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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/12/2025, n. 3575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3575 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 230/2024
REPUBBLICA LINA
IN NOME DEL POPOLO LINO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. GI EI Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. NU OR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 230/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Corso Magenta n. Parte_1 P.IVA_1
84, presso lo studio dell'avv. Paolo Bonalume, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Felice Cavallotti n.
[...] P.IVA_2
13, presso lo studio dell'avv. Simone Porcu, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: cessione di crediti pagina 1 di 13 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata, sentenza non definitiva n. 415/23 emessa dal Tribunale di Lodi e pubblicata il
13 giugno 2023 nel giudizio RG 2130/21 tra – nuova denominazione di Parte_1
e Parte_2 Controparte_1
e non notificata, limitatamente al capo con il quale il Tribunale di Lodi ha rigettato la
[...]
Parte domanda di volta ad ottenere la condanna dell' al pagamento dei seguenti crediti, i quali CP_2
costituiscono oggetto del presente appello:
€ 4.223,91 per sorte capitale, portata dalle seguenti 7 fatture emesse dalla società MM OM
LI S.r.l. a titolo di corrispettivo delle forniture di prodotti sanitari erogate in favore dell' e CP_2
Parte da essa cedute a
- gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi di mora” ex artt. 2 e 5 del d.lgs. 231/02 come novellato dal d.lgs. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture -
scadenza sopra riportata sino al saldo;
pagina 2 di 13 - gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 d.lgs. 231/02 come novellato dal d.lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- € 280 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle predette 7 fatture. Parte IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della legittimazione di al pagamento dei predetti crediti nonché della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di ei confronti dell'ASST, condannare l' al relativo pagamento in favore di Parte_1 CP_2
Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che creditrice nei confronti Parte_1
Parte dell' della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare l' a pagare a CP_2 CP_2
la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e Parte_1 interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Per l' Controparte_1
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, dando atto che l'appellata si oppone a qualsivoglia istanza Controparte_3
o domanda nuova avversaria, sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
- NEL MERITO: rigettare l'appello promosso stante la sua totale infondatezza in Parte_1
fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza non definitiva n. 415/23 del
Tribunale di Lodi, pubblicata in data 13.06.2023, mandando assolta l' Controparte_3 da ogni e qualsivoglia pretesa dell'appellante e, pertanto, da ogni e qualsivoglia
[...]
conseguenza pregiudizievole discendente dalla fattispecie per cui è causa.
pagina 3 di 13 Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte A) (d'ora in avanti anche solo “ ) conveniva in giudizio, avanti al Tribunale Parte_1 di Lodi, l' affinchè venisse Controparte_4
condannata al pagamento dei crediti - ceduti a parte attrice da diversi fornitori di quest'ultima - pari ad euro 221.813,38, oltre interessi moratori ed anatocistici ed a quanto dovuto ex art. 6 d.lgs.
231/2002; nonché dei soli interessi moratori, indicati in euro 173.901,90 e maturati a seguito del pagamento non tempestivo di ulteriori e diversi crediti, oltre a interessi anatocistici ed a un'ulteriore somma dovuta ex art. 6 d.lgs. cit.
B) L' si costituiva in giudizio eccependo, tra l'altro, il difetto di “legittimazione ad agire” CP_1
di parte attrice in ragione della disciplina speciale prevista in tema di cessione di crediti nel caso in cui la Pubblica Amministrazione sia debitore ceduto e che le consente di rifiutare la cessione entro quarantacinque giorni dalla notificazione;
nonché l'avvenuto adempimento di numerose fatture di pagamento e il difetto di liquidità, certezza ed esigibilità di una parte della somma richiesta a titolo di interessi di mora.
In particolare, per quanto di interesse ai fini dell'appello, la convenuta riferiva che - in ordine ai crediti ceduti da “MM OM LI S.r.l.” - era stato notificato, a il rifiuto della Pt_1 cessione ai sensi dell'art. 106, c. 13, D.lgs. 50/2016 e, pertanto, la società attrice era priva di
“legittimazione ad agire” in relazione a questi ultimi.
C) Nel corso del giudizio di primo grado, dava atto dell'avvenuto pagamento di una parte Pt_1
delle fatture azionate e che la somma ancora dovuta era pari ad euro 50.913,84.
D) Il Tribunale di Lodi, con sentenza non definitiva n. 415/2023 emessa in data 13 giugno 2023, così decideva:
“Il Giudice, non definitivamente pronunciando,
- rigetta le eccezioni di improcedibilità e nullità della domanda
pagina 4 di 13 - dichiara prescritti i crediti quanto alle fatture 11.6.2003, 22.7.2003 Pfizer, ed alle fatture
5.12.2003 e 30.3.2004 AX
Parte
- dichiara il difetto di legittimazione di quanto ai crediti ed alle fatture nei confronti di
MM OM LI srl
- rimette la causa sul ruolo per i restanti accertamenti come da separata ordinanza
- Spese al definitivo”.
