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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/03/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 5 marzo 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2123/2023 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, codice fiscale , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello
Stato
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Controparte_1
procura in atti dall'Avv. Raffaella Ranaldi
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino – Sezione
Lavoro – n. 510/2023
1 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma della sentenza impugnata, escludere il cumulo di interessi legali e rivalutazione sulla somma da liquidarsi a titolo di speciale elargizione, statuendo che il appellante è tenuto solo al pagamento degli interessi legali, con ogni Parte_1
consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite del doppio grado di giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO: accertare e dichiarare, l'inammissibilità ed in ogni caso infondatezza dell'appello e, per l'effetto, rigettarlo con integrale conferma della sentenza impugnata.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, l'odierno appellato agiva nei Controparte_1 confronti del al fine ottenere la riliquidazione della speciale Parte_1 elargizione prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 206/2004, spettantegli in conseguenza del fatto che il 2 novembre 1989 egli, all'epoca Vice Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, era rimasto ferito durante lo svolgimento di un servizio di scorta ad una colonna militare della Nato.
Il ricorrente aveva precedentemente agito innanzi al Tribunale di Cassino e questo, con sentenza n. 137/2016, ne aveva dichiarato lo status di vittima del dovere condannando genericamente il a corrispondergli i benefici di legge Parte_1
Il aveva dato esecuzione alla sentenza con decreto del 12 novembre Parte_1
2018.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, lo deduceva l'erroneità CP_1
della valutazione della invalidità complessiva e della conseguente determinazione dell'importo della speciale elargizione effettuata dall'amministrazione con il decreto del
12 novembre 2018, in violazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 181 del 2009, avendo la C.M.O.
2 immotivatamente omesso di valutare il danno morale e valutato solo parzialmente il complesso delle infermità risultanti dalla documentazione medica.
Il restava contumace. Parte_1
Con la sentenza appellata, il Tribunale, sulla scorta di ctu medico-legale, ha accolto la domanda dello ritenendo in sintesi la mancata valutazione del danno CP_1 morale e l'erronea determinazione da parte del danno da parte dell'amministrazione, così statuendo:
− accerta e dichiara che il ricorrente ha riportato, in conseguenza dell'infortunio occorsogli in data 2.11.1989 nello svolgimento dell'attività di servizio, quale vittima del dovere, una invalidità complessiva, ex art. 4, lett. d), D.P.R. n. 181 del 2009, nella misura dell'84%;
− per l'effetto, condanna il alla rideterminazione della Parte_1 speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L. n. 206 del 2004 nella misura corrispondente alla percentuale di invalidità di cui al capo che precede, oltre rivalutazione ed interessi come per legge, e alla corresponsione della stessa in favore del ricorrente, detratto quanto già corrispostogli per il medesimo titolo;
− condanna il a rimborsare al ricorrente le spese di Parte_1 giudizio che liquida in euro 8.240,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA e rimborso del contributo unificato versato nella misura di euro 43,00;
− pone a carico del convenuto le spese della consulenza tecnica Parte_1 d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Il ha impugnato la sentenza deducendo la violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, per avere il Tribunale disposto il cumulo di interessi legali e rivalutazione sulla somma da liquidarsi a titolo di speciale elargizione sulla base della percentuale di invalidità complessiva riconosciuta in favore dell'odierno appellato.
Lo si è costituito, replicando tra l'altro che il divieto di cumulo di CP_1 rivalutazione ed interessi riguarda soltanto emolumenti maturati a far data dall'1.1.1995, data di entrata in vigore della L. 724/94 che ha esteso l'applicazione dell'art. 16, comma
6, L. 412/91, laddove nella fattispecie il diritto si sarebbe consolidato in epoca anteriore,
e andrebbe comunque applicata la rivalutazione dei benefici a norma dell'art. 8, L. 302/90
(Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), secondo cui
≪Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica
3 rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF≫.
All'udienza del 5 marzo 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è fondato.
La legge che ha previsto in favore delle vittime del dovere il benefico della speciale elargizione, è la legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), entrata in vigore il 26/8/2004. In assenza di esplicita previsione di retroattività, solo dall'entrata in vigore della normativa attributiva del beneficio poteva ritenersi configurabile la situazione giuridica soggettiva.
Ne deriva che la normativa applicabile in tema di accessori era quella di cui all'art. 22, comma 36, L. 23 dicembre 1994, n. 724, secondo cui l'articolo 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza.
Va inoltre considerato che tale disposizione non toglie nulla alla garanzia di rivalutazione del capitale invocata dall'appellato, in quanto la norma richiamata
(l'articolo 16, comma 6, ultima parte, della legge 30 dicembre 1991, n. 412) prevede che
l'importo dovuto a titolo di interesse è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.
L'appello va pertanto accolto riformando parzialmente la sentenza impugnata, nel senso di delimitare nel senso indicato dalla norma da ultimo citata l'entità degli accessori da corrispondere sulla speciale elargizione riconosciuta dal Tribunale.
Le spese di lite del doppio grado vanno rideterminate tenendo presente l'esito complessivo del giudizio, che vede il di gran lunga soccombente, ponendole a Parte_1
4 carico del nella misura indicata dal Tribunale in primo grado e compensando Parte_1
quelle di appello.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, condanna il a corrispondere all'appellato, oltre Parte_1
alla speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L. n. 206 del 2004 come riconosciuta dal
Tribunale, la maggiore somma tra rivalutazione ed interessi maturata su detta elargizione, ai sensi degli artt. 22, comma 36, legge 23 dicembre 1994, n. 724 e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Compensa interamente le spese di lite del grado di appello.
Roma, 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Vito Francesco Nettis
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 5 marzo 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2123/2023 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, codice fiscale , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello
Stato
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Controparte_1
procura in atti dall'Avv. Raffaella Ranaldi
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino – Sezione
Lavoro – n. 510/2023
1 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma della sentenza impugnata, escludere il cumulo di interessi legali e rivalutazione sulla somma da liquidarsi a titolo di speciale elargizione, statuendo che il appellante è tenuto solo al pagamento degli interessi legali, con ogni Parte_1
consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite del doppio grado di giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO: accertare e dichiarare, l'inammissibilità ed in ogni caso infondatezza dell'appello e, per l'effetto, rigettarlo con integrale conferma della sentenza impugnata.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, l'odierno appellato agiva nei Controparte_1 confronti del al fine ottenere la riliquidazione della speciale Parte_1 elargizione prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 206/2004, spettantegli in conseguenza del fatto che il 2 novembre 1989 egli, all'epoca Vice Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, era rimasto ferito durante lo svolgimento di un servizio di scorta ad una colonna militare della Nato.
Il ricorrente aveva precedentemente agito innanzi al Tribunale di Cassino e questo, con sentenza n. 137/2016, ne aveva dichiarato lo status di vittima del dovere condannando genericamente il a corrispondergli i benefici di legge Parte_1
Il aveva dato esecuzione alla sentenza con decreto del 12 novembre Parte_1
2018.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, lo deduceva l'erroneità CP_1
della valutazione della invalidità complessiva e della conseguente determinazione dell'importo della speciale elargizione effettuata dall'amministrazione con il decreto del
12 novembre 2018, in violazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 181 del 2009, avendo la C.M.O.
2 immotivatamente omesso di valutare il danno morale e valutato solo parzialmente il complesso delle infermità risultanti dalla documentazione medica.
Il restava contumace. Parte_1
Con la sentenza appellata, il Tribunale, sulla scorta di ctu medico-legale, ha accolto la domanda dello ritenendo in sintesi la mancata valutazione del danno CP_1 morale e l'erronea determinazione da parte del danno da parte dell'amministrazione, così statuendo:
− accerta e dichiara che il ricorrente ha riportato, in conseguenza dell'infortunio occorsogli in data 2.11.1989 nello svolgimento dell'attività di servizio, quale vittima del dovere, una invalidità complessiva, ex art. 4, lett. d), D.P.R. n. 181 del 2009, nella misura dell'84%;
− per l'effetto, condanna il alla rideterminazione della Parte_1 speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L. n. 206 del 2004 nella misura corrispondente alla percentuale di invalidità di cui al capo che precede, oltre rivalutazione ed interessi come per legge, e alla corresponsione della stessa in favore del ricorrente, detratto quanto già corrispostogli per il medesimo titolo;
− condanna il a rimborsare al ricorrente le spese di Parte_1 giudizio che liquida in euro 8.240,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA e rimborso del contributo unificato versato nella misura di euro 43,00;
− pone a carico del convenuto le spese della consulenza tecnica Parte_1 d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Il ha impugnato la sentenza deducendo la violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, per avere il Tribunale disposto il cumulo di interessi legali e rivalutazione sulla somma da liquidarsi a titolo di speciale elargizione sulla base della percentuale di invalidità complessiva riconosciuta in favore dell'odierno appellato.
Lo si è costituito, replicando tra l'altro che il divieto di cumulo di CP_1 rivalutazione ed interessi riguarda soltanto emolumenti maturati a far data dall'1.1.1995, data di entrata in vigore della L. 724/94 che ha esteso l'applicazione dell'art. 16, comma
6, L. 412/91, laddove nella fattispecie il diritto si sarebbe consolidato in epoca anteriore,
e andrebbe comunque applicata la rivalutazione dei benefici a norma dell'art. 8, L. 302/90
(Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), secondo cui
≪Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica
3 rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF≫.
All'udienza del 5 marzo 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è fondato.
La legge che ha previsto in favore delle vittime del dovere il benefico della speciale elargizione, è la legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), entrata in vigore il 26/8/2004. In assenza di esplicita previsione di retroattività, solo dall'entrata in vigore della normativa attributiva del beneficio poteva ritenersi configurabile la situazione giuridica soggettiva.
Ne deriva che la normativa applicabile in tema di accessori era quella di cui all'art. 22, comma 36, L. 23 dicembre 1994, n. 724, secondo cui l'articolo 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza.
Va inoltre considerato che tale disposizione non toglie nulla alla garanzia di rivalutazione del capitale invocata dall'appellato, in quanto la norma richiamata
(l'articolo 16, comma 6, ultima parte, della legge 30 dicembre 1991, n. 412) prevede che
l'importo dovuto a titolo di interesse è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.
L'appello va pertanto accolto riformando parzialmente la sentenza impugnata, nel senso di delimitare nel senso indicato dalla norma da ultimo citata l'entità degli accessori da corrispondere sulla speciale elargizione riconosciuta dal Tribunale.
Le spese di lite del doppio grado vanno rideterminate tenendo presente l'esito complessivo del giudizio, che vede il di gran lunga soccombente, ponendole a Parte_1
4 carico del nella misura indicata dal Tribunale in primo grado e compensando Parte_1
quelle di appello.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, condanna il a corrispondere all'appellato, oltre Parte_1
alla speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L. n. 206 del 2004 come riconosciuta dal
Tribunale, la maggiore somma tra rivalutazione ed interessi maturata su detta elargizione, ai sensi degli artt. 22, comma 36, legge 23 dicembre 1994, n. 724 e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Compensa interamente le spese di lite del grado di appello.
Roma, 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Vito Francesco Nettis
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