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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/10/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
MA, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2025 , nella causa iscritta al n. 3658 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa giusta mandato Parte 1 in calce allegato al fascicolo telematico dall'Avv. Pasquale Biondi e con lo stesso domiciliata digitalmente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: Email 1
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Morreale Agnello ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente;
RESISTENTE
NONCHÉ
(C.F. P.IVA 1 ), in Controparte 2 persona del Curatore;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.9.2024 la ricorrente in epigrafe identificata ha esposto:
-di avere prestato lavoro subordinato, in virtù di un contratto a tempo pieno e indeterminato, alle dipendenze della società di Controparte_3 diritto privato di proprietà della città metropolitana di Napoli, operante nel settore del trasporto pubblico ed avente alle proprie dipendenze più di 50 addetti dal 04/10/2005 al
30/11/2019; -che in virtù della dimensione aziendale la CP 3 ha versato, sin dal 01/07/2007, le quote di TFR maturate dalla ricorrente e rimaste in Azienda presso il Fondo di Tesoreria previsto all'art. 1, comma 755, della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007) e gestito dall' CP_1; che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, alla ricorrente è stato corrisposto il TFR soltanto in maniera parziale, essendo stati erogati dalla datrice di lavoro solo 5 acconti del complessivo importo di € 12.625,20;
,-che detti pagamenti parziali sono stati effettuati dalla CP 3 che ha anticipato le relative somme per conto del Fondo di Tesoreria gestito dall' CP_1, portando in compensazione i pagamenti con i debiti contributivi dell'Azienda nei confronti dell'Istituto di Previdenza.
-di non avere più ottenuto alcun altro pagamento a titolo di Trattamento di fine rapporto a seguito della crisi economica e finanziaria che ha colpito la CP_3 ;
-che la CP 3 matricola CP 1 5100545156, è stata, quindi, dichiarata fallita con sentenza '
n. 37/2022 del Tribunale di Napoli;
--di avere richiesto all' CP 1 Direzione Provinciale di Benevento, il pagamento diretto del
T.F.R. di competenza del fondo di Tesoreria CP_1;
CP
-che l'
- ha rigettato la domanda adducendo la seguente motivazione: "L'importo richiesto
è comprensivo degli accantonamenti effettuati dalla matricola aziendale 0806214267 con la quale è tuttora in essere il rapporto di lavoro. Inoltre gli acconti ricevuti ed indicati non evidenziano l'IRPEF versata";
-che gli accantonamenti effettuati dalla matricola aziendale 0806214267 sono quelli effettuati dalla società CP 4 che è divenuta la nuova datrice di lavoro della ricorrente con decorrenza dal 01/12/2019;
-che risulta che, al 30/11/2019, risultava accantonato in favore della ricorrente l'importo di €
25.224,17 versato interamente dalla CP 3 matricola aziendale CP 1 5100545156 e che, '
successivamente al 30/11/2019, la datrice di lavoro CP 3 matricola CP 1 5100545156, ha versato in favore della ricorrente presso il Fondo di Tesoreria dell CP 1 le ulteriori seguenti somme: € 26,26 nel mese di dicembre 2019; € 0,65 nel mese di gennaio 2020.
Tanto premesso ha chiesto di: “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento del saldo del TFR maturato alle dipendenze della CP_3 e versato al Fondo di
Tesoreria dell' CP_1 pari ad € 12.891,66; 2) Per l'effetto, condannare l'CP_1 in persona del suo legale rappresentante p.t, al pagamento della somma di € 12.891,66 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione ex art.429 c.p.c.; 3) Condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M.
55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto.
Instaurato il contraddittorio si è costituito l'CP 1, chiedendo il rigetto del ricorso.
Controparte_2 regolarmente convenuto è rimasto Il
contumace. La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Per quanto attiene la legittimità della pretesa della ricorrente è necessario analizzare le norme disciplinanti la fattispecie concreta.
Dispone la Legge del 27/12/2006 - N. 296 art.1 commi 755 e 756: "755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall' CP_1 su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo". Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti.
La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.
Le modalità di funzionamento del Fondo sono state disciplinate con D.M. 30 gennaio 2007, il quale, nel ribadire che le prestazioni sono erogate con le modalità di cui all'art. 2120 c.c., in riferimento alla sola quota maturata a decorrere dall'1 gennaio 2007, ne demanda il versamento al datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti per il mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese. A tal fine, si prevede che gli enti previdenziali interessati debbano comunicare al Fondo le informazioni necessarie per ottemperare agli obblighi posti a suo carico. Il decreto precisa, inoltre, che l'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo ed agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva, disponendo che, qualora si verifichi tale evenienza, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva ed il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso. Le predette disposizioni delineano un sistema in cui l'intervento del Fondo, nei casi in cui è previsto, dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il TFR, al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali;
b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 c.c., nei limiti della quota maturata a decorrere dall'1 gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro;
c) la materiale erogazione del TFR è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti al Fondo stesso ed agli altri enti previdenziali. Le pronunzie della Suprema Corte in materia ( Cass. n. 10544 del
2016 e la successiva Cass. n. 6880 del 2017) poggiano sul duplice presupposto che il datore di lavoro non sia da considerare un mero adiectus solutionis causa o, magari, un delegato ex lege del Fondo, e che, ove non sia stata resa, in corso di causa, la prova dell'avvenuto versamento al medesimo Fondo di tutte o di parte delle "quote" di TFR da parte del datore di lavoro, il datore di lavoro conserva titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere
(rispettivamente, per l'intero o per il residuo) il TFR. Tali valutazioni appaiono coerenti con il dettato normativo della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, in forza del quale la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di
Tesoreria CP 1, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.
*
Parte ricorrente in data 20.10.2023 ha presentato la domanda al Fondo di Tesoreria per la di liquidazione del t.f.r.maturato in dipendenza del rapporto di lavoro intercorso con la
Controparte 2
CP L' respingeva la domanda per la seguente motivazione “L'importo richiesto è comprensivo degli accantonamenti effettuati dalla matricola aziendale 0806214267 con la quale è tuttora in essere il rapporto di lavoro. Inoltre gli acconti ricevuti ed indicati non evidenziano l'IRPEF versata"
CP Nel presente giudizio 1 rappresenta di non avere liquidato il t.f.r. avendo la ricorrente un rapporto di lavoro con la società AIR MOBILITA' alle dipendenze della quale sarebbe transitata in virtù di un trasferimento di azienda. Secondo la prospettazione dell'istituto la lavoratrice avrebbe dovuto chiedere l'importo indicato nel ricorso direttamente al datore di CP lavoro come anticipazione del TFR maturato Orbene quanto dichiarato dall' è del tutto privo di riscontro documentale. Dagli atti risulta che la ricorrente cessava il rapporto di lavoro con la Controparte_2
[...] in data 30.11.2019 ed iniziava un nuovo rapporto di lavoro con la AIR
MOBILITA' in data 1.12.2019.
L' CP_1, su cui gravava il relativo onere, non ha prodotto alcun atto, accordo sindacale o comunicazione idonea a comprovare l'avvenuta cessione di ramo d'azienda.
D'altronde la stessa Curatela fallimentare aveva attivato la procedura per il pagamento diretto da parte del Fondo di Tesoreria, presentando la necessaria dichiarazione di incapienza.
Infatti il Curatore Fallimentare aveva regolarmente adempiuto al proprio obbligo, inviando all' CP 1 la dichiarazione di incapienza in data 03/12/2022, come da ricevuta
CP 1.5100.03/12/2022.0855095.
.CP Tanto premesso il ricorso va accolto con condanna dell' al pagamento in favore di Pt 1
[...] di € 12.891,66 a titolo di t.f.r. oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
*
Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidiate nella misura indicata in CP
dispositivo con attribuzione.
Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite nei confronti del […] in quanto estraneo alle questioni affrontate.Controparte_2
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
CP 1.accoglie il ricorso e, per l'effetto condanna 1 in persona del suo legale rappresentante p.t. a corrispondere a € € 12.891,66 oltre interessi dalla maturazione al Parte 1
soddisfo;
CP 2. condanna l' al pagamento delle spese di lite di € 3.397 oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione;
3.compensa le spese nei confronti del Controparte 2
Benevento, 25.10.2025
Il Giudice
d.ssa Adriana MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
MA, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2025 , nella causa iscritta al n. 3658 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa giusta mandato Parte 1 in calce allegato al fascicolo telematico dall'Avv. Pasquale Biondi e con lo stesso domiciliata digitalmente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: Email 1
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Morreale Agnello ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente;
RESISTENTE
NONCHÉ
(C.F. P.IVA 1 ), in Controparte 2 persona del Curatore;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.9.2024 la ricorrente in epigrafe identificata ha esposto:
-di avere prestato lavoro subordinato, in virtù di un contratto a tempo pieno e indeterminato, alle dipendenze della società di Controparte_3 diritto privato di proprietà della città metropolitana di Napoli, operante nel settore del trasporto pubblico ed avente alle proprie dipendenze più di 50 addetti dal 04/10/2005 al
30/11/2019; -che in virtù della dimensione aziendale la CP 3 ha versato, sin dal 01/07/2007, le quote di TFR maturate dalla ricorrente e rimaste in Azienda presso il Fondo di Tesoreria previsto all'art. 1, comma 755, della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007) e gestito dall' CP_1; che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, alla ricorrente è stato corrisposto il TFR soltanto in maniera parziale, essendo stati erogati dalla datrice di lavoro solo 5 acconti del complessivo importo di € 12.625,20;
,-che detti pagamenti parziali sono stati effettuati dalla CP 3 che ha anticipato le relative somme per conto del Fondo di Tesoreria gestito dall' CP_1, portando in compensazione i pagamenti con i debiti contributivi dell'Azienda nei confronti dell'Istituto di Previdenza.
-di non avere più ottenuto alcun altro pagamento a titolo di Trattamento di fine rapporto a seguito della crisi economica e finanziaria che ha colpito la CP_3 ;
-che la CP 3 matricola CP 1 5100545156, è stata, quindi, dichiarata fallita con sentenza '
n. 37/2022 del Tribunale di Napoli;
--di avere richiesto all' CP 1 Direzione Provinciale di Benevento, il pagamento diretto del
T.F.R. di competenza del fondo di Tesoreria CP_1;
CP
-che l'
- ha rigettato la domanda adducendo la seguente motivazione: "L'importo richiesto
è comprensivo degli accantonamenti effettuati dalla matricola aziendale 0806214267 con la quale è tuttora in essere il rapporto di lavoro. Inoltre gli acconti ricevuti ed indicati non evidenziano l'IRPEF versata";
-che gli accantonamenti effettuati dalla matricola aziendale 0806214267 sono quelli effettuati dalla società CP 4 che è divenuta la nuova datrice di lavoro della ricorrente con decorrenza dal 01/12/2019;
-che risulta che, al 30/11/2019, risultava accantonato in favore della ricorrente l'importo di €
25.224,17 versato interamente dalla CP 3 matricola aziendale CP 1 5100545156 e che, '
successivamente al 30/11/2019, la datrice di lavoro CP 3 matricola CP 1 5100545156, ha versato in favore della ricorrente presso il Fondo di Tesoreria dell CP 1 le ulteriori seguenti somme: € 26,26 nel mese di dicembre 2019; € 0,65 nel mese di gennaio 2020.
Tanto premesso ha chiesto di: “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento del saldo del TFR maturato alle dipendenze della CP_3 e versato al Fondo di
Tesoreria dell' CP_1 pari ad € 12.891,66; 2) Per l'effetto, condannare l'CP_1 in persona del suo legale rappresentante p.t, al pagamento della somma di € 12.891,66 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione ex art.429 c.p.c.; 3) Condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M.
55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto.
Instaurato il contraddittorio si è costituito l'CP 1, chiedendo il rigetto del ricorso.
Controparte_2 regolarmente convenuto è rimasto Il
contumace. La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Per quanto attiene la legittimità della pretesa della ricorrente è necessario analizzare le norme disciplinanti la fattispecie concreta.
Dispone la Legge del 27/12/2006 - N. 296 art.1 commi 755 e 756: "755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall' CP_1 su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo". Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti.
La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.