Essenzialmente, il Tribunale di Lodi così motivava la propria decisione:
a) le previsioni codicistiche in materia di cessione del credito sono derogate dalla normativa speciale succedutasi nel tempo nell'ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione sia “debitore ceduto” e, in particolare, l'art. 106, c. 13, D.lgs. 50/2016 consente a quest'ultima di rifiutare la cessione entro quarantacinque giorni dalla notificazione.
b) Nel caso di specie risultava documentato il rifiuto manifestato dall' in relazione alle CP_1 cessioni dei crediti di cui alle forniture “MM OM LI S.r.l.”.
Ne conseguiva - secondo il primo Giudice - il difetto di legittimazione dell'attrice a richiederne il pagamento.
c) Quanto ai crediti FI e AX”, gli stessi risultavano prescritti.
d) Invece, quanto alla “fattura di AX del 29.10.2009”, la prescrizione non era ancora maturata in quanto tempestivamente interrotta.
e) Per la corretta quantificazione del credito residuo e degli interessi, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento di CTU.
E) ha proposto appello, avverso la sentenza non definitiva n. 415/2023, per due motivi Pt_1
che, in seguito, verranno partitamente esaminati.
F) l' si è costituita nel presente giudizio e ha concluso, in via preliminare, per Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto e la conferma della statuizione impugnata.
G) Alla prima udienza celebrata in data 22.5.2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni e,
assegnato termine per il deposito di nota conclusiva, la causa veniva avviata, avanti al Collegio, per discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 26 novembre 2025.
pagina 5 di 13 La causa è stata decisa nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Deve essere preliminarmente affrontata la questione di inammissibilità dell'appello, per difetto di chiarezza e specificità ex art. 342 c.p.c., così come sollevata da parte appellata, per non avere formulato specifiche censure alla decisione di primo grado, alla Pt_1
ricostruzione dei fatti ed alle norme di legge che si assumono violate (così, pgg. 6 - 7
comparsa di costituzione e risposta in appello).
Ciò premesso, la Corte ritiene che la questione così proposta sia non fondata.
L'art. 342 c.p.c., così come da ultimo modificato dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e
specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge
denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla
Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice1.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.2 1 Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 1932/2024;
pagina 6 di 13 La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.3
Tenuto conto dei principi sopra indicati, questa Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
I) Passando al merito, col primo motivo di appello, censura la sentenza di primo Parte_1 grado nella parte in cui ha ritenuto fondato il “difetto di legittimazione ad agire”, sollevato dalla convenuta in primo grado, in relazione a sette fatture emesse da “MM OM LI SR” tra il
2013 e il 2016 e dettagliate nelle conclusioni in precedenza trascritte.
In particolare, l'appellante prospetta due distinti profili di appello.
(i) Innanzi tutto, osserva che il “rifiuto” della cessione di tali crediti - ritenuto documentato dal Tribunale sulla base del “documento n. 23” - in realtà, non sia dimostrato, in quanto quest'ultimo documento è relativo a fatture diverse rispetto a quelle indicate e oggetto di appello.
Invero - si prosegue - le fatture qui in contestazione, per complessivi euro 4.223,91, sono state
Parte cedute da MM OM LI SR a in data 11 novembre 2016, con due distinti contratti.
Al contrario - prosegue parte appellante - il “rifiuto alla cessione” di cui al citato documento n. 23)
è relativo alla diversa cessione di crediti avvenuta “in data 20 marzo 2019” - crediti che, peraltro, sono stati già soddisfatti da parte del debitore ceduto.
Di conseguenza, l'appellante ritiene erronea la valutazione del primo Giudice nella parte in cui ha così accolto l'eccezione sollevata dall' , a pg. 8 della statuizione impugnata: Controparte_1
“Dunque, nel caso di specie, avendo parte convenuta prodotto il rifiuto della cessione riguardo alle sole fatture MM OM LI SR (cfr. doc. 23 allegato alla comparsa di risposta) deve 3 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. II, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 7 di 13 affermarsene, limitatamente a queste, il difetto di legittimazione (nella sostanza l'insussistenza del diritto nel merito) a richiederne il pagamento”.
(ii) Sotto altro profilo, prospetta l'erroneità della statuizione impugnata Parte_1 nella parte in cui ha fatto applicazione dell'art. 106, c. 13, D.lgs. 50/2016, non avendo, invece, tenuto conto che - in tema di factoring e di opponibilità della cessione al debitore ceduto - trovi applicazione la sola disciplina di cui alla Legge n. 52/1991 - in base alla quale, a detti fini, è sufficiente la comunicazione della cessione, senza che sia prevista la possibilità di un “rifiuto” nei successivi quarantacinque giorni o sia necessaria l'accettazione.
Nel caso in esame - si prosegue - sono soddisfatti i requisiti (oggettivi e soggettivi) previsti dalla
Legge 52/1991, in quanto MM OM LI S.r.l. svolge attività d'impresa, i crediti ceduti trovano la loro fonte in contratti stipulati nell'esercizio dell'attività d'impresa e la cessionaria è una
Banca.
Ciò premesso, ritiene la Corte che la censura in esame sia parzialmente fondata.
I.A. Da un punto di vista normativo, si osserva che, nel caso di specie, trovi applicazione l'art. 106,
c. 13 D.lgs. 50/2016, in quanto disposizione che detta una disciplina speciale in tema di cessione dei crediti ed applicabile ratione temporis alla fattispecie in decisione (venendo in rilievo cessioni di credito perfezionate e notificate in data 11 novembre 2016).
In base a tale disposizione, è così previsto:
“13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo
il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. […]”.
Pertanto, ai sensi della norma indicata, nel primo periodo, è prevista l'applicabilità della legge n.
52/1991 in tema di cessione dei crediti d'impresa, nonché, al secondo e al terzo periodo, alcune pagina 8 di 13 regole peculiari nell'ipotesi in cui il debitore ceduto sia Pubblica Amministrazione;
in particolare, ai fini dell'opponibilità della cessione, si richiede la stipulazione del contratto di cessione per atto pubblico o scrittura privata autenticata, nonché la notificazione all'Amministrazione - debitore
ceduto.
Al terzo periodo, infine, si subordina l'efficacia e l'opponibilità della cessione al mancato rifiuto, da parte di quest'ultima, “con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
I.B. Così inquadrata la disciplina applicabile, questa Corte osserva che la cessione dei crediti oggetto di appello sia avvenuta con due diversi contratti, entrambi stipulati con la forma dell'atto pubblico in data 11 novembre 2016 e notificati, al debitore ceduto, nel medesimo giorno (come da documentazione prodotta in giudizio).
La valutazione del primo Giudice - in base alla quale detta cessione sia stata rifiutata dall' CP_1
ex art. 106 c. 13 D.lgs. 50/2016 come da documento n. 23) - risulta non meritevole di conferma.
Dalla disamina del documento - titolato “notifiche rifiuto” - risulta chiaro che si tratta di notificazioni relative ai rifiuti di cessioni di crediti per altre e diverse fatture rispetto a quelle oggetto di controversia.
In particolare, nel documento n.23), vengono indicate delle fatture di pagamento emesse
successivamente all'anno 2016 (anni 2020 e 2021) ovvero fatture di pagamento (anche) dell'anno
2016, ma rifiutate per “conteggio interessi errato” e che risultano avere un diverso numero identificativo rispetto a quelle azionate in giudizio (così come singolarmente indicate da parte appellante con le conclusioni in precedenza trascritte).
I.C. Né, conduce a diversa considerazione l'ulteriore disamina della comunicazione pec “n. 6481 prot. del 3 aprile 2019” e relativa al rifiuto della “cessione di credito notarile n. 9307 del 7.3.2019 tra ER ME LI SR e (cfr. doc. “1c” Parte_2
Azienda), in quanto:
- l'atto pubblico di cessione dei crediti datato 19 marzo 2019 ha ad oggetto “ […] (a) i crediti descritti in allegato mediante indicazione delle relative fatture (i “crediti esistenti”), nonché (b) i crediti futuri che sorgeranno nei mesi 24 mesi dalla sottoscrizione della presente da: (i)
pagina 9 di 13 contratti/ordini di fornitura già perfezionati, (ii) contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei
24 mesi dalla sottoscrizione della presente (i “crediti futuri” e, unitamente ai crediti esistenti, i
“Crediti”) . . .”;
- l'atto di cessione non indica il dettaglio le fatture di riferimento (o, comunque, lo stesso non risulta prodotta in giudizio);
- le fatture oggetto di appello sono relative - così come evidenziato - a crediti portati da fatture emesse negli anni “2013, 2014, 2015 e 2016” e cedute con i due citati contratti dell'11.11.2016 -
(così come documentato con la produzione, nella cartella “MM”, dei relativi atti pubblici di cessione, dell'elenco delle fatture ad essi allegate e della notifica a mezzo pec al debitore ceduto avvenuta in pari data);
- dunque, tali ultime fatture non sono state oggetto del successivo contratto di cessione dei crediti del 7.3.2019, né potevano essere state oggetto del rifiuto del “3.4.2019”.
I.D. Infine, si osserva come resti distinto - oltre che non oggetto di appello (né, peraltro, della sentenza non definitiva qui impugnata) - l'eventuale profilo relativo alla non debenza di tali pagamenti per altri e diversi motivi - (così come evidenziati a pg. 9 della comparsa in appello, tra i quali - si legge - il “blocco” del pagamento da parte del sistema regionale;
l'avvenuto storno del credito indicato in fattura;
l'avvenuto pagamento di talune fatture e, in generale, ogni altro fatto estintivo / impeditivo del credito azionato dalla cessionaria del credito).
Si osserva, infatti, che la sentenza non definitiva risulta avere deciso (solo) questioni preliminari, di rito e di merito e non anche tali aspetti e, di conseguenza, ogni ulteriore valutazione è demandata al
Giudice di primo grado.
Parte II) Con il secondo motivo di appello, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto assorbite le altre domande e questioni proposte, omettendo di pronunciare su di esse e di considerare che l' non ha sollevato alcuna contestazione in ordine all'esistenza, alla CP_1 liquidità e all'esigibilità dei crediti.
La Corte osserva che le questioni poste a fondamento della censura in esame non risultino essere state decise, dal Tribunale, il quale - come detto - dopo avere affrontato alcune delle tematiche oggetto di giudizio, ha disposto la sua prosecuzione per espletare Ctu ai fini dell'esatta ricostruzione dei rapporti di dare ed avere fra le parti.
pagina 10 di 13 Pertanto, la censura dell'appellante non appare tenere conto di quanto deciso con la sentenza non definitiva oggetto di impugnazione e va, di conseguenza, respinta.
III) Per tali principali considerazioni, l'appello viene parzialmente accolto, nei termini evidenziati, accertandosi che le sette fatture cedute con i contratti dell'11.11.2016 ed oggetto di appello non sono state rifiutate da parte dell' con atto del 3.4.2019. Controparte_1
Quindi, per l'effetto, si accerta la legittimazione attiva di a chiedere in pagamento i crediti Pt_1
portati dalle sette fatture indicate.
Invece, quanto all'ulteriore domanda di condanna dell' al pagamento di tali crediti, si CP_1
rimette ogni valutazione al Giudice di primo grado, richiedendo la disamina complessiva delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti e dell'esito della Ctu, tenuto conto di tutte le residue questioni di merito da affrontare e della quantificazione dei rapporti di dare / avere.
Infine, per ciò che concerne gli accessori del credito e, in particolare, “gli interessi moratori, anatocistici e il risarcimento chiesto ex art. 6 d.lgs. 231/2002 e successive modifiche”, si osserva che il Giudice di primo grado non si sia ancora pronunciato in ordine agli stessi con la sentenza non definitiva - tale che non vi è alcuna statuizione suscettibile di essere impugnata, con conseguente rigetto del gravame.
IV) In ordine alle spese processuali, si osserva che - in base ai principi affermati da Cass. Civ., III, ordinanza n. 21978/2019 e che si intendono ribadire - “nel giudizio di appello celebratosi in seguito a impugnazione di una sentenza non definitiva, il provvedimento di liquidazione delle spese ex art. 91 cod.
proc. civ. è comunque dovuto con riguardo alla pronuncia che chiude la fase di impugnazione, perché il
provvedimento giudiziale si pone a definizione di un grado di giudizio ed è idoneo a passare in giudicato,
anche se in ipotesi il giudizio di merito sul quantum non prosegua e si estingua, ex art. 310, comma 2, cod. proc. civ.”.4 4 Così, essendosi ulteriormente affermato: “Il medesimo principio è difatti rinvenibile nelle pronunce giurisprudenziali che hanno ritenuto ricorribile immediatamente per cassazione la sentenza di secondo grado che definisce il giudizio di appello avverso una sentenza non definitiva, sull'assunto che pronunciando su tutte le questioni proposte, esso esaurisce la fase del giudizio d'appello: la sentenza infatti deve essere considerata come definitiva e non suscettibile di riserva di impugnazione differita, a nulla rilevando la prosecuzione del giudizio di primo grado per la determinazione del "quantum debeatur" (Sez. L, Sentenza n. 1105 del 29/01/1993; Sez. 2, Sentenza n. 4607 del 14/07/1988)”. Sulla base di tali principi, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di appello per avere rinviato “al definitivo” la liquidazione delle spese processuali. pagina 11 di 13 Pertanto, tenuto conto dell'esito dell'appello avverso la sentenza non definitiva, le spese processuali, compensate per la misura di ½, vengono poste, per la restante parte, a carico dell' . Controparte_1
La liquidazione avviene in base al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi, in relazione al valore dell'appello, compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 e tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che ha escluso la fase istruttoria) - risultando così pari a complessivi euro 1.772,50, di cui euro 1.699,00 per compensi (così calcolati: euro 460,00 per la fase di studio, euro 388,50 per la fase introduttiva ed euro 850,50 per la fase decisionale) ed euro 73,50 per esborsi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma Parte_1
della sentenza non definitiva n. 415/2023 pubblicata dal Tribunale di Lodi in data 13 giugno 2023, dichiara legittimata ad agire in relazione ai crediti Parte_1
indicati nelle sette fatture di pagamento di cui in motivazione e oggetto delle cessioni di credito da parte di MM OM LI SR in data 11 novembre 2016. Fermo il resto;
- condanna l' alla Controparte_1
rifusione, in favore di delle spese del giudizio di appello che, Parte_1
compensate nella misura di ½, liquida per la restante parte in complessivi euro 1.772,50,
di cui euro 1.699,00 per compensi ed euro 73,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NU OR GI EI
pagina 12 di 13 Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
[...]
Controparte_5
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 cfr. SS.UU. Civili, sentenza 16 novembre 2017, n. 27199;
REPUBBLICA LINA
IN NOME DEL POPOLO LINO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. GI EI Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. NU OR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 230/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Corso Magenta n. Parte_1 P.IVA_1
84, presso lo studio dell'avv. Paolo Bonalume, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Felice Cavallotti n.
[...] P.IVA_2
13, presso lo studio dell'avv. Simone Porcu, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: cessione di crediti pagina 1 di 13 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata, sentenza non definitiva n. 415/23 emessa dal Tribunale di Lodi e pubblicata il
13 giugno 2023 nel giudizio RG 2130/21 tra – nuova denominazione di Parte_1
e Parte_2 Controparte_1
e non notificata, limitatamente al capo con il quale il Tribunale di Lodi ha rigettato la
[...]
Parte domanda di volta ad ottenere la condanna dell' al pagamento dei seguenti crediti, i quali CP_2
costituiscono oggetto del presente appello:
€ 4.223,91 per sorte capitale, portata dalle seguenti 7 fatture emesse dalla società MM OM
LI S.r.l. a titolo di corrispettivo delle forniture di prodotti sanitari erogate in favore dell' e CP_2
Parte da essa cedute a
- gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi di mora” ex artt. 2 e 5 del d.lgs. 231/02 come novellato dal d.lgs. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture -
scadenza sopra riportata sino al saldo;
pagina 2 di 13 - gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 d.lgs. 231/02 come novellato dal d.lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- € 280 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle predette 7 fatture. Parte IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della legittimazione di al pagamento dei predetti crediti nonché della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di ei confronti dell'ASST, condannare l' al relativo pagamento in favore di Parte_1 CP_2
Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che creditrice nei confronti Parte_1
Parte dell' della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare l' a pagare a CP_2 CP_2
la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e Parte_1 interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Per l' Controparte_1
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, dando atto che l'appellata si oppone a qualsivoglia istanza Controparte_3
o domanda nuova avversaria, sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
- NEL MERITO: rigettare l'appello promosso stante la sua totale infondatezza in Parte_1
fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza non definitiva n. 415/23 del
Tribunale di Lodi, pubblicata in data 13.06.2023, mandando assolta l' Controparte_3 da ogni e qualsivoglia pretesa dell'appellante e, pertanto, da ogni e qualsivoglia
[...]
conseguenza pregiudizievole discendente dalla fattispecie per cui è causa.
pagina 3 di 13 Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte A) (d'ora in avanti anche solo “ ) conveniva in giudizio, avanti al Tribunale Parte_1 di Lodi, l' affinchè venisse Controparte_4
condannata al pagamento dei crediti - ceduti a parte attrice da diversi fornitori di quest'ultima - pari ad euro 221.813,38, oltre interessi moratori ed anatocistici ed a quanto dovuto ex art. 6 d.lgs.
231/2002; nonché dei soli interessi moratori, indicati in euro 173.901,90 e maturati a seguito del pagamento non tempestivo di ulteriori e diversi crediti, oltre a interessi anatocistici ed a un'ulteriore somma dovuta ex art. 6 d.lgs. cit.
B) L' si costituiva in giudizio eccependo, tra l'altro, il difetto di “legittimazione ad agire” CP_1
di parte attrice in ragione della disciplina speciale prevista in tema di cessione di crediti nel caso in cui la Pubblica Amministrazione sia debitore ceduto e che le consente di rifiutare la cessione entro quarantacinque giorni dalla notificazione;
nonché l'avvenuto adempimento di numerose fatture di pagamento e il difetto di liquidità, certezza ed esigibilità di una parte della somma richiesta a titolo di interessi di mora.
In particolare, per quanto di interesse ai fini dell'appello, la convenuta riferiva che - in ordine ai crediti ceduti da “MM OM LI S.r.l.” - era stato notificato, a il rifiuto della Pt_1 cessione ai sensi dell'art. 106, c. 13, D.lgs. 50/2016 e, pertanto, la società attrice era priva di
“legittimazione ad agire” in relazione a questi ultimi.
C) Nel corso del giudizio di primo grado, dava atto dell'avvenuto pagamento di una parte Pt_1
delle fatture azionate e che la somma ancora dovuta era pari ad euro 50.913,84.
D) Il Tribunale di Lodi, con sentenza non definitiva n. 415/2023 emessa in data 13 giugno 2023, così decideva:
“Il Giudice, non definitivamente pronunciando,
- rigetta le eccezioni di improcedibilità e nullità della domanda
pagina 4 di 13 - dichiara prescritti i crediti quanto alle fatture 11.6.2003, 22.7.2003 Pfizer, ed alle fatture
5.12.2003 e 30.3.2004 AX
Parte
- dichiara il difetto di legittimazione di quanto ai crediti ed alle fatture nei confronti di
MM OM LI srl
- rimette la causa sul ruolo per i restanti accertamenti come da separata ordinanza
- Spese al definitivo”.
Essenzialmente, il Tribunale di Lodi così motivava la propria decisione:
a) le previsioni codicistiche in materia di cessione del credito sono derogate dalla normativa speciale succedutasi nel tempo nell'ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione sia “debitore ceduto” e, in particolare, l'art. 106, c. 13, D.lgs. 50/2016 consente a quest'ultima di rifiutare la cessione entro quarantacinque giorni dalla notificazione.
b) Nel caso di specie risultava documentato il rifiuto manifestato dall' in relazione alle CP_1 cessioni dei crediti di cui alle forniture “MM OM LI S.r.l.”.
Ne conseguiva - secondo il primo Giudice - il difetto di legittimazione dell'attrice a richiederne il pagamento.
c) Quanto ai crediti FI e AX”, gli stessi risultavano prescritti.
d) Invece, quanto alla “fattura di AX del 29.10.2009”, la prescrizione non era ancora maturata in quanto tempestivamente interrotta.
e) Per la corretta quantificazione del credito residuo e degli interessi, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento di CTU.
E) ha proposto appello, avverso la sentenza non definitiva n. 415/2023, per due motivi Pt_1
che, in seguito, verranno partitamente esaminati.
F) l' si è costituita nel presente giudizio e ha concluso, in via preliminare, per Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto e la conferma della statuizione impugnata.
G) Alla prima udienza celebrata in data 22.5.2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni e,
assegnato termine per il deposito di nota conclusiva, la causa veniva avviata, avanti al Collegio, per discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 26 novembre 2025.
pagina 5 di 13 La causa è stata decisa nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Deve essere preliminarmente affrontata la questione di inammissibilità dell'appello, per difetto di chiarezza e specificità ex art. 342 c.p.c., così come sollevata da parte appellata, per non avere formulato specifiche censure alla decisione di primo grado, alla Pt_1
ricostruzione dei fatti ed alle norme di legge che si assumono violate (così, pgg. 6 - 7
comparsa di costituzione e risposta in appello).
Ciò premesso, la Corte ritiene che la questione così proposta sia non fondata.
L'art. 342 c.p.c., così come da ultimo modificato dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e
specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge
denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla
Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice1.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.2 1 Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 1932/2024;
pagina 6 di 13 La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.3
Tenuto conto dei principi sopra indicati, questa Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
I) Passando al merito, col primo motivo di appello, censura la sentenza di primo Parte_1 grado nella parte in cui ha ritenuto fondato il “difetto di legittimazione ad agire”, sollevato dalla convenuta in primo grado, in relazione a sette fatture emesse da “MM OM LI SR” tra il
2013 e il 2016 e dettagliate nelle conclusioni in precedenza trascritte.
In particolare, l'appellante prospetta due distinti profili di appello.
(i) Innanzi tutto, osserva che il “rifiuto” della cessione di tali crediti - ritenuto documentato dal Tribunale sulla base del “documento n. 23” - in realtà, non sia dimostrato, in quanto quest'ultimo documento è relativo a fatture diverse rispetto a quelle indicate e oggetto di appello.
Invero - si prosegue - le fatture qui in contestazione, per complessivi euro 4.223,91, sono state
Parte cedute da MM OM LI SR a in data 11 novembre 2016, con due distinti contratti.
Al contrario - prosegue parte appellante - il “rifiuto alla cessione” di cui al citato documento n. 23)
è relativo alla diversa cessione di crediti avvenuta “in data 20 marzo 2019” - crediti che, peraltro, sono stati già soddisfatti da parte del debitore ceduto.
Di conseguenza, l'appellante ritiene erronea la valutazione del primo Giudice nella parte in cui ha così accolto l'eccezione sollevata dall' , a pg. 8 della statuizione impugnata: Controparte_1
“Dunque, nel caso di specie, avendo parte convenuta prodotto il rifiuto della cessione riguardo alle sole fatture MM OM LI SR (cfr. doc. 23 allegato alla comparsa di risposta) deve 3 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. II, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 7 di 13 affermarsene, limitatamente a queste, il difetto di legittimazione (nella sostanza l'insussistenza del diritto nel merito) a richiederne il pagamento”.
(ii) Sotto altro profilo, prospetta l'erroneità della statuizione impugnata Parte_1 nella parte in cui ha fatto applicazione dell'art. 106, c. 13, D.lgs. 50/2016, non avendo, invece, tenuto conto che - in tema di factoring e di opponibilità della cessione al debitore ceduto - trovi applicazione la sola disciplina di cui alla Legge n. 52/1991 - in base alla quale, a detti fini, è sufficiente la comunicazione della cessione, senza che sia prevista la possibilità di un “rifiuto” nei successivi quarantacinque giorni o sia necessaria l'accettazione.
Nel caso in esame - si prosegue - sono soddisfatti i requisiti (oggettivi e soggettivi) previsti dalla
Legge 52/1991, in quanto MM OM LI S.r.l. svolge attività d'impresa, i crediti ceduti trovano la loro fonte in contratti stipulati nell'esercizio dell'attività d'impresa e la cessionaria è una
Banca.
Ciò premesso, ritiene la Corte che la censura in esame sia parzialmente fondata.
I.A. Da un punto di vista normativo, si osserva che, nel caso di specie, trovi applicazione l'art. 106,
c. 13 D.lgs. 50/2016, in quanto disposizione che detta una disciplina speciale in tema di cessione dei crediti ed applicabile ratione temporis alla fattispecie in decisione (venendo in rilievo cessioni di credito perfezionate e notificate in data 11 novembre 2016).
In base a tale disposizione, è così previsto:
“13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo
il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. […]”.
Pertanto, ai sensi della norma indicata, nel primo periodo, è prevista l'applicabilità della legge n.
52/1991 in tema di cessione dei crediti d'impresa, nonché, al secondo e al terzo periodo, alcune pagina 8 di 13 regole peculiari nell'ipotesi in cui il debitore ceduto sia Pubblica Amministrazione;
in particolare, ai fini dell'opponibilità della cessione, si richiede la stipulazione del contratto di cessione per atto pubblico o scrittura privata autenticata, nonché la notificazione all'Amministrazione - debitore
ceduto.
Al terzo periodo, infine, si subordina l'efficacia e l'opponibilità della cessione al mancato rifiuto, da parte di quest'ultima, “con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
I.B. Così inquadrata la disciplina applicabile, questa Corte osserva che la cessione dei crediti oggetto di appello sia avvenuta con due diversi contratti, entrambi stipulati con la forma dell'atto pubblico in data 11 novembre 2016 e notificati, al debitore ceduto, nel medesimo giorno (come da documentazione prodotta in giudizio).
La valutazione del primo Giudice - in base alla quale detta cessione sia stata rifiutata dall' CP_1
ex art. 106 c. 13 D.lgs. 50/2016 come da documento n. 23) - risulta non meritevole di conferma.
Dalla disamina del documento - titolato “notifiche rifiuto” - risulta chiaro che si tratta di notificazioni relative ai rifiuti di cessioni di crediti per altre e diverse fatture rispetto a quelle oggetto di controversia.
In particolare, nel documento n.23), vengono indicate delle fatture di pagamento emesse
successivamente all'anno 2016 (anni 2020 e 2021) ovvero fatture di pagamento (anche) dell'anno
2016, ma rifiutate per “conteggio interessi errato” e che risultano avere un diverso numero identificativo rispetto a quelle azionate in giudizio (così come singolarmente indicate da parte appellante con le conclusioni in precedenza trascritte).
I.C. Né, conduce a diversa considerazione l'ulteriore disamina della comunicazione pec “n. 6481 prot. del 3 aprile 2019” e relativa al rifiuto della “cessione di credito notarile n. 9307 del 7.3.2019 tra ER ME LI SR e (cfr. doc. “1c” Parte_2
Azienda), in quanto:
- l'atto pubblico di cessione dei crediti datato 19 marzo 2019 ha ad oggetto “ […] (a) i crediti descritti in allegato mediante indicazione delle relative fatture (i “crediti esistenti”), nonché (b) i crediti futuri che sorgeranno nei mesi 24 mesi dalla sottoscrizione della presente da: (i)
pagina 9 di 13 contratti/ordini di fornitura già perfezionati, (ii) contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei
24 mesi dalla sottoscrizione della presente (i “crediti futuri” e, unitamente ai crediti esistenti, i
“Crediti”) . . .”;
- l'atto di cessione non indica il dettaglio le fatture di riferimento (o, comunque, lo stesso non risulta prodotta in giudizio);
- le fatture oggetto di appello sono relative - così come evidenziato - a crediti portati da fatture emesse negli anni “2013, 2014, 2015 e 2016” e cedute con i due citati contratti dell'11.11.2016 -
(così come documentato con la produzione, nella cartella “MM”, dei relativi atti pubblici di cessione, dell'elenco delle fatture ad essi allegate e della notifica a mezzo pec al debitore ceduto avvenuta in pari data);
- dunque, tali ultime fatture non sono state oggetto del successivo contratto di cessione dei crediti del 7.3.2019, né potevano essere state oggetto del rifiuto del “3.4.2019”.
I.D. Infine, si osserva come resti distinto - oltre che non oggetto di appello (né, peraltro, della sentenza non definitiva qui impugnata) - l'eventuale profilo relativo alla non debenza di tali pagamenti per altri e diversi motivi - (così come evidenziati a pg. 9 della comparsa in appello, tra i quali - si legge - il “blocco” del pagamento da parte del sistema regionale;
l'avvenuto storno del credito indicato in fattura;
l'avvenuto pagamento di talune fatture e, in generale, ogni altro fatto estintivo / impeditivo del credito azionato dalla cessionaria del credito).
Si osserva, infatti, che la sentenza non definitiva risulta avere deciso (solo) questioni preliminari, di rito e di merito e non anche tali aspetti e, di conseguenza, ogni ulteriore valutazione è demandata al
Giudice di primo grado.
