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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3870/2023 vertente tra:
Avv. Vincenzo Pecorella opponente
e
Controparte_1
[...]
[...]
opposti contumaci
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3870/2023 R.G., vertente tra
Avv. Vincenzo Pecorella, rappresentato e difeso da sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via M. Cervantes n. 55; opponente
e
Controparte_1
[...]
opposti contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
In via preliminare ed al fine di comprendere l'odierno thema decidendum, giova osservare che il presente procedimento costituisce la fase a cognizione piena della opposizione agli atti esecutivi spiegata dal difensore odierno istante avverso l'ordinanza del 3.10.2022, emessa nell'ambito della espropriazione mobiliare presso terzi Rg n. 1471/2021, con cui il G.E. rigettava l'istanza di assegnazione delle somme.
2 Tale procedura veniva intentata dall'Avv. Pecorella - sulla base della sentenza n. 850/2020 resa dal
GdP di Marano in data 10-16.1.2020, munita della formula esecutiva in data 8.6.2020 – per i compensi ivi liquidati - in danno dell'agente della riscossione e nei confronti del terzo pignorato Controparte_1
[...]
In data 3.10.2022 il G.E. titolare emetteva ordinanza avente il seguente tenore: “… rilevato che il creditore con il presente procedimento agisce per ottenere il solo importo del contributo unificato;
rilevato, altresì, che dalla lettura della sentenza prodotta in atti si evince la liquidazione anche delle spese di causa, considerato che l'importo delle spese liquidate è comprensivo di quello per il contributo unificato;
preso atto, quindi, della insussistenza di un titolo giustificativo della presente procedura esecutiva;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di assegnazione. Dispone lo svincolo delle somme pignorate. …”.
Avverso tale provvedimento spiegava opposizione ex art. 617, comma II c.p.c. l'Avv. Pecorella (cfr. deposito del 21.10.2022 – Rg n. 1471/2021), dolendosi del mancato versamento della somma dovuta a titolo di contributo unificato - sempre dovuto – e chiedeva l'assegnazione delle somme pignorate.
Con ordinanza del 28.4.2023, il G.E. – a definizione della fase sommaria della opposizione - così provvedeva: “… Considerato che nel titolo azionato, sentenza n.850/20 del Giudice di Pace di
Marano di Napoli, veniva liquidata, tra l'altro, la somma di € 60,00 per spese, comprensiva dell'importo del contributo unificato, da qualificarsi come “spesa”;
P.Q.M.
Letto l'artt. 618 c.p.c. non ravvisando provvedimenti indilazionabili da assumere, ASSEGNA termine perentorio di giorni
60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sulla spiegata opposizione
…”.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante provvedeva ad instaurare la fase di merito, devolvendo nella presente sede le medesime argomentazioni poste a supporto della opposizione endoesecutiva e concludeva per l'accoglimento della opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Le parti opposte, sebbene ritualmente convenute in giudizio non si costituivano, dacché con provvedimento del 19.10.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
Il procedimento veniva rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il Tribunale reputa che l'opposizione sia infondata e vada respinta per quanto si dirà subito infra.
Dall'atto di precetto presupposto alla espropriazione mobiliare si ricava che: “… dopo la notifica del titolo esecutivo, la debitrice faceva pervenire il pagamento delle somme dovute ma ometteva di versare il contributo unificato dovuto…”, dacché l'intimazione di pagamento reca l'importo di €
3 43,00 – a titolo di contributo unificato – ed € 135,00 per compensi dell'atto di precetto, oltre accessori, per un totale di € 214,28.
La procedura di espropriazione mobiliare presso terzi veniva, dunque, intrapresa per il recupero della anzidetta somma.
Il Tribunale non ignora l'orientamento giurisprudenziale richiamato dall'odierno istante, secondo cui il contributo unificato ha natura di obbligazione ex lege (art. 13 del D.P.R. n. 115/2002), in quanto tale sottratta alla potestà del giudice di liquidarne autonomamente l'ammontare (poiché non può che corrispondere all'importo versato) che, pertanto, neppure è tenuto alla relativa liquidazione, trattandosi di obbligo di rimborso scaturente dalla stessa condanna alle spese della parte soccombente.
Tuttavia, è necessario contestualizzare i principi espressi, atteso che – fermo quanto innanzi detto – solo nella ipotesi di una condanna alle spese della parte soccombente di un importo genericamente determinato, è possibile sorgano dubbi in ordine alla inclusione del rimborso del C.U.; ciò accade allorquando la statuizione di condanna nulla specifichi riguardo alla sua composizione ed ai criteri di liquidazione.
Nel dispositivo della sentenza azionata l' (in solido con il Controparte_2 Controparte_3
veniva condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'Avv. Pecorella,
[...] liquidate in € 460,00, di cui € 60,00 per spese, oltre I.V.A. e CPA, come per legge.
Ebbene, si reputa che gli elementi di causa depongano nel senso della inclusione dell'importo dovuto a titolo di C.U., nella somma liquidata, ciò per due ordini di ragioni: in primo luogo, non vi è
l'indicazione della espressione “oltre gli oneri di legge” (tra i quali rientra il C.U.) ed ancora – in maniera, si reputa, dirimente – l'importo liquidato a titolo di spese (€ 60,00), oltre ad essere specificamente indicato è superiore al contributo unificato precettato (€ 43,00).
I suddetti criteri sono stati valorizzati, sia dalla giurisprudenza di legittimità che da quella amministrativa (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/09/2013 n. 21207, nonché dal Cons. Stato 2/8/2011
n. 459).
L'opposizione, alla luce di quanto detto, va dunque respinta.
Alcuna statuizione sulle spese di lite va adottata, stante la contumacia delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 3870/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
4 - nulla per le spese di lite;
- dispone la restituzione del fascicolo n. Rg ES 1471/2021 alla cancelleria competente e
l'inserimento nello stesso di copia della presente sentenza.
Santa Maria Capua Vetere, 15.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
5
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3870/2023 vertente tra:
Avv. Vincenzo Pecorella opponente
e
Controparte_1
[...]
[...]
opposti contumaci
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3870/2023 R.G., vertente tra
Avv. Vincenzo Pecorella, rappresentato e difeso da sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via M. Cervantes n. 55; opponente
e
Controparte_1
[...]
opposti contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
In via preliminare ed al fine di comprendere l'odierno thema decidendum, giova osservare che il presente procedimento costituisce la fase a cognizione piena della opposizione agli atti esecutivi spiegata dal difensore odierno istante avverso l'ordinanza del 3.10.2022, emessa nell'ambito della espropriazione mobiliare presso terzi Rg n. 1471/2021, con cui il G.E. rigettava l'istanza di assegnazione delle somme.
2 Tale procedura veniva intentata dall'Avv. Pecorella - sulla base della sentenza n. 850/2020 resa dal
GdP di Marano in data 10-16.1.2020, munita della formula esecutiva in data 8.6.2020 – per i compensi ivi liquidati - in danno dell'agente della riscossione e nei confronti del terzo pignorato Controparte_1
[...]
In data 3.10.2022 il G.E. titolare emetteva ordinanza avente il seguente tenore: “… rilevato che il creditore con il presente procedimento agisce per ottenere il solo importo del contributo unificato;
rilevato, altresì, che dalla lettura della sentenza prodotta in atti si evince la liquidazione anche delle spese di causa, considerato che l'importo delle spese liquidate è comprensivo di quello per il contributo unificato;
preso atto, quindi, della insussistenza di un titolo giustificativo della presente procedura esecutiva;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di assegnazione. Dispone lo svincolo delle somme pignorate. …”.
Avverso tale provvedimento spiegava opposizione ex art. 617, comma II c.p.c. l'Avv. Pecorella (cfr. deposito del 21.10.2022 – Rg n. 1471/2021), dolendosi del mancato versamento della somma dovuta a titolo di contributo unificato - sempre dovuto – e chiedeva l'assegnazione delle somme pignorate.
Con ordinanza del 28.4.2023, il G.E. – a definizione della fase sommaria della opposizione - così provvedeva: “… Considerato che nel titolo azionato, sentenza n.850/20 del Giudice di Pace di
Marano di Napoli, veniva liquidata, tra l'altro, la somma di € 60,00 per spese, comprensiva dell'importo del contributo unificato, da qualificarsi come “spesa”;
P.Q.M.
Letto l'artt. 618 c.p.c. non ravvisando provvedimenti indilazionabili da assumere, ASSEGNA termine perentorio di giorni
60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sulla spiegata opposizione
…”.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante provvedeva ad instaurare la fase di merito, devolvendo nella presente sede le medesime argomentazioni poste a supporto della opposizione endoesecutiva e concludeva per l'accoglimento della opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Le parti opposte, sebbene ritualmente convenute in giudizio non si costituivano, dacché con provvedimento del 19.10.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
Il procedimento veniva rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il Tribunale reputa che l'opposizione sia infondata e vada respinta per quanto si dirà subito infra.
Dall'atto di precetto presupposto alla espropriazione mobiliare si ricava che: “… dopo la notifica del titolo esecutivo, la debitrice faceva pervenire il pagamento delle somme dovute ma ometteva di versare il contributo unificato dovuto…”, dacché l'intimazione di pagamento reca l'importo di €
3 43,00 – a titolo di contributo unificato – ed € 135,00 per compensi dell'atto di precetto, oltre accessori, per un totale di € 214,28.
La procedura di espropriazione mobiliare presso terzi veniva, dunque, intrapresa per il recupero della anzidetta somma.
Il Tribunale non ignora l'orientamento giurisprudenziale richiamato dall'odierno istante, secondo cui il contributo unificato ha natura di obbligazione ex lege (art. 13 del D.P.R. n. 115/2002), in quanto tale sottratta alla potestà del giudice di liquidarne autonomamente l'ammontare (poiché non può che corrispondere all'importo versato) che, pertanto, neppure è tenuto alla relativa liquidazione, trattandosi di obbligo di rimborso scaturente dalla stessa condanna alle spese della parte soccombente.
Tuttavia, è necessario contestualizzare i principi espressi, atteso che – fermo quanto innanzi detto – solo nella ipotesi di una condanna alle spese della parte soccombente di un importo genericamente determinato, è possibile sorgano dubbi in ordine alla inclusione del rimborso del C.U.; ciò accade allorquando la statuizione di condanna nulla specifichi riguardo alla sua composizione ed ai criteri di liquidazione.
Nel dispositivo della sentenza azionata l' (in solido con il Controparte_2 Controparte_3
veniva condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'Avv. Pecorella,
[...] liquidate in € 460,00, di cui € 60,00 per spese, oltre I.V.A. e CPA, come per legge.
Ebbene, si reputa che gli elementi di causa depongano nel senso della inclusione dell'importo dovuto a titolo di C.U., nella somma liquidata, ciò per due ordini di ragioni: in primo luogo, non vi è
l'indicazione della espressione “oltre gli oneri di legge” (tra i quali rientra il C.U.) ed ancora – in maniera, si reputa, dirimente – l'importo liquidato a titolo di spese (€ 60,00), oltre ad essere specificamente indicato è superiore al contributo unificato precettato (€ 43,00).
I suddetti criteri sono stati valorizzati, sia dalla giurisprudenza di legittimità che da quella amministrativa (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/09/2013 n. 21207, nonché dal Cons. Stato 2/8/2011
n. 459).
L'opposizione, alla luce di quanto detto, va dunque respinta.
Alcuna statuizione sulle spese di lite va adottata, stante la contumacia delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 3870/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
4 - nulla per le spese di lite;
- dispone la restituzione del fascicolo n. Rg ES 1471/2021 alla cancelleria competente e
l'inserimento nello stesso di copia della presente sentenza.
Santa Maria Capua Vetere, 15.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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