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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del Giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato all'udienza del 16 gennaio 2025 trattata ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado, iscritta al n° RG. 7296/2021 del Tribunale di Velletri trattenuta in decisione all'udienza del 16.1.2025 , promossa da
), rappresentata e difesa dall'Avv. Agostino Silvestri, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Albano Laziale via Abetonia 22/A ;
OPPONENTE nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore, non in proprio CP_1 P.IVA_1 ma quale mandataria della (già , ), in forza di CP_2 Controparte_3 P.IVA_2 procura speciale allegata in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Maria Panini , giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
OPPOSTA
Oggetto: contratti bancari;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16 gennaio 2025;
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il d.i. 1797/2021 emesso in favore della opposta per Parte_1
l'importo di € 15.029,73 eccependo in via preliminare la improcedibilità della domanda per mancato
1 esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e nel merito deducendo che si contestava il credito azionato;
che mancava in atti il contratto di conto corrente n. 11538/36 stipulato con che il contratto allegato in fase monitorio non era quello posto a fondamento del credito CP_4 ossia quello relativo al conto corrente numero 11538N del 13.08.2002; che parte opposta non aveva depositato alcun estratto conto relativo al conto corrente azionato;
che l'allegato 3 al ricorso monitorio concerneva diverso rapporto;
che la raccomandata allegata in tale sede era stata inviata ad Persona_1 che tale raccomandata aveva poi ad oggetto i rapporti relativi al conto corrente n. 12295.72 intestati a che l'estratto conto allegato era relativo al saldo contabile di altro rapporto del Controparte_5
Monte dei Paschi di Siena;
che si contestava poi la titolarità in capo all'opposta del credito azionato;
che la opponente aveva estinto ogni suo debito nei confronti di banca e non aveva alcuna CP_4 posizione debitoria nei confronti di Banca Monte dei Paschi.
Per questi motivi
, ha chiesto la revoca del d.i. opposto.
Per_ Assegnato il fascicolo alla dott.ssa , sentite le parti all'udienza del 4.3.22 e dichiarata la contumacia di parte opposta, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. previa assegnazione alle parti di un termine sino a 10 giorni prima per brevi note conclusionali.
Con comparsa del 6.4.22 si è costituita la società indicata in epigrafe deducendo che il credito azionato in via monitoria aveva ad oggetto il saldo negativo del conto corrente n. 11538/36 stipulato tra l'opponente e e garantito da fideiussione della sig.ra che l'opposta era mandataria Controparte_6 Parte_2 di titolare del credito azionato in via monitoria per averlo acquistato da resasi CP_2 CP_7 cessionaria del credito da (banca incorporante la allora Controparte_8 [...]
; che la notifica del d.i. era avvenuta in data 10.8.2021 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; che Controparte_6
l'opposizione era stata notificata in data 4.11.21; che l'opposizione era tardiva dal momento che dalla copia notificata del d.i. emergeva che il piego non era stato notificato con CAD inviata il 27.8.2021; che in caso di deposito dell'atto notificato presso l'ufficio postale, la notifica si doveva considerata perfezionata decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata contenente la notizia di deposito;
che la notifica della comunicazione di avvenuto deposito era avvenuta in data 27.8.21 e pertanto la notifica si era perfezionata in data 6.9.2021; che pertanto il termine di opposizione scadeva in data
18.10.21; che l'opposizione per quanto datata 18.10.21 era stata notificata via pec in data 4.11.21; che si eccepiva la tardiva iscrizione a ruolo dell'opposizione in quanto occorsa in data 29.11.21; che l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte opponente non era fondata, sussistendo tale obbligo solo dopo la pronuncia sulla provvisoria esecutività del d.i.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto.
2 Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 11.6.24, a fronte dell'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte opponente, è stato assegnato a parte opposta termine per l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatorio ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis d.ls. m. 28/2010. Verificato
l'adempimento di parte opposta, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e all'odierna udienza, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno discusso la causa come da note di udienza depositate in atti.
L'opposizione è infondata.
