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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE così composta:
dr. Franca Mangano Presidente dr. Gisella Dedato Consigliere relatore dr. Massera Riccardo Consigliere all' esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1824 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Pannozzo Giuliana, come da procura in atti
APPELLANTI
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sciscione Italo, Controparte_1
come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 339/2021 del Tribunale di Latina, pubblicata il 16 febbraio 2021
RAGIONI DELLA DECISIONE
r.g. n. 1 e quali comproprietari dell'unità Parte_1 Parte_2
abitativa sita al piano terra dell'edificio ubicato in Fondi, via Sugarelle n.
1850, distinta al catasto fabbricati del Comune di Fondi, al Foglio 76, part. 835 sub. 4, hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina,
, quale proprietario dell'unità abitativa posta al primo Controparte_1
piano e sovrastante la loro unità abitativa.
Sul presupposto che il sottotetto sovrastante l'unità abitativa del convenuto costituisse oggetto di comunione ai sensi dell'art. 1100 c.c. e che parte convenuta lo avesse sempre utilizzato in via esclusiva, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “(..) accertata e dichiarata la comunione ex art. 1100 c.c. del sottotetto, con quota al 50 % per i gli Attori
e al 50 % per il convenuto, disporre lo scioglimento della comunione stessa, e pertanto la divisione giudiziale del sottotetto in premessa descritto, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la giusta metà, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio a nominarsi;
-
In subordine, disporre l'attribuzione del bene indiviso in favore del
Convenuto, , in virtù del fatto che già lo utilizza, e Controparte_1
dell'accessibilità al bene stesso, con obbligo per lo stesso di provvedere al conguaglio in danaro ritenuto di giustizia in favore degli Attori;
(..) ed in ogni caso accertare e dichiarare che dall'acquisto e sino alla divisione,
l'unico soggetto che ha usufruito del bene de quo è stato il Sig. CP_1
, escludendo gli Attori e per l'effetto condannare il Convenuto a
[...]
versare una somma corrispondente a € 1.000,00, a titolo di equo indennizzo e/o occupazione, per ogni anno di utilizzo esclusivo e sino all'effettivo scioglimento, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso: Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio, con I.V.A. e C.P.A. come
r.g. n. 2 pet legge”.
ha contestato le domande in fatto e in diritto, Controparte_2
assumendo che il sottotetto costituisse una pertinenza della sua unità abitativa, per accedersi allo stesso solo attraverso una scala sita all'interno della sua proprietà.
Il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato le domande degli attori, ponendo le spese di lite a loro carico.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1
, rassegnando le seguenti conclusioni: “ 1) nel merito ed in Parte_2
via principale: accertata e dichiarata la comunione ex art. 1100 c.c .e ss del sottotetto, con quota al 50% per i gli Attori e al 50% per il convenuto, disporre lo scioglimento della comunione stessa, e pertanto la divisione giudiziale del sottotetto in premessa descritto, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la giusta metà, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente
Tecnico d'Ufficio a nominarsi;
2) In subordine, disporre l'attribuzione del bene indiviso in favore del Convenuto, , in virtù del fatto Controparte_1
che già lo utilizza, e dell'accessibilità al bene stesso, con obbligo per lo stesso di provvedere al conguaglio in danaro ritenuto di giustizia in favore degli Attori;
3) sempre nel merito ed in via principale, ed in ogni caso: accertare e dichiarare che dall'acquisto e sino alla divisione, l'unico soggetto che ha usufruito del bene de quo è stato il Sig. , Controparte_1
escludendo gli Attori e per l'effetto condannare il Convenuto a versare una somma corrispondente a € 1.000,00, a titolo di equo indennizzo e/o occupazione, per ogni anno di utilizzo esclusivo e sino all'effettivo scioglimento, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
4)
Dichiarare l'emittenda sentenza esecutiva ex lege, ordinando la trascrizione all'Agenzia Entrate Territorio (ex conservatoria- ex Agenzia
r.g. n. 3 del territorio)“; 5) in ogni caso, accertare e dichiarare che il sottotetto è condominiale ai sensi dell'art. 1117 c.c. e per l'effetto statuire ai sensi dell'art.1119 c.c. la divisibilità dello stesso, attribuendo quota del 50% agli odierni appellanti e 50% all'appellato, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la giusta metà, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente
Tecnico d'Ufficio a nominarsi.”.
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di Controparte_1
interesse.
Nel merito, ha contestato le avverse doglianze, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La causa, all'udienza del 7 novembre 2024, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle note conclusionali e delle repliche.
Posizione pregiudiziale rispetto all'esame delle questioni di rito e di merito prospettate dalle parti e funzione in parte dirimente delle stesse assume nella specie l'esatta individuazione dell'oggetto della causa, essendo fra l'altro sorta contestazione sul punto in esito al tenore incerto e contraddittorio delle allegazioni degli odierni appellanti, nonché l'esatta individuazione delle ragioni della decisione.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e Parte_1
hanno convenuto in giudizio chiedendo, Parte_2 Controparte_1
sul presupposto che il sottotetto fosse comune, ai sensi dell'art. 1100 c.c., la divisione giudiziale dello stesso ai sensi dell'art. 1111 c.c.
A fondamento della domanda, hanno dedotto: - che non sussisteva un titolo di proprietà del sottotetto in favore del convenuto;
- che, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il sottotetto rientrava nel novero dei beni comuni, salvo r.g. n. 4 titolo contrario;
- che il sottotetto, in difetto di titolo contrario, non poteva considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano, in quanto per dimensioni e caratteristiche strutturali risultava, anche in via potenziale, oggettivamente destinato all'uso comune.
Alla stregua dunque del libello introduttivo, può ritenersi che gli attori, pur richiamando impropriamente, come si dirà nel prosieguo, le norme relative alla comunione (art. 1000 c.c.) e allo scioglimento della stessa (art. 1111 c.c.), in realtà, sul presupposto della natura condominiale del sottotetto, hanno chiesto la divisione del bene comune, avente una sua specifica disciplina racchiusa nella norma di cui all'art. 1119 c.c.
Passando ad individuare le ragioni della decisione, si osserva che il
Tribunale ha rigettato le domande, sulla base delle seguenti argomentazioni: “In via del tutto preliminare, va rilevato come nei due rogiti versati in atti non compaia alcun riferimento al sottotetto, dovendosi, pertanto, sin da subito escludere che la natura comune del bene sussista in forza di un titolo contrattuale.
Il richiamo all'art. 1100 c.c., operato da parte degli attori, risulta, pertanto, inappropriato e tanto basta a determinare il rigetto della domanda, considerato, peraltro, che soltanto in presenza di una comunione ordinaria è ammissibile la divisione, mentre per la proprietà condominiale deve trovare applicazione l'art. 1119 c.c., ai sensi del quale, le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.
Nel caso di specie, pur nella prospettiva della natura condominiale del sottotetto, dovrebbe comunque escludersene la divisibilità, alla luce dell'opposizione spiegata dal convenuto”.
Il Tribunale, ad abuntantiam, come può desumersi dal tenore letterale della sentenza, in cui si legge “Per completezza, va sottolineato come, in
r.g. n. 5 ogni caso (…)” ha osservato, altresì, che la comproprietà allegata non potesse ritenersi sussistente neppure ai sensi dell'art. 1117 c.c., in quanto, attese le caratteristiche strutturali e funzionali del sottotetto (fra le quali l'accesso solo dall'appartamento di , dovesse ritenersi Controparte_1
pertinenza dell'unità abitativa di Controparte_1
Il motivo da ultimo citato esula dalle ragioni della decisione, in quanto, per l'appunto, espresso solo “ad abundantiam”, donde l'unica ragione della decisione è da rinvenirsi nell'inammissibilità della divisione dei beni condominiali in difetto del consenso di tutti i partecipanti al condominio
(art. 1119 c.c.).
E' vero che il Tribunale ha osservato che “ Il richiamo all'art. 1100 c.c., operato da parte degli attori, risulta, pertanto, inappropriato e tanto basta a determinare il rigetto della domanda”, ma è anche vero che ha proseguito sostenendo l'applicabilità nel caso di specie delle norme dettate in materia condominiale e che, su tale via, ed escludendo la possibilità della divisione, ha rigettato la domanda.
In conclusione, individuando negli artt. 1117 e s.s. c.c. le norme regolatrici la fattispecie oggetto del giudizio, ha affermato l'indivisibilità del sottotetto in difetto del consenso del convenuto, e, per tal motivo, ha rigettato la domanda.
La Corte osserva, dunque, che l'enfatizzazione da parte di entrambe le parti, si pure per motivi diversi, della parte di motivazione in cui si legge:
“Il richiamo all'art. 1100 c.c., operato da parte degli attori, risulta, pertanto, inappropriato e tanto basta a determinare il rigetto della domanda” non ha ragion d'essere, in quanto se è vero che il Tribunale non avrebbe potuto rigettare la domanda solo per l'errata individuazione da parte degli attori delle norme applicabili alla fattispecie in esame - avendo il Giudice il potere/dovere di interpretare e qualificare l'azione e il rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, senza essere in ciò
r.g. n. 6 condizionato dalla formula adottata dalla parte, risultando del tutto irrilevante l'eventuale errata indicazione della norma invocata nell'atto introduttivo, dovendo tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, con l'unico limite costituito dal divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, fondata su fatti diversi o su una diversa causa petendi, con la conseguente introduzione nel processo di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda e di un nuovo tema d'indagine, venendo altrimenti ad essere compromesse le potenzialità difensive della controparte
-, è anche vero che sostanzialmente non è stato questo il motivo del rigetto, avendo, dopo aver individuato negli artt. 1117 e s.s. c.c. le norme da applicarsi alla vicenda sostanziale dedotta dagli attori, rigettato la domanda per l'insussistenza dei presupposti necessari per la divisione dei beni condominiali.
Così delimitati l'oggetto del giudizio e la ragione della decisione, deve, in primis, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto d'interesse sollevata da sul presupposto che gli appellanti Controparte_1
non hanno censurato tutte le plurime ragioni poste a fondamento della decisione. ha dedotto, in particolare, che il Tribunale: - ha Controparte_1
escluso la sussistenza della comunione ex art. 1100 c.c., in difetto di un titolo contrattuale idoneo per la sua costituzione;
- ha ritenuto che il sottotetto, anche opinando per la sua condominialità, dovesse considerarsi indivisibile in ragione del mancato consenso del convenuto, richiesto dalla norma di cui all'art. 1119 c.c.; ha rilevato, comunque, che il sottotetto non potesse rientrare nel novero dei beni comuni, attese le sue caratteristiche strutturale e funzionali, in forza delle quali doveva ritenersi pertinenza dell'unità abitativa di Controparte_1
Ad avviso dell'appellato, in ragione delle distinte ed autonome rationes
r.g. n. 7 decidendi che sorreggono la sentenza, sarebbe stato onere degli appellanti impugnare ciascuna di esse, mentre, al contrario, nessuna censura è stata mossa sulla mancanza di un titolo idoneo alla costituzione della comunione del sottotetto ai sensi dell'art. 1100 c.c. e sull'indivisibilità del sottotetto ai sensi dell'art. 1119 c.c.
Da ciò ne consegue, a suo parere, l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse, in quanto, come da costante giurisprudenza di legittimità, “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (fra le tante: Cass. n. 18119/2020, Cass. n. 9752/2017; Cass. n. 2108/2012; Cass.
n. 22753/2011; Cass. n.12372/2006).
