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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 320/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Federica Meloni Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di DIVORZIO
nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Roberta Donida parte ricorrente contro nata a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Gianni Barbieri parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Geninvolta (CR) il
22.6.2008 e dalla loro unione sono nate il 15.10.2006, e il Per_1 Per_2
26.11.2008.
Con decreto del 3.3.2022 questo Tribunale ha omologato l'accordo di separazione personale delle parti: ai fini che in questa sede rilevano, le parti concordavano l'affido condiviso delle minori e il collocamento formale e sostanziale presso la madre, e previsione di un diritto di visita paterno a week end alterni e per un giorno infrasettimanale;
l'obbligo per il padre di versare alla un assegno a titolo di contributo delle minori, ma non a favore la CP_1 stessa, essendosi le parti dichiarate economicamente indipendenti.
Con ricorso del 18.2.2024 il ha adito il presente Tribunale per la Parte_1 pronuncia del divorzio, cui è seguita la regolare costituzione della Pt_2
Punti principali del contendere erano il collocamento delle minori e la ripartizione del loro mantenimento, essendo che la situazione fattuale fosse profondamente cambiata a fra data al marzo 2022: infatti, a far data da dicembre 2022 viveva era collocata di fatto presso il padre e da tempo Per_1 trascorreva era solita trascorrere le settimane del mese in modo Per_2 alternato fra i genitori, condizione favorita dal fatto che le parti vivessero (e vivano) a 200 metri di distanza.
La avanzava altresì domanda per un assegno divorzile a proprio Pt_2 favore.
Dagli atti di causa emergeva altresì essere data una viva conflittualità fra le parti.
Adottati dei provvedimenti provvisori all'udienza del 27.3.2024, nell'abito di un subprocedimento d'urgenza ex art. 473bis.15 cod. proc. civ., alla prima udienza
27.6.2024 si raggiungeva infine un accordo sulle condizioni del divorzio, e all'udienza del 12.9.2024 le parti precisavano le conclusioni in modo congiunto e conforme -depositando un folio di conclusioni congiunte sottoscritto da esse personalmente, datato 27.8.2024-. La domanda per il divorzio va accolta, perché sussistono le condizioni ex art. 3
c. II lettera b) l. 898/1970: l'accordo di separazione fra le parti è stato omologato il 3.3.2022 e dalla prima udienza di comparizione sono decorsi ben oltre 6 mesi;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione.
Vanno accolte le conclusioni congiunte delle parti, in quanto conformi a legge, dovendosi rettificare le stesse solo quanto alle conclusioni riguardanti Per_1 essendo essa divenuta maggiorenne il 15.10.2024, pur rimanendo economicamente non indipendente, in quanto studentessa.
L'ascolto di non è stato disposto in quanto l'accordo raggiunto dei Per_2 genitori è pienamente rispondente alla routine già posta in essere e voluta dalla ragazza di un collocamento sostanziale alternato fra i genitori.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, essendo in presenza di una definizione consensuale del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 320/2024: dichiara la cessazione degli effetti civili fra
[...]
e matrimonio contratto in Parte_1 Controparte_1
Geninvolta (CR) il 22.6.2008 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Geninvolta al n. 1 Parte II Serie A anno 2008;
dispone l'affido condiviso della figlia con collocamento formale Per_2 presso la madre in Geninvolta (CR), Via Graffignana n. 36;
dispone un libero diritto di visita di rispetto ad entrambi i Per_2 genitori;
dispone che il mantenimento di sia nella misura del 100% in capo Per_1 al padre;
dispone il mantenimento diretto di a parte dei genitori;
Per_2 dispone che le spese straordinarie per le figlie -così come indicate e disciplinate da folio sottoscritto del 27.8.2004- siano a carico di entrambi
i genitori nella misura del 50%; dispone che l'assegno unico per le figlie sia percepito nella misura del
100% dalla madre;
dà atto che le parti hanno raggiunto una transazione fra le rispettive voci di credito, come da folio sottoscritto il 27.8.2004; dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di parte per un assegno divorzile;
CP_1 dichiara le spese di lite interamente compensate;
così deciso in Cremona, il 18.12.2024
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Geninvolta;