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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 697/2019 vertente
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore e nell'interesse della (C.F. ), in persona del Parte_2 P.IVA_2
Prefetto in carica, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Reggio Calabria (C.F. ), presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito P.IVA_3
n. 15, è domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] il [...] cod. fisc. ed ivi CP_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Michele GULLO ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Palmi via Pizi, 76
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n° 249/2019 avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 cpc a preavviso di fermo amministrativo
CONCLUSIONI
1 Le parti precisavano le conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, alla e ad la sig.ra Parte_2 CP_2 CP_1
proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 09480
2016 00010369 000, notificato alla stessa da parte di in data 26.04.2016. CP_2
Specificamente deduceva l'intervenuta prescrizione ex art. 28 L. 689/1981 del diritto dell'ente creditore a ottenere le somme portate a esecuzione, dovute dalla sig.ra a titolo di sanzione CP_1
amministrativa, per un illecito commesso nel 2010; l'illegittimità della richiesta di pagamento per omessa/nullità della notificazione della cartella esattoriale n. 094 2012 000 8754859 000, sottesa al preavviso di fermo opposto;
l'illegittimità della maggiorazione ex art. 27 comma 6 L. 689/1981;
l'illegittimità per mancata indicazione del calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Ente creditore , chiedendo il rigetto del ricorso e, in Parte_2
subordine, la condanna alle spese della sola quale ente della riscossione, deducendo la CP_2
legittimità del calcolo delle maggiorazioni, effettuato dalla ed evidenziando il corretto Parte_2
operato della stessa, nella fase di propria competenza.
Si costituiva anche l e chiedeva il rigetto dell'avversa pretesa, argomentando CP_2
l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione, dando prova (per mezzo di produzione telematica DOC. 3) della regolare notificazione della cartella esattoriale n. 094 2012 000 8754859
000, sottesa al preavviso di fermo opposto;
la correttezza del calcolo degli interessi e l'insussistenza dell'obbligo di indicare le modalità di calcolo.
Con sentenza n. 249 del 2019 emessa dal Tribunale di Palmi il 06.03.2019 il Giudice accoglieva la domanda di parte attrice e per l'effetto annullava il preavviso di fermo e la cartella esattoriale opposta e, infine, condannava l alla refusione delle spese di lite. CP_2
Avverso la prefata sentenza proponevano appello l' e la Parte_3
lamentando il difetto e illogicità della motivazione della sentenza Parte_2
2 impugnata in quanto il Giudice di prime cure dapprima ha rilevato che la consegna dei titoli all' per l'iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative, fosse avvenuta Controparte_3
tempestivamente rispetto al decorso del termine quinquennale di prescrizione e lo stesso Giudice
ha erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione, sollevata da parte opponente, ritenendo che dall' “anno di consegna (data dell'invio della cartella esattoriale)” sino al giorno di notificazione del preavviso di fermo, non vi fosse prova di atti interruttivi della prescrizione. Tale convincimento
è erroneo ed è smentito dal doc. 3 prodotto nel fascicolo di primo grado da parte di tale CP_2
documento rappresenta la riproduzione informatica (art. 2712 c.c.), depositata telematicamente,
dell'avviso di ricevimento da parte della sig.ra in data 27/03/2012 della cartella esattoriale CP_1
n. 094 2012 000 8754859 000, sottesa al preavviso di fermo, ne deriva che il termine di prescrizione quinquennale è ripreso a decorrere dalla suddetta data (27.03.2012) e che in data
23.04.2016 (data della notificazione del preavviso di fermo) non era ancora decorso.
Si costituiva in giudizio la Sig.ra evidenziando che la documentazione prodotta dagli CP_1
appellanti non può essere utilizzata ai fini del decidere non consentendo né alle parti né al Giudice
di verificarne oltre l'autenticità la veridicità della stessa stante la mancata produzione dei documenti originali;
ed ancora mancando la produzione delle cartelle esattoriali impugnate deve essere confermata la sentenza appellata non consentendo ne alle parti né al Giudice di potere valutare la legittimità e la regolarità delle stesse, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 06/05/2024, a scioglimento della riserva dell'udienza del 08/04/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado l'opposizione ex art. 615 cpc al fermo amministrativo è stata accolta sul presupposto del decorso del termine prescrizionale tra la notifica della cartella di pagamento ed il successivo preavviso di fermo.
3 Come rilevato di recente dalla Suprema Corte, “In tema di notifica della cartella esattoriale,
laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o
dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la
conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda
l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare
ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate
alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il
giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della
conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso”
(Cass. Sez. V n. 23426/2020).
È stato altresì chiarito che “In ogni caso la prova del perfezionamento del procedimento di notifica
e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o
dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria
la produzione in giudizio della copia della cartella stessa” (Cass. Sez. VI n. 23902/17).
La Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 19071/2016; Cass. 14327/09; n.8333/2015 23182/2015) ha statuito che, in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l'art. 26 del DPR 602/73 per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Ancora di recente (cfr. ord.n.21558/2015 e sent.n.6395/2014) la Suprema Corte ha ribadito che il concessionario può avvalersi direttamente della notifica diretta dei propri atti in forza dell'art. 26
dpr 602/73 “in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del DPR 602/1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale,
alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del
4 destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata,
visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella,
come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”. La
Suprema Corte ha anche stabilito che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento non essendo necessario che l'agente della riscossione produca l'originale o la copia della cartella di pagamento notificata né che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata.
Quindi la cartella, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nella impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 9246/2015).
Nel caso di specie l' ha depositato riproduzione informatica (art. 2712 c.c.), dell'avviso di CP_2
ricevimento da parte della sig.ra , in data 27/03/2012 della cartella esattoriale n. 094 2012 CP_1
000 8754859 000, sottesa al preavviso di fermo, ne deriva che il termine di prescrizione quinquennale è ripreso a decorrere dalla suddetta data (27.03.2012) e che in data 23.04.2016 (data della notificazione del preavviso di fermo) non era ancora decorso.
A fronte di questa produzione documentale la ne contestava la validità eccependo CP_1
che la documentazione prodotta non è idonea a valere come prova e dunque non può essere utilizzata.
In base al principio giurisprudenziale sopra riportato, questo disconoscimento estremamente generico non è idoneo a sottrarre efficacia probatoria alle copie prodotte, non avendo la CP_1
5 contestato alcuna specifica difformità tra copia ed originale riguardante elementi concretamente risultanti dall'avviso di ricevimento o dall'avviso di deposito degli atti nella casa comunale.
Non occorreva, poi, il deposito della copia integrale della cartella esattoriale impugnata, come dedotto dall'opponente, per quanto chiarito dalla Suprema Corte. Quanto alla mancata motivazione, la giurisprudenza ha precisato che “per la validità del ruolo e della cartella
esattoriale, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica
dell'accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, essendo
sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al
fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di
riscossione promossa nei suoi confronti” (Cass. VI n. 25343/18).
Infine, nel corso del giudizio di primo grado la deduce l'illegittimità delle maggiorazioni CP_1
applicate ex art. 27 l. 689/81, ritenendo applicabile, per le violazioni del Codice della Strada, la maggiorazione di cui all'art. 203, comma 3, Cod. Strada in quanto norma speciale.
In realtà le norme del Codice della Strada non sono incompatibili con l'art. 27 comma 6 L. 689/81,
tanto nel caso che il titolo esecutivo sia rappresentato da un verbale di accertamento quanto nell'ipotesi che esso sia rappresentato da un'ordinanza di ingiunzione. Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione con la pronuncia 1884/2016 “La successiva giurisprudenza di questa Corte
(Cass. 22.102007 n. 22100) è nel senso della applicazione anche alla fattispecie della
maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era
esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non venga trasmesso all'esattore, previsione compatibile
con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento e col
disposto della L. n. 689/81 art. 27, che, in caso di ritardo nel pagamento, prevede la maggiorazione
di un decimo per ogni semestre. Del resto Corte Cost. 14.7.1999 n. 308 – ord. – ha qualificato tale
sanzione non risarcitoria o corrispettiva ma aggiuntiva dichiarando manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale prospettata, decisione richiamata espressamente da
6 Consiglio di Stato 4.12.2007. In particolare i Giudici della Consulta hanno precisato trattasi di
sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale
escludendo, stante la diversità di presupposto e di finalità delle discipline menzionate,
l'omogeneità dei termini di raffronto, necessaria a fondare un eventuale giudizio di disparità di
trattamento rilevante ai sensi dell'art. 3 Cost., comma 1”:
Da quanto esposto consegue l'accoglimento dell'appello, e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto dell'opposizione, non essendo maturata alcuna prescrizione quinquennale tra la notifica della cartella esattoriale ed il preavviso di fermo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della CP_4
osservare che la liquidazione delle spese di lite, deve essere effettuata, in considerazione
[...]
del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22
(valore € 13.966,38 valori medi per fase studio ed introduttiva e minimi per fase istruttoria/trattazione e decisionale, stante la minima attività svolta in entrambi i gradi di giudizio,
Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Tali spese, si possono così quantificare: per il primo grado di giudizio €. 3.387,00, di cui €. 919,00
fase di studio, €. 777,00 fase introduttiva, €. 840,00 fase di trattazione ed €. 851,00 fase decisionale;
per il presente grado di giudizio: €. 3.933,00, di cui €.1.134,00 fase di studio, €. 921,00
fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione ed €. 956,00 fase decisionale, oltre spese generali,
iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n° 249/2019 Tribunale di
Palmi, da , disattesa ogni Parte_4
contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) Accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione
7 ex art. 615 cpc avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 09480 2016 00010369 000;
2) Condanna l'appellata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, in favore dell'appellante, liquidate nella misura di €. 3.387,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) Condanna l'appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellante, liquidate nella misura di €. 3.933,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio del 10/01/2025.
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
(Dott. Salvatore Catalano) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 697/2019 vertente
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore e nell'interesse della (C.F. ), in persona del Parte_2 P.IVA_2
Prefetto in carica, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Reggio Calabria (C.F. ), presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito P.IVA_3
n. 15, è domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] il [...] cod. fisc. ed ivi CP_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Michele GULLO ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Palmi via Pizi, 76
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n° 249/2019 avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 cpc a preavviso di fermo amministrativo
CONCLUSIONI
1 Le parti precisavano le conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, alla e ad la sig.ra Parte_2 CP_2 CP_1
proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 09480
2016 00010369 000, notificato alla stessa da parte di in data 26.04.2016. CP_2
Specificamente deduceva l'intervenuta prescrizione ex art. 28 L. 689/1981 del diritto dell'ente creditore a ottenere le somme portate a esecuzione, dovute dalla sig.ra a titolo di sanzione CP_1
amministrativa, per un illecito commesso nel 2010; l'illegittimità della richiesta di pagamento per omessa/nullità della notificazione della cartella esattoriale n. 094 2012 000 8754859 000, sottesa al preavviso di fermo opposto;
l'illegittimità della maggiorazione ex art. 27 comma 6 L. 689/1981;
l'illegittimità per mancata indicazione del calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Ente creditore , chiedendo il rigetto del ricorso e, in Parte_2
subordine, la condanna alle spese della sola quale ente della riscossione, deducendo la CP_2
legittimità del calcolo delle maggiorazioni, effettuato dalla ed evidenziando il corretto Parte_2
operato della stessa, nella fase di propria competenza.
Si costituiva anche l e chiedeva il rigetto dell'avversa pretesa, argomentando CP_2
l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione, dando prova (per mezzo di produzione telematica DOC. 3) della regolare notificazione della cartella esattoriale n. 094 2012 000 8754859
000, sottesa al preavviso di fermo opposto;
la correttezza del calcolo degli interessi e l'insussistenza dell'obbligo di indicare le modalità di calcolo.
Con sentenza n. 249 del 2019 emessa dal Tribunale di Palmi il 06.03.2019 il Giudice accoglieva la domanda di parte attrice e per l'effetto annullava il preavviso di fermo e la cartella esattoriale opposta e, infine, condannava l alla refusione delle spese di lite. CP_2
Avverso la prefata sentenza proponevano appello l' e la Parte_3
lamentando il difetto e illogicità della motivazione della sentenza Parte_2
2 impugnata in quanto il Giudice di prime cure dapprima ha rilevato che la consegna dei titoli all' per l'iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative, fosse avvenuta Controparte_3
tempestivamente rispetto al decorso del termine quinquennale di prescrizione e lo stesso Giudice
ha erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione, sollevata da parte opponente, ritenendo che dall' “anno di consegna (data dell'invio della cartella esattoriale)” sino al giorno di notificazione del preavviso di fermo, non vi fosse prova di atti interruttivi della prescrizione. Tale convincimento
è erroneo ed è smentito dal doc. 3 prodotto nel fascicolo di primo grado da parte di tale CP_2
documento rappresenta la riproduzione informatica (art. 2712 c.c.), depositata telematicamente,
dell'avviso di ricevimento da parte della sig.ra in data 27/03/2012 della cartella esattoriale CP_1
n. 094 2012 000 8754859 000, sottesa al preavviso di fermo, ne deriva che il termine di prescrizione quinquennale è ripreso a decorrere dalla suddetta data (27.03.2012) e che in data
23.04.2016 (data della notificazione del preavviso di fermo) non era ancora decorso.
Si costituiva in giudizio la Sig.ra evidenziando che la documentazione prodotta dagli CP_1
appellanti non può essere utilizzata ai fini del decidere non consentendo né alle parti né al Giudice
di verificarne oltre l'autenticità la veridicità della stessa stante la mancata produzione dei documenti originali;
ed ancora mancando la produzione delle cartelle esattoriali impugnate deve essere confermata la sentenza appellata non consentendo ne alle parti né al Giudice di potere valutare la legittimità e la regolarità delle stesse, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 06/05/2024, a scioglimento della riserva dell'udienza del 08/04/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado l'opposizione ex art. 615 cpc al fermo amministrativo è stata accolta sul presupposto del decorso del termine prescrizionale tra la notifica della cartella di pagamento ed il successivo preavviso di fermo.
3 Come rilevato di recente dalla Suprema Corte, “In tema di notifica della cartella esattoriale,
laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o
dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la
conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda
l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare
ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate
alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il
giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della
conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso”
(Cass. Sez. V n. 23426/2020).
È stato altresì chiarito che “In ogni caso la prova del perfezionamento del procedimento di notifica
e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o
dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria
la produzione in giudizio della copia della cartella stessa” (Cass. Sez. VI n. 23902/17).
La Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 19071/2016; Cass. 14327/09; n.8333/2015 23182/2015) ha statuito che, in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l'art. 26 del DPR 602/73 per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Ancora di recente (cfr. ord.n.21558/2015 e sent.n.6395/2014) la Suprema Corte ha ribadito che il concessionario può avvalersi direttamente della notifica diretta dei propri atti in forza dell'art. 26
dpr 602/73 “in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del DPR 602/1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale,
alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del
4 destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata,
visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella,
come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”. La
Suprema Corte ha anche stabilito che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento non essendo necessario che l'agente della riscossione produca l'originale o la copia della cartella di pagamento notificata né che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata.
Quindi la cartella, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nella impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 9246/2015).
Nel caso di specie l' ha depositato riproduzione informatica (art. 2712 c.c.), dell'avviso di CP_2
ricevimento da parte della sig.ra , in data 27/03/2012 della cartella esattoriale n. 094 2012 CP_1
000 8754859 000, sottesa al preavviso di fermo, ne deriva che il termine di prescrizione quinquennale è ripreso a decorrere dalla suddetta data (27.03.2012) e che in data 23.04.2016 (data della notificazione del preavviso di fermo) non era ancora decorso.
A fronte di questa produzione documentale la ne contestava la validità eccependo CP_1
che la documentazione prodotta non è idonea a valere come prova e dunque non può essere utilizzata.
In base al principio giurisprudenziale sopra riportato, questo disconoscimento estremamente generico non è idoneo a sottrarre efficacia probatoria alle copie prodotte, non avendo la CP_1
5 contestato alcuna specifica difformità tra copia ed originale riguardante elementi concretamente risultanti dall'avviso di ricevimento o dall'avviso di deposito degli atti nella casa comunale.
Non occorreva, poi, il deposito della copia integrale della cartella esattoriale impugnata, come dedotto dall'opponente, per quanto chiarito dalla Suprema Corte. Quanto alla mancata motivazione, la giurisprudenza ha precisato che “per la validità del ruolo e della cartella
esattoriale, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica
dell'accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, essendo
sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al
fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di
riscossione promossa nei suoi confronti” (Cass. VI n. 25343/18).
Infine, nel corso del giudizio di primo grado la deduce l'illegittimità delle maggiorazioni CP_1
applicate ex art. 27 l. 689/81, ritenendo applicabile, per le violazioni del Codice della Strada, la maggiorazione di cui all'art. 203, comma 3, Cod. Strada in quanto norma speciale.
In realtà le norme del Codice della Strada non sono incompatibili con l'art. 27 comma 6 L. 689/81,
tanto nel caso che il titolo esecutivo sia rappresentato da un verbale di accertamento quanto nell'ipotesi che esso sia rappresentato da un'ordinanza di ingiunzione. Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione con la pronuncia 1884/2016 “La successiva giurisprudenza di questa Corte
(Cass. 22.102007 n. 22100) è nel senso della applicazione anche alla fattispecie della
maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era
esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non venga trasmesso all'esattore, previsione compatibile
con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento e col
disposto della L. n. 689/81 art. 27, che, in caso di ritardo nel pagamento, prevede la maggiorazione
di un decimo per ogni semestre. Del resto Corte Cost. 14.7.1999 n. 308 – ord. – ha qualificato tale
sanzione non risarcitoria o corrispettiva ma aggiuntiva dichiarando manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale prospettata, decisione richiamata espressamente da
6 Consiglio di Stato 4.12.2007. In particolare i Giudici della Consulta hanno precisato trattasi di
sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale
escludendo, stante la diversità di presupposto e di finalità delle discipline menzionate,
l'omogeneità dei termini di raffronto, necessaria a fondare un eventuale giudizio di disparità di
trattamento rilevante ai sensi dell'art. 3 Cost., comma 1”:
Da quanto esposto consegue l'accoglimento dell'appello, e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto dell'opposizione, non essendo maturata alcuna prescrizione quinquennale tra la notifica della cartella esattoriale ed il preavviso di fermo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della CP_4
osservare che la liquidazione delle spese di lite, deve essere effettuata, in considerazione
[...]
del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22
(valore € 13.966,38 valori medi per fase studio ed introduttiva e minimi per fase istruttoria/trattazione e decisionale, stante la minima attività svolta in entrambi i gradi di giudizio,
Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Tali spese, si possono così quantificare: per il primo grado di giudizio €. 3.387,00, di cui €. 919,00
fase di studio, €. 777,00 fase introduttiva, €. 840,00 fase di trattazione ed €. 851,00 fase decisionale;
per il presente grado di giudizio: €. 3.933,00, di cui €.1.134,00 fase di studio, €. 921,00
fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione ed €. 956,00 fase decisionale, oltre spese generali,
iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n° 249/2019 Tribunale di
Palmi, da , disattesa ogni Parte_4
contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) Accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione
7 ex art. 615 cpc avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 09480 2016 00010369 000;
2) Condanna l'appellata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, in favore dell'appellante, liquidate nella misura di €. 3.387,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) Condanna l'appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellante, liquidate nella misura di €. 3.933,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio del 10/01/2025.
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
(Dott. Salvatore Catalano) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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