Sentenza 3 gennaio 2025
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- 1. Avv. Carlo TotinoAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Tribunale Minori L'Aquila, ordinanza 5 marzo 2026. Un altro episodio della serie “La famiglia nel bosco” si è dunque concluso con l'ordinanza del 05 marzo 2026, con il quale il Tribunale dei Minori de L'aquila, a seguito di un articolato e sofferto percorso giudiziario, ha dovuto prendere atto della impossibilità del Servizio Sociale, cui erano ... Leggi tutto… Con due pronunce pubblicate a pochi giorni l'una dall'altra, l'ordinanza n. 1999 del 29 gennaio 2026 e la sentenza n. 2917 del 09 febbraio 2026, la Cassazione ha confermato il principio che l'assegno di divorzio non è né automatico né una rendita fissa e che per la sua quantificazione ... Leggi tutto… L'argomento è un …
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Tribunale Minori L'Aquila, ordinanza 5 marzo 2026. Un altro episodio della serie “La famiglia nel bosco” si è dunque concluso con l'ordinanza del 05 marzo 2026, con il quale il Tribunale dei Minori de L'aquila, a seguito di un articolato e sofferto percorso giudiziario, ha dovuto prendere atto della impossibilità del Servizio Sociale, cui erano ... Leggi tutto… Con due pronunce pubblicate a pochi giorni l'una dall'altra, l'ordinanza n. 1999 del 29 gennaio 2026 e la sentenza n. 2917 del 09 febbraio 2026, la Cassazione ha confermato il principio che l'assegno di divorzio non è né automatico né una rendita fissa e che per la sua quantificazione ... Leggi tutto… L'argomento è un …
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Di Anna Andreani. Il Tribunale di Napoli Nord nella sentenza n. 315/2026 del 27 gennaio 2026 ha confermato che la sottoscrizione del precetto da parte di un avvocato che si dichiari difensore della parte istante, ma che sia (momentaneamente o in apparenza) sfornito di procura, non determina l'inesistenza dell'atto, bensì una sua nullità sanabile, la cui sanatoria può avvenire attraverso la successiva ratifica ... Leggi tutto… A cura della Redazione. Nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c. p. c. è ammissibile la proposizione di una domanda di divisione da parte dell'opponente, non configurandosi una domanda riconvenzionale. In tal senso ha deciso la Corte di Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Paola Agresti Consigliere dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2825 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione all'udienza del 17.07.2024, con termini ex art. 190 cpc, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Petricone Domenico del Foro di Velletri (C.F.
) APPELLANTE C.F._1
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Gilberto Cerutti (C.F. ) C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a precetto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4370/2020, ha rigettato l'opposizione all'atto di precetto con cui era stato intimato alla società il pagamento di Parte_1
€10.849,64, in favore di Controparte_1
Il precetto trae origine dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4907/2017, che ha rigettato l'impugnativa del in Pomezia, avverso la Parte_2
sentenza del tribunale di Velletri, n. 369/2008, di condanna al risarcimento danni da infiltrazioni, in favore della CP_1
La società opponente ha eccepito l'assenza di un titolo esecutivo nei suoi confronti, non essendo parte del giudizio presupposto, e, dunque, il difetto di legittimazione passiva.
Il tribunale ha rigettato l'eccezione, affermando il principio giurisprudenziale secondo cui “Il creditore del che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del Parte_2
stesso ha facoltà di procedere all'espropriazione di tutti i beni comuni, ai Parte_2
sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal medesimo Parte_2
verso i singoli condòmini per i contributi da loro dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea, e, in tal caso, la relativa esecuzione forzata deve svolgersi nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 ss. c.p.c.”
(Corte di Cassazione sentenza n. 12715/2019).
In particolare, ha ritenuto la condotta del perfettamente in linea con il Parte_2
disposto dell'art. 63 disp. att. cod. civ, come modificato con la riforma della disciplina del condominio nell'anno 2012: il creditore che intende riscuotere un credito nei confronti del condominio deve chiedere all'amministratore l'elenco dei condomini morosi e agire prima contro questi e poi contro i condomini solventi. La quale CP_1
creditrice del , ha avanzato la richiesta all'amministratore che le ha Parte_2
comunicato il nominativo della quale unico condomino Parte_1
moroso, ed ha, dunque, legittimamente agito esecutivamente nei suoi confronti. Non ha attribuito valore probatorio alla documentazione prodotta dall'opponente, perché relativa solo ad un ordine del giorno senza aver allegato il verbale di delibera, ed ha sottolineato che, se è vero che l'esecuzione nei confronti del singolo condomino non può riguardare l'intero debito ma può avvenire solo nei limiti della sua quota millesimale di partecipazione al , è pur vero che l'opponente non ha Parte_2
provato che è stato ingiunto un importo superiore alla sua quota millesimale e, pertanto, deve subire l'esecuzione per la quota allegata dal creditore.
