Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/02/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. 6060/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6060/2024 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Moscato Giuseppina, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in Parte_2 C.F._2 atti dagli Avv.ti Annunziata Alfonso e Gallo Anita, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.02.2025.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 31.07.2024 Parte_1 ha chiesto la modifica della regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del figlio minore (13.07.2017), stabilita dal Tribunale di Nola con decreto Per_1
n. 2923/2022 emesso in data 10.10.2022.
La ricorrente, in particolare, avendo ricevuto una proposta lavorativa in Lugano
(Svizzera), chiedeva l'autorizzazione al trasferimento unitamente al figlio minore nel suddetto luogo e la regolamentazione di nuove modalità di visita del padre.
Con comparsa del 10.09.2024 si costituiva il quale, contestando Parte_2 integralmente il contenuto del ricorso introduttivo, chiedeva, in via principale e riconvenzionale, il rigetto della richiesta di trasferimento avanzata dalla ricorrente e l'affidamento condiviso del minore. In subordine, chiedeva: 1) la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale indicato in ricorso;
2) la riduzione della somma di euro 300,00 per l'assegno di mantenimento in favore del figlio;
3) l'esonero dal pagamento delle spese straordinarie o una sua riduzione.
A seguito della comparizione personale delle parti, con ordinanza ex art. 473-bis.15
c.p.c. emessa in data 12.9.2024 il G.D. autorizzava il trasferimento del minore a
Bissone (Svizzera) e la sua iscrizione presso il locale istituto scolastico e regolamentava la frequentazione padre-figlio.
Alla udienza del 21.11.2024, tenutasi mediante collegamento Teams, le parti raggiungevano un accordo in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minore.
Alla medesima udienza il G.D., ai sensi dell'art. 473-bis.22, c.p.c., invitava i difensori alla discussione orale, al termine della quale le parti chiedevano concordemente di volere regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“1) il minore (13.7.2017) resta affidato in via esclusiva Persona_2 alla madre e risiederà presso la stessa in Svizzera;
2) il padre continuerà a versare l'assegno di mantenimento per il minore previsto dal decreto n. 2923/2022 emesso dal Tribunale di Nola in data 10.10.2022;
2 Proc. 6060/2024 R.G.
3) le spese straordinarie contratte nell'interesse del minore – per le quali le parti richiamano e fanno proprio il protocollo del CNF – verranno divise al 50% tra i genitori ad eccezione del costo della polizza assicurativa sanitaria svizzera che verrà integralmente sostenuto dalla madre;
4) fino a che il padre avrà un incarico lavorativo in Nord Italia (e in particolare
Lombardia) terrà con se il minore a weekend alternati dal sabato alle ore 10:00 sino alla domenica sera alle ore 20:00 con pernotto;
qualora il padre non dovesse più avere un incarico lavorativo nel Nord Italia potrà vedere il minore un weekend al mese, inoltre un mese sarà il padre a recarsi in Svizzera per vedere il figlio mentre il mese successivo sarà la madre (o un familiare da lei delegato) a portare il bambino in Italia dal padre;
5) durante le vacanze natalizie il minore resterà ad anni alterni il periodo 23-30 dicembre (ore 20:00) con un genitore ed il periodo 30 dicembre (ore 20:00) sino al 6 gennaio (ore 20:00) con l'altro;
6) durante le vacanze pasquali, fino a che il padre lavorerà in Nord Italia, il minore resterà il sabato Santo e la Domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro; se il padre non dovesse più lavorare in Nord Italia il minore trascorrerà il weekend di Pasqua (comprensivo del Lunedì in Albis) con uno dei due genitori che si alterneranno tra loro di anno in anno;
7) durante le vacanze estive il minore trascorrerà tre settimane anche non consecutive con il padre e due settimane anche non consecutive con la madre in periodi che i genitori provvederanno a concordare tra loro entro il 31 maggio di ogni anno tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi;
8) i genitori stabiliscono che il prelievo ed il riaccompagnamento del minore tra
l'Italia e la Svizzera nel periodo Natalizio e nel periodo estivo verrà ugualmente ripartito tra di loro, quindi se un genitore accompagnerà il minore dall'altro spetterà a quest'ultimo il riaccompagnamento del minore dal primo genitore”.
Alla medesima udienza il G.D. riservava la causa al Collegio per la decisione.
Orbene, ritiene il Collegio che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi
3 Proc. 6060/2024 R.G.
del minore, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e il minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Tenuto conto degli accordi delle parti, le spese di lite, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
- a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Nola in data 10.10.2022,
DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del minore
(13.07.2017) avvenga secondo le condizioni concordate Persona_2 dalle parti all'udienza del 13.02.2025 ed integralmente riportate in motivazione;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17.02.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Bianchi Ilaria
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