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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/10/2025, n. 4452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4452 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 22/10/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa AU GE, alle ore 9,00 chiamato il procedimento iscritto al n. 8585/2024 RGL, promosso da
Parte_1
CONTRO
CP_1
È presente l'avv. MARCO ONORATO per parte ricorrente che contesta le risultanze della
CTU e chiede la rinnovazione della stessa o, quanto meno, il richiamo del consulente non ritenendo equa la valutazione conclusiva;
in subordine conclude come in atti.
E' pure presente l'Avv. LA VALLE LUIGI che si si oppone alla rinnovazione e/o al richiamo della consulenza, non sussistendone i presupposti e conclude come in atti chiedendo che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.30
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Successivamente, alle ore 14.20 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa AU GE, nella causa iscritta al n° 8585/2024 R.G.L. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. MARCO Parte_1
ONORATO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Palermo, via Raffaello n. 9, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
- in persona del Controparte_2
Sicilia, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante Controparte_3
58/d, rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE CACIOPPO, giusta procura generale alle liti in notaio di Palermo. Persona_1
- resistente -
OGGETTO : RICONOSCIMENTO MALATTIA PROFESSIONALE
All'udienza del 22 ottobre 2025 ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Rigetta il ricorso.
❖ Compensa le spese di lite.
❖ Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.6.2024, il ricorrente come in epigrafe indicato, dopo aver premesso:
2 - d'aver lavorato alle dipendenze dirette della società Fincantieri s.p.a. (dal 1975 al
1992) presso la sede di lavoro sita a Palermo in via dei Cantieri n. 75, svolgendo le mansioni di “elettricista e addetto alle riparazioni navali”, sia a terra in officina sia a bordo delle navi in allestimento, costruzione, riparazione e trasformazione;
- d'essere stato esposto negli anni a polveri di amianto;
- d'essere affetto da “multipli ispessimenti sub pleurici, bronchiectasie, area atelectasica adesa alla pleura costo-parietale, calcificazioni intraparenchimali”, tutte malattie professionali asbesto correlate;
- d'aver presentato regolare denuncia all' in data 5.8.2022, che con CP_1
provvedimento del 15/10/2022 gli riconosceva “danno anatomico” nella misura del
5%;
- d'aver proposto in data 25/09/2023 ricorso amministrativo a seguito del quale l chiudeva il procedimento con provvedimento del 10/10/2023 con il quale CP_2
rigettava l'opposizione in quanto “riesaminati gli atti in possesso di questo e CP_2
valutata l'intera documentazione sanitaria prodotta, l'opposizione stessa non può essere accolta in quanto le motivazioni presentate non sono tali da modificare il giudizio medico legale precedentemente espresso”; conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l' per ivi sentire accogliere le CP_1
seguenti domande : “- accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto da malattia professionale tabellata consistente in multipli ispessimenti sub pleurici, bronchiectasie, area atelectasica adesa alla pleura costo-parietale, calcificazioni intraparenchimali e/o da qualsiasi altra tecnopatia che dovesse ritenersi emergente dal quadro clinico descritto in sede di denunzia di malattia professionale;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della predetta malattia, presentava sin dalla data di contrazione della stessa, un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari ad una percentuale dal 6% 15%, o pari ad una maggiore o minore percentuale, comunque superiore al 5%, che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in rendita (nel caso di menomazione accertata pari o superiore al 16%) ovvero in capitale (nel caso di menomazione accertata tra il 6 ed il 15%) per il danno biologico e/o patrimoniale da
3 inabilità permanente accertata nella misura della percentuale che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di eventuale Consulenza Tecnica d'Ufficio, secondo le tabelle delle menomazioni e dell'indennizzo biologico applicabili.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' contestando la CP_1
fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto, ribadendo la correttezza dell'iter amministrativo nel corso del quale erano stati riconosciuti al ricorrente reliquati permanenti nella misura del 5% correlati all'attività lavorativa svolta.
La causa, istruita con l'espletamento di c.t.u. medico-legale affidata alla Dr.ssa
, all'odierna udienza, viene decisa come da dispositivo in epigrafe Persona_2
e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il CTU incaricato, dopo avere esaminato l'intera documentazione medica versata in atti e sottoposto a visita il ricorrente, ha rilevato che “[..] nel caso di specie il sig. risulta affetto da un quadro patologico di asbestosi pleuro-polmonare in Pt_1
associazione a bronchiectasie/enfisema polmonare. Si hanno, dunque, differenti quadri patologici a carico dell'apparato respiratorio, entrambi concausanti della sintomatologia di cui è affetto il ricorrente, ma di diversa eziologia: 1) il quadro di asbestosi polmonare, la cui insorgenza è già riconosciuta in nesso causale con l'esposizione durante l'attività lavorativa, confermato dalla presenza di multipli ispessimenti sub-pleurici ai segmenti posteriori dei lobi superiori ed apicali dei lobi inferiori, evinta dall'esame TC ad alta risoluzione (HRCT); 2) il quadro di broncopneumopatia cronica ostruttiva, insorto verosimilmente a seguito dell'abitudine al tabagismo, confermato dalla presenza del quadro enfisematoso/atelettasico. Pertanto, solo una quota parte del quadro patologico a carico dell'apparato respiratorio risulta in correlazione causale con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ovverosia il quadro di asbestosi polmonare [..]”
Il CTU, pertanto, concludeva il proprio elaborato ritenendo che “[..] sulla scorta dei riferimenti tabellari previsti dal D.M. del 12 luglio 2000, in riferimento alla voce CP_1 tabellata al codice 331, appare equo riconoscere per l'asbestosi pleuro-polmonare da cui risulta affetto il sig. una percentuale di danno biologico del 5% [..]”. Pt_1
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. - avverso le quali le parti non hanno formulato osservazioni tecniche - vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e
4 sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali, sicché non si ritiene di procedere al richiamo del CTU (e tanto meno alla rinnovazione), come richiesto da parte ricorrente.
In termini conclusivi dunque, il ricorso va respinto in quanto pur essendo riconosciuto il nesso causale, il danno lamentato non è indennizzabile essendo valutato in misura inferiore rispetto alla franchigia prevista ex lege.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto delle risultanze della valutazione medico- legale, ricorrono giustificati motivi per compensarle integralmente tra le parti mentre vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente le spese della consulenza tecnica, già liquidate, stante la dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza del 22 ottobre 2025
Il Giudice
AU GE
5