La società opponente impugna la decisione, perché non condivisibile e contraddittoria nella motivazione: ribadisce di non essere stata parte del giudizio presupposto, perché potrebbe assumere tale veste solo se vi avesse partecipato ed afferma l'inapplicabilità del citato art. 63, trattandosi di responsabilità aquiliana e non contrattuale;
ravvisa una contraddizione nel ritenere una responsabilità diretta del e la sua Parte_2
legittimazione a subire l'esecuzione con l'esperibilità del pignoramento presso terzi;
in altri termini, se si ritiene legittima la procedura di espropriazione presso terzi nei confronti del condomino, lo stesso non può essere considerato parte del procedimento;
conclude che l'unico principio applicabile, richiamato nella decisione impugnata, sarebbe quello enunciato dalla S.C., con la sentenza n. 12715/2019, ovvero il condomino avrebbe dovuto far ricorso all'espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal Condominio, nei confronti dei singoli condomini, per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea, in tal caso nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 cpc e ss.; in sintesi, l'appellata avrebbe dovuto agire in via esecutiva contro il condominio per il credito insoddisfatto pignorando, presso terzi, i crediti che questo vantava nei confronti dei condomini e non intimare direttamente il pagamento al terzo.
La censura non è fondata.
In linea di principio, “Il giudicato formatosi all'esito di un processo in cui sia stato parte l'amministratore di un condominio, fa stato anche nei confronti dei singoli condomini, pure se non intervenuti nel giudizio, atteso che il è ente di Parte_2 gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini.
(Sez. 3, Sentenza n. 12911/2012, vd. anche sent. n. 4436/2017)
“Il creditore può agire esecutivamente pro quota (o per l'intero) nei confronti dei singoli condomini già in forza della sentenza ottenuta nei confronti del e, Parte_2
come nella specie, non onorata da questi malgrado il precetto (cfr. Cass. sent.
n. 5117/2000)” Cass. civ. sent. n. 20304/2004; ed ancora, “In tema di procedimento di esecuzione, ove il titolo esecutivo giudiziale si sia formato nei confronti del condominio, il creditore che intenda procedere nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota deve preventivamente notificare a quest'ultimo il titolo esecutivo ed il precetto” Cass. civ. sent. n. 8150/2017; 34220/2023.
La giurisprudenza si è, poi, orientata nel senso della parziarietà delle obbligazioni contrattuali assunte dal condominio (Cass., a sez. unite, sent. n. 9148/2008; sent. n.
14350/2017) e, nel solco di questa pronuncia, è intervenuta la modifica dell'art. 63 norme attuazione cod. civile, prevedendo, al secondo comma, che i creditori non possono agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti se non dopo l'escussione degli altri.
La norma ha introdotto un vero e proprio beneficio di escussione, il quale comporta l'esperimento dell'azione esecutiva prima nei confronti dei condòmini che non siano in regola con i pagamenti e successivamente, soltanto in caso di mancato recupero, nei confronti degli altri. La ratio va individuata nella esigenza di evitare azioni contro singoli condòmini scelti a caso, magari titolari di quote millesimali ridottissime.
Si pone il problema se la norma sia applicabile anche nell'ipotesi di illecito ex art. 2043 cc, ove, di regola, ogni obbligato risponde per l'intero, salvo il diritto di regresso e, dunque, se il creditore possa richiedere al condomino moroso l'intero suo credito oppure solo la quota proporzionale (in base ai millesimi di proprietà). Non vi sono ragioni per escludere l'applicabilità del citato art. 63, anche nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale del . La norma, come si è detto, tutela i Parte_2
condomini da eventuali richieste di pagamento unico e solidale, che prescinda dall'effettiva quota di partecipazione, e, per converso, responsabilizza il condominio, che può essere aggredito, per l'intero, in relazione ai beni mobili od immobili di cui dispone. Il creditore che sceglie di aggredire i singoli condomini può chiedere solo un adempimento parziario della obbligazione, in proporzione della quota millesimale e con il beneficio di escussione dei condòmini morosi.
Questi sono i principi che regolano la materia.
In concreto, la ha ottenuto una sentenza di condanna del condominio al CP_1
risarcimento danni da infiltrazioni ed ha notificato un primo atto di precetto allo stesso condominio, ottenendo un adempimento parziale, per il solo inadempimento della condomina società che non ha pagato la sua quota. Di conseguenza, ha Parte_1
agito, ai sensi del citato art. 63, nei confronti dell'unico condomino rimasto moroso, notificando il precetto ed il titolo esecutivo.
La a, dunque, legittimamente agito esecutivamente nei confronti della società CP_1
, che risulta essere l'unica inadempiente. Parte_1
Quanto all'ammontare del credito, il precetto muove dalla sentenza d'appello, che ha confermato integralmente la decisione di primo grado e si è sostituita ad essa. Non è in contestazione la corretta spedizione del titolo in forma esecutiva e la sua regolarità formale, ma piuttosto l'insufficiente allegazione dell'ammontare complessivo da cui parte il calcolo della quota dovuta dalla società appellante.
In concreto, la con l'atto di precetto, ha rappresentato l'esistenza di un credito Pt_3
di 29082,79 euro, saldato parzialmente dal condominio, versando la somma di
18043,04 euro, ed ha chiesto il pagamento di 10521,34 euro, calcolato in ragione della quota millesimale detenuta. Effettivamente, dalla sentenza di appello, non emerge l'importo complessivo richiesto di 29082,79 euro, ma solo un importo risarcitorio di
15.722,86 euro, non sono indicati eventuali accessori (interessi o altro) e l'ammontare delle spese del grado. Va, però, considerata la genericità della contestazione dell'ammontare, che, pur non compiutamente indicato nel titolo esecutivo - la sentenza di appello confermativa di quella di primo grado - ben può essere desunto dalla sentenza di primo grado, anche se non ritualmente notificata in forma esecutiva. § Altra censura riguarda l'eccezione di difetto di procura.
Il tribunale ha rigettato l'eccezione perché la procura, richiamata nell'atto di precetto e rilasciata in occasione del giudizio di merito con riferimento ad “ogni stato e grado del giudizio”, è stata espressamente estesa anche alla fase esecutiva;
fase che, in ogni caso, per principio generale, deve essere ritenuta compresa trattandosi della fase di attuazione del giudizio di cognizione;
l'atto di precetto è, inoltre, semplicemente un atto preliminare stragiudiziale che può essere sottoscritto validamente da una parte o dal suo procuratore e per il quale, dunque, l'assenza della procura non determina l'inesistenza giuridica.
L'appellante ripropone l'eccezione, sostenendo che non può essere riconosciuta l'ultrattività della procura, rilasciata in primo grado anche per la fase esecutiva, se quest'ultima si svolge nei confronti di un soggetto che non era parte del giudizio di cognizione (Cass. 6282/2012).
La pronuncia richiamata riguarda il caso di un'azione revocatoria, nel corso della quale l'immobile oggetto del giudizio, è stato ceduto a terzi, che non vi hanno partecipato.
Nella fattispecie, invece, il creditore ha azione diretta nei confronti del singolo condomino, in esecuzione del titolo esecutivo contro il . Di conseguenza, Parte_2
è pienamente valida la procura conferita, come ampiamente motivato nella sentenza impugnata.
§ La censura della condanna alle spese processuali in parte è legata dell'accoglimento dell'appello ed è assolutamente generica quanto alla prospettazione di una, non meglio precisata, sproporzione rispetto al valore della controversia.
§ Al rigetto dell'appello, segue la condanna al pagamento delle spese, anche per questo grado di giudizio, liquidate, al minimo, considerata la sovrapponibilità della comparsa in appello con quella in primo grado, ed esclusa la fase istruttoria del tutto mancata.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 4370/2020, così provvede:
Rigetta l'appello, con la condanna della società al pagamento delle Parte_1
spese di lite, in favore di controparte, che si liquidano in complessivi € 2000,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gilberto Cerutti, dichiaratosi antistatario;
dichiara la società tenuta al versamento dell'ulteriore somma pari Parte_1
all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 27.12.2024
Il Presidente rel.