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Decreto 14 aprile 2025
Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 593/2023 V.G.
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore letti gli atti ed esaminati i documenti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero (visto agli atti), sentita la relazione del Giudice relatore,
a scioglimento della riserva assunta dal Giudice relatore all'udienza del 28.3.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al numero in epigrafe indicato, promosso da
DA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE GRASSOTTI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANO PLENZICK, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Le domande delle parti e i provvedimenti istruttori e provvisori
Con ricorso depositato in data 21.2.2023, ha chiesto al Tribunale, a parziale modifica delle Parte_1 statuizioni contenute nella sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Primo Grado di Kairouan (Tunisia), Perso in data 2.6.2022 -che aveva disposto l'affido esclusivo dei figli minori, nato il [...]) e (nato ER il 27.09.2017), alla madre, con collocamento presso la stessa e frequentazioni padre-figli come in sentenza dettagliate (la domenica e durante le ferie ufficiali e religiose, dalle ore 9.00 alle ore 17.00), nonché posto a suo carico un contributo al mantenimento dei figli 200 dinari ciascuno (cfr. sentenza in atti)- di disporre l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, di regolamentare le frequentazioni padre-figli come dallo stesso proposto, incaricando i competenti Servizi Sociali -che già avevano preso in carico il nucleo familiare a seguito dei provvedimenti emessi dal Tribunale di Como nell'ambito del procedimento di separazione N. 727/2022 RG, poi estinto per l'intervenuta sentenza di divorzio tunisina- di predisporre un calendario degli incontri padre-figli, nonché di porre a proprio carico un contributo al mantenimento dei figli di € 200 mensili. In particolare, ha lamentato comportamenti materni ostacolanti la sua relazione con i figli, che non vedeva da anni.
Con memoria difensiva si è costituita , chiedendo al Tribunale di disporre l'affido esclusivo CP_1
a sé dei figli minori, con collocamento presso di sé, nonché di porre a carico del padre € 500 mensili quale contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha altresì rappresentato agiti violenti dell'ex marito nel corso della convivenza matrimoniale, con un ultimo episodio avvenuto il 29.8.2020, alla presenza del figlio maggiore, a seguito del quale si è recata in Pronto Soccorso (cfr. referto di PS in atti del 29.8.2020, dal quale risulta una diagnosi di ematoma periorbitario con associato edema zigomo sinistro e piramide nasale, con prognosi di giorni 25, nonché la presenza in sala del figlio traumatizzato, che racconta lui stesso l'accaduto) e ha sporto denuncia in data 30.8.2020, successivamente rimessa.
Con provvedimento del 23.10.2023, atteso il rinvio dell'udienza di comparizione delle parti, lette le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali incaricati, il Giudice relatore ha incaricato i Servizi Sociali di attivare un percorso di supporto genitoriale per il padre e, tenuto conto dell'andamento di tale percorso, di regolamentare
i tempi di visita padre-figli, in ogni caso inizialmente con modalità protette, previa adeguata preparazione di tutti i soggetti coinvolti.
Sentite le parti all'udienza del 7.5.2024, il Giudice relatore ha posto a carico del padre, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2024, un contributo al mantenimento dei figli di € 300 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il Protocollo del Tribunale di Como, preso atto della volontà dichiarata dal padre di intraprendere il percorso di sostegno genitoriale, ha richiesto al di depositare breve relazione Parte_2 che confermi l'avvio del percorso, ha disposto che le parti depositassero documentazione economica aggiornata in vista della successiva udienza, fissata per l'esame della documentazione economica e delle relazioni di aggiornamento dei Servizi incaricati, in data 3.7.2024.