Va in via preliminare rilevata la tardività dell'opposizione proposta da parte opponente in quanto notificata in data 4.11.2021 mediante comunicazione via pec all'opposta ed iscritta a ruolo in data
9.11.2021. A prescindere dall'eccezione spiegata in tal senso dall'opposta costituitasi invero tardivamente, deve ritenersi che la questione della tardività dell'opposizione sia pacificamente rilevabile anche d'ufficio inerendo la stessa l'ammissibilità della domanda e pertanto rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, senza neanche soggiacere per questo motivo al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. (cfr. Cass.
Civ.. Sez.V, n. 32527/22, Cass. Civ., Sez. III, n. 1019/16).
Come noto il termine di 40 giorni per proporre l'opposizione ex art. 641 c.p.c. decorre dal perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo ed ha natura perentoria, pertanto la relativa violazione determina l'inammissibilità dell'opposizione per tardività.
Ai fini del perfezionamento della notifica, va osservato che nel caso di temporanea assenza del destinatario dell'atto da notificare, opera il disposto dell'art. 8 l. n.890/1982 a mente del quale che “del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento …. con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.
5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso,
l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione”. In particolare, il termine di dieci giorni sopra indicato “deve essere qualificato come termine "a decorrenza successiva" e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale. Tale termine deve ritenersi compreso fra quelli "per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza" di cui all'art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, ove il "dies ad quem" del medesimo vada a
3 scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo” (Cass.
Civ., S.U. n. 1418/2012).
Ne consegue che, ai fini della tempestività dell'opposizione, in caso di notifica non eseguita per temporanea assenza del destinatario, “ la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all' art. 1335 c.c. (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 6 Ordinanza 8895/2022)” (Trib. Roma,
Sez. XVI, n. 11700/2024).
Ciò posto, va rilevato che, come emerge dal doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione di parte opposta,
a seguito della spedizione del ricorso monitorio e del d.i. oggetto di causa eseguita in data 6.8.21, la notifica non è stata consegnata per temporanea assenza della destinataria/odierna opponente ed è stata quindi spedita in data 10.8.21 la C.A.D. n. 6285199232 2 (cfr. pag. 8 doc. 2 sopra richiamato) cui è seguita la dichiarazione del preposto dell'Ufficio Postale di mancato ritiro e rispedizione al mittente in data 27.8.21.
Deve quindi ritenersi che, a fronte di una notifica perfezionata in data 23.8.21 (10 giorni dopo la spedizione del 10.8.21), gravava sull'odierna opponente l'onere di proporre opposizione entro l'11.10.2021, tenuto conto della sospensione feriale, cosa non avvenuta nel caso in esame essendo stato l'atto di citazione in opposizione notificato in data 4.11.2021 (ricevuta consegna pec allegata all'atto di citazione).
Non si può infine condividere quanto allegato dall'opponente circa l'individuazione del dies a quo ai fini del giudizio di tempestività dell'opposizione nella data del 12.10.2021 ossia allorquando l'atto era stato consegnato il plico (cfr. doc. allegato alle note di udienza del 15.7.22) ove appunto alla data del 12.10.11
è indicata la dicitura “consegnato” alla luce del richiamato art. 8 V comma l. n.890/1982, essendo stata la ricezione dell'atto posteriore al decorso del termine di 10 giorni previsto dal precedente comma dell'art.
8. A ciò si aggiunga che dal documento prodotto da parte opponente allegato alle note del 15.7.22 emerge che, dopo il tentativo di consegna del 10.8.2021 non andato a buon fine, il plico era “disponibile per il ritiro presso l'Ufficio postale a partire dal 12.8.21”, pur essendo stato poi “consegnato” in data 12.10.21.
Va infine dato atto dell'adempimento di parte opposta alla condizione di procedibilità ex art. 5 d.ls.
58/2010, come documentato dal verbale negativo di mediazione depositato in atti, essendo per altro tale
4 adempimento necessario ai fini della predetta normativa solo all'esito della pronuncia nel giudizio di opposizione circa la concessione della provvisoria esecutività al d.i. opposto.
L' opposizione va quindi dichiarata inammissibile in quanto tardiva e il d.i. opposto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo nei parametri minimi tenuto conto del valore della causa, della relativa non complessità e dell'attività espletata dalle parti, vanno poste a carico di parte opponente base al principio della soccombenza.
Resta assorbita ogni eccezione rilevabile dalle parti o d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Trimani
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