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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 25/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente
sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 273 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, posta in deliberazione all'udienza dell'8 gennaio 2025, svoltasi nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.F. ), difesa da sé stessa ai sensi dell'art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c.,
attrice - opponente;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandro De Iuliis, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto - opposta;
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza dell'8 gennaio 2025, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 notificatole da , fondato sulla sentenza n. 1823/2023 della Corte d'Appello Controparte_1
Con di L'Aquila. Tale atto, oltre che al debitore principale, , è stato Parte_2 notificato anche alla stessa e ai suoi figli, ai sensi dell'art. 2929 bis c.c., in relazione Parte_1
a beni immobili trasferiti dal debitore in loro favore. Nell'atto di opposizione, l'avv. Parte_1 ha chiesto l'annullamento del precetto, deducendo una pluralità di motivi volti a evidenziarne la nullità o comunque l'illegittimità.
L'opponente ha preliminarmente eccepito la propria estraneità (e quella dei figli) rispetto al titolo esecutivo posto a fondamento del precetto, osservando che la sentenza della
Corte d'Appello riguarda esclusivamente il rapporto obbligatorio tra il creditore e il debitore principale, . Ha sostenuto che, non avendo né lei né i figli alcun Controparte_3
rapporto obbligatorio derivante dal titolo esecutivo, la notificazione del precetto nei loro confronti sarebbe priva di fondamento, configurandosi un vizio insanabile. Ha inoltre evidenziato che la qualificazione erronea della propria posizione giuridica e di quella dei figli quale quella di “debitori” comprometterebbe i loro diritti di difesa, poiché precluderebbe una corretta rappresentazione delle rispettive posizioni giuridiche nel contesto della procedura esecutiva.
L'opponente ha altresì contestato la qualificazione dei trasferimenti immobiliari come atti a titolo gratuito, sostenendo che tali atti si inseriscono in una regolamentazione patrimoniale più ampia connessa alla separazione consensuale tra i coniugi e che abbiano una natura solutoria e compensativa. In particolare, ha dedotto che i trasferimenti contestati fossero stati eseguiti per compensare la stessa opponente di un prestito di € 150.000,00 effettuato in favore del coniuge al fine di contribuire all'acquisto degli immobili e per il pagamento di parte delle rate del mutuo contratto per l'acquisto. Tali circostanze, a dire dell'opponente, attribuirebbero agli atti dispositivi una causa onerosa, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2929 bis c.c., che richiede, tra i suoi presupposti, la gratuità degli atti di disposizione.
Un ulteriore motivo di opposizione ha riguardato l'anteriorità del credito vantato dal rispetto agli atti dispositivi. L'opponente ha sostenuto che il credito azionato CP_1
sarebbe sorto soltanto con la pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello nel 2023 e, pertanto, successivamente ai trasferimenti immobiliari, anch'essi risalenti al 2023. Ha rilevato come la sentenza rappresenti un accertamento definitivo di un credito che, fino a quel momento, sarebbe stato incerto e sub iudice, circostanza che escluderebbe la sussistenza del requisito dell'anteriorità del credito rispetto agli atti contestati.
2 L'opponente ha infine eccepito una serie di vizi procedurali inerenti al precetto. Ha lamentato la mancata allegazione di documentazione idonea a comprovare l'esistenza e l'entità del credito azionato, nonché l'omessa o erronea individuazione della posizione giuridica dei destinatari del precetto. Secondo l'opponente, tali carenze comprometterebbero il diritto di difesa dei destinatari del precetto, determinando la nullità dell'atto.
Costituendosi in giudizio, il convenuto ha contestato integralmente Controparte_1 le deduzioni e le richieste formulate dall'opponente, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma della validità del precetto notificato, ritenendolo pienamente conforme ai requisiti normativi. Ha evidenziato come l'azione esecutiva avviata ai sensi dell'art. 2929 bis c.c. sia legittima e fondata su un titolo esecutivo valido e opponibile anche nei confronti dei terzi aventi causa, avendo i trasferimenti immobiliari oggetto di contestazione natura gratuita e configurandosi in presenza di un credito sorto anteriormente agli atti dispositivi.
Il convenuto ha sostenuto, innanzi tutto, che l'art. 2929 bis c.c. consente l'espropriazione forzata di beni trasferiti a titolo gratuito dal debitore in frode ai creditori, senza necessità di previa azione revocatoria ordinaria, qualora siano rispettati i presupposti previsti dalla norma. Ha rilevato che i trasferimenti immobiliari effettuati dal debitore in favore della moglie e dei figli rispondono pienamente ai requisiti Controparte_3 richiesti dall'art. 2929 bis c.c., trattandosi di atti a titolo gratuito compiuti successivamente all'insorgenza del credito azionato. Ha precisato che tali trasferimenti si configurano come negozi dispositivi privi di corrispettivo economico, volti unicamente a sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale del creditore, come emergerebbe dalla natura stessa degli atti e dalla loro collocazione temporale, coincidente con il periodo in cui il debitore era già gravato da significative obbligazioni nei confronti del convenuto.
Con riferimento al requisito dell'anteriorità del credito rispetto agli atti dispositivi, il convenuto ha rilevato che il credito azionato trae origine da un rapporto obbligatorio insorto nel 2010, relativo alla compravendita di un immobile. Ha sottolineato che, secondo consolidata giurisprudenza, il requisito dell'anteriorità deve essere valutato con riferimento al momento in cui il credito è sorto, e non alla data della sentenza che lo accerta. In tal senso, ha contestato l'argomentazione dell'opponente secondo cui il credito sarebbe sorto solo con la pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello nel 2023, evidenziando come tale sentenza costituisca un
3 mero accertamento giudiziale di un'obbligazione già esistente e maturata anni prima rispetto agli atti dispositivi.
Quanto alla natura dei trasferimenti immobiliari, il convenuto ha sostenuto che gli atti dispositivi compiuti dal debitore non possono essere considerati onerosi, come invece dedotto dall'opponente, poiché non esiste alcun elemento probatorio che dimostri l'effettiva esistenza di una causa solutoria o compensativa sottostante. Ha osservato che le asserzioni relative a un presunto prestito di € 150.000,00, versato dalla moglie al coniuge, nonché al pagamento di rate del mutuo per l'acquisto degli immobili, non trovano alcun riscontro nella documentazione prodotta. In assenza di tali prove, i trasferimenti contestati devono essere qualificati come gratuiti, risultando così soggetti alla disciplina dell'art. 2929 bis c.c.
Il convenuto ha inoltre contestato l'eccezione relativa alla nullità del precetto per la presunta assenza di un titolo esecutivo opponibile nei confronti dei terzi aventi causa. Ha rilevato che l'art. 2929 bis c.c., al secondo comma, prevede espressamente che, in caso di trasferimenti a titolo gratuito, l'esecuzione possa essere promossa direttamente nei confronti dei beni trasferiti, applicando le norme sull'espropriazione presso terzi. Di conseguenza, la notifica del precetto ai terzi aventi causa è pienamente conforme a quanto previsto dalla normativa vigente. Ha altresì evidenziato che la qualificazione della posizione giuridica della moglie e dei figli come “debitori” costituisce un mero errore materiale, che non incide sulla validità del precetto né sulla possibilità per i destinatari di esercitare i loro diritti di difesa nell'ambito della procedura esecutiva.
Ha, quindi, richiesto il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Tanto premesso sulle posizioni delle parti, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sull'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto notificatole da Parte_1 [...]
fondato sulla sentenza n. 1823/2023 della Corte d'Appello di L'Aquila, nell'ambito CP_1 di un'esecuzione forzata promossa ai sensi dell'art. 2929 bis c.c. L'opponente ha dedotto molteplici motivi di doglianza, volti a contestare la validità del precetto e la legittimità dell'esecuzione forzata sui beni trasferiti dal debitore originario, , in Controparte_3 favore della medesima e dei figli, nell'ambito di accordi patrimoniali connessi alla Parte_1
separazione consensuale.
4 In primo luogo, l'opponente ha contestato la legittimità del precetto, eccependo la propria estraneità (nonché quella dei figli) rispetto al titolo esecutivo posto a fondamento dello stesso. Ha sostenuto che la sentenza azionata dalla parte opposta riguarderebbe esclusivamente il rapporto obbligatorio tra il creditore e il debitore principale, , e che Controparte_3
la notificazione del precetto a soggetti terzi, privi di vincolo obbligatorio derivante dal titolo, sarebbe priva di fondamento.
Tale eccezione non può trovare accoglimento. L'art. 2929 bis c.c. disciplina un meccanismo di tutela semplificata del creditore, consentendo l'esecuzione forzata sui beni trasferiti dal debitore a titolo gratuito in frode ai creditori, senza necessità di previa azione revocatoria ordinaria. La norma prevede espressamente, al comma 2, che l'esecuzione si svolga secondo le regole previste per l'espropriazione presso il terzo proprietario, rendendo necessaria la notificazione del precetto anche ai terzi aventi causa. In tale contesto, la notifica del precetto alla (e ai figli) risulta conforme alla disciplina normativa e non presenta Parte_1 vizi di legittimità. La qualificazione della loro posizione come “debitori” rappresenta un mero errore materiale che non incide sulla validità dell'atto, avendo esso comunque adempiuto alla funzione di informare i destinatari del procedimento esecutivo e delle loro facoltà difensive.
Inoltre, l'opponente ha dedotto che i trasferimenti immobiliari oggetto dell'esecuzione non sarebbero stati compiuti a titolo gratuito, bensì avrebbero avuto natura solutoria e compensativa. Ha sostenuto che tali atti dispositivi erano finalizzati a compensare la stessa per un prestito di € 150.000,00 effettuato al coniuge al fine di contribuire all'acquisto Parte_1 degli immobili e per il pagamento di rate del mutuo. Secondo l'opponente, tali elementi attribuirebbero agli atti dispositivi una causa onerosa, escludendo l'applicabilità dell'art. 2929
bis c.c.
Tale argomentazione risulta infondata. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, per qualificare un atto come oneroso è necessario che esso sia funzionale a soddisfare un obbligo patrimoniale o sia inserito in un contesto di natura sinallagmatica (Cass. sent. n. 10443/2019).
Nel caso di specie, le asserzioni dell'opponente circa la natura compensativa degli atti non trovano riscontro probatorio. Non è stata fornita alcuna documentazione idonea a dimostrare l'effettiva erogazione del prestito né il pagamento delle rate del mutuo da parte della Parte_1
5 In mancanza di tali prove, i trasferimenti devono essere qualificati come gratuiti, in quanto privi di un corrispettivo economico o di una causa negoziale onerosamente configurabile.
L'opponente ha inoltre eccepito l'insussistenza del requisito dell'anteriorità del credito vantato dal convenuto rispetto agli atti dispositivi. Ha dedotto che il credito sarebbe sorto solo con la pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila nel 2023 e, quindi, successivamente ai trasferimenti immobiliari dello stesso anno.
Tale argomentazione non può essere condivisa. Secondo consolidata giurisprudenza, il requisito dell'anteriorità va valutato con riferimento al momento in cui il credito è sorto, indipendentemente dalla data della sua accertata esistenza con sentenza. La Cassazione sul punto ha chiarito che “il momento rilevante per la verifica dell'anteriorità del credito è quello in cui si è formato l'obbligo del debitore, e non quello in cui il credito è stato accertato giudizialmente” (Cass. sent. n. 22161/2019). Nel caso di specie, il credito azionato dal
[...]
trae origine da un rapporto obbligatorio sorto nel 2010, relativo a una compravendita CP_1
immobiliare, e risulta quindi anteriore agli atti dispositivi del 2023. Tale circostanza rende pienamente integrato il requisito previsto dall'art. 2929 bis c.c.
Sulla base delle considerazioni svolte sopra l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese della presente procedura (comprensive della fase di reclamo), liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna alla refusione, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite, che si quantificano in totali € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, 23 gennaio 2025
6 Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente
sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 273 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, posta in deliberazione all'udienza dell'8 gennaio 2025, svoltasi nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.F. ), difesa da sé stessa ai sensi dell'art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c.,
attrice - opponente;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandro De Iuliis, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto - opposta;
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza dell'8 gennaio 2025, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 notificatole da , fondato sulla sentenza n. 1823/2023 della Corte d'Appello Controparte_1
Con di L'Aquila. Tale atto, oltre che al debitore principale, , è stato Parte_2 notificato anche alla stessa e ai suoi figli, ai sensi dell'art. 2929 bis c.c., in relazione Parte_1
a beni immobili trasferiti dal debitore in loro favore. Nell'atto di opposizione, l'avv. Parte_1 ha chiesto l'annullamento del precetto, deducendo una pluralità di motivi volti a evidenziarne la nullità o comunque l'illegittimità.
L'opponente ha preliminarmente eccepito la propria estraneità (e quella dei figli) rispetto al titolo esecutivo posto a fondamento del precetto, osservando che la sentenza della
Corte d'Appello riguarda esclusivamente il rapporto obbligatorio tra il creditore e il debitore principale, . Ha sostenuto che, non avendo né lei né i figli alcun Controparte_3
rapporto obbligatorio derivante dal titolo esecutivo, la notificazione del precetto nei loro confronti sarebbe priva di fondamento, configurandosi un vizio insanabile. Ha inoltre evidenziato che la qualificazione erronea della propria posizione giuridica e di quella dei figli quale quella di “debitori” comprometterebbe i loro diritti di difesa, poiché precluderebbe una corretta rappresentazione delle rispettive posizioni giuridiche nel contesto della procedura esecutiva.
L'opponente ha altresì contestato la qualificazione dei trasferimenti immobiliari come atti a titolo gratuito, sostenendo che tali atti si inseriscono in una regolamentazione patrimoniale più ampia connessa alla separazione consensuale tra i coniugi e che abbiano una natura solutoria e compensativa. In particolare, ha dedotto che i trasferimenti contestati fossero stati eseguiti per compensare la stessa opponente di un prestito di € 150.000,00 effettuato in favore del coniuge al fine di contribuire all'acquisto degli immobili e per il pagamento di parte delle rate del mutuo contratto per l'acquisto. Tali circostanze, a dire dell'opponente, attribuirebbero agli atti dispositivi una causa onerosa, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2929 bis c.c., che richiede, tra i suoi presupposti, la gratuità degli atti di disposizione.
Un ulteriore motivo di opposizione ha riguardato l'anteriorità del credito vantato dal rispetto agli atti dispositivi. L'opponente ha sostenuto che il credito azionato CP_1
sarebbe sorto soltanto con la pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello nel 2023 e, pertanto, successivamente ai trasferimenti immobiliari, anch'essi risalenti al 2023. Ha rilevato come la sentenza rappresenti un accertamento definitivo di un credito che, fino a quel momento, sarebbe stato incerto e sub iudice, circostanza che escluderebbe la sussistenza del requisito dell'anteriorità del credito rispetto agli atti contestati.
2 L'opponente ha infine eccepito una serie di vizi procedurali inerenti al precetto. Ha lamentato la mancata allegazione di documentazione idonea a comprovare l'esistenza e l'entità del credito azionato, nonché l'omessa o erronea individuazione della posizione giuridica dei destinatari del precetto. Secondo l'opponente, tali carenze comprometterebbero il diritto di difesa dei destinatari del precetto, determinando la nullità dell'atto.
Costituendosi in giudizio, il convenuto ha contestato integralmente Controparte_1 le deduzioni e le richieste formulate dall'opponente, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma della validità del precetto notificato, ritenendolo pienamente conforme ai requisiti normativi. Ha evidenziato come l'azione esecutiva avviata ai sensi dell'art. 2929 bis c.c. sia legittima e fondata su un titolo esecutivo valido e opponibile anche nei confronti dei terzi aventi causa, avendo i trasferimenti immobiliari oggetto di contestazione natura gratuita e configurandosi in presenza di un credito sorto anteriormente agli atti dispositivi.
Il convenuto ha sostenuto, innanzi tutto, che l'art. 2929 bis c.c. consente l'espropriazione forzata di beni trasferiti a titolo gratuito dal debitore in frode ai creditori, senza necessità di previa azione revocatoria ordinaria, qualora siano rispettati i presupposti previsti dalla norma. Ha rilevato che i trasferimenti immobiliari effettuati dal debitore in favore della moglie e dei figli rispondono pienamente ai requisiti Controparte_3 richiesti dall'art. 2929 bis c.c., trattandosi di atti a titolo gratuito compiuti successivamente all'insorgenza del credito azionato. Ha precisato che tali trasferimenti si configurano come negozi dispositivi privi di corrispettivo economico, volti unicamente a sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale del creditore, come emergerebbe dalla natura stessa degli atti e dalla loro collocazione temporale, coincidente con il periodo in cui il debitore era già gravato da significative obbligazioni nei confronti del convenuto.
Con riferimento al requisito dell'anteriorità del credito rispetto agli atti dispositivi, il convenuto ha rilevato che il credito azionato trae origine da un rapporto obbligatorio insorto nel 2010, relativo alla compravendita di un immobile. Ha sottolineato che, secondo consolidata giurisprudenza, il requisito dell'anteriorità deve essere valutato con riferimento al momento in cui il credito è sorto, e non alla data della sentenza che lo accerta. In tal senso, ha contestato l'argomentazione dell'opponente secondo cui il credito sarebbe sorto solo con la pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello nel 2023, evidenziando come tale sentenza costituisca un
3 mero accertamento giudiziale di un'obbligazione già esistente e maturata anni prima rispetto agli atti dispositivi.
Quanto alla natura dei trasferimenti immobiliari, il convenuto ha sostenuto che gli atti dispositivi compiuti dal debitore non possono essere considerati onerosi, come invece dedotto dall'opponente, poiché non esiste alcun elemento probatorio che dimostri l'effettiva esistenza di una causa solutoria o compensativa sottostante. Ha osservato che le asserzioni relative a un presunto prestito di € 150.000,00, versato dalla moglie al coniuge, nonché al pagamento di rate del mutuo per l'acquisto degli immobili, non trovano alcun riscontro nella documentazione prodotta. In assenza di tali prove, i trasferimenti contestati devono essere qualificati come gratuiti, risultando così soggetti alla disciplina dell'art. 2929 bis c.c.
Il convenuto ha inoltre contestato l'eccezione relativa alla nullità del precetto per la presunta assenza di un titolo esecutivo opponibile nei confronti dei terzi aventi causa. Ha rilevato che l'art. 2929 bis c.c., al secondo comma, prevede espressamente che, in caso di trasferimenti a titolo gratuito, l'esecuzione possa essere promossa direttamente nei confronti dei beni trasferiti, applicando le norme sull'espropriazione presso terzi. Di conseguenza, la notifica del precetto ai terzi aventi causa è pienamente conforme a quanto previsto dalla normativa vigente. Ha altresì evidenziato che la qualificazione della posizione giuridica della moglie e dei figli come “debitori” costituisce un mero errore materiale, che non incide sulla validità del precetto né sulla possibilità per i destinatari di esercitare i loro diritti di difesa nell'ambito della procedura esecutiva.
Ha, quindi, richiesto il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Tanto premesso sulle posizioni delle parti, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sull'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto notificatole da Parte_1 [...]
fondato sulla sentenza n. 1823/2023 della Corte d'Appello di L'Aquila, nell'ambito CP_1 di un'esecuzione forzata promossa ai sensi dell'art. 2929 bis c.c. L'opponente ha dedotto molteplici motivi di doglianza, volti a contestare la validità del precetto e la legittimità dell'esecuzione forzata sui beni trasferiti dal debitore originario, , in Controparte_3 favore della medesima e dei figli, nell'ambito di accordi patrimoniali connessi alla Parte_1
separazione consensuale.
4 In primo luogo, l'opponente ha contestato la legittimità del precetto, eccependo la propria estraneità (nonché quella dei figli) rispetto al titolo esecutivo posto a fondamento dello stesso. Ha sostenuto che la sentenza azionata dalla parte opposta riguarderebbe esclusivamente il rapporto obbligatorio tra il creditore e il debitore principale, , e che Controparte_3
la notificazione del precetto a soggetti terzi, privi di vincolo obbligatorio derivante dal titolo, sarebbe priva di fondamento.
Tale eccezione non può trovare accoglimento. L'art. 2929 bis c.c. disciplina un meccanismo di tutela semplificata del creditore, consentendo l'esecuzione forzata sui beni trasferiti dal debitore a titolo gratuito in frode ai creditori, senza necessità di previa azione revocatoria ordinaria. La norma prevede espressamente, al comma 2, che l'esecuzione si svolga secondo le regole previste per l'espropriazione presso il terzo proprietario, rendendo necessaria la notificazione del precetto anche ai terzi aventi causa. In tale contesto, la notifica del precetto alla (e ai figli) risulta conforme alla disciplina normativa e non presenta Parte_1 vizi di legittimità. La qualificazione della loro posizione come “debitori” rappresenta un mero errore materiale che non incide sulla validità dell'atto, avendo esso comunque adempiuto alla funzione di informare i destinatari del procedimento esecutivo e delle loro facoltà difensive.
Inoltre, l'opponente ha dedotto che i trasferimenti immobiliari oggetto dell'esecuzione non sarebbero stati compiuti a titolo gratuito, bensì avrebbero avuto natura solutoria e compensativa. Ha sostenuto che tali atti dispositivi erano finalizzati a compensare la stessa per un prestito di € 150.000,00 effettuato al coniuge al fine di contribuire all'acquisto Parte_1 degli immobili e per il pagamento di rate del mutuo. Secondo l'opponente, tali elementi attribuirebbero agli atti dispositivi una causa onerosa, escludendo l'applicabilità dell'art. 2929
bis c.c.
Tale argomentazione risulta infondata. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, per qualificare un atto come oneroso è necessario che esso sia funzionale a soddisfare un obbligo patrimoniale o sia inserito in un contesto di natura sinallagmatica (Cass. sent. n. 10443/2019).
Nel caso di specie, le asserzioni dell'opponente circa la natura compensativa degli atti non trovano riscontro probatorio. Non è stata fornita alcuna documentazione idonea a dimostrare l'effettiva erogazione del prestito né il pagamento delle rate del mutuo da parte della Parte_1
5 In mancanza di tali prove, i trasferimenti devono essere qualificati come gratuiti, in quanto privi di un corrispettivo economico o di una causa negoziale onerosamente configurabile.
L'opponente ha inoltre eccepito l'insussistenza del requisito dell'anteriorità del credito vantato dal convenuto rispetto agli atti dispositivi. Ha dedotto che il credito sarebbe sorto solo con la pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila nel 2023 e, quindi, successivamente ai trasferimenti immobiliari dello stesso anno.
Tale argomentazione non può essere condivisa. Secondo consolidata giurisprudenza, il requisito dell'anteriorità va valutato con riferimento al momento in cui il credito è sorto, indipendentemente dalla data della sua accertata esistenza con sentenza. La Cassazione sul punto ha chiarito che “il momento rilevante per la verifica dell'anteriorità del credito è quello in cui si è formato l'obbligo del debitore, e non quello in cui il credito è stato accertato giudizialmente” (Cass. sent. n. 22161/2019). Nel caso di specie, il credito azionato dal
[...]
trae origine da un rapporto obbligatorio sorto nel 2010, relativo a una compravendita CP_1
immobiliare, e risulta quindi anteriore agli atti dispositivi del 2023. Tale circostanza rende pienamente integrato il requisito previsto dall'art. 2929 bis c.c.
Sulla base delle considerazioni svolte sopra l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese della presente procedura (comprensive della fase di reclamo), liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna alla refusione, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite, che si quantificano in totali € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, 23 gennaio 2025
6 Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
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