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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 482 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentata e difesa dall'Avvocato GALIOTO Parte_1
ANTONIO
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti BERNOCCHI GIUSEPPE e DI CP_1
GLORIA MARCO
- Appellato - All'udienza del 17/07/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palermo il 20.12.2021
[...] chiedeva condannarsi il Fondo di Garanzia istituito dall'art. 2 L. n. Parte_1
297/1982 al pagamento del TFR da lei maturato in relazione al rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con la dal 21.10.2004 Controparte_2 al 7.06.2013; all'uopo esponeva che, alla cessazione del rapporto, la stessa aveva sottoscritto con il datore di lavoro, la cui azienda era stata nelle more sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 2 L. 575/65, un verbale di conciliazione in sede sindacale con cui la parte datoriale (in persona dell'amministratore giudiziario) a fronte di reciproche rinunce, si era impegnata a corrisponderle ratealmente le spettanze ancora non pagate (retribuzione del mese di Giugno, TFR ed indennità sostitutiva del preavviso), nella misura di € 500,00 mensili a partire dal mese di Luglio 2013.
1 Stante il parziale inadempimento della agli obblighi Controparte_3 assunti con il superiore accordo, la stessa aveva quindi ottenuto il D.I. n.1633/2015 del 15/07/2015, per l'importo di € 2.500,00, pari alle rate scadute (maturate da febbraio a giugno 2015) e non pagate;
persistendo l'inadempimento della società, la ricorrente, unitamente ad altri ex dipendenti, aveva poi promosso ricorso per dichiarazione di fallimento, la cui procedura, tuttavia, era stata chiusa il 21.04.2017 senza procedersi ad accertamento del passivo, per assoluta mancanza di attivo da poter distribuire ai creditori, stante la già intervenuta confisca del patrimonio aziendale. Ottenuto, pertanto, altro decreto ingiuntivo (n. 23/2018) nei confronti della società in liquidazione tornata in bonis, provvedeva ad eseguire in data 16.03.2018, in virtù della provvisoria esecutorietà di detto titolo, pignoramento mobiliare presso la sede sociale, che dava tuttavia esito negativo: nelle more, l'Amministrazione Giudiziaria proponeva opposizione al predetto decreto, eccependo il difetto di interesse ad agire della ricorrente per l'improcedibilità della conseguente azione esecutiva, stante l'intervenuta confisca definitiva del compendio aziendale;
tale procedimento di opposizione si concludeva con verbale di conciliazione in sede giudiziale dell'8.04.2021 con cui le parti si davano atto, tra l'altro, che il residuo credito per TFR ancora spettante alla era pari a € 11.500,00 al lordo delle Parte_1 ritenute di legge;
importo per il quale la lavoratrice chiedeva, infine, l'intervento del Fondo di Garanzia. L' resistendo al ricorso, rappresentava che nulla impediva CP_1 all'amministrazione giudiziaria di soddisfare i crediti dei lavoratori e che, in ogni caso, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver esperito le azioni esecutive anche nei confronti dei soci. Con sentenza n. 1434/2023 del 27.04.2023 il Tribunale adìto rigettava la domanda attrice: osservava che la lavoratrice non era in possesso di alcun titolo giudiziale che avesse accertato il credito per il quale chiedeva l'accesso al Fondo di Garanzia, ma soltanto di una “transazione” raggiunta in sede di conciliazione giudiziale, non idonea a conferire certezza al credito medesimo;
inoltre, la ricorrente non aveva dimostrato di aver agito esecutivamente nei confronti dei soci, anche con esito negativo per mancata distribuzione degli utili. Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendone la Parte_1 riforma. Con il primo motivo, censura la sentenza gravata deducendo che avrebbe errato il Tribunale a non attribuire al verbale di conciliazione giudiziale l'effetto di
