TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/06/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 21 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022), ha pronunciato in data 19 giugno 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1765, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. VALEAU MARCO,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. CIOCCA IVANOE,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.05.2021 la parte ricorrente Pt_1
ha chiamato in giudizio la parte convenuta e – premessi i
[...] CP_1
1 fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 4 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
a) nel merito: accertato che la sig.ra ha tenuto una condotta conforme a quanto Pt_1 impostagli dalla previsione normativa in materia, ovvero, ha indicato il proprio recapito sulla certificazione di malattia (atteso che il mero errore materiale “ ” in luogo di Parte_2
“ ” non ha comunque impedito al medico incaricato di recarsi all'esatto indirizzo) Parte_2
e che all'indirizzo di residenza era ben visibile il suo nominativo sul citofono e sulla cassetta postale, annullare la delibera n. 2122200 del 23.03.0221 di rigetto perché nulla, illegittima ed ingiusta e, di conseguenza, annullare il presupposto avviso di mancato riconoscimento dell'indennità di malattia del 19.01.2021 e conseguentemente condannare
l' al pagamento in favore della sig.ra di quanto dovuto a titolo di CP_1 Parte_1 indennità di malattia per il periodo che va dal 14.12.2020 fino al 29.01.2021 oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data di esigibilità del credito e sino al saldo;
b) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 13.10.2021 la parte ricorrente ha proposto querela di falso incidentale avverso il verbale n. 7010 2836036951 1 redatto dal medico fiscale in data 24.12.2020, depositato in giudizio dalla parte convenuta in allegato alla sua memoria difensiva (all. 2 al fascicolo di parte convenuta).
Con ordinanza emessa in data 19.11.2021 il giudizio è stato pertanto sospeso in attesa della decisione sulla predetta querela.
Il procedimento relativo alla querela di falso è stato poi definito con sentenza n. 1934/2024 pronunciata in data 23.09.2024 dal Tribunale di
Velletri, passata in giudicato il 16.12.2024 (all.ti 1 e 3 al ricorso in riassunzione).
Il presente procedimento è stato quindi riassunto, su iniziativa della parte ricorrente, in data 14.01.2025.
2 La controversia – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite – è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle medesime parti.
* * *
Il ricorso è fondato, per le ragioni indicate appresso.
In punto di diritto occorre ricordare che l'art. 5 del D.L. n. 463/1983 e s.m.i. stabilisce che “10. […] le unità sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici. […] 12. Per
l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro. […]
13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici. Con il medesimo decreto sono stabilite le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati. 14.
Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
La giurisprudenza ha chiarito – in materia di visite fiscali disposte da al fine di verificare l'effettiva esistenza dello stato di malattia addotto dal CP_1
CP_ lavoratore – che “Il certificato redatto da un medico convenzionato con l' per il
3 controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 300 del
1970, è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza. Ma tale fede privilegiata non si estende anche ai giudizi valutativi che il sanitario ha in quell'occasione espresso in ordine allo stato di malattia e all'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa” (Cassazione civile sez. lav., 11/05/2000, n.6045) e che “La fede privilegiata che deve riconoscersi ai verbali redatti da pubblici ufficiali, ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 689/1981, riguarda la constatazione senza alcun margine di apprezzamento di un fatto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale e, pertanto, non può estendersi a quelle circostanze che, pur contenute nel documento, si risolvano in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso una percezione sensoriale che non può ritenersi fornita, in capo al pubblico ufficiale, di una indiscutibilità maggiore di quella normalmente presente in ogni soggetto. Anche i pubblici ufficiali possono essere soggetti a errori di rilevazione, che dovranno essere fatti valere con la querela di falso (nella specie, nel verbale redatto dal medico fiscale era stato indicato che sui campanelli di uno stabile e sulle cassette delle lettere mancava l'indicazione del nome del lavoratore malato)” (Cassazione civile, sez. lav., 10/07/2007 , n. 15372).
