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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/12/2025, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6085 /2024 R.G.TRIB.
LL ET / MINISTERO DELL'INTERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Laura Cresta Presidente relatrice Enzo Bucarelli Giudice Andrea Perelli Giudice
riunito nella Camera di consiglio del 9.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6085/ 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del 13.05.2024, n. protocollo: 0026499, con il quale il QUESTORE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per cure mediche ex art 19 comma 2 lett. d) TUI. proposto da LL ET, cittadino albanese, nato in [...] il [...], C.F.
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. GENTIAN C.F._1
ALIMADHI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento emesso dal Questore della Spezia in data 13.05.2024, notificato in data 14.05.2024, di rigetto dell'istanza, presentata in Questura in data 21.02.2023 e poi successivamente formalizzata il 22.03.2023, volta al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 comma 2 lett. D bis TUI. Il Questore premesso che l'istante, entrato sul TN in data 4.01.2023 con visto per motivi turistici, in forza dello stesso avrebbe potuto permanere regolarmente sul territorio nazionale per i successivi 90 giorni, rilevato come la Commissione Territoriale, con il provvedimento obbligatorio e vincolante del 22.06.2023, avesse espresso parere non favorevole al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche evidenziando
1 che “omissis… dalla documentazione prodotta non emergono elementi che facciano ritenere che il richiedente LL ET versi in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute dello stesso in caso di rientro nel Paese di origine…”, rilevato come, in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi, il difensore del richiedente avesse inviato due pec, la prima in data 19.07.2023 e la seconda in data 29.02.2024, contenenti osservazioni e documentazioni inidonee a consentire una revisione in senso favorevole del procedimento amministrativo, dato atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il ricorrente ha dichiarato di avere trasferito la propria residenza in Podenzana (MS), insieme alla coniuge a far data 02.04.2024, ha rigettato CP_2
l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche. La Commissione Territoriale, nel provvedimento relativo al ricorrente ed alla moglie dello stesso (anch'essa richiedente protezione speciale), dato atto della documentazione allegata (allegato integrativo, dichiarazione personale, copia passaporti, contratto di locazione, certificato di matrimonio, dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza e dello stato di famiglia, comunicazione di ospitalità e documento d'identità dell'ospitante, , documentazione medica che attesta che il signor LE Persona_1
ET è affett maschile con necrospermia) e lette le memorie personali dei componenti del nucleo familiare, ha ritenuto che le condizioni personali dei richiedenti non integrassero i presupposti di cui all'art. 19 D.lgs 286/98, non essendo emersi elementi da cui potersi dedurre che gli stessi, in caso di rimpatrio, potessero essere oggetto di persecuzione ovvero rischiare di essere sottoposti a tortura o trattamenti inumani e degradanti;
ha inoltre evidenziato come non risultassero sufficienti – in considerazione anche dell'età adulta degli stessi nonché dell'assenza, per quanto in atti, di una condizione individuale di vulnerabilità - la presenza in Italia da pochi mesi e la presenza sul territorio italiano di alcuni parenti ad attestare un loro effettivo radicamento personale nel Paese, tale per cui si potesse giungere alla conclusione che l'allontanamento dal Tn potesse costituire una violazione del diritto al rispetto della loro vita provata o familiare (art 19 c.
1.1 e art 8 CEDU). Ha poi rilevato come il richiedente non versasse in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, che potessero essere prese in considerazione ai fini delle valutazioni ex art 19 comma 2 lett. d) bis D.lgs 286/98 ed ha quindi rilasciato parere non favorevole al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto: che il ricorrente è affetto da subfertilità maschile con necrospermia, patologia invalidante che non gli permette di avere figli;
che già in Albania, insieme alla propria moglie, lo stesso aveva intrapreso percorsi terapeutici diretti a risolvere la problematica ma che gli era stato consigliato di farsi seguire in Italia dove esistono strumentazioni e tecniche più idonee e all'avanguardia; che per tale motivo i due coniugi avevano iniziato un percorso di screening e cure presso l'Azienda Ospedaliera universitaria di Pisa. Ha poi rilevato come, durante il periodo di permanenza in Italia, il ricorrente abbia intrapreso un ottimo percorso di integrazione, riuscendo a reperire attività lavorativa in regola e, dopo aver ottenuto i documenti necessari, abbia chiesto l'iscrizione anagrafica nel Comune di Podenzana. Ha sottolineato in ultimo che la moglie ha iniziato un percorso di procreazione medicalmente assistita presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa.
2 Ha censurato il provvedimento impugnato rilevando come l'organo amministrativo non avesse valutato correttamente tutta la documentazione versata in atti, valutazione che sicuramente avrebbe portato a ritenere come indefettibile la prosecuzione della terapia in Italia, trattandosi di trattamento continuativo essenziale per la conservazione dell'equilibrio psicofisico dell'istante. La difesa ha concluso pertanto nei seguenti termini:
“Chiede Che Codesto Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso proposto: In via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato;
Nel merito: in via principale dichiarare l'illegittimità, nullità e/o annullamento del provvedimento nr. Protocollo 0026499 del 13.05.2024 notificato il 14.05.2024 con il quale il Questore della Provincia di La Spezia negava il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 2, lett. D bis Dlgs 286/98 e di tutti gli atti ad essi presupposti e conseguenti, riformare i medesimi provvedimenti riconoscendo al ricorrente il diritto ad un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 c.
1.1. e c.
