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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/04/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 295/2024 V.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
, nato a [...] l'[...], difeso dagli Parte_1
Avv.ti D'IGNAZIO ANNA e PAROLA CRISTINA del Foro di Imperia, elett.te dom.to presso lo studio delll'Avv. D'IGNAZIO
E
, nata a [...] l'[...], elett.te dom.ta presso lo studio del CP_1
difensore Avv. ARMANETTI AGATA del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio civile a OS (IM) in data 23/07/2001; Per_
• hanno avuto maggiorenne;
• hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate.
Osserva il Tribunale che sussistono i presupposti di legge per accogliere la loro domanda.
E' decorso infatti il periodo minimo, previsto dalla legge, decorrente dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione personale e non risulta che la convivenza coniugale sia stata ripresa e, quindi, che la separazione sia stata interrotta.
D'altra parte, la durata della separazione, la concorde volontà delle parti di porre fine al rapporto matrimoniale e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Osserva ancora il Collegio che le condizioni proposte dai coniugi devono essere recepite perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse della figlia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a OS (IM) il 23/07/2001 (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 2001, parte II, serie C, atto n. 7) tra
[...]
e , alle seguenti concordate condizioni: Parte_1 CP_1
1) I coniugi reciprocamente riconoscono di godere di autonome fonti reddituali tali da consentire il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, corrispondente a quello che costituiva oggetto di legittima aspettativa in considerazione delle risorse economiche di ambo i coniugi e della durata del rapporto matrimoniale e
2 conseguentemente dichiarano e riconoscono non ricorrere i presupposti per la fissazione di assegno di mantenimento divorzile a carico dell'uno ed a favore dell'altro, formulando in ogni caso espressa rinuncia in tal senso e dichiarando di nulla avere a pretendere reciprocamente per tale titolo;
2) la casa familiare identificata all' N.C.E.U. del Comune di Sanremo, Catasto fabbricati,
Sez. , F.33, n. 608 sub 27, Zona Cens. 1, Cat. A/2, Cl. 2, cons. 5,5 vani, Rendita Parte_2
€ 781,14, sup. catast. 104 mq., ubicata nel Comune di Sanremo (IM) in Corso Inglesi 178 int 26, con tutti gli arredi e le pertinenze, resterà nella disponibilità esclusiva del sig.
[...]
essendo già stata rilasciata dalla moglie con la figlia il 17/1/25; Parte_1
Per_ 3) il padre corrisponderà € 300,00 direttamente in favore della figlia a titolo di contributo al suo mantenimento, oltre al 50% delle spese accessorie di cui all'elencazione adottata per prassi da Codesto Tribunale di seguito pedissequamente riportata - ciò esclusivamente per il caso in cui la stessa decidesse di permanere a vivere con la madre e fino al raggiungimento della sua indipendenza economica - con impegno della stessa di comunicare al padre il reperimento di qualsivoglia attività lavorativa:
- Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) Ticket sanitari;
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche;
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) viaggi e vacanze.
3 Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso
Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di OS (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 16/04/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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