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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2024, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott.ssa Giulia Spadaro Presidente rel. dott. Sandro Venarubea Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 5.3.2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2568 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ), domiciliata in ROMA, Via ENNIO Parte_1 C.F._1
QUIRINO VISCONTI n. 99, presso lo studio dell'Avv. Vanessa Vitale (cod.fisc.
e rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVINE PIETRO (c.f. C.F._2
), giusta procura in atti C.F._3
APPELLANTE
E
(c.f. ), domiciliata in VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 43 Controparte_1 P.IVA_1
ROMA, presso lo studio degli Avv.ti PROTO MASSIMO (c.f. ) e C.F._4
ORTAGGI CHIARA ( ) che lo rappresentano e difendono giusta procura in C.F._5
atti
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedeva la condanna del Parte_1 [...] al risarcimento del danno arrecatole, in ragione di € 172.438,03, per essersi resa CP_2
inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto, concluso con la stessa, per la partecipazione al master “Diritto e Impresa”. In particolare, la ricorrente rilevava che il master, della durata complessiva di dieci mesi, era articolato in due parti, di cui la prima, della durata di sei mesi,
1 consisteva in lezioni in aula, e la seconda, della durata di quattro mesi, consisteva nell'espletamento di uno stage aziendale ovvero presso uno studio legale. La ricorrente evidenziava che il rilascio del diploma conclusivo era previsto al termine del corso di formazione, comprensivo anche dello stage e che nella brochure relativa al corso era riportato “100% di partecipanti collocati in stage al termine del periodo d'aula”.
La ricorrente, dato quindi atto di aver scelto di frequentare il master gestito da Controparte_2
proprio in considerazione della possibilità di effettuare lo stage, garantito al 100% dei partecipanti, esponeva che, dopo aver frequentato con profitto le lezioni in aula, superando le verifiche periodiche svolte a conclusione di ciascuno dei sedici moduli di approfondimento in cui erano articolate le lezioni, non aveva potuto effettuare lo stage per causa imputabile alla controparte. A tale riguardo, la rappresentava di aver effettuato, sino a luglio 2015, 19 colloqui preliminari presso studi legali Pt_1
e aziende, senza poi poter effettuare il periodo di tirocinio, e sul punto osservava che alcuni degli stage cui si riferivano i colloqui non erano coerenti con il percorso formativo del master, altri erano logisticamente incompatibili con il carattere gratuito dello stage e altri ancora riguardavano aziende e/o studi professionali disinteressati al suo profilo professionale ovvero privi delle caratteristiche referenziali promosse nella brochure informativa. Riferiva quindi che a giugno 2015 le erano stati segnalati due colloqui, presso la sede di Reggio Emilia e presso la Pt_2 Org_1
di Torino a Torino, non rientranti nelle sue preferenze geografiche, così che aveva
[...]
manifestato la sua disponibilità a partecipare ai colloqui solo nel caso in cui fossero stati anticipati i costi di viaggio, vitto e alloggio, salvo rimborso in caso di esito positivo, ma la controparte si era rifiutata di anticipare tali spese.
Rappresentando di aver inviato alla convenuta diffida ad adempiere, rimasta inevasa con conseguente risoluzione del rapporto contrattuale, ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno nella misura di € 15.609,00, pari al costo dell'iscrizione; di € 5.400,00, pari alla spesa sostenuta per la locazione temporanea di un immobile al fine di partecipare alle lezioni del master;
di € 1.429,03, pari alle spese affrontate per partecipare ai colloqui rivelatisi inadeguati, per complessivi € 22.438,03 nonché nella misura di € 50.000,00 a titolo di lucro cessante, di cui € 20.000,00 per ogni anno di mancato guadagno connesso al mancato esercizio della professione di avvocato, considerato che non aveva potuto effettuare la pratica forense stante la partecipazione al master e la disponibilità a partecipare ai colloqui, e di € 30.000,00 per ogni anno di mancato guadagno connesso all'attività di consulente giuridico d'azienda nazionale o multinazionale. Chiedeva altresì il risarcimento del danno non patrimoniale in ragione di € 100.000,00 per i disagi, i disappunti e le ansie provocati dall'inadempimento della controparte.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. In particolare, la convenuta Controparte_2
2 evidenziava che, in ragione del contratto concluso con la la stessa era obbligata ad Pt_1 organizzare un ciclo semestrale di lezioni in aula e a procurare alla ricorrente l'opportunità di effettuare dei colloqui presso studi e aziende, con mera facoltà di prendere in considerazione le aree geografiche di preferenza espresse. Rilevava quindi che non le poteva essere imputato alcun inadempimento, avendo procurato alla controparte 19 colloqui, specificamente indicati, prodromici allo svolgimento di uno stage, che non si era svolto per cause a lei non imputabile, in ciò valutato che non era tenuta a garantire il buon esito dei colloqui, dipendente dal candidato.
Rilevato che tutti i colloqui procurati erano coerenti con il percorso formativo del master, contestava la domanda proposta anche con riferimento al danno di cui era stato domandato il ristoro. In particolare, con riguardo al lucro cessante, evidenziava che il danno da perdita di chance era risarcibile solo nel caso in cui fosse stato prospettato un pregiudizio suscettibile di verificarsi in concreto con elevato grado di probabilità e che non vi erano elementi per ritenere che la una Pt_1
volta terminato il master, avrebbe svolto, peraltro contestualmente, sia la professione di avvocato che quella di giurista di impresa, percependo i guadagni indicati nell'atto introduttivo. Sottolineava quindi l'assenza di prove in ordine al lamentato danno non patrimoniale e alla sua riconducibilità causale al dedotto inadempimento.
Disposto il mutamento di rito da sommario a ordinario, il Tribunale di Roma, con sentenza n.
17183/2020, pubblicata in data 2.12.2020, così statuiva: “rigetta le domande proposte dall'attrice;
- condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in € 8.000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e cassa avvocati come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c..”
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“si chiede che l'on.le Corte di Appello di Roma, disattese le contrarie deduzioni, osservazioni eccezioni domande e conclusioni ed in accoglimento delle superiori motivazioni voglia riformare la sentenza n.17183/2020 pubblicata il 2/12/2020, non notificata, inerente il procedimento 48512/2016
RG Tribunale Roma e, per l'effetto, in accoglimento delle domande proposte col ricorso introduttivo notificato il 15.12.2016/2.1.2017 e delle contro eccezioni formulate con la memoria ex art.183, comma 6, n. 1, c.p.c. datata 24/02/2018; disattese le contrarie ragioni, eccezioni, domande e conclusioni, tutte inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, voglia preliminarmente accertare che il contratto per adesione 13/5/2013 si è risolto per inadempimento de anche Controparte_3
in esito al preavviso di risoluzione 28/7/2015, rimasto senza riscontro;
a tal fine, ad integrazione della domanda di accertamento ed a fronte della eccezione di operatività dell'art.4 del contratto 13/5/2013, opposta in prima difesa dalla resistente, voglia accertare e dichiarare, ex art. 1341 ed 1342 c.c. l'inefficacia dell'art. 4 del contratto adesivo, nella parte in cui
3 la società proponente il formativo limita colpevolmente la propria responsabilità, o CP_4
comunque modifica gli impegni assunti con la brochure del la cui applicazione è CP_4 espressamente richiamata nel 1° comma dell'art .4 stesso;
e, in subordine, accertare e dichiarare, ex art. 1355 c.c., la nullità dell'art. 4, commi 1 e 2, e con riferimento all'art. 7 del contratto adesivo, nella parte in cui il rilascio del Diploma del MASTER viene condizionato allo svolgimento continuativo di 4 mesi di stage, presso azienda o studio legale che dichiarano interesse allo stagista a seguito di colloquio pre-stage, ove si tenga conto che l'accesso a detto colloquio è subordinato alla scelta preselettiva effettuata discrezionalmente ed esclusivamente dalla società proponente, CP_3
[...]
oggi appellato;
scelta insindacabile effettuata senza tenere alcun conto né delle indicazioni
[...]
anche logistiche del candidato, oltre che delle sue specifiche competenze ed aspirazioni professionali;
né delle peculiarità, pur anche logistiche e specialistiche, richieste dall'azienda o dallo studio legale che avevano preliminarmente manifestato la propria disponibilità al colloquio pre- stage;
voglia per conseguenza condannare il convenuto-resistente, oggi appellato, inadempiente, al risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali, patrimoniali e non-patrimoniali subiti dalla ricorrente-appellante, e complessivamente quantificabili in € 172.438,03, di cui, € 122.438,00, per danno contrattuale ex art. 1223 c.c. (di cui € 22.438,00, per perdita subita, ed € 100.000,00, per mancato guadagno), ed € 50.000,00 per danno non patrimoniale extra-contrattuale ex artt. 2056 e
1226 c.c., o quelli maggiori o minori per ciascun diverso capitolo risarcitorio, da determinare, il lucro cessante e il danno non-patrimoniale, in via equitativa presuntiva, ex artt.2056, comma 2, e
2729 c.c., anche col criterio prognostico;
oltre maggior danno, ex art. 1224 c.c., su ciascuna voce di danno, comunque quantificata, qualificabile come debito di valore, e da determinare in un importo pari alla svalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, decorrente dalla data di risoluzione del contratto (30/9/2015) sino al soddisfo, oltre interessi legali compensativi, con decorrenza dalla maturazione dei relativi crediti sino al soddisfo;
voglia infine condannare l'appellata, e previa riforma del correlativo capo del dispositivo della sentenza impugnata, al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso gli altri”.
Il nel costituirsi formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello adita, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, rigettare integralmente l'appello proposto dalla dott.ssa siccome infondato in fatto e in diritto, e confermare la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma del 26 novembre 2020, n. 17183.
4 Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge”.
Con ordinanza del 5.11.2021 venivano rigettate le richieste istruttorie.
All'odierna udienza i difensori delle parti precisavano le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e discutevano oralmente la causa.
§ 2. — L'appello è diretto a censurare il rigetto della domanda attorea.
§ 2.1. — La sentenza di primo grado è sul punto motivata come segue: “si osserva che dalla documentazione in atti risulta che le parti avevano concluso un contratto per la partecipazione della al 19° Master Impresa organizzato dalla controparte. In particolare, il corso Pt_1 Org_2 prevedeva l'organizzazione di lezioni in aula per la durata di sei mesi, con possibilità di esclusione dalla partecipazione in caso di assenze non motivate ovvero di inadeguato rendimento. Il contratto prevedeva, quindi, che al termine dei sei mesi di lezioni e superate le verifiche previste durante il corso, la convenuta “procurerà al partecipante l'opportunità di effettuare colloqui (ordinariamente in numero di due o tre) presso uno studio professionale, una azienda o una società di consulenza interessate ad offrire collaborazioni in stage presso la loro struttura, della durata prevedibile di quattro mesi o della diversa durata che gli stessi soggetti stabiliranno”. Sul punto era previsto che la società convenuta “potrà tenere in considerazione eventuali preferenze del partecipante riguardo la zona geografica dell'eventuale inserimento, senza che tali preferenze costituiscano un vincolo nella individuazione dell'azienda o società di consulenza”. Nel medesimo contratto era, quindi, previsto che la consegna del diploma del Master era subordinata alla regolare frequenza delle lezioni, al superamento delle prove scritte e orali previste durante il corso e allo svolgimento continuativo di quattro mesi di stage.
In particolare, a tale ultimo riguardo il contratto prevedeva che il partecipante, terminata la formazione, avrebbe presentato una relazione sul lavoro svolto ad una Commissione esaminatrice, che, acquisita anche la relazione dell'azienda o della società presso la quale si era svolto lo stage, avrebbe dovuto esprimere un giudizio (cfr. contratto all. 5 al ricorso e, in particolare, art. 4 e 7 del regolamento negoziale).
3. Ciò posto si osserva che tali clausole contrattuali sono chiare e univoche nell'individuare il contenuto degli impegni negoziali a carico della convenuta.
In particolare, la era tenuta unicamente a “procurare (…) l'opportunità di Controparte_2 effettuare” dei colloqui prodromici allo stage, così che la stessa era tenuta a contattare società, aziende e sudi legali presso i quali tali stage potevano essere organizzati, segnalando il nominativo dei partecipanti al Master ed inviando il relativo curriculum vitae, senza tuttavia dover anche garantire che lo stage sarebbe stato senz'altro effettuato. Inoltre, come evidenziato da parte convenuta, nell'individuare le società, le aziende e gli studi legali al fine di organizzare lo stage, non
5 era vincolata dalle preferenze di area geografica espresse dai partecipanti al corso, trattandosi di una segnalazione che aveva carattere meramente indicativo.
Quello sopra esposto è il contenuto del regolamento negoziale quale emerge in modo chiaro e univoco dalla lettura delle relative clausole.
Al riguardo va, infatti, evidenziato che, in ragione di quanto previsto dall'art. 1362 c.c.,
l'interpretazione letterale costituisce l'imprescindibile base di partenza nella ricostruzione del regolamento contrattuale tanto ciò vero che il criterio letterale assume valenza principale e gli altri criteri ermeneutici hanno valenza meramente sussidiaria così che a essi è possibile fare ricorso solo laddove le espressioni letterali non sono chiare, precise ed univoche (cfr. tra le tante Cass. n. 10290 del 27 luglio 2001 nonché Cass, n. 21576 del 22 agosto 2019 in cui è evidenziato che ove la lettera della convenzione per le espressioni usate riveli in modo chiaro e univoco la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione non è ammissibile una diversa interpretazione).
Sul punto si osserva che la parte istante ha evidenziato che tale lettura del contratto sarebbe incoerente con le informazioni relative al Master divulgate dalla convenuta nella relativa brochure, da cui sarebbero desumibili elementi sulla cui base dovrebbe procedersi ad una diversa ricostruzione del regolamento negoziale.
Tale assunto non può essere condiviso.
In particolare, è ben vero che nella brochure relativa al Master di cui si discute, sotto la dicitura “i numeri della , la convenuta aveva rappresentato che “100% collocati in stage al Org_3 termine del periodo d'aula” (cfr. pag. 7 della brochure all. 4 al ricorso).
Si tratta, tuttavia, di una informazione, divulgata a fini promozionali, dei dati relativi alle precedenti edizioni del master, da cui non può ricavarsi l'assunzione da parte della della Controparte_2
garanzia che tutti i partecipanti sarebbero stati collocati in uno stage il cui svolgimento dipendeva, evidentemente, dal gradimento espresso nei confronti del singolo dall'azienda o dallo studio legale presso il quale doveva avvenire il tirocinio.
Sul punto rileva, infatti, il chiaro ed inequivoco tenore delle clausole contenute nel contratto, che prevedevano unicamente l'impegno della convenuta di procurare i colloqui prodromici ad effettuare lo stage, in ciò peraltro valutato che la brochure era richiamata in contratto solo a determinati fini, quali l'indicazione del calendario delle lezioni e delle materie trattate e il riferimento alle verifiche periodiche quale adempimento prodromico all'accesso agli stage.
In definitiva, dunque, la era obbligata unicamente ad organizzare dei colloqui Controparte_2 per la partecipazione ad uno stage, coerente con gli obiettivi e i contenuti del master, all'esito del quale sarebbe stato rilasciato il diploma sempre che la Commissione esaminatrice, anche in ragione
6 della relazione redatta dall'azienda/studio legale presso il quale era stato effettuato il tirocinio, avesse valutato positivamente il lavoro svolto.
4. Tanto esposto si osserva che la ricorrente ha evidenziato l'inefficacia della clausola di cui all'art. 4 del contratto in discorso in quanto non specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341
c.c.
In particolare, secondo la prospettazione della la clausola in parola, prevedendo Pt_1 unicamente l'obbligo per la convenuta di procurare il colloquio, senza garantirne l'esito favorevole e, dunque, l'espletamento dello stage, rientrerebbe tra le clausole che richiedono una specifica approvazione per iscritto da parte del contraente che non le ha predisposte, a norma dell'art. 1341
c.c., in quanto stabilirebbe “limitazioni di responsabilità”.
Tale assunto non è condivisibile.
Come evidenziato da parte convenuta, conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “una clausola contrattuale può essere ricompresa tra quelle che stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore di colui che l'ha predisposta a condizione che essa restringa l'ambito obiettivo di responsabilità così come fissato, con più ampia estensione, da precetti normativi (o da altre clausole generali): non possono, pertanto, qualificarsi vessatorie quelle clausole che abbiano, per contenuto, una mera determinazione della effettiva estensione delle reciproche prestazioni dedotte in obbligazione” (cfr. Cass. n. 12896 del 4.09.2003 e n. 5390 del
16.06.1997).
Invero, la clausola di cui all'art. 4 del contratto si limita a precisare il contenuto della prestazione dovuta dalla convenuta, consistente appunto in tutte le attività necessarie per consentire i colloqui prodromici all'espletamento dello stage.
Si tratta dunque di una clausola negoziale che esula dall'ambito di operatività dell'art. 1341 c.c. invocato dalla parte istante.
5. Né può ritenersi che la clausola in parola prevedeva una condizione meramente potestativa ai sensi dell'art. 1355 c.c.
In particolare, ai sensi della citata disposizione, è nulla l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà del debitore.
Tale situazione non è, tuttavia, ravvisabile nel caso di specie.
L'obbligo per la di procurare alla lo stage era immediatamente operante Controparte_2 Pt_1
in ragione della proficua partecipazione al ciclo semestrale di lezioni, senza essere subordinato ad alcuna condizione.
Né può sostenersi la ravvisabilità della predetta condizione meramente potestativa in ragione del fatto che la convenuta poteva non rilasciare il diploma in caso di mancata partecipazione allo stage.
7 Sul punto deve infatti ritenersi che ove la mancata partecipazione allo stage fosse dipesa dal fatto che la convenuta non aveva procurato alcun colloquio ovvero aveva procurato colloqui non confacenti in relazione ai contenuti e agli obiettivi del Master, dovrebbe ritenersi un inadempimento della stessa con conseguente obbligo di risarcire il danno arrecato alla controparte. Diversamente tale inadempimento non è ravvisabile ove la mancata partecipazione allo stage sia dipesa da una scelta della partecipante, che, per ragioni logistiche ovvero determinate dal tipo di attività da svolgere, abbia preferito non effettuare lo stage ovvero dal fatto che le aziende e gli studi contattati, dopo aver effettuato il colloquio, non abbiano espresso la loro disponibilità per consentire alla partecipante di svolgere il tirocinio. Tale decisione, rimessa al libero apprezzamento della azienda/studio in cui espletare lo stage, non può infatti considerarsi dipendente dalla mera volontà della essendo, piuttosto, del tutto indipendente da questa. Controparte_2
6. Ciò posto deve ora riscontrarsi se la convenuta si sia resa inadempiente alle obbligazioni cui era tenuta.
Sul punto prima di procedere alla disamina delle deduzioni difensive svolte dalla parte istante appare opportuno precisare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.” (cfr. Cass. n.
13685 del 21 maggio 2019; n. 826 del 20 gennaio 2015; n. 15659 del 15 luglio 2011, Cass. sezioni unite n. 13533 del 30 ottobre 2001).
Sul punto va, tuttavia, altresì evidenziato che “chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (cfr. Cass. n. 6618 del 16 marzo
2018).
D'altra parte affinché il debitore possa assolvere all'onere probatorio cui è tenuto è necessario che sia chiaramente individuato l'inadempimento che gli viene addebitato.
Tanto premesso appare evidente che l'allegazione dell'inadempimento posto a fondamento della domanda deve essere effettuata nell'atto introduttivo di giudizio ovvero, al più tardi, nella prima
8 memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. deputata alla modifica e/o precisazione della domanda proposta così da doversi considerare tardiva un'allegazione fatta, per la prima volta, nella seconda memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. destinata unicamente a replicare alle deduzioni svolte dalla controparte nella prima memoria.
Ne consegue, con riguardo al caso di specie, l'onere per la parte istante di indicare le specifiche ragioni di inadeguatezza dei colloqui che la controparte le aveva procurato entro la prima memoria di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
8. Tanto esposto ritiene questo giudice di dover escludere che la convenuta si sia resa inadempiente alle obbligazioni cui era tenuta, avendo procurato alla una pluralità di colloqui e avendone Pt_1
organizzato altri due presso la filiale di Reggio Emilia della e presso la Pt_2 Org_1
di Torino a Torino, come dalla stessa attrice evidenziato in ricorso, interrompendo
[...]
l'organizzazione dei colloqui solo dopo la recezione della diffida ad adempiere in cui la ricorrente aveva espresso la volontà di risolvere il rapporto contrattuale.
Invero, con riferimento ai colloqui in questione deve in primo luogo escludersi che Controparte_2
si sia resa inadempiente per aver organizzato alcuni colloqui per stage che si sarebbero svolti
[...]
al di fuori della zona geografica indicata dalla come di sua preferenza, atteso che le Pt_1 previsioni contenute nel regolamento negoziale erano chiare ed univoche nell'escludere il carattere vincolante di tale indicazione.
Ne consegue che deve ritenersi che la convenuta abbia adempiuto alle proprie obbligazioni procurando alla controparte un colloquio con lo Studio legale IS & ON di Bari, con la
Filiale di Reggio Emilia e con la di Torino a Torino, senza che possa darsi Pt_2 Org_1 rilievo a quanto dedotto dall'attrice in ordine al fatto che lo Studio legale IS & ON era interessato solo a stagisti residenti a [...], trattandosi di circostanza tardivamente allegata nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. laddove in prima memoria l'attrice aveva unicamente rappresentato che la sede dello studio non rientrava nel suo ambito di preferenza.
Analogamente tardivo deve ritenersi il rilievo, svolto solo nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. secondo il quale sarebbe stato inidoneo il colloquio con la in quanto Parte_3
specializzata in materia di antiriciclaggio e, quindi, avente un ambito di operatività non coerente con le finalità del Master. Tale allegazione è peraltro infondata alla luce della documentazione versata in atti (cfr. all. 7 alla terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., utilizzabile ai fini del decidere in quanto depositata per contrastare un'allegazione fatta solo nella seconda memoria istruttoria, da cui risulta che tale società si occupava anche di diritto bancario e di diritto d'impresa).
Analogamente tardivi in quanto svolti solo nella seconda memoria di cui agli artt. 183, sesto comma,
c.p.c. il rilievo secondo il quale la era interessata solo a stagisti con Controparte_5
9 residenza a Terni, e l'allegazione svolta al fine di lamentare che la e la Organizzazione_4 [...]
non erano interessate al profilo professionale della ricorrente. Controparte_6
A tale ultimo proposito si osserva, peraltro, che dalla documentazione in atti non risulta che la
[...]
e la non erano interessate, in generale, al profilo dei partecipanti al Org_4 Controparte_6
Master organizzato dalla convenuta, ovvero in assoluto alla risultando, piuttosto, che, Pt_1
effettuati i colloqui con una pluralità di candidati, avevano preferito altri alla ricorrente, in quanto aventi un profilo più confacente alle esigenze aziendali (cfr. all. 7 e 8 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice).
Devono quindi ritenersi tardivi i rilievi svolti con riferimento al secondo colloquio della con Pt_1
la laddove peraltro dalla documentazione prodotta dalla convenuta in allegato alla terza CP_7
memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., da ritenersi utilizzabile in quanto correlata ad allegazioni svolte dalla controparte solo nella seconda memoria, risulta che la aveva avuto modo di Pt_1
partecipare ad un secondo colloquio con la predetta società che non era andato a buon fine in quanto non aveva soddisfatto le aspettative della linea e, quindi, per motivi non imputabili alla CP_2
(cfr. email del 24 marzo 2014 all. 10 alla terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di
[...]
parte convenuta)
Tardivi sono i rilievi svolti con riferimenti ai colloqui effettuati dalla attrice con Controparte_8 [...]
la la e che è, comunque, pacifico che CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
furono organizzati dalla convenuta e che dalla documentazione in atti risulta non andarono a buon fine non per un disinteresse delle società per i partecipanti al master organizzato dalla CP_2
ma per diverse preferenze espresse in una valutazione comparativa con altri (cfr. all. 12, 13
[...]
della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice e all.1 2 alla terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte convenuta).
Analogamente nessun inadempimento ascrivibile alla è ravvisabile con Controparte_2
riferimento al colloquio organizzato per uno stage in risultando dalla documentazione Org_5
depositata dalla stessa attrice che detta società le aveva semplicemente preferito un altro candidato
(cfr. all. 14 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.).
Si osserva quindi che non può ritenersi l'inidoneità del colloquio organizzato con lo Controparte_13
in quanto specializzato in diritto tributario, emergendo dalla lettura della brochure versata in atti che, come evidenziato dalla convenuta, tale materia rientrava tra quelle oggetto del Master.
Non è infine chiara l'allegazione svolta al fine di rilevare l'inidoneità dello in quanto CP_14
struttura non di primario livello in linea con la formazione altamente specializzata della stagista.
In tale contesto, dunque, pur volendosi ritenere l'inidoneità dei colloqui organizzati con
[...]
, in quanto non interessata a nessuno stagista, con la in quanto Org_6 Organizzazione_7
10 interessata a soli candidati residenti in [...]e con la in quanto avente un ambito di Org_8 attività estraneo all'oggetto del corso, deve rilevarsi che la convenuta si era attivata per organizzare, comunque, una pluralità di colloqui mettendo così la nelle condizioni di effettuare lo stage Pt_1
il cui mancato espletamento non è ascrivibile ad un inadempimento della ma è, Controparte_2
in parte, dipeso anche da scelte della ricorrente che non ha espresso la sua disponibilità ad effettuare taluni stage perché riguardanti materie non di suo gradimento, quale il tirocinio presso CP_13
nel settore tributario (cfr. email del 6 luglio 2015 all. 3 alla comparsa di risposta) ovvero presumibilmente in ragione della relativa ubicazione geografica in ciò valutato che non era previsto in contratto alcun rimborso per le spese sostenute per partecipare al colloquio (cfr. email del 16 luglio 2015 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte convenuta).
Le domande proposte vanno dunque respinte.
Non potendo ravvisarsi il dedotto inadempimento imputabile alla convenuta vanno, infatti disattese sia la domanda di risoluzione del rapporto contrattuale sia la domanda risarcitoria proposte”.
§ 2.2. — Parte appellante ha reiterato le richieste istruttorie formulate in primo grado.
Per quanto attiene alla richiesta di esibizione, va richiamato e fatto proprio quanto osservato da questa
Corte con ordinanza del 5.11.2021, secondo cui la richiesta di esibizione “deve riguardare documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza e che risultino indispensabili al fine della prova dei fatti controversi;
non può quindi in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (Cass. n. 10043 del 25/05/2007); nel concreto la articolazione della istanza istruttoria in esame difetta della indicazione specifica dei documenti di cui
è chiesta la esibizione (non meglio precisati “job description (…) nonché feedback” delle aziende presso le quali è stata indirizzata la ” e dunque è inammissibile. Pt_1
Anche per quanto attiene alla prova testimoniale si rinvia all'ordinanza del 5.11.2021, che l'ha ritenuta irrilevante ai fini della decisione. Peraltro va osservato come l'appellante si limita a richiedere la prova per testi senza censurare la sentenza di primo grado in ordine alla non ammissione di prove rilevanti ai fini della decisione e senza spiegare la rilevanza di tali prove ai fini dell'accoglimento della domanda, come imposto dalla specificità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
§ 2.3. — Con il primo motivo la sentenza è censurata per “violazione dell'art. 1362 c.c. interpretazione del testo letterale e intenzione del contraente”.
In particolare, secondo l'appellante la clausola contrattuale, oltre a rinviare genericamente alla brochure del Master, non presenta i caratteri della chiarezza, precisione ed univocità ritenuti dal tribunale, considerato che nel passaggio “procurerà al partecipante l'opportunità di effettuare colloqui” manca qualsiasi regolamentazione della modalità esecutiva di questo adempimento, con la conseguenza che una indicazione errata delle competenze dello stagista ovvero delle specificità
11 logistiche dell'azienda studio, avrebbe reso inutile il colloquio pre-stage. Inoltre, trattandosi di una clausola predisposta dall'autore del modulo, la stessa deve essere interpretata contro lo stipulante.
Pertanto tali elementi, secondo l'appellante, dovevano portare l'interprete a considerare quanto riportato nella brochure del Master, che veniva in aiuto alla carente regolamentazione contrattuale.
Il motivo d'appello è infondato.
In via generale va osservato come secondo l'insegnamento della S.C. “ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperata e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa;
il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va poi verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al rispettivo coordinamento a norma dell'art. 1363 cod. civ. e con riguardo a tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni parte e parola che la compone, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato" (Cass. n. 17180/2007; Cass.
n.28479/2005).
L'art. 4 del contratto prevede: “Al termine dei 6 mesi di aula e subordinatamente ad una buona frequenza del 19° Master e al superamento delle verifiche previste durante Organizzazione_9
il percorso, secondo quanto previsto nel presente testo e nella brochure del Master, la
[...]
procurerà al partecipante l'opportunità di effettuare colloqui (ordinariamente Organizzazione_10
in numero di due o tre) presso uno studio professionale, una azienda o una società di consulenza interessate ad offrire collaborazioni in stage presso la loro struttura, della durata prevedibile di quattro mesi o della diversa durata che gli stessi stabiliranno.
La potrà tenere in considerazione eventuali preferenze del Organizzazione_10 partecipante riguardo la zona geografica dell'eventuale inserimento, senza che tali preferenze costituiscano vincolo nella individuazione dell'azienda o società di consulenza.
Il rifiuto del partecipante ad effettuare il colloquio o lo stage proposto equivale ad una rinuncia allo stesso ed esonera la da ulteriori ricerche presso altre strutture. Organizzazione_10
Considerata la natura dello stage, il partecipante durante questo periodo non matura alcun diritto alla retribuzione o altro compenso”.
Come osservato da parte del giudice di primo grado il tenore della clausola in esame non lascia dubbi sul fatto che il non era in alcun modo obbligato a collocare in uno stage, garantendo CP_3 unicamente “l'opportunità” di effettuare colloqui presso studi, aziende e società di consulenza. A fronte di tale dato letterale l'appellante non individua frasi o elementi contrattuali dai quali si possa
12 evincere al contrario l'obbligatorietà dello stage.
Ulteriormente, il rilievo secondo cui le clausole debbono essere interpretate contro il proponente può valente unicamente in relazione alle clausole che presentano margini di incertezza;
il che è da escludere nel caso di specie.
Il fatto che non siano indicate le modalità con le quali effettuare tali colloqui non inficia in alcun modo la chiarezza e univocità della clausola nel senso di prevedere unicamente l'opportunità di colloqui, incidendo l'eventuale incongruenza dei colloqui sull'inadempimento del ma non CP_3
sulla interpretazione della clausola che in alcun modo garantisce lo svolgimento dello stage.
Quanto alla brochure, come sottolineato dal giudice di primo grado e peraltro non oggetto di specifica censura, essa ha chiaramente una valenza promozionale e non vale ad integrare il contenuto contrattuale. Il fatto che nella clausola si rinvia alla brochure, in cui viene indicato che tutti partecipano allo stage non può portare a ritenere che questa abbia valenza contrattuale, avendo chiaramente una funzionale pubblicitaria. Peraltro va osservato come dalla lettura di tale brochure emerge con evidenza che l'informazione “100% collocati in stage al termine del periodo in aula” attiene ai numeri della scuola e quindi all'esito dei precedenti corsi, non risultando nella brochure alcun impegno in tal senso.
Infondato è poi il rilievo secondo cui si tratta di clausola vessatoria. Infatti non viene in rilievo una clausola limitativa della responsabilità, ma piuttosto di una clausola che determina l'oggetto del contratto, concorrendo a delineare la prestazione a carico dell'appellata.
§ 2.4. — Con il secondo motivo d'appello l'appellante censura la sentenza per non avere considerato alcuni fatti fondamentali che incidono nella valutazione dell'inadempimento e in particolare: la contrapposizione dell'offerta formativa della con quella del lo CP_15 CP_2
scambio di corrispondenza del 17-25/6/2015; la brochure;
i primi tre colloqui pre-stage.
Il motivo d'appello è infondato.
Per quanto attiene al fatto che il giudice di primo grado non ha valutato la diversa offerta formativa, non si vede concretamente come tale diversa offerta formativa, valutata dall'appellante nella scelta del master, possa integrare il contenuto del contratto con l'appellata.
Per quanto attiene alla corrispondenza del 17.25/6/2015, essa non pare decisiva ai fini del giudizio, atteso che da essa emerge unicamente offerte di stage in zone non gradite dall'appellante, con richieste di rimborso spese. Se la responsabile del corso della nota del 22 giugno afferma che “mi dispiace ma in nessun caso e in nessun modo possiamo procedere a pagare spese di trasferta per sostenere colloqui di selezione. La sede di svolgimento dello stage è appunto una preferenza, così come indicato nella scheda di orientamento da te a suo tempo compilata. Ti rammento che abbiamo fatto di tutto per venire incontro alle tue esigenze e i 19 colloqui di selezione da te sostenuti lo dimostrano. Del
13 resto, il buon esito di un colloquio di selezione, dipende da noi”, va osservato che dal tenore complessivo della mail non è possibile evincere la responsabilità de in ordine ai colloqui, CP_2 risultando evidente, come sostiene l'appellata, che nell'ultimo inciso per mero evidente errore non è indicato un “non”, come si evince dalla precedente fase in cui si rappresenta di avere fatto sì che l'appellante avesse 19 colloqui di sezione. E in ogni caso viene in rilievo una mail non proveniente dal legale rappresentate dall'appellata e contraria al chiaro tenore del contratto che prevede a carico di questa solo l'obbligo di garantire l'opportunità dello stage.
Per quanto attiene alla portata della brochure, si rinvia a quanto osservato in relazione al primo motivo d'appello, venendo in rilievo un documento unicamente promozionale, privo di valenza contrattuale.
Peraltro non si vede come il fatto che nella brochure non sia indicato che lo stage dipende dal gradimento espresso nei confronti del singolo dall'azienda o studio legale possa incidere sul contenuto contrattuale.
L'appellante deduce poi che il giudice di primo grado, nel valutare l'inadempimento, non ha considerato che ai fini del contratto solo le prime due o tre indicazioni di colloquio risultavano decisive, non potendo le altre segnalazioni di colloquio rilevare ai fini dell'inadempimento. Sul punto l'appellante evidenzia come le prime tre segnalazioni di colloquio (IS e ON,
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, erano prive di riscontro documentale, risultando quindi provato Parte_3 Org_6
l'inadempimento. Inoltre il corso doveva durare dieci mesi complessivamente, venendo in rilevo un termine rilevante al fine della valutazione dell'inadempimento.
Anche tale censura è infondata.
Va innanzitutto evidenziato come il giudice di primo grado ha specificamente motivato in ordine alle prime due segnalazioni escludendo l'inidoneità e sul punto l'appellante non censura specificamente quanto ritenuto dal giudice di primo grado (nello specifico che in relazione alla IS e ON fosse stato tempestivamente allegato unicamente che non rientrava nell'ambito di preferenza dell'appellante; che in relazione a fosse stata solo tardivamente dedotta la non Parte_3
coerenza e comunque la sua infondatezza provata documentalmente). Il giudice di primo grado ha poi rilevato l'inidoneità del colloquio della affermando poi che in una valutazione Org_6
complessiva a fronte di 19 colloqui, tale inidoneità non integra un grave inadempimento.
Ulteriormente il contratto prevede che “ procurerà al partecipante l'opportunità di CP_2 effettuare colloqui (ordinariamente in numero di due o tre)”, in alcun modo limitando i colloqui a due o a tre, come deduce l'appellante, risultando previsto tale numero solo “ordinariamente”.
Quanto poi alla durata complessiva del corso, l'art. 4, comma 1, del contratto prevedeva: “Al termine Org dei 6 mesi di aula e subordinatamente ad una buona frequenza del Organizzazione_12
e al superamento delle verifiche previste durante il percorso, secondo quanto previsto nel
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14 presente testo e nella brochure del Master, la procurerà al Organizzazione_10 partecipante l'opportunità di effettuare colloqui (ordinariamente in numero di due o tre) presso uno studio professionale, una azienda o una società di consulenza interessate ad offrire collaborazioni in stage presso la loro struttura, della durata prevedibile di quattro mesi o della diversa durata che gli stessi stabiliranno”. Il contratto prevede quindi i colloqui decorsi sei mesi, senza prevedere un termine entro il quale effettuarli. Pertanto non risulta previsto un termine di durata complessiva del corso. Inoltre sul punto può essere richiamata la brochure, che non ha valenza contrattuale. Peraltro va osservato come la brochure sul punto si limita ad evidenziare una durata complessiva del master complessivamente considerato di dieci mesi, di cui sei in aula e quattro in stage - peraltro come il contratto -, senza indicare nulla in ordine ai tempi tra corso in aula e stage.
Peraltro va osservato come, anche a ipotizzare che i colloqui dovevano essere non più di tre, peraltro solo uno inidoneo, il fatto che l'appellante abbia effettuato ulteriori colloqui vale ad escludere il presupposto del grave inadempimento in relazione unicamente ai primi tre colloqui, dimostrando che nella valutazione soggettiva veniva in considerazione una condotta non grave. Va ricordato sul punto come secondo l'insegnamento della S.C. Invero, secondo la S.C.: “in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità" (cfr., ex multis, Cass. civ., 22346/2014; Cass. civ., n. 8220/2021; Cass. civ., n. 20874/2021; Cass. civ. 7187/2022). E nel caso di specie il comportamento dell'appellante esclude la rilevanza dell'inadempimento – anche ad ipotizzarlo – di controparte. Condivisibilmente quindi il giudice di primo grado ha valutato il grave inadempimento alla luce di tutti i colloqui garantiti.
§ 2.5. — Con il terzo motivo d'appello la sentenza è censurata per non avere ritenuto la violazione dell'art. 1341 c.c..
Secondo l'appellante erroneamente il giudice di primo grado non ha considerato che il contratto è stato concluso su un modulo predisposto unilateralmente da una parte e che quindi soggiace alla disciplina di cui all'art. 1341 c.c., con la conseguenza che il giudice di primo grado doveva dichiarare la nullità delle clausole non espressamente riapprovare previste nei commi 2, commi 3 e comma 4
15 dell'art. 4, che introducono limitazioni della responsabilità dell'autore del modulo e limitazioni della facoltà di apporre eccezioni (nello specifico il comma 2 - rinuncia alla preferenza geografica di destinazione;
il comma 3 - rinuncia al colloquio non pertinente con i caratteri del profilo professionale del corsista); il comma 4 - rinuncia al rimborso delle spese di trasferimento per i colloqui e gli eventuali stage lontani dalla preferenza geografica).
Come sopra evidenziato il giudice di primo grado ha osservato come “secondo la prospettazione della la clausola in parola, prevedendo unicamente l'obbligo per la convenuta di procurare il Pt_1 colloquio, senza garantirne l'esito favorevole e, dunque, l'espletamento dello stage, rientrerebbe tra le clausole che richiedono una specifica approvazione per iscritto da parte del contraente che non le ha predisposte, a norma dell'art. 1341 c.c., in quanto stabilirebbe “limitazioni di responsabilità”.
Tale assunto non è condivisibile.
Come evidenziato da parte convenuta, conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “una clausola contrattuale può essere ricompresa tra quelle che stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore di colui che l'ha predisposta a condizione che essa restringa l'ambito obiettivo di responsabilità così come fissato, con più ampia estensione, da precetti normativi (o da altre clausole generali): non possono, pertanto, qualificarsi vessatorie quelle clausole che abbiano, per contenuto, una mera determinazione della effettiva estensione delle reciproche prestazioni dedotte in obbligazione” (cfr. Cass. n. 12896 del 4.09.2003 e n. 5390 del
16.06.1997).
Invero, la clausola di cui all'art. 4 del contratto si limita a precisare il contenuto della prestazione dovuta dalla convenuta, consistente appunto in tutte le attività necessarie per consentire i colloqui prodromici all'espletamento dello stage.
Si tratta dunque di una clausola negoziale che esula dall'ambito di operatività dell'art. 1341 c.c. invocato dalla parte istante”.
A fronte di tale affermazione l'appellante si limita del tutto genericamente ad affermare che l'art. 4 del contratto prevede delle clausole vessatorie senza censurare specificamente quanto ritenuto da parte del giudice di primo grado, come richiesto dall'art. 342 c.p.c., non argomentando per quale ragione non vengano in rilievo profili diretti a delimitare l'oggetto della prestazione. Come osservato dall'appellato, atteso che era unicamente obbligato a garantire l'opportunità di uno stage, CP_2
le disposizioni di cui all'art. 4 descrivono gli obblighi della società e le conseguenze del rifiuto di partecipare ai colloqui e non sono strutturate come limitazioni alla facoltà di proporre eccezioni.
La sentenza è poi censurata per non avere ritenuto la violazione dell'art. 1355 c.c., rilevando l'appellante come, a fronte della interpretazione autonoma del modulo adesivo, aveva eccepito “ex art. 1355 c.c., la nullità dell'art.4, commi 1 e 2, e con riferimento all'art.7 del contratto adesivo
16 (doc.5), nella parte in cui il rilascio del Diploma del MASTER veniva condizionato allo svolgimento continuativo di 4 mesi di stage, laddove l'accesso al colloquio pre-stage era subordinato alla scelta preselettiva discrezionale e incontestabile della società proponente, ”. Controparte_3
Secondo l'appellante il giudice di primo grado non ha valutato che il contratto prevedeva una doppia scelta meramente potestativa (una attinente alla struttura ospitante e una attinente alla scelta di due tre corsisti da proporre per il colloquio alla struttura), che l'autore del modulo si è riservato a proprio favore e che è svincolata dalla preferenza geografica del corsista e dagli oneri di trasferta.
Anche tale censura è infondata. Va infatti osservato come il giudice di primo grado ha motivato come segue “né può sostenersi la ravvisabilità della predetta condizione meramente potestativa in ragione del fatto che la convenuta poteva non rilasciare il diploma in caso di mancata partecipazione allo stage. Sul punto deve infatti ritenersi che ove la mancata partecipazione allo stage fosse dipesa dal fatto che la convenuta non aveva procurato alcun colloquio ovvero aveva procurato colloqui non confacenti in relazione ai contenuti e agli obiettivi del Master, dovrebbe ritenersi un inadempimento della stessa con conseguente obbligo di risarcire il danno arrecato alla controparte. Diversamente tale inadempimento non è ravvisabile ove la mancata partecipazione allo stage sia dipesa da una scelta della partecipante, che, per ragioni logistiche ovvero determinate dal tipo di attività da svolgere, abbia preferito non effettuare lo stage ovvero dal fatto che le aziende e gli studi contattati, dopo aver effettuato il colloquio, non abbiano espresso la loro disponibilità per consentire alla partecipante di svolgere il tirocinio. Tale decisione, rimessa al libero apprezzamento della azienda/studio in cui espletare lo stage, non può infatti considerarsi dipendente dalla mera volontà della essendo, piuttosto, del tutto indipendente da questa”. Controparte_2
Il giudice di primo grado ha condivisibilmente ricondotto le scelte della società circa i colloqui nell'ambito delle prestazioni poste a suo carico, rilevando quindi ai fini di un eventuale inadempimento. E sotto questo profilo non si comprende come possa venire in rilievo una obbligazione sottoposta ad una condizione sospensiva meramente potestativa ex art. 1355 c.c., essendo l'obbligazione de immediatamente efficace. Né chiaramente pare ipotizzabile una CP_2
condizione meramente potestativa per il fatto che il rilascio del diploma era condizionato allo svolgimento dello stage, atteso che era obbligato a garantire l'opportunità dei colloqui. CP_2
L'appellante censura poi la sentenza per avere ritenuto non assolto l'onere di indicare le specifiche ragioni di inadeguatezza dei colloqui, omettendo l'esame di documenti posti fondamento della domanda, di considerare che la prova dell'inidoneità della segnalazione è ravvisabile in quei feedback a cui la corsista non ha accesso, di considerare che è il debitore che deve dimostrare di avere adempiuto.
Anche tale censura è infondata.
17 Per quanto attiene all'omesso esame della documentazione, il giudice di primo grado ha compiutamente valutato la documentazione prodotta. In relazione allo scambio di email, si rinvia a quanto sopra osservato al § 2.4.
In relazione poi alla valutazione dell'inadempimento di controparte, a fronte del fatto che il giudice di primo grado, come sopra osservato, ha in modo dettagliato motivato in ordine alle contestazioni, anche sotto il profilo della tardività di alcune, la censura dell'appellante è del tutto generica, non indicando per quale motivo è errato quanto ritenuto da parte del giudice di primo grado. Inoltre, se a fronte della domanda di risoluzione, è il debitore di deve dimostrare di avere adempiuto, rimane fermo che, come osservato dal giudice di primo grado, grava sul creditore l'onere di indicare specificamente e tempestivamente i profili di inadempimento contestati.
Per quanto attiene poi all'ordine di esibizione, reiterato in grado di appello, si rinvia al § 2.2. Peraltro va osservato come l'appellante non indica per quali ragioni la richiesta di esibizione attiene ad inadempimenti tempestivi contestati, tenuto conto di quanto compiutamente motivato dal giudice di primo grado.
L'appellante censura la sentenza per avere escluso l'inadempimento di controparte stante la segnalazione di 19 colloqui, non considerando che il master doveva essere terminato entro 10 mesi e che peraltro il coordinamento didattico non aveva mai imputato alla corsista alcun inadempimento né
è stata fatta valere la condizione contrattuale risolutiva.
Anche tale censura è infondata. Come già evidenziato dal contratto non si evince la durata complessiva di dieci mesi di corso, come dedotto dall'appellante, né che le segnalazioni da valutare complessivamente fossero solo tre. Irrilevante poi per ritenere l'inadempimento della società è il fatto che questa a sua volta non abbia contestato inadempimenti a controparte.
§ 2.6. — Con il quarto motivo d'appello la sentenza è censurata per quanto attiene al rigetto della domanda di risoluzione. In particolare, secondo l'appellante, il fatto che lo stage qualificante non sia iniziato entro 10 mesi dall'avvio del percorso formativo o comunque nel termine tollerato è sufficiente a consolidare l'inadempimento di controparte.
Anche questo motivo è infondato.
Innanzitutto la considerazione che, per quanto sopra osservato, a termini di contratto si CP_1 obbligava unicamente a procurare l'opportunità di stage comporta che non è possibile ritenere l'inadempimento dell'appellata per il solo fatto che lo stage non è iniziato;
al contrario, il fatto che pacificamente vi sono state da parte del 19 segnalazioni di colloquio dimostra CP_1
l'adempimento dell'appellata, non potendo essere imputato all'appellata l'esito del colloqui.
Ulteriormente, a fronte del fatto che il giudice di primo grado ha compiutamente motivato in ordine di diversi colloqui, anche in relazione alle preclusioni maturate in relazione all'onere di dedurre
18 specificamente i profili di inadempimento, l'appellante non censura in alcun modo specificamente quanto ritenuto dal giudice di primo grado, come richiesto dall'art. 342 c.p.c., non deducendo per quale motivo dovevano non ritenersi maturate le preclusioni. Il che peraltro rende irrilevante le richieste di esibizione relative ai colloqui.
§ 3. — In definitiva l'appello è infondato. Al rigetto dell'appello in relazione all'an consegue che debbano ritenersi assorbiti i profili relativi al quantum.
§ 4. — Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa € 185.000,00: tabella quinta, valore medio, ridotto al minimo per la fase istruttoria/trattazione, limitata all'esame delle richieste istruttorie).
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 17183/2020 del Tribunale di Roma, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
- condanna alla refusione a favore de delle spese del grado Parte_1 Controparte_2 che liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione.
Roma, 5.3.2024
Il Presidente est.
Giulia Spadaro
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