2 conferire certezza al credito azionato, effetto invece a suo dire discendente dal fatto di essere stato raggiunto innanzi al giudice competente a conoscere del credito. Con il secondo motivo, segnala che nessun obbligo di agire esecutivamente nei confronti dei soci poteva esigersi nella fattispecie, atteso che la società non risultava essere stata cancellata dal registro delle imprese (come da visura camerale aggiornata, che produce), tant'è che la stessa aveva, anzi, proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 23/2018 e sottoscritto, in persona del suo legale rappresentante, il verbale di conciliazione giudiziale. Conclude deducendo di essersi munita dei necessari titoli che aveva posto infruttuosamente in esecuzione, e che il perdurare dello stato di decozione dell'azienda, attestato dall'amministrazione giudiziaria in sede di conciliazione giudiziale e dal pregresso fallimento, rendeva impossibile la soddisfazione del proprio credito, risultando pertanto integrati tutti i presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia. L' ha resistito al gravame costituendosi con memoria del 15.04.2025 CP_1 eccependo l'insussistenza di siffatti presupposti: sostiene, infatti, che l'unico titolo che avrebbe consentito, in quanto di formazione giudiziale, l'intervento del Fondo era rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 23/2018, cui tuttavia la stessa aveva rinunciato in occasione della menzionata conciliazione dell'8.04.2021, privandolo, pertanto, di efficacia;
inoltre, come emergeva dal medesimo verbale di conciliazione, la stessa aveva pure rinunciato a far valere il proprio credito nei confronti della società nell'ambito della procedura concorsuale innanzi all'amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'art. 1 commi 194 e ss. L. n. 228/2012, ovvero dei soci. All'udienza del 17/07/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI L'appello non può essere accolto. Giova anzitutto premettere che l'attivazione del Fondo di garanzia postula la condizione dello stato di insolvenza del datore di lavoro attestato dalla dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, nonché la successiva ammissione del credito nello stato passivo del fallimento. Diversamente, laddove il datore di lavoro non risulti assoggettabile alle procedure concorsuali, lo stato di insolvenza risulterà dimostrabile dal vano esperimento dell'esecuzione individuale. Tanto risulta dall'art. 2 della Legge istitutiva (Legge n. 297/1982) ai sensi del quale:
3 “È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. (…) Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.” L'ammissione del credito nello stato passivo configura pertanto presupposto per l'intervento del Fondo e condizione per l'esercizio della surrogazione legale nel credito da parte dell' a norma del comma 7° dell'art. 2 cit. a mente del quale: “I CP_1 pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta (…) Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751- bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate”. Precisata nei suddetti termini la cornice normativa di riferimento, va aggiunto che nella fattispecie in esame la procedura fallimentare a carico della i s.r.l. ebbe a chiudersi senza accertamento del passivo a causa della confisca che aveva colpito il patrimonio del datore di lavoro con decreto del 2.11.2010 e, dunque, per insussistenza di attivo da ripartire ai creditori. In assenza di un accertamento del credito in sede fallimentare la lavoratrice aveva l'onere di conseguire altro titolo giudiziale che le consentisse l'accesso al Fondo di Garanzia. Sul punto si ricorda il costante insegnamento della Corte di legittimità secondo cui “Il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, ove, accertata l'insolvenza del datore CP_1 con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che l'esame della domanda tardiva di insinuazione è stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la