Parte II) Con il secondo motivo di appello, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto assorbite le altre domande e questioni proposte, omettendo di pronunciare su di esse e di considerare che l' non ha sollevato alcuna contestazione in ordine all'esistenza, alla CP_1 liquidità e all'esigibilità dei crediti.
La Corte osserva che le questioni poste a fondamento della censura in esame non risultino essere state decise, dal Tribunale, il quale - come detto - dopo avere affrontato alcune delle tematiche oggetto di giudizio, ha disposto la sua prosecuzione per espletare Ctu ai fini dell'esatta ricostruzione dei rapporti di dare ed avere fra le parti.
pagina 10 di 13 Pertanto, la censura dell'appellante non appare tenere conto di quanto deciso con la sentenza non definitiva oggetto di impugnazione e va, di conseguenza, respinta.
III) Per tali principali considerazioni, l'appello viene parzialmente accolto, nei termini evidenziati, accertandosi che le sette fatture cedute con i contratti dell'11.11.2016 ed oggetto di appello non sono state rifiutate da parte dell' con atto del 3.4.2019. Controparte_1
Quindi, per l'effetto, si accerta la legittimazione attiva di a chiedere in pagamento i crediti Pt_1
portati dalle sette fatture indicate.
Invece, quanto all'ulteriore domanda di condanna dell' al pagamento di tali crediti, si CP_1
rimette ogni valutazione al Giudice di primo grado, richiedendo la disamina complessiva delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti e dell'esito della Ctu, tenuto conto di tutte le residue questioni di merito da affrontare e della quantificazione dei rapporti di dare / avere.
Infine, per ciò che concerne gli accessori del credito e, in particolare, “gli interessi moratori, anatocistici e il risarcimento chiesto ex art. 6 d.lgs. 231/2002 e successive modifiche”, si osserva che il Giudice di primo grado non si sia ancora pronunciato in ordine agli stessi con la sentenza non definitiva - tale che non vi è alcuna statuizione suscettibile di essere impugnata, con conseguente rigetto del gravame.
IV) In ordine alle spese processuali, si osserva che - in base ai principi affermati da Cass. Civ., III, ordinanza n. 21978/2019 e che si intendono ribadire - “nel giudizio di appello celebratosi in seguito a impugnazione di una sentenza non definitiva, il provvedimento di liquidazione delle spese ex art. 91 cod.
proc. civ. è comunque dovuto con riguardo alla pronuncia che chiude la fase di impugnazione, perché il
provvedimento giudiziale si pone a definizione di un grado di giudizio ed è idoneo a passare in giudicato,
anche se in ipotesi il giudizio di merito sul quantum non prosegua e si estingua, ex art. 310, comma 2, cod. proc. civ.”.4 4 Così, essendosi ulteriormente affermato: “Il medesimo principio è difatti rinvenibile nelle pronunce giurisprudenziali che hanno ritenuto ricorribile immediatamente per cassazione la sentenza di secondo grado che definisce il giudizio di appello avverso una sentenza non definitiva, sull'assunto che pronunciando su tutte le questioni proposte, esso esaurisce la fase del giudizio d'appello: la sentenza infatti deve essere considerata come definitiva e non suscettibile di riserva di impugnazione differita, a nulla rilevando la prosecuzione del giudizio di primo grado per la determinazione del "quantum debeatur" (Sez. L, Sentenza n. 1105 del 29/01/1993; Sez. 2, Sentenza n. 4607 del 14/07/1988)”. Sulla base di tali principi, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di appello per avere rinviato “al definitivo” la liquidazione delle spese processuali. pagina 11 di 13 Pertanto, tenuto conto dell'esito dell'appello avverso la sentenza non definitiva, le spese processuali, compensate per la misura di ½, vengono poste, per la restante parte, a carico dell' . Controparte_1
La liquidazione avviene in base al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi, in relazione al valore dell'appello, compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 e tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che ha escluso la fase istruttoria) - risultando così pari a complessivi euro 1.772,50, di cui euro 1.699,00 per compensi (così calcolati: euro 460,00 per la fase di studio, euro 388,50 per la fase introduttiva ed euro 850,50 per la fase decisionale) ed euro 73,50 per esborsi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma Parte_1
della sentenza non definitiva n. 415/2023 pubblicata dal Tribunale di Lodi in data 13 giugno 2023, dichiara legittimata ad agire in relazione ai crediti Parte_1
indicati nelle sette fatture di pagamento di cui in motivazione e oggetto delle cessioni di credito da parte di MM OM LI SR in data 11 novembre 2016. Fermo il resto;
- condanna l' alla Controparte_1
rifusione, in favore di delle spese del giudizio di appello che, Parte_1
compensate nella misura di ½, liquida per la restante parte in complessivi euro 1.772,50,
di cui euro 1.699,00 per compensi ed euro 73,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NU OR GI EI
pagina 12 di 13 Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
[...]
Controparte_5
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 cfr. SS.UU. Civili, sentenza 16 novembre 2017, n. 27199;