Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00055/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00014/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2025, proposto da
La Bulona s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elvezio Bortesi e Valentina De Nora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Courmayeur, in persona del Sidaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Hebert D'Herin e Denise Zampieri, con domicilio eletto presso l’avvocato Hebert D'Herin, con studio in Aosta, via Monte Solarolo, 26;
per l'annullamento
“del «Provvedimento conclusivo del procedimento concernente DINIEGO al rilascio del permesso di costruire per l’intervento edilizio relativo alla nuova costruzione di fabbricato residenziale e relativa strada di accesso (art. 60 bis, comma 8, della Legge Regionale 06 aprile 1998 n. 11 s.m.i.)», del 10 gennaio 2025, prot. 667 del 13 gennaio 2025”;
- di ogni altro atto a esso preordinato, presupposto, consequenziale o comunque connesso a quello impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto al rilascio del titolo abilitativo, trasmesso a mezzo PEC in data 22 novembre 2024, Prot. 24753;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Courmayeur;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2025 il dott. CA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il 7 giugno 2002 la ricorrente ha presentato un’istanza di concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato da adibire a civile abitazione.
2. Il 2 gennaio 2018, a seguito di una serie di rallentamenti della procedura, derivante anche da un precedente contezioso, il Comune ha chiesto al tecnico di fiducia della ricorrente un’integrazione documentale.
3. Il 12 luglio 2024 la ricorrente, dopo aver sostenuto di aver ricevuto la richiesta de quo solo il 15 maggio 2024 in sede di accesso documentale perché essa era stata comunicata solo al suo tecnico di fiducia, ha inviato quanto a suo tempo richiesta ma, il successivo 22 novembre, il Comune le ha comunicato i motivi ostativi all’accogliento della sua istanza.
4. Il 27 novembre 2024 la ricorrente ha inviato le proprie controdeduzioni e il 10 gennaio 2025 l’istanza è stata definitivamente respinta.
In particolare, il rigetto della domanda deriva
- dal ritardo nell’invio della documentazione integrativa;
- dal fatto che il progetto non era conforme al nuovo stato di pericolo della zona;
- dalle modifiche sostanziali apportate al progetto.
5. Con il ricorso, notificato il 10 marzo 2025 e depositato il successivo 20 marzo, la società ha impugnato il provvedimento de quo , chiedendone l’annullamento perché asseritamente illegittimo.
6. All’esito dell’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
7. Con il proprio ricorso la ricorrente censura
- l’eccesso di potere dell’Amministrazione procedente, sia perché che il ritardo nell’invio della documentazione integrativa sarebbe stato determinato dal fatto che il Comune avrebbe inoltrato la richiesta solo al suo tecnico di fiducia sia alla luce del fatto che la società non avrebbe effettuato delle modifiche sostanziali al progetto ma solo quale necessarie per uniformarsi al parere della locale Sovrintendenza;
- la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4 e 6, della legge regionale n. 11 del 1998 nonché l’eccesso di potere del Comune di Courmayeur.
8. Premesso che ci si trova innanzi a un provvedimento plurimotivato, ossia fondato su una serie di ragioni, ciascuna delle quali idonea da sola a sorreggere il contenuto dispositivo dell’atto, il Collegio reputa in primo luogo infondata la censura relativa all’assenza di modifiche sostanziali.
Per giurisprudenza pacifica il «concetto di variazione essenziale, che attiene alla modalità di esecuzione delle opere, va distinto dalle “varianti” che invece riguardano la richiesta di una variazione del titolo autorizzativo. Con la conseguenza che mentre le varianti in senso proprio, ovvero le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione, sono soggette al rilascio di permesso in variante, complementare ed accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all'originario permesso a costruire, le varianti essenziali, caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario, sono soggette al rilascio di permesso a costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello originario e per il quale valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante» ( ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 30 marzo 2017, n. 1484).
Inoltre, ai sensi dell’art. 61- bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, «1. Non sono soggette ad approvazione espressa ma a comunicazione, da depositare presso l’ufficio competente prima dell’ultimazione dei lavori, le varianti realizzate in corso d’opera che presentino i seguenti requisiti:
a) rispondano alle condizioni di cui all’articolo 61, comma 7;
b) non contrastino con le prescrizioni espresse nel permesso di costruire;
c) non comportino modifiche ai volumi e alle superfici utili assentite, con esclusione delle superfici derivanti dalla riduzione delle tramezze interne (2);
d) non mutino la destinazione d’uso delle costruzioni o delle singole unità immobiliari;
e) non modifichino il numero delle unità immobiliari;
f) non alterino la sagoma né l’altezza della costruzione.
2. Alle varianti in corso d’opera di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’articolo 61, comma 9 e, ove del caso, le sanzioni in tema di opere soggette a SCIA edilizia».