All'esito di tale udienza, il Giudice relatore ha così provveduto: dispone che i Servizi Sociali dei Comuni di
IN MO e Villa Guardia proseguano negli incarichi loro conferiti con il decreto del 23.10.2023
(nonché con i provvedimenti assunti nel precedente R.G. N. 727/2022) e, in particolare, regolamentino i tempi di visita padre-figli, in ogni caso inizialmente ancora con modalità protette, previa adeguata preparazione dei minori e tenuto conto dell'andamento del percorso seguito dal padre presso il (con cui i Servizi Parte_2
Sociali incaricati avranno cura di coordinarsi), e depositino una relazione di aggiornamento almeno dieci giorni prima della prossima udienza, in cui diano conto dell'andamento degli incontri padre-figli e prendano posizione sul miglior regime di affido dei minori (se: - all'ente, come disposto nell'ordinanza presidenziale dell'08/08/2022 nel procedimento R.G. N. 727/2022; - condiviso, come richiesto dal padre;
- esclusivo, come richiesto dalla madre); richiede a di rilasciare al ricorrente, almeno venti giorni prima della prossima Pt_2 udienza, una relazione sul percorso seguito, disponendo che il ricorrente notifichi la presente ordinanza a entro trenta giorni da oggi e depositi telematicamente tale relazione almeno dieci giorni prima della Pt_2 prossima udienza;
fissa udienza al 28/03/2025, ore 12:30, per la prosecuzione del giudizio con eventuale precisazione delle domande conclusive, disponendo, in vista dell'udienza, l'aggiornamento della documentazione economica delle parti.
Sentite all'udienza del 28.3.2025 nuovamente le parti -che hanno meglio rappresentato la propria situazione personale e familiare anche sotto il profilo economico-, il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva preliminarmente che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti e le risultanze acquisite attraverso le indagini delegate ai competenti Servizi Sociali offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse dei figli minori della coppia. Perso Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto di in quanto superfluo ed oltremodo ER pregiudizievole, tenuto conto dell'età dei minori e degli esiti degli accertamenti svolti, considerato che l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il Giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass.
29.9.2015, n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass. 6.6.2013, n.
14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice relatore.
La responsabilità genitoriale Perso Per quanto concerne la questione relativa all'affidamento dei figli minori della coppia, nato il [...])
e nato il [...]), il Collegio ritiene che -nel contesto degli incarichi conferiti ai Servizi Sociali, con ER il mantenimento di un attento monitoraggio del nucelo familiare- debba essere confermato il regime di affidamento esclusivo alla madre, già disposto dal Tribunale tunisino, attribuendole il potere di assumere da sola tutte le decisioni più rilevanti per i figli minori (cd. affido superesclusivo) ex art. 337 quater c.c. (in giurisprudenza: Trib. Torino, ordinanza 22.1.2015; Trib. Pavia, ordinanza 29.12.2014; Trib. Milano, ordinanza
20.3.2014; Trib. Milano, decreto 16.7.2014). La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è infatti derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico (Cass. 27/2017; Cass. 26587/2009; Cass. 16593/2008).
Nel caso di specie, la madre è risultata figura genitoriale adeguata ed accudente, che si è sempre occupata dei figli ed è per loro figura principale di riferimento.
Dagli accertamenti svolti, la OR ha confermato l'equilibrio dell'attuale assetto familiare. Si CP_1 mostra desiderosa e disponibile al confronto con gli operatori, cogliendo gli spunti di riflessione proposti. Nei confronti dell'ex marito non manifesta recriminazioni o rancore, nonostante riconosca la gravità degli episodi avvenuti in passato, ai quali il figlio maggiore ha assistito. La OR appare concentrata e appagata dal suo compito educativo e genitoriale. …La madre non sembra rappresentare un elemento ostativo alle frequentazioni padre figli e, di contro, appare supportiva nelle situazioni che riguardano i figli, offrendo loro stimoli ed esperienze adatte alla loro età (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 10.3.2025).
Rispetto al padre, invece, è emerso che tende ad alzare la voce se contraddetto, …se stimolato alla riflessione, tende a dare risposte molto impulsive e ad irrigidirsi sull'uso di esempi a lui noti (il comportamento tenuto in sede di incontro protetto), ripete spesso che i Servizi non stanno lavorando per una ripresa delle visite.
