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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 15/05/2024, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato GOT/GOP Avv. Tiziana D'Ecclesia, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato – mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione - la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n.10/2023 R.G.L.
PROMOSSA DA
c.f. , 20/10/1950 SAN Parte_1 C.F._1
BENEDETTO DEL TRONTO (AP), rappresentata e difesa dall'Avv. SPINOZZI LUCIANO
(c.f. , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in 62018 Potenza C.F._2
Picena (MC) – via Antonelli e Tebaldi 9, come da procura in calce del ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
, c.f. , in persona del Regionale delle p.t., CP_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3 rappresentato e difeso dall'Avv. BONADIES MASSIMO (c.f. , C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA D. ANGELINI, 35/37 C/O , giusta Controparte_4
delega in atti;
- Resistente -
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente conveniva in giudizio l' al fine di CP_1
ottenerne la condanna al pagamento della rendita/indennizzo in conseguenza dei postumi derivanti in sede di revisione del 26.11.2021 dalla malattia professionale denunciata il
02.12.2015, quale discopatia polimetamerica del rachide lombare, tali da determinare una inabilità permanente nella misura del 22% a fronte del 12% attribuito dall' . CP_1
L' si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza della domanda. CP_1
La causa, istruita con produzioni di documenti e consulenza tecnica medico legale, è stata quindi, decisa sulle conclusioni precisate, alla udienza odierna, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
1 Motivi della decisione
La domanda è infondata.
Il consulente tecnico d'ufficio, a seguito di attento studio dei documenti prodotti e di accurati esami, ha accertato che la parte ricorrente è affetta dalle seguenti infermità: “DISCOPATIA
MULTIMETAMERICA LOMBARE CON RADICOLOPATIA L4-L5 BILATERALE
PREVALENTE A DX CORRELATA A MP CON POSTUMI PERMANENTI VALUTABILI IN
MISURA DEL 12% (DODICI) DANNO BIOLOGICO DL 38/2000. L'obiettività clinico- funzionale rilevata nel corso della presente consulenza è risultata pressochè sovrapponibile alla obiettività clinicofunzionale riscontrata in sede di CTU espletata dal Dr R. in data Per_1
07/12/2019 che concludeva per la sussistenza di postumi permanenti valutabili in misura del
12% (dodici) danno biologico DL 38/2000. Precisando che la periziata risulta pensionata dal
2015, l'ipotetica evoluzione peggiorativa a carico del rachide lombare NON è correlabile eziologicamente a problematiche lavorative.Precisando che la periziata risulta pensionata dal 2015, l'ipotetica evoluzione peggiorativa a carico del rachide lombare NON è correlabile eziologicamente a problematiche lavorative”
Le sopra riportate conclusioni del C.T.U. devono essere condivise dal giudicante, perché sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici e metodologici.
La domanda proposta va, perciò, rigettata.
Le spese processuali, nonostante la soccombenza di parte ricorrente, vanno compensate tra le parti, non trattandosi di domanda manifestamente infondata e temeraria, né proposta con mala fede o colpa grave.
PQM
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa , così provvede:
- respinge la domanda proposta da contro l' con Parte_1 CP_1
ricorso depositato il 12/01/2023;
- spese compensate:
- spese di C.T.U. a carico dell' . CP_1
Ascoli Piceno, lì 15/05/2024
Il GOT/GOP
(Avv. Tiziana D'Ecclesia)
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