi con il _1 figlio e di averlo rimproverato perché spesso malato;
ha poi ammesso, in sede penale, di avergli dato “qualche schiaffo sul sedere e qualche robusta sgridata”, e più testi hanno riferito dei modi “bruschi”, ma mai sfociati in atti violenti, con i quali si rapportava al figlio cfr la sentenza in atti), percepite dall durante i momenti di CP_1 permanenza in casa hanno indotto quest'ultimo a collocare un registratore nell'abitazione familiare e successivamente a depositare una denuncia nei riguardi della moglie.
Sulla base del materiale probatorio complessivamente acquisito, è possibile dunque affermare, per quello che qui interessa, che la convivenza fra i coniugi sia divenuta intollerabile a causa della condotta posta in essere dalla
, venuta meno al dovere non solo di assistenza morale, ma soprattutto di collaborazione nell'interesse _1 familiare, che in un'ottica solidaristica, comporta l'adozione di comportamenti finalizzati alle esigenze del nucleo familiare, comuni sia ai coniugi che ai figli e che anzi proprio nei riguardi di questi ultimi assume un ruolo centrale, quale dovere connesso all'esercizio del ruolo genitoriale. D'altro canto, la domanda di addebito della separazione formulata dalla nei riguardi del marito non ha trovato alcun conforto probatorio, non essendo emersa _1
l'allegata totale dipendenza del coniuge dalle direttive materne e le continue offese e vessazioni che quest'ultimo avrebbe posto in essere nei confronti della stessa.
Alla declaratoria di addebito della separazione nei riguardi della consegue ai sensi dell'art. 151 c.c. il rigetto _1 della richiesta di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della stessa.
7 Né può trovare accoglimento la domanda avanzata dall'appellante in sede di gravame volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento nella sua componente alimentare, pur in presenza della pronuncia di addebito predetta.
Benché detta domanda debba reputarsi ammissibile, in quanto volta al riconoscimento di un assegno alimentare costituente “un minus” ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, come tale non costituente domanda nuova ex art. 345 c.p.c., a prescindere dalla declaratoria di addebito, avendo detta domanda presupposti diversi rispetto alla separazione (cfr Cass. n. 27695\2017; Cass. n. 27768\2022), nel caso non vi è alcuna prova dalla quale si possa desumere lo stato di indigenza della , consistente nella _1 mancanza di risorse economiche occorrenti per soddisfare le primarie ed essenziali esigenze di vita. L'appellante, infatti, nonostante la giovane età (33 anni) e l'assenza di documentazione che ne attesti l'inabilità al lavoro, ha riferito di essere dipendente economicamente dalla di lei madre, affermando di avere difficoltà nella ricerca di un'occupazione stabile, ma al contempo ha affermato di lavorare saltuariamente nel settore delle pulizie ed assistenza e nel supermercato dove lavora il fratello.
La sentenza, pertanto, sul punto deve essere confermata.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole delle statuizioni economiche adottate dal primo giudice, sia con riferimento alla quantificazione dell'assegno di mantenimento che alla previsione del contributo per le spese straordinarie, per quanto concerne il mantenimento del figlio R_
La , infatti, asserisce che i procedimenti in corso e la recente pandemia le precludano la possibilità di _1 trovare un'occupazione e che ciò le impedisce di mettere a frutto il diploma conseguito (dagli atti risulta avere ottenuto un diploma come operatore sociale). Aggiunge, inoltre, che la quantificazione del contributo di mantenimento dovuto per il figlio sarebbe stata effettuata senza tenere conto dei rispettivi redditi dei coniugi, potendo il marito, che convive con i propri genitori, contare su un reddito elevato, al quale si aggiungono le indennità previdenziali corrisposte al figlio (euro 570,00 mensili) e l'assegno unico familiare, mentre ella R_ vive con la madre, che beneficia del solo reddito di cittadinanza e deve affrontare le spese per potere incontrare il figlio.
Il motivo è infondato.
Sebbene la situazione economica complessiva dell sia senza dubbio migliore rispetto a quella della CP_1 coniuge, avendo questi una stabile occupazione (per l'anno di imposta 2019 risulta un reddito netto annuale di euro
24.707,00, con un'entrata mensile per dodici mesi l'anno di euro 2.058,91) e pare conviva presso i di lui genitori
(anche se sembra stia cercando altra sistemazione), come del resto la coniuge, a fronte dei lavori saltuari che comunque la moglie svolge come sopra esposto, ciò non di meno la quantificazione del contributo di mantenimento materno dovuto in favore del figlio minore ella misura di euro 250,00 mensili può trovare R_ conferma.
Detto contributo appare al momento congruo e proporzionato ad una valutazione comparata della capacità reddituale e patrimoniale dei genitori, tenuto conto dei tempi di permanenza del figlio presso il padre, che successivamente alla separazione ha sempre vissuto stabilmente con detto genitore (solo dall'anno 2022 hanno avuto inizio gli incontri protetti della madre con il bimbo) e delle accresciute esigenze legate alla crescita del bambino, oggi di anni dieci, che richiedono attenzioni e bisogni speciali in ragione della seria patologia dalla quale
8 è risultato affetto. Peraltro, diversamente da quanto osservato dall'appellante, gli emolumenti previdenziali riconosciuti in favore del figlio (in particolare l'indennità di accompagnamento) sono provvidenze economiche che non possono implementare il reddito del genitore che convive stabilmente con il figlio, stante la diversa funzione assolta dagli istituti predetti in ragione della condizione “di specifico svantaggio che riguarda la persona (e di conseguenza il caregiver) in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale”, sicché di essa non può tenersi conto nella determinazione dell'assegno di mantenimento, quest'ultimo finalizzato a supportare le esigenze quotidiane e straordinarie del figlio (abitative, scolastiche, sportive, sanitarie, sociali), alle quali ciascun genitore è tenuto (cfr.
Cass. n. 10423\2023, nonché Cass. n. 36565\2022; Cass. n. 35709\2021).
Quanto all'ulteriore profilo censurato, giova rammentare che in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, che non possono essere incluse in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno (cfr Cass. n. 1562\2020), la giurisprudenza ha evidenziato che il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi a figli nati al di fuori dell'unione matrimoniale, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (cfr Cass. n. 35710\2021). Nel caso che occupa, a fronte della indubbia maggiore capacità economica dell' , va considerato che è solo questo genitore a provvedere alle incombenze CP_1 domestiche e di cura del figlio, sicché quanto meno allo stato va confermata la ripartizione di tali spese prevista dal
Tribunale.
Infine, la si duole della condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, che ritiene _1 sproporzionata rispetto alle questioni affrontate ed all'attività istruttoria espletata in prime cure, consistita nel solo interrogatorio formale dell'originaria ricorrente.
Il motivo è infondato.
Deve, invero, condividersi la regolamentazione delle spese di lite effettuata dal primo giudice, che ha determinato dette spese, sulla scorta del valore indeterminato della lite, nei valori medi ed applicato, al contempo, nella misura del 50% (percentuale massima di riduzione si rammenta è del 30%) la riduzione dell'importo liquidato per non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del DM
n. 55\14, come aggiornato dal DM n. 147\2022, in considerazione del valore indeterminabile della causa (scaglione compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00), nei valori minimi tenuto conto delle questioni non particolarmente complesse affrontate.
Infine, trattandosi di appello successivo al 31.1.13, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 1917 emessa dal Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Napoli Nord il 23.5.2022, così provvede:
a) rigetta l'appello;
9 b) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in Parte_1 Controparte_1 euro 3.473,00, oltre spese generali, iva e cpa;
d) dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, ove dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 20 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott.ssa Efisia Gaviano)
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