TRIB
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 03/12/2024, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 395/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott. Enrico Chemollo Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, con l'avv. N. Verardo C.F._1
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
con l'avv. S. Grupallo C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto separazione personale dei coniugi (e divorzio) sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da conclusioni congiunte del 15.11.2024 e da verbale del
19.11.24 per il P.M.: “”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. La presente causa è stata introdotta in via contenziosa da parte ricorrente. Si è costituita parte resistente contestando le avverse pretese. All'udienza del 19.11.2024 le parti hanno concluso concordemente, rinunciando alla reciproca domanda di addebito e chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità all'accordo delle parti, a spese legali compensate e con rinuncia a qualsivoglia termine per memorie o differimenti.
Quanto alla separazione, come sostenuto da entrambi i coniugi, a causa di incomprensioni e litigi è venuta meno l'unione familiare della coppia rendendo, pertanto, intollerabile la prosecuzione della convivenza familiare.
Quanto sopra esposto giustifica la pronuncia di separazione personale a norma dell'art. 151 c.c. rispetto al matrimonio celebrato fra le parti.
Peraltro, ben possono essere recepite le condizioni concordate dalle parti in quanto non contrarie alla legge.
Peraltro, atteso che le parti hanno contestualmente formulato anche la domanda di pronuncia del divorzio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. tale domanda ai sensi di legge è improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, non definitivamente provvedendo: pronuncia la separazione personale di:
, nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
e , nato a [...] il [...], C.F._1 Controparte_1
codice fiscale uniti in matrimonio celebrato in data in data C.F._2
22.07.2000 in Iasi (Romania); ordina all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
dichiara la domanda di divorzio improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
invita le parti a dare impulso al processo concernente la domanda di divorzio depositando apposita istanza di fissazione udienza una volta verificatesi le condizioni di procedibilità sopra menzionate.
Spese al definitivo.
Biella, 20 novembre 2024
Il Presidente est.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott. Enrico Chemollo Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, con l'avv. N. Verardo C.F._1
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
con l'avv. S. Grupallo C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto separazione personale dei coniugi (e divorzio) sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da conclusioni congiunte del 15.11.2024 e da verbale del
19.11.24 per il P.M.: “”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. La presente causa è stata introdotta in via contenziosa da parte ricorrente. Si è costituita parte resistente contestando le avverse pretese. All'udienza del 19.11.2024 le parti hanno concluso concordemente, rinunciando alla reciproca domanda di addebito e chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità all'accordo delle parti, a spese legali compensate e con rinuncia a qualsivoglia termine per memorie o differimenti.
Quanto alla separazione, come sostenuto da entrambi i coniugi, a causa di incomprensioni e litigi è venuta meno l'unione familiare della coppia rendendo, pertanto, intollerabile la prosecuzione della convivenza familiare.
Quanto sopra esposto giustifica la pronuncia di separazione personale a norma dell'art. 151 c.c. rispetto al matrimonio celebrato fra le parti.
Peraltro, ben possono essere recepite le condizioni concordate dalle parti in quanto non contrarie alla legge.
Peraltro, atteso che le parti hanno contestualmente formulato anche la domanda di pronuncia del divorzio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. tale domanda ai sensi di legge è improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, non definitivamente provvedendo: pronuncia la separazione personale di:
, nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
e , nato a [...] il [...], C.F._1 Controparte_1
codice fiscale uniti in matrimonio celebrato in data in data C.F._2
22.07.2000 in Iasi (Romania); ordina all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
dichiara la domanda di divorzio improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
invita le parti a dare impulso al processo concernente la domanda di divorzio depositando apposita istanza di fissazione udienza una volta verificatesi le condizioni di procedibilità sopra menzionate.
Spese al definitivo.
Biella, 20 novembre 2024
Il Presidente est.