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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
3065/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 9 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3065/2022 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
nato in [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Viglietta in Roma, via C.F._1
IO MA n. 45 (CF , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
RICORRENTE CONTRO
( c.f. ) con sede legale in Velletri, Via del Fiorino n.5 Controparte_1 P.IVA_1 cap 00049 pec: in persona dell'Amministratore Unico Sig. Email_1 [...] residente in [...], contumace;
CP_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato in data 7/6/2022, chiedeva al Tribunale adito di: Parte_1
“Piaccia al Sig. Giudice adito, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione previo accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro dedotto nel presente ricorso e del diritto del ricorrente a conseguire gli inquadramenti contrattuali indicati in narrativa, in contraddittorio con la società ( c.f. ) con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Velletri, Via del Fiorino n.5 cap 00049 pec: in persona Email_1 dell'Amministratore Unico Sig. residente in [...]
- condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di €.
21.219,16 per differenze paga base, , cassa edile 23,45%, e, T.F.R., come da allegato conteggio e, o di quella somma che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa, ex art. 432.
c.p.c., ed in applicazione degli artt. 2099 C.C. e 36 Cost.
- condannare la società convenuta al pagamento della rivalutazione monetaria per effetto del maggior danno, in conseguenza del diminuito valore del credito, e degli interessi sulla somma rivalutata;
- con vittoria di spese, competenze, onorari, IVA e CPA, e sentenza immediatamente esecutiva, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. restava contumace in giudizio. Controparte_1
3. La prima udienza di trattazione della causa veniva fissata con decreto del 25/6/2022 per l'udienza del 7/2/2023, seguiva l'udienza del 16/5/2023; in data 4/7/2023 il fascicolo veniva riassegnato a questo Magistrato. Il procedimento veniva chiamato per la prima volta innanzi a questo decidente in data 1/12/2023; seguiva l'udienza dell'1/3/2024 e l'ordinanza istruttoria di pari data. Seguivano le udienze del 10/9/2024 e del 15/10/2024, nonchè l'ordinanza istruttoria del 21/10/2024 che disponeva CTU contabile;
seguiva l'udienza del 7/2/2025 per il giuramento del CTU nominato, dott.ssa (dottore commercialista) con Persona_1 deposito della relazione peritale in data 10/6/2025; seguiva l'udienza del 9/12/2025 e -
2 all'esito di tale ultima udienza - a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte costituita, nell'escussione dei testi e (v. verbale Tes_1 Testimone_2 udienza 15/10/2024), nonchè nell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio contabile espletata dalla dott.ssa (dottore commercialista) con la formulazione del Persona_1 seguente quesito: “accerti il CTU sulla base della documentazione in atti e delle prove orali assunte in giudizio la misura delle differenze retributive dovute da a Parte_2 per il lavoro svolto dal 19 dicembre 2019 al 30 settembre 2021, dal lunedì al Parte_1 venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,30 con la pausa pranzo di un'ora, tenuto conto dell'inquadramento come manovale secondo il CCNL edilizia , tenuto altresì conto della misura della retribuzione percepita pari a 80,00/100,00 euro al giorno, con calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile rimasti impagati e del TFR”.
2. In fatto e in diritto
5. Nel merito, l'istruttoria ha consentito di accertare che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società convenuta con contratto di lavoro subordinato dal 19/12/2019 al
30/9/2021 (data delle dimissioni volontarie), dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,30 con la pausa pranzo di un'ora, tenuto conto dell'inquadramento come manovale secondo il
CCNL edilizia, con retribuzione netta percepita pari a 80,00/100,00 euro al giorno: in tal senso le concordanti dichiarazioni dei testi assunti in giudizio - e Tes_1 [...]
– ex colleghi di lavoro. Testimone_2
6. Espletata la CTU contabile, la dott.ssa applicato il valore medio di 90,00 € al Per_1 giorno per il calcolo della retribuzione percepita, ha così concluso: “all'esito dei conteggi effettuati dalla sottoscritta CTU, alla cessazione del rapporto il credito del ricorrente sig. risulta pari ad € 12.392,97, di cui € 9.188,67 per differenze retributive ed € Pt_1
3.204,30 per TFR” (v. relazione CTU dott. ssa pag. 7). Per_1
7. Osserva il decidente che, la consulenza tecnica d'ufficio espletata, a firma della dott.ssa
è stata redatta in conformità ai criteri tecnico- scientifici del settore di riferimento Per_1 ed è immune da vizi logici, per l'effetto il decidente fa proprie le conclusioni dell'esperto.
3 8. Tutto ciò posto, il Tribunale accerta e dichiara il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro dal 19/12/2019 al 30/9/2021 , pari a € 12.392,97 lorde, di cui € 9.188,67 per differenze retributive ed € 3.204,30 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì dovuto sino al soddisfo;
per l'effetto condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma pari ad € 12.392,97 lorde per differenze Parte_1 retributive e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì dovuto sino al soddisfo.
3. Le spese di lite.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in applicazione della Parte_1 tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM
n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari ad € 21.219,16 (compreso nel III scaglione), come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta per la non complessità della causa del
50% a 911,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50%
a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1172,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 586,00 €
4) fase decisionale: 1617,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 808,50 € per un totale di 2694,00 €.
10. Per l'effetto, condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 liquidate nella misura di € 2694,00 per onorari, di € 404,10 per rimborso Parte_1 spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico di salvo il vincolo di solidarietà a carico delle parti in favore del CTU. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro dal 19/12/2019 al 30/9/2021 , pari a € 12.392,97 lorde, di cui € 9.188,67
4 per differenze retributive ed € 3.204,30 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì dovuto sino al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 pari ad € 12.392,97 lorde per differenze retributive e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì dovuto sino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 liquidate nella misura di € 2694,00 per onorari, di € 404,10 per rimborso spese
[...] forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico di salvo il vincolo di solidarietà a carico delle parti in favore del CTU. Controparte_1
Così deciso in Velletri, il 9 dicembre 2025.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 9 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3065/2022 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
nato in [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Viglietta in Roma, via C.F._1
IO MA n. 45 (CF , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
RICORRENTE CONTRO
( c.f. ) con sede legale in Velletri, Via del Fiorino n.5 Controparte_1 P.IVA_1 cap 00049 pec: in persona dell'Amministratore Unico Sig. Email_1 [...] residente in [...], contumace;
CP_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato in data 7/6/2022, chiedeva al Tribunale adito di: Parte_1
“Piaccia al Sig. Giudice adito, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione previo accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro dedotto nel presente ricorso e del diritto del ricorrente a conseguire gli inquadramenti contrattuali indicati in narrativa, in contraddittorio con la società ( c.f. ) con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Velletri, Via del Fiorino n.5 cap 00049 pec: in persona Email_1 dell'Amministratore Unico Sig. residente in [...]
- condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di €.
21.219,16 per differenze paga base, , cassa edile 23,45%, e, T.F.R., come da allegato conteggio e, o di quella somma che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa, ex art. 432.
c.p.c., ed in applicazione degli artt. 2099 C.C. e 36 Cost.
- condannare la società convenuta al pagamento della rivalutazione monetaria per effetto del maggior danno, in conseguenza del diminuito valore del credito, e degli interessi sulla somma rivalutata;
- con vittoria di spese, competenze, onorari, IVA e CPA, e sentenza immediatamente esecutiva, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. restava contumace in giudizio. Controparte_1
3. La prima udienza di trattazione della causa veniva fissata con decreto del 25/6/2022 per l'udienza del 7/2/2023, seguiva l'udienza del 16/5/2023; in data 4/7/2023 il fascicolo veniva riassegnato a questo Magistrato. Il procedimento veniva chiamato per la prima volta innanzi a questo decidente in data 1/12/2023; seguiva l'udienza dell'1/3/2024 e l'ordinanza istruttoria di pari data. Seguivano le udienze del 10/9/2024 e del 15/10/2024, nonchè l'ordinanza istruttoria del 21/10/2024 che disponeva CTU contabile;
seguiva l'udienza del 7/2/2025 per il giuramento del CTU nominato, dott.ssa (dottore commercialista) con Persona_1 deposito della relazione peritale in data 10/6/2025; seguiva l'udienza del 9/12/2025 e -
2 all'esito di tale ultima udienza - a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte costituita, nell'escussione dei testi e (v. verbale Tes_1 Testimone_2 udienza 15/10/2024), nonchè nell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio contabile espletata dalla dott.ssa (dottore commercialista) con la formulazione del Persona_1 seguente quesito: “accerti il CTU sulla base della documentazione in atti e delle prove orali assunte in giudizio la misura delle differenze retributive dovute da a Parte_2 per il lavoro svolto dal 19 dicembre 2019 al 30 settembre 2021, dal lunedì al Parte_1 venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,30 con la pausa pranzo di un'ora, tenuto conto dell'inquadramento come manovale secondo il CCNL edilizia , tenuto altresì conto della misura della retribuzione percepita pari a 80,00/100,00 euro al giorno, con calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile rimasti impagati e del TFR”.
2. In fatto e in diritto
5. Nel merito, l'istruttoria ha consentito di accertare che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società convenuta con contratto di lavoro subordinato dal 19/12/2019 al
30/9/2021 (data delle dimissioni volontarie), dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,30 con la pausa pranzo di un'ora, tenuto conto dell'inquadramento come manovale secondo il
CCNL edilizia, con retribuzione netta percepita pari a 80,00/100,00 euro al giorno: in tal senso le concordanti dichiarazioni dei testi assunti in giudizio - e Tes_1 [...]
– ex colleghi di lavoro. Testimone_2
6. Espletata la CTU contabile, la dott.ssa applicato il valore medio di 90,00 € al Per_1 giorno per il calcolo della retribuzione percepita, ha così concluso: “all'esito dei conteggi effettuati dalla sottoscritta CTU, alla cessazione del rapporto il credito del ricorrente sig. risulta pari ad € 12.392,97, di cui € 9.188,67 per differenze retributive ed € Pt_1
3.204,30 per TFR” (v. relazione CTU dott. ssa pag. 7). Per_1
7. Osserva il decidente che, la consulenza tecnica d'ufficio espletata, a firma della dott.ssa
è stata redatta in conformità ai criteri tecnico- scientifici del settore di riferimento Per_1 ed è immune da vizi logici, per l'effetto il decidente fa proprie le conclusioni dell'esperto.
3 8. Tutto ciò posto, il Tribunale accerta e dichiara il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro dal 19/12/2019 al 30/9/2021 , pari a € 12.392,97 lorde, di cui € 9.188,67 per differenze retributive ed € 3.204,30 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì dovuto sino al soddisfo;
per l'effetto condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma pari ad € 12.392,97 lorde per differenze Parte_1 retributive e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì dovuto sino al soddisfo.
3. Le spese di lite.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in applicazione della Parte_1 tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM
n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari ad € 21.219,16 (compreso nel III scaglione), come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta per la non complessità della causa del
50% a 911,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50%
a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1172,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 586,00 €
4) fase decisionale: 1617,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 808,50 € per un totale di 2694,00 €.
10. Per l'effetto, condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 liquidate nella misura di € 2694,00 per onorari, di € 404,10 per rimborso Parte_1 spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico di salvo il vincolo di solidarietà a carico delle parti in favore del CTU. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro dal 19/12/2019 al 30/9/2021 , pari a € 12.392,97 lorde, di cui € 9.188,67
4 per differenze retributive ed € 3.204,30 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì dovuto sino al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 pari ad € 12.392,97 lorde per differenze retributive e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì dovuto sino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 liquidate nella misura di € 2694,00 per onorari, di € 404,10 per rimborso spese
[...] forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico di salvo il vincolo di solidarietà a carico delle parti in favore del CTU. Controparte_1
Così deciso in Velletri, il 9 dicembre 2025.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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