4 condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato "in bonis" e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente” (v. Cass. sent. n.1886/2020). In tale occasione la Suprema Corte ha precisato, in motivazione, che “in casi del genere, il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso, siccome paventato da parte ricorrente [a causa dell'imminente cancellazione della società quale conseguenza della chiusura del fallimento per previsione di insufficiente realizzo], costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro. Di talché l'ipotesi qui in esame rimane affatto estranea a quelle esaminate da Cass. nn. 8529 del 2012, 11379 del 2008, 9108 del 2007 e 14447 del 2004, pur richiamate nel ricorso per cassazione a sostegno della tesi patrocinata da parte ricorrente, perché ciò che in quei casi è stato escluso, in dipendenza delle peculiarità dei casi di specie, è la necessità del preventivo esperimento di un'azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro. Segue da quanto sopra che nessun dubbio di legittimità costituzionale della disposizione di cui al comma 5° può sorgere rispetto a quella di cui al comma 2° dell'art. 2, I. n. 297/1982, giacché entrambi i casi postulano che il diritto al TFR sia stato positivamente accertato nei confronti del suo legittimo debitore, vale a dire il datore di lavoro: e ciò o mediante la verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso” (v. nello stesso senso Cass n.16249/2020; v. anche Cass. n. 34031/2022; Cass. n. 9284/2023 ove si è precisato che “la vincolatività del predetto accertamento è funzionale al fatto che, per un verso, il Fondo di Garanzia (e dunque l' in quanto soggetto gestore del medesimo) è estraneo CP_1 rispetto alla procedura, dacché, in quanto soggetto terzo, non avrebbe alcun titolo per contestare l'avvenuto adempimento, anche parziale (es. anticipazioni del t.f.r.), per altro verso, ai sensi dell'art. 2, co.7 l. n. 297 del 1982, il Fondo di Garanzia, il quale si surroga al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio del datore (artt. 2751 bis e 2776 cod. civ.) per le somme da esso erogate,necessita di
5 un titolo esecutivo giurisdizionale da opporre nei confronti di eventuali aventi causa della società cancellata”) (più di recente v. in termini Cass. n. 1864/2025). Poiché, dunque, il titolo di che trattasi deve essere necessariamente di natura giurisdizionale, lo stesso non può qui essere sostituito dal verbale di conciliazione giudiziale dell'8.04.2021; la sede nella quale tale accordo venne formalizzato, infatti, non ne muta la natura negoziale e, conseguentemente, ne comporta l'inopponibilità all' e l'inidoneità a legittimare la surroga dell' nei confronti del datore CP_1 CP_5 di lavoro. Non rileverebbe pertanto, l'affermata natura esecutiva (quand'anche stragiudiziale) di siffatto verbale, natura che deve, in ogni caso, escludersi anche in relazione al suo concreto contenuto, privo di qualsivoglia clausola costitutiva di obbligazioni retributive a carico del datore di lavoro, suscettibili di essere poste in esecuzione: in quella sede, infatti, la aveva dichiarato di rinunciare al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 23/2018 ed entrambe le parti avevano concordemente indicato in € 11.500,00 la somma ancora spettante alla a titolo di TFR (al Parte_1 netto degli acconti già ricevuti), importo che la ricorrente avrebbe avuto cura di conseguire “nei modi previsti dalle leggi che disciplinano la fattispecie”, impegnandosi a non agire esecutivamente nei confronti della società. Dal contenuto di tale verbale discendono, dunque, due conseguenze: la prima consiste nell'impossibilità di far valere il decreto ingiuntivo n. 23/2018, quale titolo di formazione giudiziale ai fini dell'accesso al Fondo Garanzia;
avendo rinunciato allo stesso, infatti, la si è preclusa la Parte_1 possibilità di farne valere gli effetti nei confronti del datore di lavoro, impedendo altresì la possibilità dell' di avvalersene ai fini della surroga;
da questo punto di CP_1 vista, la circostanza che la abbia (infruttuosamente) agito esecutivamente Parte_1 con pignoramento mobiliare contro la società (dopo la chiusura del suo fallimento e prima del citato accordo transattivo) in virtù del menzionato D.I. n. 23/2018, provvisoriamente esecutivo, non vale ad integrare le condizioni di legge per l'accesso al Fondo, proprio a causa della successiva perdita di efficacia del titolo medesimo;
la seconda va ravvisata nel fatto che, rinunciando a far valere il proprio credito nei confronti della società in amministrazione giudiziaria, la ha Parte_1 omesso di coltivare diligentemente tutti i possibili rimedi di realizzazione del proprio credito. A tale ultimo proposito occorre precisare che, vertendosi in un'ipotesi di misura di prevenzione chiesta ed eseguita prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.
6 159/2011, in virtù della norma transitoria di cui all'art. 117 D. Lgs. n. 159/2011, continuano ad essa ad applicarsi le norme previgenti. Tale normativa, caratterizzata da disposizioni stratificate oggetto, nel tempo, di ondivaghi approcci interpretativi diretti a contemperare le esigenze pubblicistiche sottese al procedimento di prevenzione con le opposte istanze di tutela del ceto creditorio dell'impresa confiscata, è stata ricondotta a sistema dalla L. n. 228/2012, che se ne occupa all'art. 1, commi da 194 a 209. Essa ha, anzitutto, previsto, all'art. 1 comma 194, il divieto di azioni esecutive nei confronti dei beni confiscati (“A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive.”), aggiungendo che “gli oneri e pesi iscritti o trascritti” su detti beni anteriormente alla confisca “sono estinti di diritto” (commi 194 e 197 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012): ciò, fatta eccezione per i casi in cui il bene risulti già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, alla predetta data, o sia costituito da una quota indivisa già pignorata (comma 195). In correlazione a tali previsioni, ha poi introdotto, anche in questo caso, un meccanismo di tutela basato su un procedimento incidentale di verifica dei crediti e sulla predisposizione di un piano di pagamento dei creditori ammessi, secondo modalità distinte e semplificate rispetto a quelle delineate dalla normativa “a regime” (commi da 199 a 206). Per quel che qui interessa, mette conto evidenziare che, intervenendo su tale disciplina, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 94/2015 ha dichiarato incostituzionale il comma 198 nella parte in cui indicava quali creditori destinatari di tale tutela soltanto quelli muniti di ipoteca iscritta anteriormente al sequestro di prevenzione ovvero coloro che avessero trascritto pignoramento prima della trascrizione del sequestro, legittimati a proporre – entro i termini perentori normativamente indicati - domanda di ammissione del credito, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, «al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca» (e cioè allo stesso tribunale che ha adottato il provvedimento ablativo): domanda che, in caso di positivo scrutinio – esteso anche alla verifica delle condizioni di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011 e condotto con l'applicazione delle disposizioni sul procedimento di esecuzione (comma 200 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012) – consente ai creditori ammessi di conseguire il pagamento del loro credito;
con detta sentenza additiva, la Consulta ha ampliato la platea dei creditori che possono avvalersi di tale procedura, comprendendovi i prestatori di lavoro subordinato (non ipotecari, pignoranti o intervenuti
7 nell'esecuzione, ma comunque) assistiti da privilegio generale sui beni mobili, ai sensi dell'art. 2751-bis, numero 1), c.c., e con diritto alla collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili, ai sensi dell'art. 2776 c.c.. Ne consegue che il credito vantato dalla avrebbe dovuto essere Parte_1 azionato, nelle forme disegnate dalla menzionata disciplina, nei confronti della società sottoposta a confisca, rivelandosi l'accesso alla procedura “concorsuale” disegnata dalla L. n. 228/2012 necessario ai fini del conseguimento di un titolo di accertamento giudiziale del credito (ex art. 1 comma 200), indispensabile per l'accesso alla tutela di cui all'art. 2 L. n.297/1982, titolo di cui la era Parte_1 sprovvista, non avendolo ottenuto in sede fallimentare ed avendolo, invece, perduto in sede monitoria. Avendo la espressamente rinunciato con il verbale di conciliazione Parte_1 dell'8.04.2021 ad attivare tale procedura, si è preclusa, anche per questa ragione, l'accesso al Fondo di Garanzia. Giova aggiungere, infine, che la necessità di munirsi di un titolo di formazione giudiziale si pone di un piano diverso rispetto alla necessità di agire in executivis nei confronti del datore di lavoro;
la modulazione di tale onere secondo un criterio di ordinaria diligenza (in argomento, Cass. nr. 34358 del 2022 e Cass. nr. 14020 del 2020) e la valutazione dell'eventuale aleatorietà delle azioni esecutive, riguarda, infatti un posterius, laddove il requisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulas l'impraticabilità, pur contenendo l'indispensabile accertamento della sussistenza e della misura del credito (v. Cass. n. 1864/2025 cit.). Non è, quindi, condivisibile l'assunto dell'appellante che intende ricondurre ad un “comportamento giuridicamente impossibile” la necessità di munirsi di un valido titolo giudiziale da far valere esecutivamente, seppur nelle forme appena precisate. La sentenza gravata va pertanto confermata. Le spese, che si liquidano come in dispositivo, seguono la soccombenza, atteso che l'appellante ha dichiarato un reddito superiore a € 29.383,82, che costituisce il limite oltre il quale non è consentito l'esonero dal loro pagamento ex art. 152 disp. att. c.p.c. (€ 13.659,64 + € 1.032,91 per la presenza di un congiunto nel medesimo nucleo familiare, il tutto moltiplicato per due).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 1434/2023 resa il 27.04.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo.
8 Condanna l'appellante a rifondere all' le spese processuali che liquida per CP_1 compensi in € 1.984,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Palermo, 17/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria G. Di Marco
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