Le modalità di funzionamento del Fondo sono state disciplinate con D.M. 30 gennaio 2007, il quale, nel ribadire che le prestazioni sono erogate con le modalità di cui all'art. 2120 c.c., in riferimento alla sola quota maturata a decorrere dall'1 gennaio 2007, ne demanda il versamento al datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti per il mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese. A tal fine, si prevede che gli enti previdenziali interessati debbano comunicare al Fondo le informazioni necessarie per ottemperare agli obblighi posti a suo carico. Il decreto precisa, inoltre, che l'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo ed agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva, disponendo che, qualora si verifichi tale evenienza, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva ed il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso. Le predette disposizioni delineano un sistema in cui l'intervento del Fondo, nei casi in cui è previsto, dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il TFR, al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali;
b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 c.c., nei limiti della quota maturata a decorrere dall'1 gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro;
c) la materiale erogazione del TFR è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti al Fondo stesso ed agli altri enti previdenziali. Le pronunzie della Suprema Corte in materia ( Cass. n. 10544 del
2016 e la successiva Cass. n. 6880 del 2017) poggiano sul duplice presupposto che il datore di lavoro non sia da considerare un mero adiectus solutionis causa o, magari, un delegato ex lege del Fondo, e che, ove non sia stata resa, in corso di causa, la prova dell'avvenuto versamento al medesimo Fondo di tutte o di parte delle "quote" di TFR da parte del datore di lavoro, il datore di lavoro conserva titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere
(rispettivamente, per l'intero o per il residuo) il TFR. Tali valutazioni appaiono coerenti con il dettato normativo della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, in forza del quale la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di
Tesoreria CP 1, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.
*
Parte ricorrente in data 20.10.2023 ha presentato la domanda al Fondo di Tesoreria per la di liquidazione del t.f.r.maturato in dipendenza del rapporto di lavoro intercorso con la
Controparte 2
CP L' respingeva la domanda per la seguente motivazione “L'importo richiesto è comprensivo degli accantonamenti effettuati dalla matricola aziendale 0806214267 con la quale è tuttora in essere il rapporto di lavoro. Inoltre gli acconti ricevuti ed indicati non evidenziano l'IRPEF versata"
CP Nel presente giudizio 1 rappresenta di non avere liquidato il t.f.r. avendo la ricorrente un rapporto di lavoro con la società AIR MOBILITA' alle dipendenze della quale sarebbe transitata in virtù di un trasferimento di azienda. Secondo la prospettazione dell'istituto la lavoratrice avrebbe dovuto chiedere l'importo indicato nel ricorso direttamente al datore di CP lavoro come anticipazione del TFR maturato Orbene quanto dichiarato dall' è del tutto privo di riscontro documentale. Dagli atti risulta che la ricorrente cessava il rapporto di lavoro con la Controparte_2
[...] in data 30.11.2019 ed iniziava un nuovo rapporto di lavoro con la AIR
MOBILITA' in data 1.12.2019.
L' CP_1, su cui gravava il relativo onere, non ha prodotto alcun atto, accordo sindacale o comunicazione idonea a comprovare l'avvenuta cessione di ramo d'azienda.
D'altronde la stessa Curatela fallimentare aveva attivato la procedura per il pagamento diretto da parte del Fondo di Tesoreria, presentando la necessaria dichiarazione di incapienza.
Infatti il Curatore Fallimentare aveva regolarmente adempiuto al proprio obbligo, inviando all' CP 1 la dichiarazione di incapienza in data 03/12/2022, come da ricevuta
CP 1.5100.03/12/2022.0855095.
.CP Tanto premesso il ricorso va accolto con condanna dell' al pagamento in favore di Pt 1
[...] di € 12.891,66 a titolo di t.f.r. oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
*
Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidiate nella misura indicata in CP
dispositivo con attribuzione.
Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite nei confronti del […] in quanto estraneo alle questioni affrontate.Controparte_2
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
CP 1.accoglie il ricorso e, per l'effetto condanna 1 in persona del suo legale rappresentante p.t. a corrispondere a € € 12.891,66 oltre interessi dalla maturazione al Parte 1
soddisfo;
CP 2. condanna l' al pagamento delle spese di lite di € 3.397 oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione;
3.compensa le spese nei confronti del Controparte 2
Benevento, 25.10.2025
Il Giudice
d.ssa Adriana MA