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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 08/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 05.02.2025 al n. 590 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promossa da Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CRISTINA C. PE-
[...] C.F._1
SCATORE e (C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. MAILA ZAMBON,
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate nel ricorso congiuntamente depo- sitato in data 04/06.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 04/06.02.2025 i ricorrenti hanno allegato di aver contratto matrimonio in data 01.10.1994 in Somma Lombardo (VA), che dall'unione co- niugale sono nati i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti (il Per_1
05.07.1997), (il 17.03.2001) e (il 18.10.2002), di essersi separati con- Per_2 Per_3
sensualmente giusto decreto di omologa reso da questo Tribunale in data 31.07.2012, di essere divorziati in forza della sentenza n. 1167/2015 pubblicata da questo Tribunale in data 24.07.20151, che le condizioni del loro divorzio sono state parzialmente modificate con la sentenza n. 6/2023 pubblicata da questo Tribunale in data 15.03.20232 e che i figli e vivono con la madre ma “oramai maggiorenni, hanno entrambi reperito at- Per_2 Per_3
tività lavorativa e sono percettori di reddito” e hanno chiesto ulteriormente e parzialmente mo- dificare le condizioni del loro divorzio come segue:
“il sig. in virtù del fatto che i figli e maggiorenni ed economicamen- Controparte_2 Per_2 Per_3
te autosufficienti, convivono con la madre continuerà a collaborare al loro mantenimento sino al
15/10/2025 compreso, obbligandosi a versare direttamente alla sig.ra la somma mensile di € CP_1
250,00 (€ 125,00 per figlio) a far data dal 15/12/2025, dichiarando che anche qualora dopo tale data i figli continueranno a vivere con la madre alcun assegno di contributo al mantenimento dovrà più versare il padre per i figli e Per_2 Per_3
- Detto accordo viene assunto a completa tacitazione di qualsivoglia reciproca pretesa passata, presente e futura, pro bono pacis e nel primigenio interesse dei figli”.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Le condizioni concordate dai ricorrenti non presentano profili di contrarietà né al buon costume né all'ordine pubblico e, per l'effetto, le domande congiuntamente formulate meritano essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti per la parziale modifica delle condizioni del divorzio di cui alla sentenza n. 1167/2015 pubblicata da questo Tribunale in data
24.07.2015 (già parzialmente modificate a mezzo della sentenza n. 6/2023 pubblicata da questo Tribunale in data 15.03.2023) e DISPONE in conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 07.02.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
sieme ai figli e , in altro immobile sito in Solbiate Arno (VA), Via Monforte n. 25: v. doc. 2 Per_3 Per_2
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1A mezzo della quale, tra l'altro, al punto n. 3 era stata disposta l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e al punto n. 4 era stato quantificato il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto dei figli all'epoca minorenni nell'importo complessivo mensile di € 500,00: v. doc. 1 2 A mezzo della quale è stata revocata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente in ragione del suo trasferimento, in-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 05.02.2025 al n. 590 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promossa da Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CRISTINA C. PE-
[...] C.F._1
SCATORE e (C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. MAILA ZAMBON,
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate nel ricorso congiuntamente depo- sitato in data 04/06.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 04/06.02.2025 i ricorrenti hanno allegato di aver contratto matrimonio in data 01.10.1994 in Somma Lombardo (VA), che dall'unione co- niugale sono nati i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti (il Per_1
05.07.1997), (il 17.03.2001) e (il 18.10.2002), di essersi separati con- Per_2 Per_3
sensualmente giusto decreto di omologa reso da questo Tribunale in data 31.07.2012, di essere divorziati in forza della sentenza n. 1167/2015 pubblicata da questo Tribunale in data 24.07.20151, che le condizioni del loro divorzio sono state parzialmente modificate con la sentenza n. 6/2023 pubblicata da questo Tribunale in data 15.03.20232 e che i figli e vivono con la madre ma “oramai maggiorenni, hanno entrambi reperito at- Per_2 Per_3
tività lavorativa e sono percettori di reddito” e hanno chiesto ulteriormente e parzialmente mo- dificare le condizioni del loro divorzio come segue:
“il sig. in virtù del fatto che i figli e maggiorenni ed economicamen- Controparte_2 Per_2 Per_3
te autosufficienti, convivono con la madre continuerà a collaborare al loro mantenimento sino al
15/10/2025 compreso, obbligandosi a versare direttamente alla sig.ra la somma mensile di € CP_1
250,00 (€ 125,00 per figlio) a far data dal 15/12/2025, dichiarando che anche qualora dopo tale data i figli continueranno a vivere con la madre alcun assegno di contributo al mantenimento dovrà più versare il padre per i figli e Per_2 Per_3
- Detto accordo viene assunto a completa tacitazione di qualsivoglia reciproca pretesa passata, presente e futura, pro bono pacis e nel primigenio interesse dei figli”.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Le condizioni concordate dai ricorrenti non presentano profili di contrarietà né al buon costume né all'ordine pubblico e, per l'effetto, le domande congiuntamente formulate meritano essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti per la parziale modifica delle condizioni del divorzio di cui alla sentenza n. 1167/2015 pubblicata da questo Tribunale in data
24.07.2015 (già parzialmente modificate a mezzo della sentenza n. 6/2023 pubblicata da questo Tribunale in data 15.03.2023) e DISPONE in conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 07.02.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
sieme ai figli e , in altro immobile sito in Solbiate Arno (VA), Via Monforte n. 25: v. doc. 2 Per_3 Per_2
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1A mezzo della quale, tra l'altro, al punto n. 3 era stata disposta l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e al punto n. 4 era stato quantificato il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto dei figli all'epoca minorenni nell'importo complessivo mensile di € 500,00: v. doc. 1 2 A mezzo della quale è stata revocata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente in ragione del suo trasferimento, in-