Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 25/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 303 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 rimessa in decisione all'udienza del 21.2.2025 vertente tra
C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BERTON MANUELA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Finale Ligure, Via San
Pietro 26, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
DELLA ROSA ISABELLA ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Savona, Via Paleocapa 6/10, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni di seguito indicate: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Savona, adversis reiectis,
-disporre l'affido esclusivo del minore lla madre per le ragioni di cui in premessa;
Per_1 Parte_1
-disporre che il minore continui ad abitare con la madre, per la frequentazione del padre Per_1
demandando al Giudice l'individuazione dell'approccio piu' corretto anche interessando organi competenti e figure in affiancamento, prevedendo anche un monitoraggio costante della relazione e dell'andamento degli incontri;
-disporre che a livello economico il padre corrisponda alla madre, a titolo di mantenimento di , la somma di €500/mese o altra diversa somma da determinarsi in corso di causa, anche in via equitativa, oltre al 50% delle spese scolastiche (compresi i libri scolastici), nonche' al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN. Ciascun genitore che ha anticipato le spese, dovra' consegnare lo scontrino di pagamento all'altro genitore, anche in fotocopia, per poter avere il rimborso del 50%. Il padre e la madre corrisponderanno altresi' il 50% delle spese per le attivita' ludico ricreative, qualora le stesse siano concordate da entrambi i genitori. Tali obblighi sussisteranno fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del minore, da intendersi come l'autonoma sistemazione al di fuori della famiglia di origine o il reperimento da parte della stessa di idonea sistemazione lavorativa;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.”
Parte resistente ha precisato le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Savona, adversis reiectis, per tutti i motivi esposti nella superiore narrativa: respingere la domanda di affido esclusivo del minore alla mamma e, per converso, Per_2 Parte_1
disporre l'affido condiviso dello stesso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la mamma;
disporre che il padre potrà trascorrere con il figlio due pomeriggi a settimana, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 15,30 (ora di uscita dall'asilo o di consegna da parte della mamma nei mesi estivi o quando non c'è
l'asilo) alle ore 20 (quando il bambino viene riconsegnato alla mamma o alla nonna materna dalla zia
[...]
o dalla nonna paterna . Disporre che il padre possa trascorrere con il bambino Parte_2 Persona_3
anche un giorno nel fine settimana (sabato o domenica) ogni 15 giorni, dalla mattina alle 10 alla sera alle 21.
Disporre che il padre debba contribuire, al mantenimento del figlio nella misura di euro 200 Per_2
mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Savona, previamente concordate e documentate, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso,
Salvo ogni diritto”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa promossa da nei confronti di per la regolamentazione Parte_1 CP_2
Per dell'affido, collocazione, visite ed incontri relativamente al figlio , nato in data [...] dalla relazione more uxorio intercorsa fra le odierne parti.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante relazioni dei Servizi Socio-Sanitari, finché all'udienza del 21.2.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione.
E' bene muovere dall'affido. Al riguardo si osserva che dalle risultanze in atti emerge certamente come sia una madre adeguata sotto ogni aspetto, ivi compresa la predisposizione a consentire Parte_1
al padre l'accesso al figlio.
La donna non è risultata affatto escludente e si è dimostrata collaborativa con i Servizi Sociali, perfettamente consapevole che fra i bisogni del figlio il principale è senz'altro costituito dal padre.
invece, risulta al momento un padre non idoneo, in quanto gli accertamenti compiuti per CP_1
il tramite del SERD, malgrado la scarsa collaborazione prestata dal resistente, hanno dimostrato che l'uomo fa abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti.
A fronte delle risultanze acquisite, il convenuto aveva inizialmente espresso la volontà di ricoverarsi in apposita struttura per disintossicarsi, ma di fatto tale progetto pare essere stato da ultimo abbandonato.
Per_ Il al momento ha trovato un'occupazione e vive supportato dalla madre e dalla zia, ma in occasione di uno degli ultimi incontri protetti col figlio si è presentato in evidente stato di alterazione (rallentato, assente e passivo) a riprova che la sua dipendenza continua a persistere e di per sé solo rappresenta un grave profilo di inidoneità genitoriale.
Il Collegio ritiene, pertanto, che nella specie non possa trovare applicazione il regime ordinario dell'affido condiviso, poiché il convenuto, in conseguenza degli stati di alterazione procuratigli dall'abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti, non appare in grado di partecipare in modo consapevole alle principali decisioni che riguardano la vita del figlio. Non appare neppure in grado di avere la necessaria consapevolezza dei bisogni del minore. Appare scarsamente affidabile e poco stabile, tanto più che l'abuso di alcool e stupefacenti è da ritenersi con elevato grado di probabilità la causa scatenante dell'episodio di violenza del 29.7.2023 che ha comportato in capo al convenuto l'avvio di un procedimento penale con applicazione di misure cautelari, definito con sentenza di patteggiamento.
La domanda del resistente di affido condiviso va, quindi, respinta.
Il Collegio, anche nell'esercizio dei propri poteri d'ufficio, ritiene che nel caso di specie il miglior regime di affido sia costituito dal c.d. affido esclusivo rafforzato.
La ricorrente, in verità, ha chiesto l'affido esclusivo, rimettendo al Collegio ogni valutazione in ordine all'opportunità di adottare un regime più gravoso.
L'affido esclusivo, tuttavia, presuppone che le decisioni di maggior interesse per i figli continuino
Per_ ad essere adottate da entrambi i genitori, ma – come detto – nel caso di specie il - allo stato ed in attesa della sua disintossicazione – non può ritenersi in grado di partecipare utilmente all'assunzione delle decisioni che riguardano il figlio. L'affido esclusivo in effetti è stato disposto dal Giudice rel. nei provvedimenti temporanei ed
Per_ urgenti, quando non sussisteva alcuna certezza in ordine alla sussistenza in capo al di una situazione di abuso.
Ad oggi tale certezza è stata acquisita e nessun intervento di disintossicazione risulta essere stato concretamente avviato.
Per_ Per questo è necessario disporre l'affido esclusivo rafforzato del minore alla madre la quale, per l'effetto, potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, fermo restando che “il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
L'affido esclusivo rafforzato alla madre s'impone anche per la reattività manifestata dal resistente, con esiti di aggressività e violenza che rappresentano un ulteriore profilo di inidoneità genitoriale, presumibilmente connesso alla dipendenza in atto.
Per_ Rispetto a tale reattività, non risulta che il abbia completato il percorso psicoterapeutico intrapreso con la Dott.ssa anzi detto percorso pare tuttora proseguire (relazione Persona_4
del 27.10.2024), sicché la “modalità esplosiva di reazione” del convenuto rispetto alle situazioni problematiche che incontra nella quotidianità pare doversi ritenere una criticità tuttora persistente sulla quale l'uomo sta lavorando (relazione Dott.ssa del 24.9.2023). Una criticità Persona_4
che – in attesa di essere superata – richiede senz'altro una limitazione dell'esercizio della
Per_ responsabilità genitoriale del .
L'affido esclusivo rafforzato appare il miglior regime allo stato praticabile, anche perché Pt_1
non ha fin qui manifestato alcuna tendenza escludente ed anzi ha dimostrato di avere piena
[...]
Per_ consapevolezza dell'importanza della figura paterna per il piccolo .
Per_ Tanto statuito, onde supportare il nel recupero delle proprie competenze genitoriali, il Collegio ritiene che il regime disposto vada accompagnato da un progetto di interventi.
Per_ Più precisamente occorre che il prosegua il percorso psicoterapeutico avviato per il controllo della sua “modalità esplosiva di reazione”, in relazione alle sue dipendenze e più in generale in relazione alle sue fragilità.
Occorre altresì che il convenuto, per il tramite del SERD territorialmente competente, si sottoponga ad un percorso di disintossicazione dall'abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti. Come noto, il Collegio non può imporre alle parti di sottoporsi ai percorsi ed interventi indicati in loro favore, ragione per cui anche in tal caso la relativa scelta è rimessa alla libera determinazione
Per_ del .
Per_ Sennonché sottoporsi ai percorsi è condizione imprescindibile, affinché il possa recuperare le proprie competenze genitoriali e con esse l'affido condiviso del minore e la libera frequentazione dello stesso.
Veniamo alla collocazione.
Entrambe le parti hanno rassegnato conclusioni concordi in punto collocazione, chiedendo che il minore resti presso la madre con la quale ha sempre vissuto.
Per_ Il Collegio ritiene che la domanda congiunta delle parti meriti accoglimento. Il minore , pertanto, deve restare collocato presso la madre e ciò, anche qualora la stessa, come adombrato nel corso del giudizio, dovesse ritenere, per ragioni lavorative e/o personali, di trasferirsi a Genova o in altra località.
Veniamo al regime delle visite.
L'art. 337quater, comma 2, c.c. prevede che, anche in caso di affido esclusivo ad un solo genitore, devono essere fatti salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337ter c.c. e cioè i diritti di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per_ Nel caso di specie, considerato che il fa abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti e presenta una “modalità esplosiva di reazione”, il Collegio ritiene di confermare quanto già previsto nei provvedimenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c. e segnatamente che il padre possa vedere il figlio in incontri protetti, da svolgersi eventualmente anche all'aperto, alla presenza di un educatore e/o di altra figura equivalente, da organizzare e calendarizzare a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Va, dunque, respinta la richiesta del padre di vedere e tenere con sé il figlio in incontri sostanzialmente liberi, con il supporto della madre e della zia.
Qualora il resistente dovesse effettivamente ricoverarsi in apposita struttura per disintossicarsi, con le conseguenti limitazioni delle uscite, i Servizi Sociali incaricati dovranno organizzare e calendarizzare incontri protetti padre-figlio da svolgersi, alla presenza di un educatore e/o di altra figura equivalente, in modalità da remoto, al fine di consentire comunque al bambino di coltivare il suo rapporto con il padre con una certa continuità. Per_ Gli incontri effettuati fino ad oggi sono stati sostanzialmente positivi. ha visto volentieri il padre e si è dimostrato molto affettuoso.
Il resistente ha mancato il primo incontro, ingenerando nel figlio molta delusione ed un marcato malessere.
Tuttavia, richiamato dal Giudice rel. alla più scrupolosa osservanza dei tempi di visita, pena la
Per_ sospensione degli incontri, il si è dimostrato puntuale e partecipe.
Per_ Soltanto in occasione dell'incontro del 28.11.2024 il è apparso “in difficoltà nell'interazione col bambino”, “rallentato nei movimenti e nell'eloquio”, con “un odore sgradevole”, scarsamente interessato.
Tenuto conto della delicata situazione che si profila, il Collegio ritiene sì che gli incontri protetti
Per_ vadano confermati, ma nel contempo a tutela del piccolo ritiene che occorra conferire ai Servizi
Sociali incaricati il potere di procedere all'immediata sospensione degli incontri medesimi nell'ipotesi in cui gli stessi dovessero risultare pregiudizievoli per il minore o in quanto incostanti o in quanto caratterizzati da modalità relazionali del genitore inadeguate.
Resta da affrontare la questione economica.
La ricorrente svolge l'attività di tatuatrice in regime autonomo, con un reddito di circa 1500,00/1.600,00 euro al mese.
Negli scritti difensivi finali, il convenuto ha dato atto di essere disoccupato. Di frequentare un corso di formazione professionale per saldatore, organizzato dalla Regione Liguria e non retribuito. Di aver fino ad oggi, comunque, versato il contributo di mantenimento previsto nei provvedimenti temporanei ed urgenti grazie all'aiuto della madre e della zia.
Come noto, per la giurisprudenza unanime ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alla propria capacità economica, con la precisazione che neppure il genitore disoccupato può ritenersi esonerato dall'obbligo di contribuzione, ben potendo – salvi i casi di accertata impossibilità oggettiva – prestare attività lavorativa anche soltanto occasionale e saltuaria, ma comunque idonea a procuragli risorse, sia pure modeste, da destinare ai bisogni della prole. Per_ Considerata l'età di che oggi ha 4 anni, tenuto conto della posizione economica di entrambe le parti, dato infine atto che la limitata frequentazione fra padre e figlio espone la ricorrente ad oneri maggiori per il mantenimento ordinario del bimbo, il Collegio ritiene di porre a carico di CP_2
per il mantenimento del figlio un contributo pari a 200,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1
In accoglimento della concorde domanda delle parti, pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie come di seguito individuate. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà
(requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Per Una conclusiva considerazione. Le parti si diffondono, nei propri scritti difensivi, sul rapporto di con Per la madre e la zia del e formulano anche domande in merito.
Nulla in questa sede può disporsi a riguardo, trattandosi di questione esorbitante dai limiti della cognizione propria di questa Autorità Giudiziaria.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite vanno compensate per metà e, per l'altra metà, poste a carico del resistente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Per_
• dispone l'affido esclusivo rafforzato di alla madre, Parte_1
• conferma la collocazione del minore presso la madre;
• sollecita parte convenuta a proseguire il percorso psicoterapeutico avviato per il controllo della sua
“modalità esplosiva di reazione”, in relazione alle sue dipendenze e più in generale in relazione alle sue fragilità;
• sollecita altresì parte convenuta a sottoporsi ad un percorso di disintossicazione dall'abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti, per il tramite del SERD territorialmente competente;
• incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di organizzare e calendarizzare incontri protetti padre-figlio, da svolgersi eventualmente anche all'aperto, alla presenza di un educatore e/o di altra figura equivalente. Qualora il resistente dovesse effettivamente ricoverarsi in apposita struttura per disintossicarsi, con le conseguenti limitazioni delle uscite, i Servizi Sociali incaricati dovranno organizzare e calendarizzare incontri protetti padre-figlio da svolgersi, alla presenza di un educatore e/o di altra figura equivalente, in modalità da remoto. Conferisce ai Servizi Sociali incaricati il potere di procedere all'immediata sospensione degli incontri, qualora pregiudizievoli;
• pone a carico di per il mantenimento del figlio un contributo pari a 200,00 euro, CP_2
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come meglio individuate in parte motiva;
• compensa le spese di lite per metà. Condanna al pagamento in favore di CP_2 Parte_1
della restante metà delle spese di lite che liquida in euro 1904,50, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 25.2.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo