Decreto cautelare 14 agosto 2019
Ordinanza cautelare 13 settembre 2019
Sentenza 22 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/07/2022, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/07/2022
N. 01261/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01102/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;
per l'annullamento
- della lettera di convalescenza per giorni 90 concessi dalla CMO dell’ospedale militare di Taranto in data 22.7.2019 e di ogni altro atto conseguente, connesso o collegato;
e per l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di convalescenza e del conseguente diritto del ricorrente ad essere riformato per inidoneità al servizio militare incondizionato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022 il dott. Andrea Vitucci e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri (in pensione, su sua domanda presentata il 12 novembre 2018, dal 10 agosto 2019), ha impugnato la comunicazione del 22 luglio 2019 della CMO di Taranto, con cui era stato ritenuto temporaneamente non idoneo al servizio fino al 16 ottobre 2019;
- b) secondo il ricorrente, la CMO lo avrebbe dovuto dichiarare definitivamente non idoneo (in luogo di riconoscergli la temporanea non idoneità, così precludendogli di fruire di riferiti benefici previsti per i militari riformati);
- c) il ricorrente espone di essere affetto da severa ipertensione e riacutizzazione di broncopatia cronica (quest’ultima già riconosciuta dipendente da causa di servizio), con prognosi di 30 giorni dal 29 ottobre 2018, successivamente rinnovata per diversi periodi, nonché di spondilo-disco-artrosi;
- d) il ricorrente chiedeva di essere sottoposto a visita il 25 marzo 2019 dalla CMO, onde verificare la sua permanente idoneità al servizio, e, in data 28 marzo 2019, la CMO lo giudicava temporaneamente non idoneo al servizio fino all’8 maggio 2019 (all. 10 ricorso) e, poi, in data 9 maggio 2019, nuovamente temporaneamente non idoneo fino al 12 giugno 2019 (all. 11 ricorso);
- e) sempre il 9 maggio 2019, la CMO evidenziava che, per poter definire la pratica medico-legale del ricorrente, era consigliabile che il militare fornisse, a seguito di accertamenti da effettuare presso strutture pubbliche o accreditate, una relazione del cardiologo con rivalutazione della terapia e un diario clinico della pressione arteriosa (all. 12 ricorso);
- f) il 9 giugno 2019 il ricorrente veniva ricoverato per infarto, con esito di “IMA trattato con angioplastica” e veniva poi sottoposto a visita dalla CMO il 22 luglio 2019, con l’esito, ancora, di temporanea non idoneità fino al 16 ottobre 2019, esito contestato in questa sede;
- g) secondo la consulenza medica allegata al ricorso, il militare avrebbe dovuto essere dichiarato definitivamente non idoneo, anche alla luce del decreto ministeriale del 4 giugno 2014, che, per come riportato in tale consulenza, prevede, per patologie come quelle del ricorrente, che, trascorso, “se occorre”, il periodo di inabilità temporanea, il militare può essere dichiarato definitivamente non idoneo;
- h) nel caso di specie, dal 29 ottobre 2018 (inizio dell’ipertensione) e fino al 22 luglio 2019 vi sono stati 9 mesi di inabilità temporanea, che, sommati agli ulteriori 3 mesi dal 22 luglio 2019 (fino al 16 ottobre 2019), comportano un lungo periodo di inabilità, che, a dire del ricorrente, mal si concilia con la concessione della temporanea non idoneità (onde verificare l’eventuale recupero del militare);
- i) il ricorrente deduce all’uopo che l’ipertensione ha bisogno di circa sei mesi per stabilizzarsi, quindi non vi era bisogno di disporre, oltre tale termine, la temporanea non idoneità e, a fortiori , non ve ne era motivo dopo l’infarto;
- j) inoltre, il ricorrente deduce che il fatto che gli sia stata riconosciuta la temporanea non idoneità fino al 16 ottobre 2019 è incompatibile col pensionamento disposto con decorrenza 10 agosto 2019.
2) Ritenuto che il ricorso, trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 12 luglio 2022, sia da respingere per le ragioni che seguono:
- a) il ricorrente mette in sequenza le prognosi dovute all’ipertensione e che lo hanno tenuto lontano dal servizio ininterrottamente dal 29 ottobre 2018 fino al pensionamento (v. nota Comando Legione Carabinieri Puglia del 14 agosto 2019, prodotta nella documentazione dell’Avvocatura dello Stato depositata il 6 settembre 2019);
- b) in tale lungo periodo, la CMO ha di volta in volta riconosciuto il ricorrente temporaneamente non idoneo al servizio, onde verificare l’eventuale recupero del militare e considerato, all’evidenza, che il quadro clinico del militare non fosse di per sé definitivamente ostativo al prosieguo del servizio;
- c) prova ne sia che anche nella consulenza medico legale allegata dal ricorrente, almeno fino al momento dell’infarto, non viene dedotto che il quadro clinico del ricorrente fosse in assoluto incompatibile col servizio, tanto è vero che la CMO, il 9 maggio 2019 (un mese prima dell’infarto), invitava il ricorrente a produrre ulteriori accertamenti sanitari onde valutare la sua situazione clinica;
- d) anche il sopravvenire dell’infarto non implica necessariamente la definitiva non idoneità al servizio, dovendosi piuttosto valutare come la lesione si sia risolta e, in relazione a ciò, il ricorrente non fornisce specifici parametri in virtù dei quali si possa ritenere inattendibile la valutazione di temporanea non idoneità effettuata dalla CMO e in questa sede contestata;
- e) inoltre, il fatto che il ricorrente sia stato giudicato temporaneamente non idoneo fino al 16 ottobre 2019, nonostante fosse previsto il suo pensionamento dal 10 agosto 2019, non è di per sé indice di irrazionalità dell’operato della P.A., posto che l’operatività del pensionamento recide la necessità di ripresentarsi a visita almeno sotto il profilo dell’utilità di quest’ultima a valutare l’eventuale ripresa di servizio.
3) Ritenuto quindi di respingere il ricorso ma di compensare le spese di lite, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.