CASS
Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2024, n. 36895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36895 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Li RG EO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/12/2023 del Tribunale di sorveglianza di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LI MA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36895 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 14/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino confermava la decisione del Magistrato di sorveglianza di Novara, adottata il 23 dicembre 2022, che aveva respinto il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto EO Li RG, assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Il reclamo era diretto a censurare il rifiuto, operato dalla direzione dell'istituto di pena, di consentire al detenuto medesimo di svolgere a distanza, mediante video- collegamento, i colloqui con gli stretti congiunti. Li RG aveva addotto, a sostegno della sua richiesta, le disagiate condizioni economiche del nucleo familiare e la notevole distanza tra il luogo di residenza di esso (la provincia di Foggia) e la sede dell'istituto, ma il Tribunale di sorveglianza reputava tali ragioni non idonee a giustificare l'attivazione delle modalità di colloquio a distanza, avente natura eccezionale in seno al circuito detentivo di cui all'art. 41-bis, cit. 2. Ricorre il condannato per cassazione, con rituale ministero difensivo. Nel motivo unico il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, nei confronti dei detenuti assoggettati a regime penitenziario differenziato sarebbe possibile sospendere l'applicazione delle sole regole e dei soli istituti di ordinamento penitenziario che risultassero concretamente in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza tutelate dall'art. 41-bis Ord. pen. A fronte della generale possibilità, offerta ormai alla popolazione detenuta, di effettuare colloqui in videochiamata, i detenuti in regime speciale sarebbero vittime di una discriminazione irragionevole, meritevole di essere rimossa, posto che l'impiego delle piattaforme già in uso all'Amministrazione, sotto la sorveglianza della Polizia penitenziaria, garantirebbe ampiamente il soddisfacimento delle esigenze sopra indicate. Il ricorrente aveva peraltro addotto ragioni ulteriori e specifiche, che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto vagliare con maggiore approfondimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2 2. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che la normativa di ordinamento penitenziario, anche in ossequio ai precetti della Costituzione repubblicana e della CEDU, tutela il diritto dei detenuti al mantenimento delle relazioni familiari, non escludendo quelli in regime detentivo differenziato nonostante la loro spiccata pericolosità, e si fa piuttosto carico di regolare rispetto a questi ultimi -con limiti numerici e con la previsione di modalità esecutive di particolare rigore- l'esercizio di tale diritto (v. già Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417-01). Occorre tenere presente, al riguardo, che il regime speciale è volto a far fronte alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza esterne al carcere, connesse alla lotta alla criminalità organizzata, terroristica ed eversiva, ed è volto ad impedire, in particolare, i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà; collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno (gli stessi che l'ordinamento penitenziario viceversa normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale). Quel che si intende evitare è, soprattutto, che gli esponenti dell'organizzazione malavitosa in stato di detenzione, sfruttando il normale regime penitenziario, «possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dal carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa» (in termini, Corte cost., sentenza n. 143 del 2013). In questa prospettiva, il vigente comma 2-quater dell'art. 41-bis Ord. pen. elenca le misure specifiche, costituenti il contenuto tipico e necessario del regime stesso, e tra queste figurano (lettera b) sia il divieto di colloquio «con persone diverse dai familiari e conviventi», salve le esigenze difensive ed altri casi straordinari, sia «la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati», siti all'interno dell'istituto di pena. 3. Ciò nonostante, in chiave di interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, questa Corte ha ammesso la possibilità dei colloqui a distanza anche per i detenuti di cui all'art. 41-bis Ord. pen., non certo in linea generale, pena la frustrazione delle esigenze di ordine e sicurezza, nonché l'elusione del precetto legislativo, ma solo in situazioni di impossibilità o di grandissima difficoltà allo svolgimento dei colloqui stessi in presenza, nel rispetto, in questo caso, di speciali e rafforzate cautele (Sez. 1, n. 13096 del 07/12/2023, dep. 2024, Colombrita;
Sez. 1, n. 39784 del 12/10/2021, Tarallo;
Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221-01; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 279577-01). 3 Quest'indirizzo interpretativo, che coniuga il soddisfacimento di esigenze contrapposte nel raggiungimento di un accettabile punto di equilibrio, merita di essere riaffermato in questa sede, non essendo la situazione detentiva del ricorrente paragonabile a quella dei detenuti ristretti in regime ordinario perché privi dell'elevato standard di pericolosità presupposto dall'art. 41-bis Ord. pen.; detenuti, questi ultimi, rispetto ai quali le modalità di colloquio in via digitale possono essere consentite, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Amministrazione, senza particolari remore. 4. L'ordinanza impugnata appare dunque conforme ai principi, avendo essa correttamente valutato la possibilità dei colloqui a distanza ad opera del ricorrente secondo il metro dell'eccezionalità - il solo che permetta appunto, rispetto ai detenuti di cui all'art. 41-bis Ord. pen., l'apertura alla modalità di svolgimento di essi in video-collegamento - e avendo essa non implausibilnnente ritenuto che tale requisito non possa semplicemente identificarsi in situazioni di mero disagio economico familiare o di sola lontananza della famiglia del detenuto dal carcere (in termini, Sez. 1, n. 13096 del 2024, cit.). 4. Il ricorso deve essere, di conseguenza, respinto. In base all'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/06/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LI MA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36895 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 14/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino confermava la decisione del Magistrato di sorveglianza di Novara, adottata il 23 dicembre 2022, che aveva respinto il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto EO Li RG, assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Il reclamo era diretto a censurare il rifiuto, operato dalla direzione dell'istituto di pena, di consentire al detenuto medesimo di svolgere a distanza, mediante video- collegamento, i colloqui con gli stretti congiunti. Li RG aveva addotto, a sostegno della sua richiesta, le disagiate condizioni economiche del nucleo familiare e la notevole distanza tra il luogo di residenza di esso (la provincia di Foggia) e la sede dell'istituto, ma il Tribunale di sorveglianza reputava tali ragioni non idonee a giustificare l'attivazione delle modalità di colloquio a distanza, avente natura eccezionale in seno al circuito detentivo di cui all'art. 41-bis, cit. 2. Ricorre il condannato per cassazione, con rituale ministero difensivo. Nel motivo unico il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, nei confronti dei detenuti assoggettati a regime penitenziario differenziato sarebbe possibile sospendere l'applicazione delle sole regole e dei soli istituti di ordinamento penitenziario che risultassero concretamente in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza tutelate dall'art. 41-bis Ord. pen. A fronte della generale possibilità, offerta ormai alla popolazione detenuta, di effettuare colloqui in videochiamata, i detenuti in regime speciale sarebbero vittime di una discriminazione irragionevole, meritevole di essere rimossa, posto che l'impiego delle piattaforme già in uso all'Amministrazione, sotto la sorveglianza della Polizia penitenziaria, garantirebbe ampiamente il soddisfacimento delle esigenze sopra indicate. Il ricorrente aveva peraltro addotto ragioni ulteriori e specifiche, che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto vagliare con maggiore approfondimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2 2. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che la normativa di ordinamento penitenziario, anche in ossequio ai precetti della Costituzione repubblicana e della CEDU, tutela il diritto dei detenuti al mantenimento delle relazioni familiari, non escludendo quelli in regime detentivo differenziato nonostante la loro spiccata pericolosità, e si fa piuttosto carico di regolare rispetto a questi ultimi -con limiti numerici e con la previsione di modalità esecutive di particolare rigore- l'esercizio di tale diritto (v. già Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417-01). Occorre tenere presente, al riguardo, che il regime speciale è volto a far fronte alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza esterne al carcere, connesse alla lotta alla criminalità organizzata, terroristica ed eversiva, ed è volto ad impedire, in particolare, i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà; collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno (gli stessi che l'ordinamento penitenziario viceversa normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale). Quel che si intende evitare è, soprattutto, che gli esponenti dell'organizzazione malavitosa in stato di detenzione, sfruttando il normale regime penitenziario, «possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dal carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa» (in termini, Corte cost., sentenza n. 143 del 2013). In questa prospettiva, il vigente comma 2-quater dell'art. 41-bis Ord. pen. elenca le misure specifiche, costituenti il contenuto tipico e necessario del regime stesso, e tra queste figurano (lettera b) sia il divieto di colloquio «con persone diverse dai familiari e conviventi», salve le esigenze difensive ed altri casi straordinari, sia «la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati», siti all'interno dell'istituto di pena. 3. Ciò nonostante, in chiave di interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, questa Corte ha ammesso la possibilità dei colloqui a distanza anche per i detenuti di cui all'art. 41-bis Ord. pen., non certo in linea generale, pena la frustrazione delle esigenze di ordine e sicurezza, nonché l'elusione del precetto legislativo, ma solo in situazioni di impossibilità o di grandissima difficoltà allo svolgimento dei colloqui stessi in presenza, nel rispetto, in questo caso, di speciali e rafforzate cautele (Sez. 1, n. 13096 del 07/12/2023, dep. 2024, Colombrita;
Sez. 1, n. 39784 del 12/10/2021, Tarallo;
Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221-01; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 279577-01). 3 Quest'indirizzo interpretativo, che coniuga il soddisfacimento di esigenze contrapposte nel raggiungimento di un accettabile punto di equilibrio, merita di essere riaffermato in questa sede, non essendo la situazione detentiva del ricorrente paragonabile a quella dei detenuti ristretti in regime ordinario perché privi dell'elevato standard di pericolosità presupposto dall'art. 41-bis Ord. pen.; detenuti, questi ultimi, rispetto ai quali le modalità di colloquio in via digitale possono essere consentite, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Amministrazione, senza particolari remore. 4. L'ordinanza impugnata appare dunque conforme ai principi, avendo essa correttamente valutato la possibilità dei colloqui a distanza ad opera del ricorrente secondo il metro dell'eccezionalità - il solo che permetta appunto, rispetto ai detenuti di cui all'art. 41-bis Ord. pen., l'apertura alla modalità di svolgimento di essi in video-collegamento - e avendo essa non implausibilnnente ritenuto che tale requisito non possa semplicemente identificarsi in situazioni di mero disagio economico familiare o di sola lontananza della famiglia del detenuto dal carcere (in termini, Sez. 1, n. 13096 del 2024, cit.). 4. Il ricorso deve essere, di conseguenza, respinto. In base all'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/06/2024