L'eccezione deve essere disattesa, in quanto gli appellanti hanno mosso specifica censura alla ragione della decisione, da individuarsi, come su detto, solo nell'indivisibilità del bene in ragione dell'opposizione di
Controparte_1
Con il primo motivo di appello, intitolato “Violazione del giudice di primo grado del brocardo iuris novit curia. Violazione nonché errata e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. nonché dell'art. 24 Cost. Modifica della sentenza nella parte in cui il Giudice asserisce “il richiamo all'art.
1100 c.c., operato da parte degli attori, risulta, pertanto, inappropriato e tanto basta a determinare il rigetto della domanda” – Contraddittorietà della sentenza sul punto”, e con il terzo motivo di appello “Applicabilità subordinata anche dell'art. 1100 c.c. modifica della sentenza sul punto”, gli appellanti hanno censurato la sentenza per aver deciso solo in base all'articolo 1100 c.c., sull'erroneo presupposto che solo tale articolo fosse r.g. n. 8 stato invocato dagli attori, mentre in realtà, pur avendo chiesto lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 1100 c.c., nel testo dell'atto di citazione avevano richiamato l'art. 1117 c.c. ed avevano dedotto l'applicabilità della presunzione di comunione prevista dalla norma testé citata.
Ed in ogni caso, ad avviso degli appellanti, il Tribunale, in ragione del suo potere di qualificare giuridicamente i fatti e i rapporti dedotti in giudizio e di individuare le norme e i principi di diritto da applicare, a prescindere dalle norme indicate dalle parti, avrebbe dovuto individuare la norma da applicare alla fattispecie in esame e valutare la domanda in base ad essa, mentre, al contrario, si è limitato ad affermare che “ il richiamo all'art. 1110 c.c., operato da parte degli attori, risulta, pertanto, inappropriato e tanto basta a determinare il rigetto della domanda”, e ha osservato, ma solo “Per completezza”, come si legge nella sentenza, che
“va sottolineato come, in ogni caso, la comproprietà allegata non sussista neppure ai sensi dell'art. 1117 c.c.”.
La censura è infondata per quanto su espresso e per quanto meglio si dirà.
Il Tribunale, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, ha fatto buon governo del principio iura novit curia, come cristallizzato nella norma di cui all'art. 113 c.p.c., secondo cui il giudice deve decidere secondo le norme di diritto, senza che possano essere vincolanti le indicazioni delle parti.
Ed invero, il Tribunale ha escluso l'esistenza di una comunione ordinaria ex art. 1100 c.c., in difetto di un titolo contrattuale, atteso che nei due atti di compravendita non vi era alcun riferimento al sottotetto.
Tale motivazione è pienamente condivisibile, in quanto il titolo costitutivo della comunione ordinaria può essere volontario (contratto),
r.g. n. 9 incidentale (successione ereditaria) o forzosa, in conseguenza dell'esercizio di un diritto potestativo (es. comunione forzosa del muro).
Nel caso in esame, esclusa la comunione del sottotetto per effetto di successione ereditaria o per l'esercizio di un diritto potestativo, la genesi di essa poteva rinvenirsi solo in un titolo contrattuale, che invece difettava.
Il Tribunale, dopo avere, per l'appunto, escluso l'esistenza di una comunione ordinaria ex art. 1100 c.c., ha sostanzialmente e condivisibilmente, atteso il suo potere e dovere di individuare le norme da applicarsi alla vicenda sostanziale dedotta dagli attori, ritenuto che la controversia dovesse essere decisa in forza delle norme prescritte in materia condominiale, e, prima di esaminare se il sottotetto avesse natura condominiale, perché destinato all'uso comune, ovvero appartenesse in via esclusiva al convenuto, perché posto in destinazione pertinenziale a servizio dell'appartamento di esso, ha sostenuto che, anche ove fosse stato possibile configurarlo quale bene condominiale, non vi era spazio per la divisione, ai sensi della norma di cui dell'art. 1119 c.c., richiedendo essa il consenso di tutti i condomini, insussistente nel caso in esame in ragione dell'opposizione del convenuto.
Anche l'ulteriore censura mossa dagli appellanti alla sentenza, per avere il Tribunale ritenuto non divisibile il sottotetto, in ragione della mancanza del consenso del convenuto, è infondata.
Gli appellanti hanno dedotto, da un lato, che il sottotetto è divisibile, in quanto “la destinazione all'uso collettivo è posta sul piano dell'utilità e non della necessità”, e, dall'altro lato, che il consenso alla divisione del sottotetto da parte del convenuto ben avrebbe potuto desumersi dalla sua difesa, posto che ha dichiarato di essere disponibile a cederlo gratuitamente ove il Tribunale lo avesse ritenuto comune.
La censura è infondata.
Si premette che nell'alveo dell'istituto della comunione si colloca, con r.g. n. 10 un rapporto da genus a species, il condominio, la cui caratteristica distintiva rispetto alla comunione risiede nel fatto che esso ha ad oggetto le parti comuni legate da un vincolo di accessorietà alle singole unità immobiliari.
Il condominio si caratterizza, dunque, per la coesistenza di unità abitative in proprietà esclusiva dei singoli condomini e per la presenza di parti comuni strutturalmente e funzionalmente connesse alle prime.
La ratio della differente disciplina in materia di divisione rispetto alla comunione ordinaria è da rinvenirsi proprio in ciò.
Ed invero, mentre la comunione è una vicenda occasionale e transeunte, tanto che allo scioglimento di essa, in difetto di accordo, si può giungere giudizialmente attraverso l'esercizio del diritto potestativo ad ottenere detto scioglimento, disciplina inversa si rinviene in materia condominiale, ove è prevista, salvo casi particolari, l'indivisibilità dei beni comuni, attesa la contitolarità delle parti comuni in funzione dell'utilizzazione e del godimento delle proprietà esclusive.
In particolare, la norma di cui all'art. 1119 c.c. stabilisce “Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.".
La divisibilità dei beni condominiali è esclusa quando le cose comuni e le unità immobiliari di proprietà esclusiva siano, per effetto di incorporazione fisica, indissolubilmente legate le une alle altre (cosiddetta condominialità necessaria o strutturale, si pensi alle scale), laddove, invece,
i beni comuni siano semplicemente funzionali all'uso e al godimento delle singole unità (cosiddetta condominialità funzionale) si può precedere alla divisione.
In sostanza, la comunione delle parti dell'edificio prevista dall'art. 1117 c.c. è determinata dall'essenza stessa delle parti comuni o dalla loro naturale destinazione.
r.g. n. 11 Si comprende, quindi, come tali parti siano state dichiarate non divisibili, in quanto dividendosi non assolverebbero più la loro funzione.
E' stata prevista un'eccezione soltanto per il caso in cui la divisione possa farsi rendendo non solo possibile l'uso della cosa a ciascun condomino, ma rendendolo ugualmente comodo come nello stato di indivisione.
Il legislatore, con la riforma del 2012, ha limitato ulteriormente la possibilità di procedere alla divisione dei beni condominiali, richiedendo il consenso di tutti i partecipanti al condominio.
In forza di quanto fin qui detto, deve ritenersi che il sottotetto, in linea di massima, possa essere diviso tra tutti i partecipanti al condominio, in quanto non rientra nel novero dei beni comuni necessari per l'esistenza delle singole unità abitative.
Tuttavia, il Tribunale non ha ancorato l'indivisibilità del sottotetto al presupposto dell'esistenza di una condominialità necessaria, ma piuttosto al presupposto del mancato consenso del convenuto.
Sul punto, gli appellanti hanno dedotto che dalla difesa del convenuto potesse evincersi il contrario, avendo questi manifestato la volontà di cedere gratuitamente il sottotetto agli appellanti, in caso di loro vittoria.
Ebbene, osserva la Corte che tale deduzione non ha pregio, in quanto nel corso del giudizio di primo grado il convenuto si è fermamente opposto alla divisione, sul presupposto di essere proprietario esclusivo del sottotetto.
Con l'esternazione di una mera disponibilità di cedere gratuitamente il sottotetto agli appellanti, in caso di loro vittoria, non ha certo espresso il consenso alla divisione, rinunciando alle proprie difese caratterizzate proprio dall'opposizione alla divisione, ribadita fermamente anche in questa sede.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza anche per nullità del r.g. n. 12 procedimento, in quanto, avendo il Tribunale fissato l'udienza cartolare al
16 febbraio 2021, avevano richiesto lo svolgimento dell'udienza in presenza, in ragione dell'incompatibilità della trattazione cartolare nei casi di udienza di discussione ai sensi degli artt. 281 – sexies e 429 c.p.c., e ciononostante il Tribunale non ha accolto l'istanza, sostenendo che “con le note di trattazione scritta la parte può articolare tutte le difese che avrebbe potuto spiegare in sede di discussione orale, sicché ne è autorizzato il deposito anche in termini di note conclusive (…) non sussistono, pertanto, esigenze specifiche per derogare alle modalità cartolari di celebrazione dell'udienza, da considerarsi elettive a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”.
La Corte premette che gli appellanti non hanno neanche allegato il pregiudizio sofferto per il mancato svolgimento dell'udienza orale, donde la censura è infondata, atteso che le asserite violazioni procedurali non sono fondatamente ed utilmente deducibili in sede di impugnazione in mancanza di adeguata allegazione e dimostrazione del pregiudizio concreto effettivamente subito.
Gli ulteriori motivi di appello basati sull' “errata applicazione dell'art. 1117 c.c.” e sull'erroneo accertamento della natura pertinenziale del sottotetto rispetto all'appartamento del convenuto, è superfluo esaminarli, in quanto, per l'appunto, la decisione si è basata sull'indivisibilità dei beni condominiali in difetto del consenso di tutti i partecipanti al , Parte_3
avendo il Tribunale solo ad abundantiam affermato la proprietà esclusiva del sottotetto in capo al convenuto, in ragione del fatto che il sottotetto “(..) costituisce una pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano quando assolva alla funzione esclusiva di isolarlo e proteggerlo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, formando una camera d'aria a sua difesa;
esso, tuttavia, realizza una funzione diversa dalla mera camera d'aria quando sia destinato all'uso comune di tutti i condomini, come nel caso in cui sia
r.g. n. 13 dotato di una comunicazione diretta con il vano scale comune e di un lucernario per l'accesso al tetto comune (C. 4509/1996). Il sottotetto di un edificio non può considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo (deposito, stenditoio, ecc.): in questa ultima ipotesi l'appartenenza deve essere determinata in base al titolo, ed in mancanza, poiché il sottotetto non è compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza (quali il tetto, il muro maestro, il suolo, ecc.) o necessarie all'uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117, n. 1 si rende applicabile solo quando il sottotetto risulti oggettivamente destinato, anche soltanto in via potenziale, all'uso comune o all'esercizio di un uso comune (C. 9383/2020;
C. 6143/2016; C. 11771/1992).
Alla luce di tutto quanto precede, deve escludersi che il sottotetto, oggetto di contesa, rappresenti, un bene condominiale.
Risulta pacifico che l'unico punto di accesso al vano si trovi all'interno dell'appartamento del convenuto e che l'altezza massima del sottotetto, con struttura a capanna, raggiunga i mt 2,10, al centro, degradando ai lati. Il vano, pertanto, non risulta abitabile, né risultano immaginabili ulteriori destinazioni ad uso comune, per la modesta cubatura.”.
Per quanto fin qui detto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo il
D.M. n. 55/2014 (scaglione valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi, non liquidabile la fase istruttoria, perché non espletata).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
r.g. n. 14 - rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna e al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese di lite, in favore del procuratore di , Controparte_1
dichiaratosi antistatario, che liquida in € 6.946,00, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1
quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L.
n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Gisella Dedato Il Presidente
Dott.ssa Franca Mangano
r.g. n. 15