Riguardo ai figli, il signor ha espresso il pensiero ricorrente che entrambi vengano manipolati dalla Pt_1 madre. …Ha ribadito di avere alzato la voce, in occasione dell'incontro con loro, solo dopo che i bambini gli avevano risposto in modo sgarbato. Nel tentativo di ripercorrere con il padre i gravi avvenimenti che hanno caratterizzato la sua relazione con la madre dei minori, cui figli sarebbero stati esposti, il padre ha affermato con rabbia che la sua ex moglie si sarebbe “meritata più di due sberle”. Richiamato a mantenere un contegno adeguato, ha ribadito il concetto, ammettendo di sapere di avere sbagliato. … Allo stato attuale, i contenuti delle riflessioni non si discostano da quanto evidenziato nei precedenti aggiornamenti e rimandano alla presenza di tratti di forte impulsività, unitamente ad una scarsa capacità del padre di mettersi in ascolto del vissuto due dei figli. Il padre ha ribadito che non proseguirà nel lavoro di supporto genitoriale se i figli non modificheranno la loro posizione di non volerlo incontrare (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 13.1.2025).
È stato effettuato un colloquio alla presenza di entrambi i servizi, nel corso del quale è stato rimandato all'uomo il persistere della posizione di chiusura dei figli. A fronte di questa comunicazione, ha espresso il proprio dissenso non riconoscendo alcuna responsabilità in merito e non mettendosi in discussione. (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 10.3.2025). Con riferimento all'unico incontro con i figli in Spazio Neutro, in data 11.4.2023, è emerso che l'uomo ha mostrato di non riuscire ad assumere il punto di vista dei figli e di non riconoscere che la situazione, in quel momento, gli ha fatto perdere di vista l'obiettivo primario ovvero mantenersi in contatto con il bisogno dei figli di fare esperienza di un incontro possibile. Al contrario, quello che è accaduto non ha fatto altro che confermare l'immagine di un padre che si esprime con atteggiamenti e parole che rimandano all'aggressività. Quando è stato chiesto al signor di tornare al momento in cui Pt_1 ha detto ai propri figli che “se ne sarebbe andato perché non ha dei figli e che si rifarà una nuova famiglia”,
l'uomo ha confermato i contenuti, portando elementi che giustificassero il suo intervento, non riuscendo ad immaginarsi che ciò avrebbe inasprito ulteriormente la situazione, già complessa e problematica. (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 2.10.2023). Perso In questo contesto, roseguono nel loro percorso di crescita e paiono sereni integrati nei rispettivi ER contesti di socializzazione;
la frequenza scolastica risulta regolare, con buoni risultati sul piano didattico.
…Rispetto alla figura paterna mantengono una posizione di rifiuto all'ipotesi di riprendere gli incontri: Amr Per_ rievoca episodi del passato, fonte tuttora di malessere e sofferenza mentre, per la conoscenza con il genitore si limita all'unico incontro in spazio neutro e si connota in maniera negativa. (cfr. relazione dei
Servizi Sociali del 10.3.2025). La resistenza nei confronti della figura paterna non dipende da un condizionamento materno ma da esperienze negative nella relazione con il genitore, in particolar modo per Pers quanto riguarda Inoltre, il signor non avrebbe messo in atto azioni a valenza riparativa né Pt_1 avrebbe manifestato consapevolezza, agli occhi dei figli, rispetto alle proprie modalità disfunzionali (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 21.6.2024).
Il quadro emerso, tenuto conto che il padre, da tempo, non svolge un ruolo genitoriale effettivo e partecipe rispetto alle scelte di vita dei figli, che non vede da anni, ad eccezione dell'incontro in Spazio Neutro, avvenuto nell'aprile 2023, giustifica la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, risultata idonea e adeguata, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), in quanto è necessario che le decisioni più rilevanti per il minore vengano assunte con tempestività. Perso
rimarranno collocati presso la madre, con cui hanno sempre vissuto. ER
Infine, considerata la situazione familiare, l'interruzione dei rapporti tra i minori ed il padre e la necessità che si provveda al ripristino della relazione, ove ne sussistano le condizioni, il Collegio ritiene di dover confermare gli incarichi ai Servizi Sociali dei Comuni di IN MO e di NT UC, come indicato in dispositivo.
Il contributo al mantenimento dei figli
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto dei figli deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012).
Ciò posto, sotto il profilo economico, il signor è stato licenziato in data 9.12.2024 e, Parte_1 pertanto, sta ricevendo il trattamento di disoccupazione (NASPI) pari a circa € 1.000 mensili (cfr. lettera di licenziamento e doc. INPS). Dalla documentazione economica in atti, risulta un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 1.600 nel 2023 (CU 2024). Nel 2024, ha percepito una busta paga di € 1.700 circa (cfr. buste paga 2024). È gravato da un canone di locazione di circa € 500, nonché da un finanziamento di € 59 mensili (cfr. autodichiarazione).
