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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 3203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3203 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39412/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 39412/2024 del Ruolo Generale e promossa da nato il [...] in [...] e residente a [...]
Menotti Ciro 5 (Cod. Fisc. ), elettivamente domiciliato a Modena, C.F._1
Via A. Begarelli, 13, presso lo studio dell'Avv. Davide Ascari, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente –
, Ambasciata d'Italia a Controparte_1
Islamabad in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 28/09/2024, nato il [...] in Parte_1
Pakistan, ha chiesto di ordinare all'Ambasciata d'Italia presso Islamabad il rilascio del visto di ingresso per motivi familiare in favore di nata a [...] il Persona_1
20.02.2000 (coniuge).
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto di aver ottenuto il nulla osta al ricongiungimento della moglie in data 23.1.2024, da parte del SUI di Modena, il quale veniva trasmesso telematicamente alla Rappresentanza Diplomatica – Consolare
d'Islamabad, in Pakistan per la successiva ed eventuale emissione del visto d'ingresso. Si succedevano poi svariati tentativi di poter procedere alla prenotazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e, in assenza di riscontri, il ricorrente procedeva con il ricorso presentato a questo tribunale in data 28/09/2024.
Solo in seguito alla proposizione del presente ricorso l'Ambasciata d'Italia ad Islamabad comunicava la fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per il giorno 21/02/2025.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione la quale, in ragione di quanto sopra, ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere.
A seguito dello scambio di note di udienza, la difesa del ricorrente si è opposta alla cessazione della materia del contendere in quanto domanda non limitata alla sola richiesta di fissazione di un appuntamento ma al rilascio del visto di ingresso a favore della coniuge, domanda per la quale ha insistito.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va premesso, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle allegazioni delle parti, che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, '…lo straniero può richiedere il ricongiungimento per [i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso [tenuto conto che] si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento'. La medesima disposizione normativa, al comma sette, subordina '…il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta […] all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'.
Ancora, è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della
Rappresentanza diplomatica, le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso o nel suo diniego, quest'ultimo impugnabile innanzi al G.O. ex art. 30 comma 6 del T.U. (cfr. Cass. n. 4984/2013; n. 7218/2011; n.15247/2006; n.12661/2007;
n.209/2005).
Tanto premesso, la prospettazione offerta dal ricorrente trova pieno riscontro nella documentazione prodotta.
Il procedimento iniziato davanti all'Ambasciata non si è ancora esaurito. Non vi è stato, pertanto, un diniego che possa formare oggetto di impugnazione. Ciò esclude in radice la possibilità di ordinare all'Ambasciata il rilascio del visto;
d'altra parte, la difesa del ricorrente ha omesso di produrre i documenti, debitamente tradotti in lingua italiana e legalizzati (per quanto necessario al momento del deposito del ricorso), comprovanti il rapporto di coniugio e, verosimilmente, depositati all'esito dell'appuntamento fissato dall'autorità consolare. L'assenza di documentazione utile esclude qualsiasi possibilità per il giudice di poter accertare la presenza dei requisiti previsti dal legislatore per poter ricongiungere i familiari all'estero ma non preclude la possibilità di ordinare all'amministrazione di provvedere alla definizione della procedura entro un termine predeterminato.
Infatti, va considerato che il termine semestrale, così come pacificamente si ritiene per il termine di 90 giorni concesso all'amministrazione per il rilascio del nulla osta di cui all'art. 29, comma 8, d.lgs. n. 286/98, non può considerarsi perentorio. Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per legittimare un'asimmetria e la conseguente esposizione del richiedente diligente ad una preclusione che, oltre tutto, può assumere, potenzialmente carattere di irreversibilità.
Quanto sopra conferisce consistenza alle ragioni esposte dal ricorrente, a prescindere dall'avvenuta fissazione di un appuntamento in sede consolare, come documentato dalla difesa della convenuta, posto che, stante in tempo trascorso e l'avvenuta presentazione agli uffici della documentazione del ricorrente, la posticipazione degli adempimenti risulta oltremodo ingiustificata.
In particolare, l'ingiustificato ritardo nel definire la procedura di rilascio del visto costituisce di certo un rilevante pregiudizio per l'unità familiare del ricorrente nonché per la specifica posizione dei suoi familiari, in considerazione del loro diritto di veder chiarita il prima possibile la loro prospettiva di vita.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ordinato all'Ambasciata d'Italia ad
Islamabad di definire la procedura volta al rilascio del visto per la coniuge del ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Le spese di lite devono essere compensate.
È noto che sussistono eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite, nel caso di serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all'adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l'adempimento di tutte le richieste delle parti (cfr. Cons. Stato
30.12.2020, n. 8517; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/01/2024, n. 144); tale è la notoria peculiare situazione in cui versa l'Ambasciata d'Italia a Islamabad, come affermato, in più occasioni, anche da questo Tribunale (cfr. Trib. Roma, sez. immigrazione, ordinanza resa nel giudizio iscritto con r.g. n. 16766/24, ove si legge: “i ritardi dell'autorità diplomatica in questione sono stati evidentemente imputati solo all'eccessivo numero di pratiche che essa deve gestire”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all'Ambasciata d'Italia ad Islamabad
(Pakistan) di definire la procedura di richiesta di visto in favore del coniuge del ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
- spese compensate.