Ebbene, per quanto qui di interesse, dalla relazione del 9 luglio 2024 la ricorrente ha proposto una serie di modifiche, in particolare:
- suddivisione dell’edificio in due unità abitative, in luogo delle quattro originariamente previste;
- modifica della dimensione del vano scala di distribuzione esterno che passa da 245x340cm a 280x397,5cm;
- modifica della dimensione complessiva dell’edificio sull’asse est-ovest, che diventa di 13,40 m in luogo dei precedenti 13,20 m;
- riduzione della quota del piano interrato che passa da – 3,30 m a -3,06 m dalla quota zero;
- modifica dell’altezza del piano primo, che sarebbe stato posto a + 2,72 m dal P.T. contro i 2,65 m precedenti;
- eliminazione del piano sottotetto ma mantenimento della copertura a vista a tutta altezza al piano primo;
- aumento del numero di porte e finestre al piano terra e aggiunta di tre aperture sui lati est ed ovest.
È, quindi evidente che il complesso delle modifiche apportate determina una variazione sostanziale del progetto che doveva essere oggetto di una nuova istanza.
Né tale evidenza può essere giustificata dalla necessità di modificare gli elaborati per ottemperare alle prescrizioni espresse dalla locale Sovrintendenza in sede di concessione e rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica: ciò che conta è, infatti, che il progetto abbia subito delle modifiche sostanziali che, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente, imponevano la presentazione di una nuova istanza e di una conseguente nuova valutazione dell’Amministrazione procedente.
Del resto, le discrasie tra il progetto originario e quello presentato in sede di integrazione documentale sono tali da aver addirittura generato dubbi nel personale dell’Ufficio tecnico, che ha, infatti, registrato l’integrazione come una “nuova pratica edilizia” e le ha assegnato un nuovo protocollo (P.E. n. 434 del 16/07/2024).
Senza contare che, il parere di compatibilità paesaggistica non prescriveva affatto le modifiche proposte ma si limitava a richiedere che venisse «eliminata la finestra trapezoidale più bassa nel prospetto sud», che «non venga realizzata la risega, ma mantenuta la continuità di gronda, sulla falda più bassa a ovest» e che «gli abbaini abbiano dimensione massima 100 x 150 cm», mentre, in sede di rinnovo del titolo la Sovrintendenza si è limitata a ribadire le precedenti prescrizioni.
9. Del pari infondata è anche la censura relativa alla violazione dell’articolo 38, comma 6, della legge regionale n. 11 del 1998.
Come noto, ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale citata, i «Comuni individuano le aree di cui agli articoli 34, 35 , 36 e 37 e ne delimitano il perimetro in apposita cartografia, sia su base catastale, sia su carta tecnica regionale. In caso di difformità tra le due delimitazioni prevale quella su base catastale», con la precisazione, di cui al comma 8, a mente del quale, nei «casi di domande di intervento in zone già destinate all’edificazione ai sensi del PRG, pervenute al massimo entro tre mesi dalla data di acquisizione del nuovo quadro di pericolo, e comunque prima dell’adeguamento della cartografia di cui al comma 5, il Comune può autorizzare la realizzazione dell’intervento una volta accertata la compatibilità del medesimo con il nuovo quadro di pericolo».
Ebbene, nel caso di specie l’Amministrazione procedente ha ragionevolmente ritenuto che il progetto proposto dalla ricorrente non fosse compatibile con il nuovo stato di pericolo della zona, che è stato confermato anche dalla stessa interessata.
Nella relazione redatta dal tecnico di fiducia della società è stato, infatti, evidenziato che, sulla base della «carta dei dissesti della RAVA, che include le zone censite dal PROGETTO IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia), nel settore oggetto di studio si segnalano fenomeni di dissesto» e, in particolare, «numerosi fenomeni di caduta massi dal versante occidentale del Mont Chétif».
Il documento de quo sottolinea anche che «le barriere già presenti sul versante intercettano diverse traiettorie di caduta massi: tuttavia permane una vulnerabilità nel settore settentrionale dove sono presenti diverse traiettorie che potrebbero interessare le opere in progetto» e che le opere di mitigazione previste potranno sì ridurre la vulnerabilità della zona ma non la elimineranno del tutto («Nelle ipotesi 1, 2, 3 e 4, la barriera da realizzare a monte della nuova viabilità di accesso, oltre ad abbassare il livello di rischio, andrà a mitigare la vulnerabilità della strada e dell’edifico in progetto»).
Per tale ragione, anche in virtù della discrezionalità tecnica di cui gode l’Ente locale in subiecta materia , il Collegio non reputa irragionevole la decisione del Comune, secondo cui il progetto presentato non sarebbe compatibile con il nuovo stato di pericolo della zona, che l’ha resa completamente inedificabile.
Ne deriva che, anche qualora il progetto dovesse essere riqualificato come nuova istanza la legittimità della decisione permarrebbe immutata.
10. Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto, con assorbimento delle censure non espressamente esaminate, posto che, per giurisprudenza consolidata, in caso di provvedimento plurimotivato, per «sorreggere l'atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento, sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze» ( ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 03 settembre 2025, n. 7188).
12. Le peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA DA, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
CA AV, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AV | NA DA |
IL SEGRETARIO