Nel caso di specie – all'esito del procedimento svoltosi tra le odierne parti in causa innanzi al Tribunale di Velletri, Sezione prima civile (censito al
N.R.G. 7399/2021 ed avente per oggetto la querela di falso proposta incidentalmente dalla odierna parte ricorrente nell'ambito del presente giudizio) – è stato accertato, con sentenza n. 1934/2024, passata in giudicato il
16.12.2024 (all.ti 1 e 3 al ricorso in riassunzione), che nel verbale di accesso per controllo domiciliare n. 7010 2836036951 1 redatto dal medico fiscale era stato attestato falsamente che, alle ore 18.00 del giorno 24.12.2020, la parte ricorrente era risultata sconosciuta o irreperibile o comunque assente presso l'indirizzo fornito dalla stessa, in ragione della mancanza del suo nominativo su qualsivoglia cassetta postale e/o citofono e in ragione del fatto che nella strada
4 a cui tale indirizzo faceva riferimento vi erano soltanto due cancelli chiusi, privi di citofoni e di campanelli.
Più nel dettaglio, tramite l'istruttoria svolta nel predetto procedimento intercorso innanzi al Tribunale di Velletri, Sezione prima civile, tra le odierne parti in causa e censito al N.R.G. 7399/2021 è stato accertato che i fatti attestati nel predetto verbale di accesso dal pubblico ufficiale redigente, cioè dal medico fiscale, sono stati frutto di un errore di percezione o di rilevazione dello stesso, tenuto conto (1) di quanto dichiarato in giudizio dal medesimo pubblico ufficiale (che ha mostrato di non ricordare esattamente i fatti in questione), (2) delle specifiche caratteristiche del luogo e dell'orario in cui si era svolto l'accesso (essendo questo stato effettuato in una via di campagna e a notte fonda), (3) di quanto riferito dagli altri testimoni escussi (i quali, da un lato, hanno riconosciuto la corrispondenza tra le fotografie in atti – rappresentanti l'esistenza di un citofono e/o di una cassetta postale posti all'esterno dell'abitazione della parte ricorrente e recanti il nominativo della stessa – e l'effettivo stato dei medesimi luoghi, e, dall'altro, hanno narrato che, nel giorno e nell'orario in cui era stata svolto l'accesso dal medico fiscale, la parte ricorrente era effettivamente presente nella sua abitazione e che il nominativo di essa era esposto sia sul citofono sia sulla cassetta postale all'esterno dell'abitazione, situata in fondo a una strada privata) e (4) del fatto che la comunicazione inviata a mezzo posta dalla parte convenuta alla CP_1 parte ricorrente in data 19.01.2021, dunque dopo la visita di controllo, è stata correttamente recapitata a quest'ultima (proprio) presso il medesimo indirizzo ove il medico fiscale non aveva trovato la parte ricorrente.
La sentenza n. 1934/2024 pronunciata tra le odierne parti in causa nel procedimento svoltosi innanzi al Tribunale di Velletri, Sezione prima civile e censito al N.R.G. 7399/2021 (come detto passata in giudicato) ha dunque privato il verbale di accesso per controllo domiciliare n. 7010 2836036951 1 di efficacia probatoria: inoltre le risultanze dell'istruttoria testimoniale svolta in
5 seno a tale procedimento hanno positivamente dimostrato che la parte ricorrente – assente dal lavoro per malattia – era (invece) presente nella sua abitazione nella fascia di reperibilità e al momento della visita di controllo del
24.12.2020.
In ragione di quanto sopra illustrato ed argomentato va dunque dichiarato il diritto della parte ricorrente al pagamento dell'indennità di malattia in relazione al periodo dal 14.12.2020 al 29.01.2021.
In conclusione, il ricorso deve essere quindi accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico della parte convenuta
Tali spese – tenendo conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 emanato dal
Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit. – sono liquidate nella misura di euro 3.000,00: ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
- accertata l'illegittimità dell'avviso di mancato riconoscimento dell'indennità di malattia emesso dalla parte convenuta in data
19.01.2021 e della correlata delibera n. 2122200 adottata dalla stessa in data 23.03.2021, dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento, a carico della parte convenuta, dell'indennità di malattia relativa al periodo di assenza dal lavoro dal 14.12.2020 al 29.01.2021, oltre accessori di legge;
- per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della
6 parte ricorrente, della predetta indennità di malattia, oltre accessori di legge;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 3.000,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Velletri, 19 giugno 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
7