La OR , invece, ha dichiarato di lavorare come operatrice sociosanitaria e di percepire CP_1 un reddito mensile netto di circa € 1.300 su tredici mensilità, cui si aggiunge l'assegno unico di € 400 (cfr. autodichiarazione del 27.9.2023 e verbale udienza del 28.3.2025). Dalla documentazione economica prodotta, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 1.390 nel 2023 (CU
2024) e pari a circa € 1.420 nel 2024 (CU 2025). Le ultime buste paga ammontano a circa € 1.370 (cfr. media buste paga 2024). Vive in una casa gravata da mutuo di € 600 mensili, cointestato con l'ex compagno -secondo quanto da ultimo riferito all'udienza del 28.3.2025 la relazione sarebbe terminata e la OR starebbe pagando interamente le rate- e sostiene i costi di una baby-sitter (cfr. autodichiarazione e verbale udienza del 28.3.2025).
Alla luce, pertanto, della rispettiva situazione reddituale, lavorativa e abitativa delle parti come emersa e valorizzata, valutate le esigenze dei figli minori in considerazione dell'età, il Collegio reputa congruo ed equo confermare, a carico del signor -persona giovane (classe 1974) e dotata di integra capacità Parte_1 lavorativa, comunque tenuto al mantenimento dei figli-, il contributo al mantenimento indiretto dei figli nella misura già stabilita di € 300 mensili, oltre al 50% alle spese extra assegno, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, con conferma, altresì, del percepimento dell'integrale assegno unico da parte della OR , genitore affidatario super-esclusivo. CP_1
Le spese di lite
Il tenore della presente decisione porta a ritenere sussistenti giustificati motivi per una compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, nel procedimento indicato in epigrafe, a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Primo
Grado di Kairouan (Tunisia) in data 2.6.2022, così decide: Perso 1. AFFIDA i figli minori nato il [...]) e (nato il [...]) in via super-esclusiva alla ER madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva, ex art. 337 quater comma 3 c.c., la responsabilità genitoriale in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (cd. affido supersclusivo), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2. DISPONE che i Servizi Sociali dei Comuni di IN MO (residenza materna) e di NT UC
(nuova residenza paterna), in collaborazione con i rispettivi Servizi Specialistici dell'ASST, mantengano un'attenta presa in carico dei minori e del nucleo familiare e provvedano, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, a:
- ripristinare la relazione tra il padre ed i figli -ove il padre manifesti una seria volontà per la ripresa di una stabile relazione e le condizioni psicofisiche dei minori lo consentano- avviando tutti gli interventi in tal senso opportuni e necessari per favorire un nuovo sereno accesso alla figura paterna, inizialmente in Spazio Neutro, con modalità osservate e protette, con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione (e con elaborazione di un calendario) e con facoltà di sospensione ove pregiudizievoli, regolamentandone tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente all'interesse dei minori, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati e della situazione psicofisica dei minori;
- avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto socioeducativo, anche domiciliari e di supporto psicoterapeutico/neuropsichiatrico per i minori, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei minori;
- avviare/proseguire, acquisita la disponibilità di entrambi i genitori, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni, di supporto alla genitorialità, nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie, nel solo interesse dei minori;
- mantenere un'attenta e stringente attività di monitoraggio sull'evoluzione della situazione dei minori e della coppia genitoriale, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per i minori;
3. PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto,
AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti (ulteriori) provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
4. CONFERMA a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, mediante Parte_1 versamento a , entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo mensile di € 300 CP_1
(annualmente rivalutabile secondo indici Istat, prima rivalutazione maggio 2025), oltre al 50% delle spese extra assegno di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, secondo il seguente schema:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Perso 5. DISPONE che l'assegno unico per i figli continui ad essere interamente percepito da ER
, in quanto genitore affidatario esclusivo;
CP_1
6. SPESE DI LITE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 28.3.2025.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai Servizi Sociali dei Comuni di IN MO e
NT UC.