Roma, 28/02/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 39412/2024 del Ruolo Generale e promossa da nato il [...] in [...] e residente a [...]
Menotti Ciro 5 (Cod. Fisc. ), elettivamente domiciliato a Modena, C.F._1
Via A. Begarelli, 13, presso lo studio dell'Avv. Davide Ascari, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente –
, Ambasciata d'Italia a Controparte_1
Islamabad in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 28/09/2024, nato il [...] in Parte_1
Pakistan, ha chiesto di ordinare all'Ambasciata d'Italia presso Islamabad il rilascio del visto di ingresso per motivi familiare in favore di nata a [...] il Persona_1
20.02.2000 (coniuge).
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto di aver ottenuto il nulla osta al ricongiungimento della moglie in data 23.1.2024, da parte del SUI di Modena, il quale veniva trasmesso telematicamente alla Rappresentanza Diplomatica – Consolare
d'Islamabad, in Pakistan per la successiva ed eventuale emissione del visto d'ingresso. Si succedevano poi svariati tentativi di poter procedere alla prenotazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e, in assenza di riscontri, il ricorrente procedeva con il ricorso presentato a questo tribunale in data 28/09/2024.
Solo in seguito alla proposizione del presente ricorso l'Ambasciata d'Italia ad Islamabad comunicava la fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per il giorno 21/02/2025.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione la quale, in ragione di quanto sopra, ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere.
A seguito dello scambio di note di udienza, la difesa del ricorrente si è opposta alla cessazione della materia del contendere in quanto domanda non limitata alla sola richiesta di fissazione di un appuntamento ma al rilascio del visto di ingresso a favore della coniuge, domanda per la quale ha insistito.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va premesso, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle allegazioni delle parti, che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, '…lo straniero può richiedere il ricongiungimento per [i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso [tenuto conto che] si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento'. La medesima disposizione normativa, al comma sette, subordina '…il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta […] all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'.
Ancora, è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della
Rappresentanza diplomatica, le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso o nel suo diniego, quest'ultimo impugnabile innanzi al G.O. ex art. 30 comma 6 del T.U. (cfr. Cass. n. 4984/2013; n. 7218/2011; n.15247/2006; n.12661/2007;
n.209/2005).
Tanto premesso, la prospettazione offerta dal ricorrente trova pieno riscontro nella documentazione prodotta.
Il procedimento iniziato davanti all'Ambasciata non si è ancora esaurito. Non vi è stato, pertanto, un diniego che possa formare oggetto di impugnazione. Ciò esclude in radice la possibilità di ordinare all'Ambasciata il rilascio del visto;
d'altra parte, la difesa del ricorrente ha omesso di produrre i documenti, debitamente tradotti in lingua italiana e legalizzati (per quanto necessario al momento del deposito del ricorso), comprovanti il rapporto di coniugio e, verosimilmente, depositati all'esito dell'appuntamento fissato dall'autorità consolare. L'assenza di documentazione utile esclude qualsiasi possibilità per il giudice di poter accertare la presenza dei requisiti previsti dal legislatore per poter ricongiungere i familiari all'estero ma non preclude la possibilità di ordinare all'amministrazione di provvedere alla definizione della procedura entro un termine predeterminato.
Infatti, va considerato che il termine semestrale, così come pacificamente si ritiene per il termine di 90 giorni concesso all'amministrazione per il rilascio del nulla osta di cui all'art. 29, comma 8, d.lgs. n. 286/98, non può considerarsi perentorio. Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per legittimare un'asimmetria e la conseguente esposizione del richiedente diligente ad una preclusione che, oltre tutto, può assumere, potenzialmente carattere di irreversibilità.
Quanto sopra conferisce consistenza alle ragioni esposte dal ricorrente, a prescindere dall'avvenuta fissazione di un appuntamento in sede consolare, come documentato dalla difesa della convenuta, posto che, stante in tempo trascorso e l'avvenuta presentazione agli uffici della documentazione del ricorrente, la posticipazione degli adempimenti risulta oltremodo ingiustificata.
In particolare, l'ingiustificato ritardo nel definire la procedura di rilascio del visto costituisce di certo un rilevante pregiudizio per l'unità familiare del ricorrente nonché per la specifica posizione dei suoi familiari, in considerazione del loro diritto di veder chiarita il prima possibile la loro prospettiva di vita.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ordinato all'Ambasciata d'Italia ad
Islamabad di definire la procedura volta al rilascio del visto per la coniuge del ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Le spese di lite devono essere compensate.
È noto che sussistono eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite, nel caso di serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all'adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l'adempimento di tutte le richieste delle parti (cfr. Cons. Stato
30.12.2020, n. 8517; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/01/2024, n. 144); tale è la notoria peculiare situazione in cui versa l'Ambasciata d'Italia a Islamabad, come affermato, in più occasioni, anche da questo Tribunale (cfr. Trib. Roma, sez. immigrazione, ordinanza resa nel giudizio iscritto con r.g. n. 16766/24, ove si legge: “i ritardi dell'autorità diplomatica in questione sono stati evidentemente imputati solo all'eccessivo numero di pratiche che essa deve gestire”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all'Ambasciata d'Italia ad Islamabad
(Pakistan) di definire la procedura di richiesta di visto in favore del coniuge del ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
- spese compensate.
Roma, 28/02/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli