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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 135 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
, in persona del Presidente legale rapp.te p.t. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marina Colarieti in virtù di procura generale alle liti su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
1
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Donato Apolito in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del GOT presso il Tribunale di
Salerno n. 3170/2022 pubblicata il 27/09/2022 (Opposizione a decreto ingiuntivo)
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate nel termine del
26/09/2024 fissato ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 02/10/2019 la in persona del Presidente Parte_1
p.t. della Giunta Regionale, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1986/2019 emesso in data 19/06/2019 dal Tribunale di Salerno in favore della società
con sede in Mugnano (NA), al fine di sentir così provvedere: Controparte_1
“in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice
adito in favore del Tribunale di Napoli per tutte le argomentazioni svolte e,
conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo numero 1986/2019; nel merito
accertare e dichiarare la nullità della domanda monitoria e l'inesistenza dei requisiti di
cui all'articolo 633 cpc, comma 1, e conseguentemente, in accoglimento della proposta
opposizione, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo numero 1986/2019;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite. Con ogni
consequenziale pronuncia di ragione e di legge e con vittoria di spese, diritti, onorari di
causa nonché ogni altra riserva e istruttoria.”.
Con il suddetto decreto il Tribunale aveva ingiunto alla di pagare, in Parte_1
favore della la somma di euro 6.844,48, oltre interessi e spese Controparte_1
del procedimento, per l'omesso pagamento delle somme ritenute a garanzia nella misura dello 0,5% dell'intero importo contrattuale stipulato per l'attuazione dell'intervento
2 “OCDPC N38 del 16/1/2013 – INTERVENTI TABELLA C-OC N 6/3914/2010 del
22/12/2010 del già Commissario delegato ex OPCM3914. Intervento n 4 -
Riqualificazione urbana comune di Atrani (SA).
A sostegno della proposta opposizione la eccepiva, in via Parte_1
preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di
Napoli e, nel merito, l'inammissibilità dell'azione monitoria stante l'emissione da parte dell'impresa appaltatrice della fattura elettronica n. 7- 2019 per l'importo di € 6.730,88
prima del rilascio del certificato di collaudo, presupposto necessario per poter ottenere il pagamento della fattura in parola. La suddetta somma, invero, era stata trattenuta dalla a titolo di garanzia della regolarità contributiva dell'impresa Parte_1
appaltatrice e doveva permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo,
previo rilascio del Documento Unico di regolarità Contributiva dell'impresa medesima.
Pertanto, stante il mancato completamento dell'iter necessario, la fattura veniva rifiutata dalla piattaforma digitale della stazione appaltante poiché l'importo delle ritenute di garanzia poteva essere svincolato soltanto in sede di liquidazione finale.
Si costituiva la che impugnava la proposta opposizione e Controparte_1
contestava la sollevata eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito evidenziando che, poiché le norme sulla contabilità pubblica non individuano il cd. foro erariale come un foro esclusivo o inderogabile, la competenza per territorio, nel caso di specie, ben poteva radicarsi anche sulla base di uno dei fori alternativi previsti per legge.
Nel merito deduceva che la stazione appaltante poteva e doveva provvedere al pagamento diretto dei contributi non versati, se dovuti, utilizzando gli importi trattenuti dal prezzo dovuto per l'appalto; che in ogni caso, con specifica attinenza alla vicenda in esame, non sussisteva alcuna irregolarità contributiva e ciò si evinceva sia dall'assenza
3 di una qualsiasi contestazione in tal senso sia dai Durc annualità 2017, 2018 e 2019 –
allegati alla produzione di parte- da cui emergeva chiaramente la regolarità contributiva della società opposta e, pertanto, così concludeva: “ In via preliminare: atteso che
l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione,
concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1986/2019 (RG
5924/2019) pronunciato da codesto Tribunale in data 19.6.2019 e notificato l'8.8.2019
ai sensi dell'art.648 c.p.c. Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto
meglio dedotte in narrativa, rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio
formulata perché non risultano individuati tutti i fori alternativi e, per l'effetto
dichiarando la competenza dell'adito Tribunale;
rigettare altresì l'opposizione per cui
si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 1986-2019 (RG 5924//2019)
pronunciato da codesto Tribunale per l'importo di € 6.844,48 per sorta capitale oltre
interessi legali e moratori nonché spese e competenze liquidate. Con riserva di
richiedere, con separato giudizio, gli ulteriori importi dovuti all'esito della
contabilizzazione finale delle lavorazioni e di articolare mezzi istruttori nonché
produrre ulteriore documentazione. Il tutto con vittoria di spese e competenze della
presente fase di giudizio.”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto monitorio, dopo alcuni rinvii,
all'udienza del 10/11/2021, previa revoca dell'ordinanza di rinvio ex art. 281 sexies cpc,
la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
cpc ridotti della metà.
Con sentenza n. 3170/2022, pubblicata il 27/09/2022, il Got del Tribunale di Salerno
rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto n.
1986/2029, condannando parte opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Con atto di citazione notificato il 07/02/2023 la ha impugnato la Parte_1
sentenza innanzi a questa Corte al fine di ottenerne la riforma e, per l'effetto, sentir così
4 provvedere: “ In via pregiudiziale e cautelare revocare e/o sospendere la esecutività
della sentenza impugnata per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
accogliere il
seguente appello e per l'effetto annullare e/o riformare in tutto o in parte la sentenza
impugnata n. 3170/22 resa dal Tribunale di Salerno perché infondata in fatto e in
diritto per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto. Vinte le spese del doppio
grado di giudizio”.
Si è costituita la che ha resistito ai motivi di impugnazione Controparte_1
concludendo per il rigetto dell'istanza di sospensione, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza n. 3170/2022, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Rigettata l'istanza di sospensione e fatte precisare le conclusioni nei termini concessi ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la Corte con ordinanza del 03/10/2024 ha riservato la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame – Violazione e falsa applicazione delle norme
codicistiche sull'incompetenza territoriale ex art. 1182 e 20 cpc – la Pt_1
appellante si duole del mancato accoglimento dell'eccezione relativa all'incompetenza territoriale del Giudice adito. Osserva a tal proposito che, essendo la pretesa dedotta in causa diretta a far valere una presunta obbligazione di pagamento in danno della la relativa azione avrebbe potuto e Parte_1
dovuto correttamente incardinarsi soltanto innanzi al Tribunale di Napoli
rappresentando, quest'ultimo, sia l'ubicazione della sede legale dell'ingiunta che il luogo in cui sarebbe sorta l'obbligazione di pagamento o nel quale la medesima avrebbe dovuto eseguirsi, secondo quanto stabilito sul punto dagli artt. 19 e 20 cpc.
A supporto del motivo l'appellante riporta l'orientamento della Suprema Corte (cfr.
5 ex multiis, Cass. Sentenza n. 4750/1997; n. 10970/2003; n. 2758/2007; n.
11781/2020) secondo cui nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte di pubbliche amministrazioni non statali la competenza,
sotto il profilo del forum destinatae solutionis, è determinata in relazione al luogo ove ha sede l'ufficio di tesoreria dell'ente debitore;
con il secondo motivo – Nullità della sentenza per errata valutazione dei fatti di
causa e delle norme di diritto che regolano la vicenda art. 4 co 3 del DPR 207/2010
e ss.mm – la impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice di Parte_1
prime cure, sull'errato presupposto che la fosse in regola Controparte_1
nei confronti degli Enti contributivi, ha rigettato la proposta opposizione ritenendo che l'importo richiesto fosse trattenuto ingiustificatamente. Il primo Giudice ha invece errato nell'interpretazione dell'art. 4, comma 3 del DPR 207/2010 che prevede che la ritenuta di garanzia può essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale e dopo l'approvazione del certificato di collaudo da parte della stazione appaltante.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere
Ed infatti, come allegato dalla in atto di appello e confermato Parte_1
dalla società appellata, in data 13/01/2021, nelle more del giudizio di primo grado, è
stato emesso il certificato di collaudo, liquidato il credito residuo, autorizzata dall'ufficio competente l'emissione della fattura per il pagamento della rata di saldo e, in data 11/05/2021, con Decreto Dirigenziale n. 191, quindi prima della adozione della sentenza oggi impugnata, è stato disposto il pagamento dell'importo dovuto alla Controparte_1
Ne consegue che, poiché in capo alla società appellata è venuto meno l'interesse ad ottenere la conferma della sentenza che aveva rigettato l'opposizione al decreto
6 ingiuntivo, il presente giudizio deve essere definito con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Tale pronuncia costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza mediante cui viene accertata e dichiarata l'impossibilità di giungere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla sua naturale conclusione quando non sussistano i presupposti per pervenire ad una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione in tal senso. Dall'emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, deriva, da un lato, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e,
dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo, con l'ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa statuizione non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa (cfr., ex plurimis,
Cass. SU 2000 n. 1048; Cass. 2003 n. 3122; Cass. 2009 n. 12887; Cass. 2020 n.
4167).
Peraltro, l'organo giudicante può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta in corso di causa qualora ne riscontri i presupposti integrativi, vale a dire quando risulti ritualmente acquisita agli atti processuali, o concordemente ammessa, una situazione dalla quale emerga l'estinzione di ogni ragione di contrasto tra le parti, di ogni interesse diretto ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento giurisdizionale, a ciò non ostando la perdurante esistenza tra le stesse di una posizione di conflittualità in ordine alle spese di lite, dal momento che il giudice
7 deve pur sempre provvedere su di esse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr., ex plurimis, Cass. 2009 n. 10553; Cass. 2017, n. 19568).
Vanno pertanto regolamentate le spese del giudizio facendo applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, in virtù del quale il Giudice è tenuto al prognostico vaglio sulla astratta fondatezza dei motivi dedotti dall'appellante, onde individuare la parte che sarebbe stata dichiarata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite.
3. Ritiene a tal fine la Corte che la sentenza di primo grado meritava di essere riformata in accogliento del secondo motivo.
4. Ed infatti, il primo motivo andava rigettato giacché l'art. 50 del Capitolato speciale di appalto prevedeva la competenza per territorio del Tribunale di Salerno per eventuali controversie tra l'ente appaltante e l'appaltatore che non potevano essere risolte in via amministrativa. La previsione generale del forum destinatae solutionis
individuato con riferimento alla sede della tesoreria dell'ente pubblico era stata pertanto espressamente derogata con una norma pattizia che ancorava la competenza al luogo della stipula del contratto ( cfr. sul punto il principio espresso dalla giurisprudenza richiamata dall'appallata, confermato più di recente da Cass. 2020 n.
11781, per cui ”Ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad
oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di
contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle
obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il
"forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma
non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. La P.A. convenuta che
intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello
della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili
8 fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di
collegamento idoneo a radicare la competenza”).
5. Il secondo motivo andava invece accolto. Ed infatti, le argomentazioni addotte dall'impresa in ordine alla funzione, che riveste la ritenuta dello 0,5%, di garantire la Stazione appaltante da eventuali irregolarità contributive dell'appaltatrice nel corso della esecuzione del contratto ed alla possibilità per la Stazione appaltante di verificare la regolarità contributiva dell'impresa, che nella specie risultava comunque dai DURC allegati al certificato di pagamento dell'ultimo SAL, non potevano ritenersi idonee a superare il dato normativo richiamato a sostegno dell'opposizione proposta dalla ovvero l'art. 4, co.3, del dPR n. Parte_1
207/2010, a tenore del quale :“ la predetta ritenuta può essere svincolata soltanto in
sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante
del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento
unico di regolarità contributiva”, collaudo che, all'epoca in cui fu emessa la fattura da parte dell'impresa, e sulla base di essa fu ottenuto il decreto ingiuntivo, non era stato ancora adottato.
6. La parziale fondatezza dei motivi di opposizione e dei corrispondenti motivi di appello, qui valutata in termini di soccombenza virtuale, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali nella misura della metà. Alla liquidazione a carico della si provvede in dispositivo in applicazione dei Controparte_1
parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, con riferimento allo scaglione relativo al valore della causa, negli importi medi e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
7. La definizione del giudizio di appello mediante una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere preclude l'operatività del meccanismo
9 sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1
quater, D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di una misura applicabile nei soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica
(cfr., Cass. 2017 n. 3542; Cass. 2019 n. 23939).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 07/02/2023 dalla Pt_1
nei confronti di avverso la sentenza del
[...] Controparte_1
Tribunale di Salerno n. 3170/2022, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta inefficacia della sentenza di primo grado;
2. CONDANNA la al pagamento delle spese di giudizio, che Controparte_1
liquida in favore della per il primo grado in € 59,25 per c.u. ed € Parte_1
2.538,50 per compenso, e per questo grado in € 87,00 per c.u. ed € 1.883,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap.
La Corte da atto che non sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002) per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 04 marzo 2025
Il CONSIGLIERE estensore Il PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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