Il Presidente
dott.ssa Barbara Cao
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore letti gli atti ed esaminati i documenti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero (visto agli atti), sentita la relazione del Giudice relatore,
a scioglimento della riserva assunta dal Giudice relatore all'udienza del 28.3.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al numero in epigrafe indicato, promosso da
DA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE GRASSOTTI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANO PLENZICK, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Le domande delle parti e i provvedimenti istruttori e provvisori
Con ricorso depositato in data 21.2.2023, ha chiesto al Tribunale, a parziale modifica delle Parte_1 statuizioni contenute nella sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Primo Grado di Kairouan (Tunisia), Perso in data 2.6.2022 -che aveva disposto l'affido esclusivo dei figli minori, nato il [...]) e (nato ER il 27.09.2017), alla madre, con collocamento presso la stessa e frequentazioni padre-figli come in sentenza dettagliate (la domenica e durante le ferie ufficiali e religiose, dalle ore 9.00 alle ore 17.00), nonché posto a suo carico un contributo al mantenimento dei figli 200 dinari ciascuno (cfr. sentenza in atti)- di disporre l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, di regolamentare le frequentazioni padre-figli come dallo stesso proposto, incaricando i competenti Servizi Sociali -che già avevano preso in carico il nucleo familiare a seguito dei provvedimenti emessi dal Tribunale di Como nell'ambito del procedimento di separazione N. 727/2022 RG, poi estinto per l'intervenuta sentenza di divorzio tunisina- di predisporre un calendario degli incontri padre-figli, nonché di porre a proprio carico un contributo al mantenimento dei figli di € 200 mensili. In particolare, ha lamentato comportamenti materni ostacolanti la sua relazione con i figli, che non vedeva da anni.
Con memoria difensiva si è costituita , chiedendo al Tribunale di disporre l'affido esclusivo CP_1
a sé dei figli minori, con collocamento presso di sé, nonché di porre a carico del padre € 500 mensili quale contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha altresì rappresentato agiti violenti dell'ex marito nel corso della convivenza matrimoniale, con un ultimo episodio avvenuto il 29.8.2020, alla presenza del figlio maggiore, a seguito del quale si è recata in Pronto Soccorso (cfr. referto di PS in atti del 29.8.2020, dal quale risulta una diagnosi di ematoma periorbitario con associato edema zigomo sinistro e piramide nasale, con prognosi di giorni 25, nonché la presenza in sala del figlio traumatizzato, che racconta lui stesso l'accaduto) e ha sporto denuncia in data 30.8.2020, successivamente rimessa.
Con provvedimento del 23.10.2023, atteso il rinvio dell'udienza di comparizione delle parti, lette le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali incaricati, il Giudice relatore ha incaricato i Servizi Sociali di attivare un percorso di supporto genitoriale per il padre e, tenuto conto dell'andamento di tale percorso, di regolamentare
i tempi di visita padre-figli, in ogni caso inizialmente con modalità protette, previa adeguata preparazione di tutti i soggetti coinvolti.
Sentite le parti all'udienza del 7.5.2024, il Giudice relatore ha posto a carico del padre, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2024, un contributo al mantenimento dei figli di € 300 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il Protocollo del Tribunale di Como, preso atto della volontà dichiarata dal padre di intraprendere il percorso di sostegno genitoriale, ha richiesto al di depositare breve relazione Parte_2 che confermi l'avvio del percorso, ha disposto che le parti depositassero documentazione economica aggiornata in vista della successiva udienza, fissata per l'esame della documentazione economica e delle relazioni di aggiornamento dei Servizi incaricati, in data 3.7.2024.
All'esito di tale udienza, il Giudice relatore ha così provveduto: dispone che i Servizi Sociali dei Comuni di
IN MO e Villa Guardia proseguano negli incarichi loro conferiti con il decreto del 23.10.2023
(nonché con i provvedimenti assunti nel precedente R.G. N. 727/2022) e, in particolare, regolamentino i tempi di visita padre-figli, in ogni caso inizialmente ancora con modalità protette, previa adeguata preparazione dei minori e tenuto conto dell'andamento del percorso seguito dal padre presso il (con cui i Servizi Parte_2
Sociali incaricati avranno cura di coordinarsi), e depositino una relazione di aggiornamento almeno dieci giorni prima della prossima udienza, in cui diano conto dell'andamento degli incontri padre-figli e prendano posizione sul miglior regime di affido dei minori (se: - all'ente, come disposto nell'ordinanza presidenziale dell'08/08/2022 nel procedimento R.G. N. 727/2022; - condiviso, come richiesto dal padre;
- esclusivo, come richiesto dalla madre); richiede a di rilasciare al ricorrente, almeno venti giorni prima della prossima Pt_2 udienza, una relazione sul percorso seguito, disponendo che il ricorrente notifichi la presente ordinanza a entro trenta giorni da oggi e depositi telematicamente tale relazione almeno dieci giorni prima della Pt_2 prossima udienza;
fissa udienza al 28/03/2025, ore 12:30, per la prosecuzione del giudizio con eventuale precisazione delle domande conclusive, disponendo, in vista dell'udienza, l'aggiornamento della documentazione economica delle parti.
Sentite all'udienza del 28.3.2025 nuovamente le parti -che hanno meglio rappresentato la propria situazione personale e familiare anche sotto il profilo economico-, il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva preliminarmente che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti e le risultanze acquisite attraverso le indagini delegate ai competenti Servizi Sociali offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse dei figli minori della coppia. Perso Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto di in quanto superfluo ed oltremodo ER pregiudizievole, tenuto conto dell'età dei minori e degli esiti degli accertamenti svolti, considerato che l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il Giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass.
29.9.2015, n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass. 6.6.2013, n.
14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice relatore.
La responsabilità genitoriale Perso Per quanto concerne la questione relativa all'affidamento dei figli minori della coppia, nato il [...])
e nato il [...]), il Collegio ritiene che -nel contesto degli incarichi conferiti ai Servizi Sociali, con ER il mantenimento di un attento monitoraggio del nucelo familiare- debba essere confermato il regime di affidamento esclusivo alla madre, già disposto dal Tribunale tunisino, attribuendole il potere di assumere da sola tutte le decisioni più rilevanti per i figli minori (cd. affido superesclusivo) ex art. 337 quater c.c. (in giurisprudenza: Trib. Torino, ordinanza 22.1.2015; Trib. Pavia, ordinanza 29.12.2014; Trib. Milano, ordinanza
20.3.2014; Trib. Milano, decreto 16.7.2014). La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è infatti derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico (Cass. 27/2017; Cass. 26587/2009; Cass. 16593/2008).
Nel caso di specie, la madre è risultata figura genitoriale adeguata ed accudente, che si è sempre occupata dei figli ed è per loro figura principale di riferimento.
Dagli accertamenti svolti, la OR ha confermato l'equilibrio dell'attuale assetto familiare. Si CP_1 mostra desiderosa e disponibile al confronto con gli operatori, cogliendo gli spunti di riflessione proposti. Nei confronti dell'ex marito non manifesta recriminazioni o rancore, nonostante riconosca la gravità degli episodi avvenuti in passato, ai quali il figlio maggiore ha assistito. La OR appare concentrata e appagata dal suo compito educativo e genitoriale. …La madre non sembra rappresentare un elemento ostativo alle frequentazioni padre figli e, di contro, appare supportiva nelle situazioni che riguardano i figli, offrendo loro stimoli ed esperienze adatte alla loro età (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 10.3.2025).
Rispetto al padre, invece, è emerso che tende ad alzare la voce se contraddetto, …se stimolato alla riflessione, tende a dare risposte molto impulsive e ad irrigidirsi sull'uso di esempi a lui noti (il comportamento tenuto in sede di incontro protetto), ripete spesso che i Servizi non stanno lavorando per una ripresa delle visite.
Riguardo ai figli, il signor ha espresso il pensiero ricorrente che entrambi vengano manipolati dalla Pt_1 madre. …Ha ribadito di avere alzato la voce, in occasione dell'incontro con loro, solo dopo che i bambini gli avevano risposto in modo sgarbato. Nel tentativo di ripercorrere con il padre i gravi avvenimenti che hanno caratterizzato la sua relazione con la madre dei minori, cui figli sarebbero stati esposti, il padre ha affermato con rabbia che la sua ex moglie si sarebbe “meritata più di due sberle”. Richiamato a mantenere un contegno adeguato, ha ribadito il concetto, ammettendo di sapere di avere sbagliato. … Allo stato attuale, i contenuti delle riflessioni non si discostano da quanto evidenziato nei precedenti aggiornamenti e rimandano alla presenza di tratti di forte impulsività, unitamente ad una scarsa capacità del padre di mettersi in ascolto del vissuto due dei figli. Il padre ha ribadito che non proseguirà nel lavoro di supporto genitoriale se i figli non modificheranno la loro posizione di non volerlo incontrare (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 13.1.2025).
È stato effettuato un colloquio alla presenza di entrambi i servizi, nel corso del quale è stato rimandato all'uomo il persistere della posizione di chiusura dei figli. A fronte di questa comunicazione, ha espresso il proprio dissenso non riconoscendo alcuna responsabilità in merito e non mettendosi in discussione. (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 10.3.2025). Con riferimento all'unico incontro con i figli in Spazio Neutro, in data 11.4.2023, è emerso che l'uomo ha mostrato di non riuscire ad assumere il punto di vista dei figli e di non riconoscere che la situazione, in quel momento, gli ha fatto perdere di vista l'obiettivo primario ovvero mantenersi in contatto con il bisogno dei figli di fare esperienza di un incontro possibile. Al contrario, quello che è accaduto non ha fatto altro che confermare l'immagine di un padre che si esprime con atteggiamenti e parole che rimandano all'aggressività. Quando è stato chiesto al signor di tornare al momento in cui Pt_1 ha detto ai propri figli che “se ne sarebbe andato perché non ha dei figli e che si rifarà una nuova famiglia”,
l'uomo ha confermato i contenuti, portando elementi che giustificassero il suo intervento, non riuscendo ad immaginarsi che ciò avrebbe inasprito ulteriormente la situazione, già complessa e problematica. (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 2.10.2023). Perso In questo contesto, roseguono nel loro percorso di crescita e paiono sereni integrati nei rispettivi ER contesti di socializzazione;
la frequenza scolastica risulta regolare, con buoni risultati sul piano didattico.
…Rispetto alla figura paterna mantengono una posizione di rifiuto all'ipotesi di riprendere gli incontri: Amr Per_ rievoca episodi del passato, fonte tuttora di malessere e sofferenza mentre, per la conoscenza con il genitore si limita all'unico incontro in spazio neutro e si connota in maniera negativa. (cfr. relazione dei
Servizi Sociali del 10.3.2025). La resistenza nei confronti della figura paterna non dipende da un condizionamento materno ma da esperienze negative nella relazione con il genitore, in particolar modo per Pers quanto riguarda Inoltre, il signor non avrebbe messo in atto azioni a valenza riparativa né Pt_1 avrebbe manifestato consapevolezza, agli occhi dei figli, rispetto alle proprie modalità disfunzionali (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 21.6.2024).
Il quadro emerso, tenuto conto che il padre, da tempo, non svolge un ruolo genitoriale effettivo e partecipe rispetto alle scelte di vita dei figli, che non vede da anni, ad eccezione dell'incontro in Spazio Neutro, avvenuto nell'aprile 2023, giustifica la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, risultata idonea e adeguata, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), in quanto è necessario che le decisioni più rilevanti per il minore vengano assunte con tempestività. Perso
rimarranno collocati presso la madre, con cui hanno sempre vissuto. ER
Infine, considerata la situazione familiare, l'interruzione dei rapporti tra i minori ed il padre e la necessità che si provveda al ripristino della relazione, ove ne sussistano le condizioni, il Collegio ritiene di dover confermare gli incarichi ai Servizi Sociali dei Comuni di IN MO e di NT UC, come indicato in dispositivo.
Il contributo al mantenimento dei figli
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto dei figli deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012).
Ciò posto, sotto il profilo economico, il signor è stato licenziato in data 9.12.2024 e, Parte_1 pertanto, sta ricevendo il trattamento di disoccupazione (NASPI) pari a circa € 1.000 mensili (cfr. lettera di licenziamento e doc. INPS). Dalla documentazione economica in atti, risulta un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 1.600 nel 2023 (CU 2024). Nel 2024, ha percepito una busta paga di € 1.700 circa (cfr. buste paga 2024). È gravato da un canone di locazione di circa € 500, nonché da un finanziamento di € 59 mensili (cfr. autodichiarazione).