1.2 Dlgs 286/98. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”. Con le memorie successive al ricorso la difesa ha contestato quanto dedotto nella comparsa di costituzione e risposta depositata dal ed ha evidenziato come il CP_1 richiedente, insieme alla moglie, non abbia fatto ingresso con un visto turistico, essendo prevista la possibilità per i cittadini albanesi di entrare sul TN e permanervi per un massimo di 90 giorni senza la necessità di alcun visto. Con il ricorso e le successive memorie è stata depositata la seguente documentazione:
- provvedimento impugnato unitamente al parere della Commissione Territoriale e al riscontro ai motivi ostativi;
- documenti d' identità del ricorrente e della moglie, , nata in [...] CP_2
l'11.03.1997;
- certificato matrimonio albanese con avvenuto il 10.01.2018, CP_2 apostillato;
- documentazione medica relativa alle visite svolte in Italia, ove viene rilevata infertilità e da cui emerge essere seguito insieme alla moglie presso l'Ospedale Santa Chiara per fecondazione assistita, unitamente alla documentazione medica relativa alla moglie nonché ulteriore documentazione attestante il proseguimento del percorso sanitario per l'infertilità;
- modello C2 storico aggiornato al settembre 2024 da cui il richiedente risulta aver lavorato: - dal 14.7.2023 al 30.9.2023 c/o come operatore lavanderia;
CP_3
- dal 7.10.2023 al 29.12.2023 c/o come manovale edile;
- dal CP_4
01.02.2024 presso Edil IT di con contratto più volte CP_5 prorogato fino al 31.01.2025 e qualifica di manovale;
- estratto INPS aggiornato al 10.09.2024 da cui risulta aver percepito redditi pari ad € 8.297 nel 2023 ed € 12.555,00 nel 2024;
- busta paga per lavoro prestato presso per il mese di settembre 2023 CP_3 da cui risulta assunzione il 14.7.2023, scadenza il 30.9.2023, qualifica di operaio e imponibile parziale pari ad €4.962,69;
3 - buste paga per lavoro prestato presso da ottobre a dicembre 2023 CP_4
(imponibile irpef pari ad € 5.079,53) con assunzione il 7.10.2023 e cessazione il 29.12.2023 e qualifica di manovale;
- comunicazione unilav relativa all'assunzione presso BA JA edil IT dal 01.02.2024 al 30.04.2024 con qualifica di manovale;
comunicazione unilav relativa alla proroga del contratto fino al 31.07.2024 unitamente alla lettera di proroga, alle buste paga da febbraio a maggio 2024 (imponibile irpef pari ad € 7.617,96) nonché all'ulteriore proroga del contratto fino al 31.01.2025 con relativa comunicazione unilav e scheda anagrafico – professionale;
- lettera di trasformazione del contratto di lavoro presso da tempo CP_5 determinato a tempo indeterminato a far data dal 31.01.2025.
- CU 2025 relativa ai redditi 2024 per lavoro prestato presso BA JA - edil IT dal 01.02.2024 e in forze al 31.12.2024 pari ad € 22.484,80;
- buste paga per lavoro prestato presso Edil IT di da gennaio a CP_5 settembre 2025 da cui risulta imponibile parziale irpef pari ad € 18.627,83;
- attestato iscrizione al CPIA La Spezia classe A1 per a.s. 2025-2026;
- contratto di lavoro domestico a tempo determinato presso relativo Pt_1 Pt_2 alla moglie, dal 17.11.2023 al 17.12.2023, unitamente alla proroga fino al 17.1.2024 ed alla denuncia INPS per lavoro domestico e buste paga novembre 2023 (208,48) e dicembre 2023 (253,86);
- proroga contratto a tempo determinato part time (15h/sett) relativo alla moglie presso Il ristorante di ALE (Podenzana) fino al 31.10.2024, documento non firmato e datato 31.10.2024;
- richiesta iscrizione anagrafica presso Comune di Podenzana (MS) avanzata il 10.04.2024;
- contratto di locazione transitorio ad uso abitativo a nome del ricorrente e della moglie per appartamento in provincia di Massa, dal 20.5.2025, con durata di 1 anno, unitamente al certificato di residenza presso Comune di Podenzana nell'indirizzo indicato nel contratto. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 ed ha rilevato come il ricorrente fosse giunto in Italia in data 04.01.2023 con un visto turistico e come lo stesso avesse formalizzato la domanda in data 22.03.2023, ossia successivamente al D.L. 20/2023; ha poi evidenziato una tardività della notifica del ricorso, effettuata in data 21.11.2024 in vista dell'udienza del 09.04.2025. Nel merito ha evidenziato come il richiedente nella domanda presentata al Questore e nel corso di tutto il procedimento amministrativo avesse sempre richiesto solo il permesso per cure mediche, mentre con il ricorso aveva poi avanzato domanda di riconoscimento di protezione speciale, motivo per cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso stesso. Ha proseguito rilevando come i documenti prodotti in sede amministrativa non fossero apostillati, così come richiesto dalla normativa e come, in ogni caso, la patologia denunciata (azoospermia) non rientrasse tra quelle la cui gravità necessita di cure al di fuori dai confini nazionali, tenuto conto, tra l'altro che in Albania sono presenti numerosi centri per la cura dell'infertilità. Sulla documentazione prodotta in sede amministrativa ha evidenziato come i certificati medici a firma del Dott. e del Dott. fossero privi di timbro della Per_2 Per_3
4 struttura sanitaria o di medico convenzionato con il SSN oltreché di firma e di data certa, motivo per cui gli stessi dovrebbero essere considerati inutilizzabili. Dopo aver rilevato come anche il contratto di lavoro presso fosse privo di CP_3 data e di firma e pertanto fosse da considerare inutilizzabile, ha evidenziato come il ricorrente sia privo di qualsiasi titolo che lo autorizzi a svolgere un lavoro, avendo lo stesso richiesto un permesso di soggiorno per cure mediche. Ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e, in subordine, di respingere lo stesso. In allegato alla propria comparsa il ha depositato la documentazione relativa CP_1 al procedimento amministrativo già prodotta dal ricorrente. Dal certificato del casellario giudiziale, prodotto da parte ricorrente, aggiornato a giugno 2024, non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica della Spezia e di Massa, ultimo aggiornamento al mese di giugno 2024. La trattazione ed istruttoria del procedimento Nella fase sommaria, valutati i certificati di rito, la Giudice, con decreto del 12.07.2024, rilevata la competenza e la tempestività della domanda, rilevato che nel caso in esame non si applichi la novella alla disciplina della protezione speciale apportata dal D.L. 20/2023 trattandosi di domanda presentata in data 21.02.203, ritenute le argomentazioni di parte ricorrente in ordine all'istanza di sospensione condivisibili tenuto conto della sua presenza sul TN fin dal 2023, dell'attività lavorativa svolta, in regola e con buona retribuzione, della presenza della moglie, con la quale vive in autonomia in un appartamento regolarmente condotto in locazione in provincia di Massa Carrara, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Alla successiva udienza, rilevata la mancata notifica da parte del ricorrente del ricorso e del decreto fissazione udienza a parte convenuta e vista l'istanza di rimessione in termini per provvedere alla notifica a controparte, la GI ha rinviato all'udienza del 09.04.2025 ove, dato atto dell'avvenuta costituzione del , rilevato come CP_1
l'istanza ex art 19 TUI fosse stata presentata in data 21.02.2023 (come emerge dallo stesso Decreto del Questore impugnato) con conseguente applicazione della disciplina previgente al D.L. 2072023, ha confermato la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha rinviato all'udienza del 20.11.2025 per l'audizione del ricorrente. Durante l'audizione, tenutasi mediante collegamento audiovisivo da remoto, davanti alla GI il 20.11.2025, il ricorrente, che ha sostenuto l'intero esame in italiano, in sintesi, ha raccontato di essere giunto in Italia nel 2022 insieme alla moglie;
di avere una famiglia di origine composta dai genitori, un fratello e due sorelle, tutti residenti in [...]e con cui ha mantenuto i contatti;
di avere studiato senza terminare le scuole superiori e di aver lavorato come muratore in Albania;
di aver deciso di lasciare il proprio Paese su consiglio di un amico per svolgere delle visite con il Dottor Canale dell'Ospedale di Pisa;
di aver iniziato una terapia farmacologica con il suddetto Dottore, insieme alla moglie, e di avere appuntamenti mensili presso lo stesso. Ha poi precisato di essere venuto in Italia per essere seguito meglio per la propria problematica di salute, poiché in Albania non conoscono la sua patologia e non lo hanno preso in carico. Riguardo al suo percorso in Italia, ha spiegato di aver inizialmente abitato a La Spezia e di aver poi preso in locazione un appartamento a Podenzana (MS), insieme alla moglie, per il quale corrisponde un canone di locazione mensile pari ad € 500,00; di essere iscritto e frequentare il CPIA della Spezia, corso di alfabetizzazione livello A1; di non
5 aver mai svolto corsi di formazione e di aver iniziato a lavorare fin da subito, regolarmente. Sul punto ha precisato di aver lavorato inizialmente in una lavanderia e successivamente nel campo dell'edilizia; di essere attualmente impiegato presso Edil IT di ove riveste la mansione di operaio di livello 2 in vari cantieri tra CP_5
Liguria, T milia Romagna, e di avere un guadagno mensile pari a circa 1.500/1.600 €. Ha poi riferito che anche la moglie lavora, presso un ristorante a Podenzana, e di avere una sorella, che vive in provincia della Spezia insieme al marito e a tre Persona_1 figli da circa 10 anni. Ha infine dichiarato di trascorrere il proprio tempo libero uscendo con la moglie, andando a trovare la sorella e di andare a messa nella chiesa di Ceparana;
di muoversi sul territorio con l'autobus poiché, pur avendo la patente, in assenza del permesso di soggiorno è impossibilitato ad intestarsi un'auto. Al termine dell'audizione la GI ha invitato le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale: l'Avv. Alimadhi, ha insistito per il riconoscimento del diritto al permesso per protezione speciale e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Tutto ciò premesso OSSERVA Preliminarmente In ordine all'eccezione di inammissibilità/improponibilità della domanda sollevata dal
- fondata sulla circostanza che il richiedente, in sede amministrativa, aveva CP_1 domandato il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d) bis, T.U.I., chiedendo solo in sede giurisdizionale il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, commi 1.1 e 1.2, T.U.I. – occorre osservare quanto segue. Ai sensi dell'art. 5, comma 9, T.U.I., l'Amministrazione, nell'esaminare una richiesta di permesso di soggiorno, è tenuta a verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di qualunque altro titolo di soggiorno previsto dal Testo Unico Immigrazione, provvedendo al rilascio del titolo corretto qualora ne ricorrano i requisiti, anche se non espressamente richiesto dall'istante. A conferma di tale interpretazione, l'art. 19, comma 1.2, T.U.I., nel testo applicabile ratione temporis, stabiliva che: “nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Sul punto è intervenuto anche il Ministero dell'Interno con circolare del 19 marzo 2021, precisando che dalla formulazione dell'art. 19, comma 1.2, T.U.I. si desume che la norma “disciplina il caso in cui lo straniero abbia presentato una istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per altro motivo (ad es. studio, lavoro, ecc.). In tale circostanza, il Questore, qualora ritenga possano ricorrere i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, previo parere favorevole della Commissione Territoriale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Tale interpretazione conferma che la è gravata CP_6 dall'obbligo di riconoscere la protezione speciale anche in prese a domanda amministrativa avente a oggetto un diverso titolo di soggiorno. La circostanza che la Commissione Territoriale, nel proprio parere, abbia comunque proceduto ad accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, T.U.I., evidenzia altresì come la stessa abbia ritenuto di dover svolgere una valutazione complessiva, idonea a ricomprendere tutte le possibili forme di protezione complementare, senza limitarsi all'oggetto formale dell'istanza amministrativa.
6 Dalle considerazioni sopra esposte emerge chiaramente come, se è la stessa Pubblica Amministrazione ad essere onerata di valutare la concedibilità tutte le possibili forme di protezioni complementari, senza limitarsi all'oggetto della domanda del richiedente, a maggior ragione l'organo Giudicante, chiamato a statuire su diritti soggettivi, dovrà valutare la sussistenza o meno dei requisiti per rilasciare un permesso di soggiorno diverso da quello specificatamente richiesto. In conclusione, deve ritenersi ammissibile il ricorso volto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale proposto in sede giurisdizionale da un ricorrente che, in sede amministrativa, si era limitato a richiedere un permesso per cure mediche. Ciò in quanto il ricorrente fa valere in giudizio una posizione di diritto soggettivo, la cui tutela può essere espressamente invocata, indipendentemente dal contenuto formale dell'istanza proposta alla Pubblica Amministrazione. La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va premesso che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale formalizzata il 21.02.2023) non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto;
ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente” (ovvero fino al 11.3.2023). Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), aveva modificato la disciplina delle protezioni
“complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del ,diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al
7 periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale
8 con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del buon percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativo svolto dall'istante. Il ricorrente, giunto in Italia nel 2022 unitamente alla moglie al fine di iniziare un percorso terapeutico per curare la propria infertilità, ha dato prova di grande determinazione ed impegno nel portare avanti il proprio percorso di integrazione. L'istante ha reperito fin da subito un'autonoma sistemazione alloggiativa, dapprima alla Spezia e successivamente in provincia di Massa Carrara, a Podenzana, ove ancora oggi risulta essere residente e ove ha preso in locazione un appartamento con la moglie. Dalla copiosa documentazione lavorativa depositata in atti, nonché dalle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente in sede di audizione nanti la GI, emerge come sia lo stesso sia la consorte svolgano attività lavorativa in regola. LE, dopo aver lavorato presso una lavanderia, ha trovato occupazione nel settore edile, dapprima con contratti a tempo determinato ed in ultimo presso la ditta Edil IT, con un contratto che, a seguito di alcune proroghe, a far data dal 31.01.2025 è stato trasformato a tempo indeterminato. Come risulta dall'estratto conto INPS nonché dalla CU 2025 e dalle buste paga relative al 2025, nonché come confermato in sede di audizione, il richiedente percepisce un guadagno mensile pari a circa 1.500 – 1.600 €, importo che può ritenersi più che sufficiente a garantire allo stesso un'indipendenza economica, considerato, tra le altre cose, che a tale cifra si va a sommare quella percepita dalla moglie per il proprio lavoro. Oltre all'impegno profuso per reperire una stabile occupazione LE ha dimostrato di essersi impegnato anche per l'apprendimento della lingua italiana, iscrivendosi e frequentando il CPIA della Spezia;
seppur non sia presente alcun attestato di conoscenza della lingua, lo stesso, in sede di audizione nanti la GI, ha dato prova di comprendere e sapersi esprimere in italiano in maniera sufficientemente adeguata. Oltre all'inserimento sotto il profilo occupazionale occorre rilevare come sia anche emersa la presenza di una sorella dell'istante sul TN. LE ha infatti dichiarato che la sorella, in Italia da oltre dieci anni, risiede alla Spezia insieme al compagno ed ai tre figli;
inoltre ha riferito di trascorrere parte del proprio tempo libero con la stessa. L'inserimento così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, che trova solo il culmine nella posizione lavorativa conseguita, la quale, deve ritenersi, si accompagna ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità.
9 Il patrimonio della personalità del ricorrente può, cioè, dirsi già arricchito dalle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Oltre all'inserimento così documentato occorre rilevare come il richiedente, in Italia, abbia il supporto oltreché della moglie, della propria sorella, stabilitasi alla Spezia insieme al marito ed ai tre figli. Sebbene in Albania lo stesso abbia ancora i genitori ed i fratelli, deve darsi prevalenza all'inserimento come sopra documentato e ai legami familiari presenti sul TN. Tutti questi elementi fanno propendere per il riconoscimento della protezione speciale. Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale e familiare, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023). Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale né carico pendente), dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi degli artt.32/3°comma d.lgs 25/2008 e 19, comma 1.2, primo periodo, TUI, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1. terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7, comma 2 e 3, D.L. 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina
10 previgente” ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà convertibile in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato anche sugli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio in ordine all'effettivo radicamento del ricorrente nel territorio italiano, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite. In considerazione dei redditi imponibili conseguiti nell'annualità 2024 superiori ai limiti per il riconoscimento del beneficio del gratuito patrocinio (v. CU 2025, con indicati redditi 2024 pari ad € 22.484,80) e della circostanza che il presente procedimento sia stato iscritto in data 13.6.2024, va revocata l'ammissione provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. terzo e quarto periodo d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente, dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore del richiedente LL ET, cittadino albanese, nato in [...] il [...], C.F.
. C.F._1
• Spese compensate. Visto l'art 136 D.P.R. 115/2002 REVOCA
• con effetto retroattivo, il provvedimento di ammissione in via anticipata e provvisoria del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Genova del 19.6.2024 nei confronti del ricorrente
Così deciso in camera di consiglio in data 9.12.2025
La Presidente relatrice Dott.ssa Laura Cresta
11
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21
LL ET / MINISTERO DELL'INTERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Laura Cresta Presidente relatrice Enzo Bucarelli Giudice Andrea Perelli Giudice
riunito nella Camera di consiglio del 9.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6085/ 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del 13.05.2024, n. protocollo: 0026499, con il quale il QUESTORE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per cure mediche ex art 19 comma 2 lett. d) TUI. proposto da LL ET, cittadino albanese, nato in [...] il [...], C.F.
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. GENTIAN C.F._1
ALIMADHI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento emesso dal Questore della Spezia in data 13.05.2024, notificato in data 14.05.2024, di rigetto dell'istanza, presentata in Questura in data 21.02.2023 e poi successivamente formalizzata il 22.03.2023, volta al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 comma 2 lett. D bis TUI. Il Questore premesso che l'istante, entrato sul TN in data 4.01.2023 con visto per motivi turistici, in forza dello stesso avrebbe potuto permanere regolarmente sul territorio nazionale per i successivi 90 giorni, rilevato come la Commissione Territoriale, con il provvedimento obbligatorio e vincolante del 22.06.2023, avesse espresso parere non favorevole al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche evidenziando
1 che “omissis… dalla documentazione prodotta non emergono elementi che facciano ritenere che il richiedente LL ET versi in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute dello stesso in caso di rientro nel Paese di origine…”, rilevato come, in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi, il difensore del richiedente avesse inviato due pec, la prima in data 19.07.2023 e la seconda in data 29.02.2024, contenenti osservazioni e documentazioni inidonee a consentire una revisione in senso favorevole del procedimento amministrativo, dato atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il ricorrente ha dichiarato di avere trasferito la propria residenza in Podenzana (MS), insieme alla coniuge a far data 02.04.2024, ha rigettato CP_2
l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche. La Commissione Territoriale, nel provvedimento relativo al ricorrente ed alla moglie dello stesso (anch'essa richiedente protezione speciale), dato atto della documentazione allegata (allegato integrativo, dichiarazione personale, copia passaporti, contratto di locazione, certificato di matrimonio, dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza e dello stato di famiglia, comunicazione di ospitalità e documento d'identità dell'ospitante, , documentazione medica che attesta che il signor LE Persona_1
ET è affett maschile con necrospermia) e lette le memorie personali dei componenti del nucleo familiare, ha ritenuto che le condizioni personali dei richiedenti non integrassero i presupposti di cui all'art. 19 D.lgs 286/98, non essendo emersi elementi da cui potersi dedurre che gli stessi, in caso di rimpatrio, potessero essere oggetto di persecuzione ovvero rischiare di essere sottoposti a tortura o trattamenti inumani e degradanti;
ha inoltre evidenziato come non risultassero sufficienti – in considerazione anche dell'età adulta degli stessi nonché dell'assenza, per quanto in atti, di una condizione individuale di vulnerabilità - la presenza in Italia da pochi mesi e la presenza sul territorio italiano di alcuni parenti ad attestare un loro effettivo radicamento personale nel Paese, tale per cui si potesse giungere alla conclusione che l'allontanamento dal Tn potesse costituire una violazione del diritto al rispetto della loro vita provata o familiare (art 19 c.
1.1 e art 8 CEDU). Ha poi rilevato come il richiedente non versasse in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, che potessero essere prese in considerazione ai fini delle valutazioni ex art 19 comma 2 lett. d) bis D.lgs 286/98 ed ha quindi rilasciato parere non favorevole al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto: che il ricorrente è affetto da subfertilità maschile con necrospermia, patologia invalidante che non gli permette di avere figli;
che già in Albania, insieme alla propria moglie, lo stesso aveva intrapreso percorsi terapeutici diretti a risolvere la problematica ma che gli era stato consigliato di farsi seguire in Italia dove esistono strumentazioni e tecniche più idonee e all'avanguardia; che per tale motivo i due coniugi avevano iniziato un percorso di screening e cure presso l'Azienda Ospedaliera universitaria di Pisa. Ha poi rilevato come, durante il periodo di permanenza in Italia, il ricorrente abbia intrapreso un ottimo percorso di integrazione, riuscendo a reperire attività lavorativa in regola e, dopo aver ottenuto i documenti necessari, abbia chiesto l'iscrizione anagrafica nel Comune di Podenzana. Ha sottolineato in ultimo che la moglie ha iniziato un percorso di procreazione medicalmente assistita presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa.
2 Ha censurato il provvedimento impugnato rilevando come l'organo amministrativo non avesse valutato correttamente tutta la documentazione versata in atti, valutazione che sicuramente avrebbe portato a ritenere come indefettibile la prosecuzione della terapia in Italia, trattandosi di trattamento continuativo essenziale per la conservazione dell'equilibrio psicofisico dell'istante. La difesa ha concluso pertanto nei seguenti termini:
“Chiede Che Codesto Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso proposto: In via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato;
Nel merito: in via principale dichiarare l'illegittimità, nullità e/o annullamento del provvedimento nr. Protocollo 0026499 del 13.05.2024 notificato il 14.05.2024 con il quale il Questore della Provincia di La Spezia negava il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 2, lett. D bis Dlgs 286/98 e di tutti gli atti ad essi presupposti e conseguenti, riformare i medesimi provvedimenti riconoscendo al ricorrente il diritto ad un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 c.
1.1. e c.
1.2 Dlgs 286/98. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”. Con le memorie successive al ricorso la difesa ha contestato quanto dedotto nella comparsa di costituzione e risposta depositata dal ed ha evidenziato come il CP_1 richiedente, insieme alla moglie, non abbia fatto ingresso con un visto turistico, essendo prevista la possibilità per i cittadini albanesi di entrare sul TN e permanervi per un massimo di 90 giorni senza la necessità di alcun visto. Con il ricorso e le successive memorie è stata depositata la seguente documentazione:
- provvedimento impugnato unitamente al parere della Commissione Territoriale e al riscontro ai motivi ostativi;
- documenti d' identità del ricorrente e della moglie, , nata in [...] CP_2
l'11.03.1997;
- certificato matrimonio albanese con avvenuto il 10.01.2018, CP_2 apostillato;
- documentazione medica relativa alle visite svolte in Italia, ove viene rilevata infertilità e da cui emerge essere seguito insieme alla moglie presso l'Ospedale Santa Chiara per fecondazione assistita, unitamente alla documentazione medica relativa alla moglie nonché ulteriore documentazione attestante il proseguimento del percorso sanitario per l'infertilità;
- modello C2 storico aggiornato al settembre 2024 da cui il richiedente risulta aver lavorato: - dal 14.7.2023 al 30.9.2023 c/o come operatore lavanderia;
CP_3
- dal 7.10.2023 al 29.12.2023 c/o come manovale edile;
- dal CP_4
01.02.2024 presso Edil IT di con contratto più volte CP_5 prorogato fino al 31.01.2025 e qualifica di manovale;
- estratto INPS aggiornato al 10.09.2024 da cui risulta aver percepito redditi pari ad € 8.297 nel 2023 ed € 12.555,00 nel 2024;
- busta paga per lavoro prestato presso per il mese di settembre 2023 CP_3 da cui risulta assunzione il 14.7.2023, scadenza il 30.9.2023, qualifica di operaio e imponibile parziale pari ad €4.962,69;
3 - buste paga per lavoro prestato presso da ottobre a dicembre 2023 CP_4
(imponibile irpef pari ad € 5.079,53) con assunzione il 7.10.2023 e cessazione il 29.12.2023 e qualifica di manovale;
- comunicazione unilav relativa all'assunzione presso BA JA edil IT dal 01.02.2024 al 30.04.2024 con qualifica di manovale;
comunicazione unilav relativa alla proroga del contratto fino al 31.07.2024 unitamente alla lettera di proroga, alle buste paga da febbraio a maggio 2024 (imponibile irpef pari ad € 7.617,96) nonché all'ulteriore proroga del contratto fino al 31.01.2025 con relativa comunicazione unilav e scheda anagrafico – professionale;
- lettera di trasformazione del contratto di lavoro presso da tempo CP_5 determinato a tempo indeterminato a far data dal 31.01.2025.
- CU 2025 relativa ai redditi 2024 per lavoro prestato presso BA JA - edil IT dal 01.02.2024 e in forze al 31.12.2024 pari ad € 22.484,80;
- buste paga per lavoro prestato presso Edil IT di da gennaio a CP_5 settembre 2025 da cui risulta imponibile parziale irpef pari ad € 18.627,83;
- attestato iscrizione al CPIA La Spezia classe A1 per a.s. 2025-2026;
- contratto di lavoro domestico a tempo determinato presso relativo Pt_1 Pt_2 alla moglie, dal 17.11.2023 al 17.12.2023, unitamente alla proroga fino al 17.1.2024 ed alla denuncia INPS per lavoro domestico e buste paga novembre 2023 (208,48) e dicembre 2023 (253,86);
- proroga contratto a tempo determinato part time (15h/sett) relativo alla moglie presso Il ristorante di ALE (Podenzana) fino al 31.10.2024, documento non firmato e datato 31.10.2024;
- richiesta iscrizione anagrafica presso Comune di Podenzana (MS) avanzata il 10.04.2024;
- contratto di locazione transitorio ad uso abitativo a nome del ricorrente e della moglie per appartamento in provincia di Massa, dal 20.5.2025, con durata di 1 anno, unitamente al certificato di residenza presso Comune di Podenzana nell'indirizzo indicato nel contratto. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 ed ha rilevato come il ricorrente fosse giunto in Italia in data 04.01.2023 con un visto turistico e come lo stesso avesse formalizzato la domanda in data 22.03.2023, ossia successivamente al D.L. 20/2023; ha poi evidenziato una tardività della notifica del ricorso, effettuata in data 21.11.2024 in vista dell'udienza del 09.04.2025. Nel merito ha evidenziato come il richiedente nella domanda presentata al Questore e nel corso di tutto il procedimento amministrativo avesse sempre richiesto solo il permesso per cure mediche, mentre con il ricorso aveva poi avanzato domanda di riconoscimento di protezione speciale, motivo per cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso stesso. Ha proseguito rilevando come i documenti prodotti in sede amministrativa non fossero apostillati, così come richiesto dalla normativa e come, in ogni caso, la patologia denunciata (azoospermia) non rientrasse tra quelle la cui gravità necessita di cure al di fuori dai confini nazionali, tenuto conto, tra l'altro che in Albania sono presenti numerosi centri per la cura dell'infertilità. Sulla documentazione prodotta in sede amministrativa ha evidenziato come i certificati medici a firma del Dott. e del Dott. fossero privi di timbro della Per_2 Per_3
4 struttura sanitaria o di medico convenzionato con il SSN oltreché di firma e di data certa, motivo per cui gli stessi dovrebbero essere considerati inutilizzabili. Dopo aver rilevato come anche il contratto di lavoro presso fosse privo di CP_3 data e di firma e pertanto fosse da considerare inutilizzabile, ha evidenziato come il ricorrente sia privo di qualsiasi titolo che lo autorizzi a svolgere un lavoro, avendo lo stesso richiesto un permesso di soggiorno per cure mediche. Ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e, in subordine, di respingere lo stesso. In allegato alla propria comparsa il ha depositato la documentazione relativa CP_1 al procedimento amministrativo già prodotta dal ricorrente. Dal certificato del casellario giudiziale, prodotto da parte ricorrente, aggiornato a giugno 2024, non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica della Spezia e di Massa, ultimo aggiornamento al mese di giugno 2024. La trattazione ed istruttoria del procedimento Nella fase sommaria, valutati i certificati di rito, la Giudice, con decreto del 12.07.2024, rilevata la competenza e la tempestività della domanda, rilevato che nel caso in esame non si applichi la novella alla disciplina della protezione speciale apportata dal D.L. 20/2023 trattandosi di domanda presentata in data 21.02.203, ritenute le argomentazioni di parte ricorrente in ordine all'istanza di sospensione condivisibili tenuto conto della sua presenza sul TN fin dal 2023, dell'attività lavorativa svolta, in regola e con buona retribuzione, della presenza della moglie, con la quale vive in autonomia in un appartamento regolarmente condotto in locazione in provincia di Massa Carrara, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Alla successiva udienza, rilevata la mancata notifica da parte del ricorrente del ricorso e del decreto fissazione udienza a parte convenuta e vista l'istanza di rimessione in termini per provvedere alla notifica a controparte, la GI ha rinviato all'udienza del 09.04.2025 ove, dato atto dell'avvenuta costituzione del , rilevato come CP_1
l'istanza ex art 19 TUI fosse stata presentata in data 21.02.2023 (come emerge dallo stesso Decreto del Questore impugnato) con conseguente applicazione della disciplina previgente al D.L. 2072023, ha confermato la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha rinviato all'udienza del 20.11.2025 per l'audizione del ricorrente. Durante l'audizione, tenutasi mediante collegamento audiovisivo da remoto, davanti alla GI il 20.11.2025, il ricorrente, che ha sostenuto l'intero esame in italiano, in sintesi, ha raccontato di essere giunto in Italia nel 2022 insieme alla moglie;
di avere una famiglia di origine composta dai genitori, un fratello e due sorelle, tutti residenti in [...]e con cui ha mantenuto i contatti;
di avere studiato senza terminare le scuole superiori e di aver lavorato come muratore in Albania;
di aver deciso di lasciare il proprio Paese su consiglio di un amico per svolgere delle visite con il Dottor Canale dell'Ospedale di Pisa;
di aver iniziato una terapia farmacologica con il suddetto Dottore, insieme alla moglie, e di avere appuntamenti mensili presso lo stesso. Ha poi precisato di essere venuto in Italia per essere seguito meglio per la propria problematica di salute, poiché in Albania non conoscono la sua patologia e non lo hanno preso in carico. Riguardo al suo percorso in Italia, ha spiegato di aver inizialmente abitato a La Spezia e di aver poi preso in locazione un appartamento a Podenzana (MS), insieme alla moglie, per il quale corrisponde un canone di locazione mensile pari ad € 500,00; di essere iscritto e frequentare il CPIA della Spezia, corso di alfabetizzazione livello A1; di non
5 aver mai svolto corsi di formazione e di aver iniziato a lavorare fin da subito, regolarmente. Sul punto ha precisato di aver lavorato inizialmente in una lavanderia e successivamente nel campo dell'edilizia; di essere attualmente impiegato presso Edil IT di ove riveste la mansione di operaio di livello 2 in vari cantieri tra CP_5
Liguria, T milia Romagna, e di avere un guadagno mensile pari a circa 1.500/1.600 €. Ha poi riferito che anche la moglie lavora, presso un ristorante a Podenzana, e di avere una sorella, che vive in provincia della Spezia insieme al marito e a tre Persona_1 figli da circa 10 anni. Ha infine dichiarato di trascorrere il proprio tempo libero uscendo con la moglie, andando a trovare la sorella e di andare a messa nella chiesa di Ceparana;
di muoversi sul territorio con l'autobus poiché, pur avendo la patente, in assenza del permesso di soggiorno è impossibilitato ad intestarsi un'auto. Al termine dell'audizione la GI ha invitato le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale: l'Avv. Alimadhi, ha insistito per il riconoscimento del diritto al permesso per protezione speciale e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Tutto ciò premesso OSSERVA Preliminarmente In ordine all'eccezione di inammissibilità/improponibilità della domanda sollevata dal
- fondata sulla circostanza che il richiedente, in sede amministrativa, aveva CP_1 domandato il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d) bis, T.U.I., chiedendo solo in sede giurisdizionale il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, commi 1.1 e 1.2, T.U.I. – occorre osservare quanto segue. Ai sensi dell'art. 5, comma 9, T.U.I., l'Amministrazione, nell'esaminare una richiesta di permesso di soggiorno, è tenuta a verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di qualunque altro titolo di soggiorno previsto dal Testo Unico Immigrazione, provvedendo al rilascio del titolo corretto qualora ne ricorrano i requisiti, anche se non espressamente richiesto dall'istante. A conferma di tale interpretazione, l'art. 19, comma 1.2, T.U.I., nel testo applicabile ratione temporis, stabiliva che: “nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Sul punto è intervenuto anche il Ministero dell'Interno con circolare del 19 marzo 2021, precisando che dalla formulazione dell'art. 19, comma 1.2, T.U.I. si desume che la norma “disciplina il caso in cui lo straniero abbia presentato una istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per altro motivo (ad es. studio, lavoro, ecc.). In tale circostanza, il Questore, qualora ritenga possano ricorrere i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, previo parere favorevole della Commissione Territoriale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Tale interpretazione conferma che la è gravata CP_6 dall'obbligo di riconoscere la protezione speciale anche in prese a domanda amministrativa avente a oggetto un diverso titolo di soggiorno. La circostanza che la Commissione Territoriale, nel proprio parere, abbia comunque proceduto ad accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, T.U.I., evidenzia altresì come la stessa abbia ritenuto di dover svolgere una valutazione complessiva, idonea a ricomprendere tutte le possibili forme di protezione complementare, senza limitarsi all'oggetto formale dell'istanza amministrativa.
6 Dalle considerazioni sopra esposte emerge chiaramente come, se è la stessa Pubblica Amministrazione ad essere onerata di valutare la concedibilità tutte le possibili forme di protezioni complementari, senza limitarsi all'oggetto della domanda del richiedente, a maggior ragione l'organo Giudicante, chiamato a statuire su diritti soggettivi, dovrà valutare la sussistenza o meno dei requisiti per rilasciare un permesso di soggiorno diverso da quello specificatamente richiesto. In conclusione, deve ritenersi ammissibile il ricorso volto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale proposto in sede giurisdizionale da un ricorrente che, in sede amministrativa, si era limitato a richiedere un permesso per cure mediche. Ciò in quanto il ricorrente fa valere in giudizio una posizione di diritto soggettivo, la cui tutela può essere espressamente invocata, indipendentemente dal contenuto formale dell'istanza proposta alla Pubblica Amministrazione. La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va premesso che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale formalizzata il 21.02.2023) non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto;
ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente” (ovvero fino al 11.3.2023). Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), aveva modificato la disciplina delle protezioni
“complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del ,diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al
7 periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale
8 con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del buon percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativo svolto dall'istante. Il ricorrente, giunto in Italia nel 2022 unitamente alla moglie al fine di iniziare un percorso terapeutico per curare la propria infertilità, ha dato prova di grande determinazione ed impegno nel portare avanti il proprio percorso di integrazione. L'istante ha reperito fin da subito un'autonoma sistemazione alloggiativa, dapprima alla Spezia e successivamente in provincia di Massa Carrara, a Podenzana, ove ancora oggi risulta essere residente e ove ha preso in locazione un appartamento con la moglie. Dalla copiosa documentazione lavorativa depositata in atti, nonché dalle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente in sede di audizione nanti la GI, emerge come sia lo stesso sia la consorte svolgano attività lavorativa in regola. LE, dopo aver lavorato presso una lavanderia, ha trovato occupazione nel settore edile, dapprima con contratti a tempo determinato ed in ultimo presso la ditta Edil IT, con un contratto che, a seguito di alcune proroghe, a far data dal 31.01.2025 è stato trasformato a tempo indeterminato. Come risulta dall'estratto conto INPS nonché dalla CU 2025 e dalle buste paga relative al 2025, nonché come confermato in sede di audizione, il richiedente percepisce un guadagno mensile pari a circa 1.500 – 1.600 €, importo che può ritenersi più che sufficiente a garantire allo stesso un'indipendenza economica, considerato, tra le altre cose, che a tale cifra si va a sommare quella percepita dalla moglie per il proprio lavoro. Oltre all'impegno profuso per reperire una stabile occupazione LE ha dimostrato di essersi impegnato anche per l'apprendimento della lingua italiana, iscrivendosi e frequentando il CPIA della Spezia;
seppur non sia presente alcun attestato di conoscenza della lingua, lo stesso, in sede di audizione nanti la GI, ha dato prova di comprendere e sapersi esprimere in italiano in maniera sufficientemente adeguata. Oltre all'inserimento sotto il profilo occupazionale occorre rilevare come sia anche emersa la presenza di una sorella dell'istante sul TN. LE ha infatti dichiarato che la sorella, in Italia da oltre dieci anni, risiede alla Spezia insieme al compagno ed ai tre figli;
inoltre ha riferito di trascorrere parte del proprio tempo libero con la stessa. L'inserimento così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, che trova solo il culmine nella posizione lavorativa conseguita, la quale, deve ritenersi, si accompagna ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità.
9 Il patrimonio della personalità del ricorrente può, cioè, dirsi già arricchito dalle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Oltre all'inserimento così documentato occorre rilevare come il richiedente, in Italia, abbia il supporto oltreché della moglie, della propria sorella, stabilitasi alla Spezia insieme al marito ed ai tre figli. Sebbene in Albania lo stesso abbia ancora i genitori ed i fratelli, deve darsi prevalenza all'inserimento come sopra documentato e ai legami familiari presenti sul TN. Tutti questi elementi fanno propendere per il riconoscimento della protezione speciale. Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale e familiare, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023). Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale né carico pendente), dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi degli artt.32/3°comma d.lgs 25/2008 e 19, comma 1.2, primo periodo, TUI, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1. terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7, comma 2 e 3, D.L. 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina
10 previgente” ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà convertibile in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato anche sugli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio in ordine all'effettivo radicamento del ricorrente nel territorio italiano, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite. In considerazione dei redditi imponibili conseguiti nell'annualità 2024 superiori ai limiti per il riconoscimento del beneficio del gratuito patrocinio (v. CU 2025, con indicati redditi 2024 pari ad € 22.484,80) e della circostanza che il presente procedimento sia stato iscritto in data 13.6.2024, va revocata l'ammissione provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. terzo e quarto periodo d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente, dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore del richiedente LL ET, cittadino albanese, nato in [...] il [...], C.F.
. C.F._1
• Spese compensate. Visto l'art 136 D.P.R. 115/2002 REVOCA
• con effetto retroattivo, il provvedimento di ammissione in via anticipata e provvisoria del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Genova del 19.6.2024 nei confronti del ricorrente
Così deciso in camera di consiglio in data 9.12.2025
La Presidente relatrice Dott.ssa Laura Cresta
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21