Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/04/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 888 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con Parte_1
l'AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO
Ricorrente in riassunzione ( appellante)
E
, Controparte_1
resistente in riassunzione ( appellato)
oggetto: giudizio di rinvio dalla Cassazione, a seguito di annullamento della sentenza della Corte
d'appello di Catanzaro n. N. 543/2015 depositata il 22/06/2015.
FATTO
1.Con ricorso depositato il 1° giugno 2006, il sig. , premettendo di essere Controparte_1
dipendente del resistente, con mansioni di direttore tecnico, Area C, e precisando di Parte_1
svolgere tali funzioni presso il S.I.L.T. Sicilia - Calabria, ufficio della motorizzazione civile di Vibo
Valentia, esponeva che:
1
b) a seguito della revoca della misura cautelare della custodia in carcere, a decorrere dal 20 settembre 1997, veniva reimmesso in servizio;
c) a seguito della condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale penale di Milano ad un anno e otto mesi di reclusione, veniva nuovamente disposta la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio, con la contemporanea erogazione di un'indennità mensile pari al 50% della retribuzione mensile;
d) in data 17 novembre 2004, la Corte d'appello di Milano pronunciava nei suoi confronti, per i medesimi fatti contestati, sentenza di non doversi procedere per il reato ascrittogli perché estinto per prescrizione;
e) ai sensi dell'articolo 4 comma 2, legge n. 97 del 2001, il resistente disponeva, a seguito Parte_1
dell'istanza presentata dallo stesso ricorrente, la revoca della precedente sospensione e reimmissione in servizio dello stesso.
Precisava altresì il che, in seguito alla riattivazione del procedimento disciplinare, gli CP_1
veniva comminata la sanzione della sospensione dal servizio per un mese con privazione della retribuzione fino al decimo giorno e corresponsione dall'undicesimo di un'indennità pari al 50% della retribuzione e che con lo stesso provvedimento si disponeva che al ricorrente nulla fosse dovuto a titolo di conguaglio.
Lamentava il ricorrente, in estrema sintesi, che con detto ultimo provvedimento veniva privato di un suo diritto, spettandogli la corresponsione delle differenze economiche tra quanto percepito a titolo di conguaglio e ciò che avrebbe dovuto percepire nel periodo tra febbraio 2003 e marzo 2005; chiedeva, pertanto, la condanna del resistente a corrispondere quanto dovuto a tale titolo, Parte_1
oltre interessi di rivalutazione.
2.Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso perché Controparte_2
destituito di fondamento.
3.Disposta consulenza tecnica d'ufficio, dopo diversi rinvii, all'udienza del 3 marzo 2011, la causa veniva discussa e decisa con sentenza di accoglimento.
2 A fondamento dell'assunta decisione, il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro, rilevava: <La domanda è fondata e può trovare accoglimento.L'articolo 14 del CCNL
2002-2006, ratione temporis applicabile, ai commi 8 e 9 dispone che “nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell'articolo 14 commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprende per altre infrazioni, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al lavoratore precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni sociali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti
a seguito del giudizio disciplinare riattivato”. Orbene la norma esclude dal diritto al conguaglio il periodo di sospensione previsto dal comma 1, ovvero quello inflitto a seguito della misura restrittiva della libertà personale, che, nel caso di specie, corrisponde al periodo di sospensione subito dal ricorrente dal 18 gennaio 1997 al 20 settembre 1997, nonché la sospensione eventualmente inflitta a seguito della riattivazione del procedimento disciplinare ovvero, nel caso di specie, il periodo di sospensione di un mese irrogato al ricorrente a seguito della riattivazione del procedimento disciplinare.Spetta, in virtù della normativa contrattuale, a titolo di conguaglio quanto dovuto per il periodo di sospensione dal febbraio 2003 a marzo 2005 come se fosse stato in servizio, escluse quanto da lui percepito per le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali
o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione subita a seguito di irrogazione di misura restrittiva della libertà personale e quelle eventualmente inflitte a seguito del giudizio disciplinare riattivato, la cui cifra è stata determinata dal CTU, le cui conclusioni, che peraltro non sono state contestate, sono pienamente condivisibili in quanto prive di vizi logici e adeguatamente motivate. Non spetta la rivalutazione, stante l'applicazione del divieto di cumulo dell'interesse di valutazione monetaria previsto dall' articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, che ha esteso ai crediti retributivi di lavoro la medesima regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi, già prevista per i crediti previdenziali dell'articolo 16 comma 6, legge 412/1991, riconoscendo al lavoratore la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria.Le spese seguono la soccombenza.>>.
4.Avverso la suindicata pronuncia il interponeva ricorso in appello. Parte_1
3 5.La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza n. 543/2015, dichiarava l'improcedibilità del gravame, sul rilievo che il ricorso in appello, depositato il 22 dicembre 2011, e per la cui trattazione era stata fissata l'udienza del 18 dicembre 2014, risultava essere stato notificato solamente in data 4 dicembre 2014, in violazione del termine a comparire di cui all'articolo 435 comma 3 c.p.c. e che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine per la notifica dell'appello, pure avanzata dal
, non avrebbe potuto sanare l'improcedibilità già prodottasi e rilevata d'ufficio, l'articolo Parte_1
154 c.p.c. consentendo la proroga del termine originario solo per i termini a carattere ordinatorio.
6.Avverso detta sentenza il ha proposto ricorso per Parte_2
Cassazione, deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 291, 348, 435 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., osservando che, ove la notifica dell'appello non sia inesistente ma sia affetta da un vizio che ne determina la nullità, il Giudice è tenuto a ordinarne la rinnovazione che, se tempestivamente effettuata, produce l'effetto di impedire la decadenza dell'impugnazione.
7.La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.41476/2021 depositata il 24.12.2021, ha cassato la decisione impugnata con rinvio davanti a questa Corte per il giudizio, ritenendo fondata la censura, giacchè < nel rito del lavoro all'inosservanza del termine a comparire ex art. 435 comma 3 c.p.c. consegue non già l'improcedibilità dell'appello, bensì la nullità della notificazione, suscettibile perciò di essere rinnovata previa fissazione di una successiva udienza e concessione di un nuovo termine per la notifica, sebbene la stessa sia stata eseguita in un termine ab initio insufficiente. (Cass. n. 12691/2019, fra le molte conformi)”.
8.Con ricorso depositato il 15.9.2022 ha Controparte_3
riassunto il giudizio davanti a questa Corte, riproponendo le censure già prospettate con l'appello e insistendo dunque nella declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia per palese difformità tra motivazione e dispositivo.
9. non si è costituito nell'odierno giudizio di rinvio. Controparte_1
10. La causa è stata trattata ai sensi dell'art.127 ter cpc e all'esito del deposito delle note scritte da parte del , è stata deliberata in camera di consiglio la seguente decisione. Parte_1
DIRITTO.
11.Rileva, questo giudice del rinvio, la tardiva riassunzione della causa.
4 L'ordinanza della Corte di Cassazione è stata pubblicata con deposito in cancelleria in data
24.12.2021 mentre il ricorso in riassunzione risulta depositato in data 15.9.22., ben oltre il termine di tre mesi di cui all'art. 392 cpc.
Anche nel caso in cui la Cassazione come nella specie, decida con ordinanza, il "dies a quo" del termine trimestrale per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, ex art. 392 c.p.c., decorre, come nell'ipotesi di decisione con sentenza, dal deposito in cancelleria del provvedimento
( Cass. N.29204/2018).
12, Stante la tardiva riassunzione della causa, va dichiarata l'estinzione non solo del presente giudizio di rinvio ma dell'intero processo ai sensi dell'art.393 cpc. <..con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già passate in giudicato in quanto non impugnate, non essendo applicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione.> (Cass.ordinanza n.26970/2023).
13.Tutte le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art.310 cpc ( Cass.1368/1985).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio dalla Cassazione, sul ricorso in riassunzione del Parte_1
depositato il 15/09/2022, così provvede:
[...]
- dichiara estinto il presente giudizio di rinvio e l'intero processo.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.2.2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
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