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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 13/05/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
n. 574/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A giudiziale trasformata in nella causa civile iscritta al n. 574/2024 promossa con ricorso consensuale depositato in data 09/09/2024
da
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. FOGLIATO MARTINO elettivamente domiciliata in PIAZZALE RESISTENZA 62B 32100 BELLUNO
presso il difensore avv. FOGLIATO MARTINO
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. BOTTON MARTINA elettivamente domiciliato in PASSAGGIO SAN FERMO 5 35137 PADOVA presso il difensore avv. BOTTON MARTINA
1 RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale
ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
A seguito del ricorso depositato dalla Sig.ra i Parte_1
coniugi hanno raggiunto un accordo ed hanno depositato una nota congiunta, in cui risultano formulate le condizioni di separazione consensuale;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e delle figlie (C. F. Persona_1
) nata a [...] il [...], C.F._3
maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, e
(C. F. ) nata a Persona_2 C.F._4
Belluno (BL) il 18/11/2007;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
2
ritenuto che
nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
d autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo CP_1
di reciproco rispetto, alle condizioni formulate nel ricorso, qui richiamate:
1. La casa coniugale di via U. Pagani Cesa n. 16/A è assegnata in via esclusiva alla ricorrente, che ne è anche proprietaria, ove troveranno dimora e collocazione prevalente anche le figlie della coppia;
2. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore con Per_2
collocamento prevalente presso la madre in Belluno via U. Pagani
Cesa n. 16/A; in merito alla responsabilità genitoriale, considerata l'età delle figlie - l'una già maggiorenne e l'altra prossima alla maggiore età - tenuto conto dei diversi sistemi valoriali dei genitori,
considerata altresì l'esperienza nella relazione con e Per_2
, medio tempore maturata dai genitori, le parti Per_1
stabiliscono, su richiesta del padre, di gestire in autonomia le questioni riferite alle figlie assumendosi ciascuno le relative
3 responsabilità. Atteso quanto sopra, le parti si impegnano a non muovere recriminazioni l'una nei confronti dell'altro.
In particolare:
- collocazione nei fine settimana: presso ciascun genitore a fine settimana alternati dal sabato dall'uscita di scuola alla domenica sera;
- collocazione infrasettimanale: non proponibile in quanto il padre
è costantemente lontano da Belluno durante le giornate lavorative;
- attività scolastica: di anni 17, sta frequentando il quarto Per_2
anno del Liceo Classico Tiziano in Belluno, con orario scolastico quotidiano dalle ore 8,00 alle 13,00, oltre ad un rientro pomeridiano il martedì pomeriggio, dalle 14,00 alle 16,00;
- attività pomeridiane ed extrascolastiche della minore: frequenta una locale palestra gym dove è iscritta con programmazione delle sedute di allenamento variabile a seconda delle giornate compatibilmente con le proprie esigenze di studio dove viene accompagnata per lo più dalla di lei madre;
- le regole come sopra indicate dovranno sempre essere compatibili con le condizioni di studio, di sport e desideri della ragazza;
- calendario per le festività scolastiche infrasettimanali e ponti: la minore trascorrerà dette festività a turnazione con ciascun genitore, compatibilmente con i loro eventuali impegni di lavoro e scuola;
4 - le vacanze natalizie, estive scolastiche e festività comprese:
comprendendo alternativamente le festività di Natale e di
Capodanno, verranno trascorse seguendo i desideri e le inclinazioni e gli impegni della giovane che comunque potrà
frequentare per metà del tempo delle citate vacanze con ciascun genitore;
la minore poi trascorrerà le vacanze estive per almeno
15 giorni consecutivi e non consecutivi con il padre. Il restante periodo feriale verrà trascorso dalla minore come da turnazione che verrà stabilita e proposta ai punti precedenti.
3.- Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito CP_1 Pt_1
in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a partire dal mese di marzo 2025, un contributo al mantenimento delle figlie nella misura € 1000,00 (€ 500,00 per ciascuna figlia), importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno in base agli indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione, sino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti. Per la maggiorenne si concorda che detto Per_1
assegno verrà erogato direttamente alla figlia avendo la stessa già
iniziato il percorso universitario fuori sede di residenza, con accordo dei genitori di integrare detta somma con un contributo ulteriore in pari misura da concordare con la figlia;
4.- Le spese straordinarie, limitatamente a quelle tipiche e prevedibili, nell'interesse delle figlie sono comprese nell'importo di cui sopra al punto n. 5, con esclusione delle spese universitarie e di studio, viaggi scolastici e vacanze, spese mediche e/o cicli di
5 cure, attrezzature sportive di particolare entità e comunque superiori ai € 200 per ciascuna spesa, auto o moto che saranno sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%
previo accordo tra i genitori come da Protocollo di codesto
Tribunale datato 21.10.2021;
5.- Prende atto che il dott. intende rinunciare Controparte_1
alla domanda riconvenzionale formulata nella propria comparsa di risposta unitamente alla domanda di addebito verso la moglie,
oltre a ogni altra posta di danno o pretesa economica;
6.- Prende atto che la dott.ssa intende rinunciare Parte_1
alla richiesta di mantenimento arretrato come formulata in ricorso introduttivo, rinuncia anche a richiedere compensi professionali relativi alla tenuta della contabilità della società KNOWSHAPE
s.r.l. e della posizione professionale individuale del coniuge, e rinuncia altresì a qualsivoglia compenso relativo alla cessione della propria quota societaria della citata società, operazione quest'ultima che dovrà avvenire a spese del marito senza alcun costo notarile e tributario ad essa collegato che rimarranno a carico del marito;
l'impegno a cedere la quota, Controparte_1
assunto dalla dott.ssa nei termini esposti, è Parte_1
funzionale alla definizione dei rapporti economico-patrimoniali sorti tra i coniugi e definiti nel presente accordo per la separazione coniugale e, in quanto tale, è in esenzione da qualsivoglia onere fiscale;
6 7.- Con l'esatto adempimento dei punti sopra indicati le parti dichiarano sin d'ora di ritenersi soddisfatti e di rinunciare ad ogni altra posta di danno o pretesa economica, dichiarando di nulla avere a pretendere nel futuro per qualsiasi ragione o causa connessa al loro rapporto matrimoniale, personale e societario;
8.- Dispone che il resistente, entro 15 gg dall'emissione della sentenza di separazione, liberi la casa coniugale di Belluno di via
Pagani Cesa n.16/A dai propri beni ed effetti personali;
9.- Prende atto del reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei passaporti ed espatrio;
10.- Le parti precisano altresì come ogni accordo sopra intercorso di carattere economico sia stato raggiunto al fine di consensualizzare la loro separazione e pertanto va esente da ogni imposta di legge.
Così deciso in Belluno, 8.5.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A giudiziale trasformata in nella causa civile iscritta al n. 574/2024 promossa con ricorso consensuale depositato in data 09/09/2024
da
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. FOGLIATO MARTINO elettivamente domiciliata in PIAZZALE RESISTENZA 62B 32100 BELLUNO
presso il difensore avv. FOGLIATO MARTINO
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. BOTTON MARTINA elettivamente domiciliato in PASSAGGIO SAN FERMO 5 35137 PADOVA presso il difensore avv. BOTTON MARTINA
1 RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale
ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
A seguito del ricorso depositato dalla Sig.ra i Parte_1
coniugi hanno raggiunto un accordo ed hanno depositato una nota congiunta, in cui risultano formulate le condizioni di separazione consensuale;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e delle figlie (C. F. Persona_1
) nata a [...] il [...], C.F._3
maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, e
(C. F. ) nata a Persona_2 C.F._4
Belluno (BL) il 18/11/2007;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
2
ritenuto che
nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
d autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo CP_1
di reciproco rispetto, alle condizioni formulate nel ricorso, qui richiamate:
1. La casa coniugale di via U. Pagani Cesa n. 16/A è assegnata in via esclusiva alla ricorrente, che ne è anche proprietaria, ove troveranno dimora e collocazione prevalente anche le figlie della coppia;
2. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore con Per_2
collocamento prevalente presso la madre in Belluno via U. Pagani
Cesa n. 16/A; in merito alla responsabilità genitoriale, considerata l'età delle figlie - l'una già maggiorenne e l'altra prossima alla maggiore età - tenuto conto dei diversi sistemi valoriali dei genitori,
considerata altresì l'esperienza nella relazione con e Per_2
, medio tempore maturata dai genitori, le parti Per_1
stabiliscono, su richiesta del padre, di gestire in autonomia le questioni riferite alle figlie assumendosi ciascuno le relative
3 responsabilità. Atteso quanto sopra, le parti si impegnano a non muovere recriminazioni l'una nei confronti dell'altro.
In particolare:
- collocazione nei fine settimana: presso ciascun genitore a fine settimana alternati dal sabato dall'uscita di scuola alla domenica sera;
- collocazione infrasettimanale: non proponibile in quanto il padre
è costantemente lontano da Belluno durante le giornate lavorative;
- attività scolastica: di anni 17, sta frequentando il quarto Per_2
anno del Liceo Classico Tiziano in Belluno, con orario scolastico quotidiano dalle ore 8,00 alle 13,00, oltre ad un rientro pomeridiano il martedì pomeriggio, dalle 14,00 alle 16,00;
- attività pomeridiane ed extrascolastiche della minore: frequenta una locale palestra gym dove è iscritta con programmazione delle sedute di allenamento variabile a seconda delle giornate compatibilmente con le proprie esigenze di studio dove viene accompagnata per lo più dalla di lei madre;
- le regole come sopra indicate dovranno sempre essere compatibili con le condizioni di studio, di sport e desideri della ragazza;
- calendario per le festività scolastiche infrasettimanali e ponti: la minore trascorrerà dette festività a turnazione con ciascun genitore, compatibilmente con i loro eventuali impegni di lavoro e scuola;
4 - le vacanze natalizie, estive scolastiche e festività comprese:
comprendendo alternativamente le festività di Natale e di
Capodanno, verranno trascorse seguendo i desideri e le inclinazioni e gli impegni della giovane che comunque potrà
frequentare per metà del tempo delle citate vacanze con ciascun genitore;
la minore poi trascorrerà le vacanze estive per almeno
15 giorni consecutivi e non consecutivi con il padre. Il restante periodo feriale verrà trascorso dalla minore come da turnazione che verrà stabilita e proposta ai punti precedenti.
3.- Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito CP_1 Pt_1
in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a partire dal mese di marzo 2025, un contributo al mantenimento delle figlie nella misura € 1000,00 (€ 500,00 per ciascuna figlia), importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno in base agli indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione, sino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti. Per la maggiorenne si concorda che detto Per_1
assegno verrà erogato direttamente alla figlia avendo la stessa già
iniziato il percorso universitario fuori sede di residenza, con accordo dei genitori di integrare detta somma con un contributo ulteriore in pari misura da concordare con la figlia;
4.- Le spese straordinarie, limitatamente a quelle tipiche e prevedibili, nell'interesse delle figlie sono comprese nell'importo di cui sopra al punto n. 5, con esclusione delle spese universitarie e di studio, viaggi scolastici e vacanze, spese mediche e/o cicli di
5 cure, attrezzature sportive di particolare entità e comunque superiori ai € 200 per ciascuna spesa, auto o moto che saranno sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%
previo accordo tra i genitori come da Protocollo di codesto
Tribunale datato 21.10.2021;
5.- Prende atto che il dott. intende rinunciare Controparte_1
alla domanda riconvenzionale formulata nella propria comparsa di risposta unitamente alla domanda di addebito verso la moglie,
oltre a ogni altra posta di danno o pretesa economica;
6.- Prende atto che la dott.ssa intende rinunciare Parte_1
alla richiesta di mantenimento arretrato come formulata in ricorso introduttivo, rinuncia anche a richiedere compensi professionali relativi alla tenuta della contabilità della società KNOWSHAPE
s.r.l. e della posizione professionale individuale del coniuge, e rinuncia altresì a qualsivoglia compenso relativo alla cessione della propria quota societaria della citata società, operazione quest'ultima che dovrà avvenire a spese del marito senza alcun costo notarile e tributario ad essa collegato che rimarranno a carico del marito;
l'impegno a cedere la quota, Controparte_1
assunto dalla dott.ssa nei termini esposti, è Parte_1
funzionale alla definizione dei rapporti economico-patrimoniali sorti tra i coniugi e definiti nel presente accordo per la separazione coniugale e, in quanto tale, è in esenzione da qualsivoglia onere fiscale;
6 7.- Con l'esatto adempimento dei punti sopra indicati le parti dichiarano sin d'ora di ritenersi soddisfatti e di rinunciare ad ogni altra posta di danno o pretesa economica, dichiarando di nulla avere a pretendere nel futuro per qualsiasi ragione o causa connessa al loro rapporto matrimoniale, personale e societario;
8.- Dispone che il resistente, entro 15 gg dall'emissione della sentenza di separazione, liberi la casa coniugale di Belluno di via
Pagani Cesa n.16/A dai propri beni ed effetti personali;
9.- Prende atto del reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei passaporti ed espatrio;
10.- Le parti precisano altresì come ogni accordo sopra intercorso di carattere economico sia stato raggiunto al fine di consensualizzare la loro separazione e pertanto va esente da ogni imposta di legge.
Così deciso in Belluno, 8.5.2025
Il presidente est.
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