La OR , invece, ha dichiarato di lavorare come operatrice sociosanitaria e di percepire CP_1 un reddito mensile netto di circa € 1.300 su tredici mensilità, cui si aggiunge l'assegno unico di € 400 (cfr. autodichiarazione del 27.9.2023 e verbale udienza del 28.3.2025). Dalla documentazione economica prodotta, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 1.390 nel 2023 (CU
2024) e pari a circa € 1.420 nel 2024 (CU 2025). Le ultime buste paga ammontano a circa € 1.370 (cfr. media buste paga 2024). Vive in una casa gravata da mutuo di € 600 mensili, cointestato con l'ex compagno -secondo quanto da ultimo riferito all'udienza del 28.3.2025 la relazione sarebbe terminata e la OR starebbe pagando interamente le rate- e sostiene i costi di una baby-sitter (cfr. autodichiarazione e verbale udienza del 28.3.2025).
Alla luce, pertanto, della rispettiva situazione reddituale, lavorativa e abitativa delle parti come emersa e valorizzata, valutate le esigenze dei figli minori in considerazione dell'età, il Collegio reputa congruo ed equo confermare, a carico del signor -persona giovane (classe 1974) e dotata di integra capacità Parte_1 lavorativa, comunque tenuto al mantenimento dei figli-, il contributo al mantenimento indiretto dei figli nella misura già stabilita di € 300 mensili, oltre al 50% alle spese extra assegno, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, con conferma, altresì, del percepimento dell'integrale assegno unico da parte della OR , genitore affidatario super-esclusivo. CP_1
Le spese di lite
Il tenore della presente decisione porta a ritenere sussistenti giustificati motivi per una compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, nel procedimento indicato in epigrafe, a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Primo
Grado di Kairouan (Tunisia) in data 2.6.2022, così decide: Perso 1. AFFIDA i figli minori nato il [...]) e (nato il [...]) in via super-esclusiva alla ER madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva, ex art. 337 quater comma 3 c.c., la responsabilità genitoriale in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (cd. affido supersclusivo), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2. DISPONE che i Servizi Sociali dei Comuni di IN MO (residenza materna) e di NT UC
(nuova residenza paterna), in collaborazione con i rispettivi Servizi Specialistici dell'ASST, mantengano un'attenta presa in carico dei minori e del nucleo familiare e provvedano, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, a:
- ripristinare la relazione tra il padre ed i figli -ove il padre manifesti una seria volontà per la ripresa di una stabile relazione e le condizioni psicofisiche dei minori lo consentano- avviando tutti gli interventi in tal senso opportuni e necessari per favorire un nuovo sereno accesso alla figura paterna, inizialmente in Spazio Neutro, con modalità osservate e protette, con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione (e con elaborazione di un calendario) e con facoltà di sospensione ove pregiudizievoli, regolamentandone tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente all'interesse dei minori, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati e della situazione psicofisica dei minori;
- avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto socioeducativo, anche domiciliari e di supporto psicoterapeutico/neuropsichiatrico per i minori, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei minori;
- avviare/proseguire, acquisita la disponibilità di entrambi i genitori, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni, di supporto alla genitorialità, nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie, nel solo interesse dei minori;
- mantenere un'attenta e stringente attività di monitoraggio sull'evoluzione della situazione dei minori e della coppia genitoriale, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per i minori;
3. PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto,
AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti (ulteriori) provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
4. CONFERMA a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, mediante Parte_1 versamento a , entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo mensile di € 300 CP_1
(annualmente rivalutabile secondo indici Istat, prima rivalutazione maggio 2025), oltre al 50% delle spese extra assegno di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, secondo il seguente schema:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Perso 5. DISPONE che l'assegno unico per i figli continui ad essere interamente percepito da ER
, in quanto genitore affidatario esclusivo;
CP_1
6. SPESE DI LITE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 28.3.2025.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai Servizi Sociali dei Comuni di IN MO e
NT UC.
Il Presidente
dott.ssa Barbara Cao