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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/05/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 435/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di AS, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.AE Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 435/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.PALUMBO FERDINANDO
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. PALUMBO FERDINANDO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 28/2/2025 e esponevano Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio in data 8/6/1997, che dalla unione erano nati i figli AE,
e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente Per_1 Per_2
indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separatamente provvedendo ciascuno al proprio
mantenimento;
Cont 2) La casa coniugale sita nel Comune di Trebisacce rimane nella disponibilità del sig-
con i beni e gli arredi ivi contenuti;
[...]
Con 3) Il sig. LE versera' titolo di mantenimento alla sig.ra la somma mensile di €. Pt_1
200,00 mensili, e nulla versando per i figli autonomi economicamente.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. AS , 11 maggio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di AS, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.AE Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 435/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.PALUMBO FERDINANDO
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. PALUMBO FERDINANDO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 28/2/2025 e esponevano Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio in data 8/6/1997, che dalla unione erano nati i figli AE,
e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente Per_1 Per_2
indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separatamente provvedendo ciascuno al proprio
mantenimento;
Cont 2) La casa coniugale sita nel Comune di Trebisacce rimane nella disponibilità del sig-
con i beni e gli arredi ivi contenuti;
[...]
Con 3) Il sig. LE versera' titolo di mantenimento alla sig.ra la somma mensile di €. Pt_1
200,00 mensili, e nulla versando per i figli autonomi economicamente.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. AS , 11 maggio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento