Ordinanza cautelare 22 aprile 2022
Decreto collegiale 13 luglio 2022
Rigetto
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 31/03/2025, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02660/2025REG.PROV.COLL.
N. 02207/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2207 del 2022, proposto da
Società Agricola -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Ingrasci', Antonio Sasso, Gaetano Giunta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Indelicato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Enna, Comune di SA, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
Asp di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 09395/2021, resa tra le parti, nel ricorso promosso dall’odierno appellante per l’annullamento:
a) - del provvedimento prot. n. 61389 del 29.7.2020 con cui l'ASP di Enna ha ‘revocato il precedente provvedimento n. 60017 del 24.7.2020, con cui aveva autorizzato la transumanza di 100 bovini della ricorrente dai pascoli di Enna a quelli di SA (Codice Pascolo IT017ME05P);
a-bis) del provvedimento U0061803 del 30.7.2020 con cui l'Asp di Enna ha negato l'esistenza delle esigenze di alimentazione e di approvvigionamento idrico e l'esistenza di situazione metereologica avversa giustificative della transumanza;
a-ter) del successivo provvedimento U0062053 del 31.7.2020 con cui la stessa ha lasciato ferma la disposta revoca dell'autorizzazione alla transumanza;
b) dell'Ordinanza Dipartimentale dell'ASP di Enna prot. n. U.0080241 02-10- 2020, con la quale - in dichiarato adempimento-esecuzione dell'obbligo posto dalle ordinanze del Ministero della salute e del d.a. 26.10.2017 infra indicati sub d), e) ed f) e anch'essi impugnati - è stato revocato il Codice d'allevamento e sono stati ordinati il sequestro e l'abbattimento degli animali presenti nell'allevamento IT009EN372 sito in Contrada -OMISSIS- di Enna;
b-bis) della separata nota della medesima ASP di Enna prot. N. OS0231.02- 10-2020;
c) dell'Ordinanza Dipartimentale dell'ASP di Messina n.72 del 13.10.2020 con la quale - ‘in estensione del provvedimento' che precede dell'ASP di Enna n. U.0080241.02-10-2020 - è stato revocato anche il Codice Pascolo IT017ME05P, è stato convalidato il sequestro dei bovini siti nel Comune di SA di cui all'ordinanza del sindaco del Comune di SA n. 37 del 19.8.2020 (infra, al punto g) del presente elenco anch'essa impugnata) ed è stato disposto l'abbattimento di tutti i bovini afferenti all'allevamento Codice Azienda IT009EN372;
d) dell'Ordinanza del Ministro della salute del 28.05.2015 (“misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi avi-caprina, leucosi bovina epizootica"), nella parte in cui dispone che “nel caso in cui siano accertate le movimentazioni non autorizzate" di animali, “il 'Servizio Veterinario' revoca il codice d'allevamento e adotta l'ordinanza di sequestro e abbattimento degli animali senza indennizzo";
e) dell'Ordinanza del Ministro della salute del 23 giugno 2020 con cui è stata ulteriormente prorogata per un altro anno la vigenza della su trascritta regola dettata dal cit. art. 10 comma 2 O.M. 28.5.2015;
f) del Decreto dell'Assessore alla salute della Regione Siciliana datato 26 ottobre 2017 (Misure straordinarie di polizia veterinaria per la eradicazione della brucellosi bovina, bufalina e ovicaprina, della tubercolosi bovina e bufalina e della leucosi enzootica bovina in Sicilia), nella parte in cui (art. 6 comma, 6), dispone che “I servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali(…) nel caso in cui siano accertate(…) le movimentazioni non autorizzate(…) procedono alla revoca del codice di allevamento e adottano l'ordinanza di sequestro e abbattimento degli animali senza indennizzo”;
g) dell'Ordinanza n. 37 del 19/08/2020 del Sindaco del Comune di SA;
h) della nota dell'ASP di Messina n. 5120/SV del 18.8.2020 ivi richiamata;
i) di tutti gli atti presupposti e conseguenti (ivi compreso l'atto endoprocedimentale di cui alla nota dell'ASP di Enna n. del 16.9.2020 di comunicazione dell'avvio del procedimento poi definito con l'ordinanza sub b) n. U.0080241.02-10-2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e di Asp di Messina e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Dalfino, per delega dell'avv. Antonio Sasso, Federico Stranges, in dichiarata delega dell'avv. Claudio Indelicato, e -OMISSIS-.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello di cui in epigrafe la società appellante impugnava la sentenza n. 395 del 2021 del Tar Lazio, recante rigetto del ricorso originario. Quest’ultimo era stato proposto al fine di ottenere l’annullamento dei seguenti atti: del provvedimento prot. n. 61389 del 29.7.2020 con cui l'ASP di Enna ha ‘revocato' il precedente provvedimento n. 60017 del 24.7.2020, con cui aveva autorizzato la transumanza di 100 bovini della ricorrente dai pascoli di Enna a quelli di SA (Codice Pascolo IT017ME05P);
a-bis) del provvedimento U0061803 del 30.7.2020 con cui l'Asp di Enna ha negato l'esistenza delle esigenze di alimentazione e di approvvigionamento idrico e l'esistenza di situazione metereologica avversa giustificative della transumanza;
a-ter) del successivo provvedimento U0062053 del 31.7.2020 con cui la stessa ASP – a modifica-ribaltamento – degli accertamenti esternati con il provvedimento sub a-bis), pur riconoscendo la ‘mancanza di pascolo naturale e scarsissime riserve di foraggio secco”, ha lasciato ferma la disposta revoca dell'autorizzazione alla transumanza;
b) dell'Ordinanza Dipartimentale dell'ASP di Enna prot. n. U.0080241.02-10- 2020, con la quale – in dichiarato adempimento-esecuzione dell'obbligo posto dalle ordinanze del Ministero della salute e del d.a. 26.10.2017 infra indicati sub d), e) ed f) e anch'essi impugnati - è stato revocato il Codice d'Allevamento e sono stati ordinati il sequestro e l'abbattimento degli animali presenti nell'allevamento IT009EN372 sito in Contrada -OMISSIS- di Enna;
b-bis) della separata nota della medesima ASP di Enna prot. N. OS0231.02-10-2020 con cui Essa ha rigettato le deduzioni presentate dalla ricorrente nel corso del procedimento definito con l'ordinanza sopra indicata sub b);
c) dell'Ordinanza Dipartimentale dell'ASP di Messina n.72 del 13.10.2020 con la quale - ‘in estensione del provvedimento' che precede dell'ASP di Enna n. U.0080241.02-10-2020 - è stato revocato anche il Codice Pascolo IT017ME05P, è stato convalidato il sequestro dei bovini siti nel Comune di SA di cui all'ordinanza del sindaco del Comune di SA n. 37 del 19.8.2020 (infra, al punto g) del presente elenco anch'essa impugnata) ed è stato disposto l'abbattimento di tutti i bovini afferenti all'allevamento Codice Azienda IT009EN372;
d) dell'Ordinanza del Ministro della salute del 28.05.2015 (“misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi avi-caprina, leucosi bovina epizootica"), nella parte – contenuta nell'art. 10, comma 2 – in cui dispone che “nel caso in cui siano accertate le movimentazioni non autorizzate" di animali, “il 'Servizio Veterinario' revoca il codice d'allevamento e adotta l'ordinanza di sequestro e abbattimento degli animali senza indennizzo";
e) dell'Ordinanza del Ministro della salute del 23 giugno 2020 con cui è stata ulteriormente prorogata per un altro anno la vigenza della su trascritta regola dettata dal cit. art. 10 comma 2 O.M. 28.5.2015;
f) del Decreto dell'Assessore alla salute della Regione siciliana datato 26 ottobre 2017 (Misure straordinarie di polizia veterinaria per la eradicazione della brucellosi bovina, bufalina e ovicaprina, della tubercolosi bovina e bufalina e della leucosi enzootica bovina in Sicilia), nella parte in cui (all'art. 6 comma, 6), dispone – sulla base e con richiamo alla regola fissata nel su trascritto art. 10 dell'Ordinanza ministeriale 28.5.2015 - che “I servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali(…) nel caso in cui siano accertate(…) le movimentazioni non autorizzate(…) procedono alla revoca del codice di allevamento e adottano l'ordinanza di sequestro e abbattimento degli animali senza indennizzo”;
g) dell'Ordinanza n. 37 del 19/08/2020 del Sindaco del Comune di SA;
h) della nota dell'ASP di Messina n. 5120/SV del 18.8.2020 ivi richiamata;
i) di tutti gli atti presupposti e conseguenti (ivi compreso l'atto endoprocedimentale di cui alla nota dell'ASP di Enna n. del 16.9.2020 di comunicazione dell'avvio del procedimento poi definito con l'ordinanza sub b) n. U.0080241.02-10-2020.
2. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava, avverso la sentenza di rigetto, i seguenti motivi di appello, connessi ai motivi di prime cure respinti:
- in relazione ai primi due motivi di ricorso, esclusione della sussistenza dei presupposti di contingibilità giustificativi dell’esercizio del potere di ordinanza previsto dall’art. 32 l. 833/1978;
- in relazione al terzo motivo di ricorso, violazione dei limiti del potere di ordinanza sotto il profilo della violazione dei principi di razionalità e logicità e di proporzionalità;
- riproposizione dei motivi da tre a cinque, concernenti l’atto dell’Asp Enna n. 61389 del 29.7.2020 (violazione degli artt. 1, 7 ss., 21 quinquies l. 241 del 1990 ed eccesso di potere), l’atto della stessa p.a. n. U0061803 del 30.7.2020 (diversi profili di eccesso di potere), l’atto n. U0062053 del 31.7.2020 (violazione dell’art. 1 cit. e diversi profili di eccesso di potere), l’ordinanza dipartimentale prot. n. u.0080241.02-10-2020 e la separata nota rot. n. os0231.02-10-2020 (invalidità derivata, violazione dell’art. 10 dell’o.m. 28.5.2020 e dell’art. 6 comma 6 del d.a. del 26.10.2007, dell’art. 4 l. 689 del 1981, dei principi di leale collaborazione e diversi profili di eccesso di potere), l’ordinanza dipartimentale dell’Asp medesima n.72 del 13.10.2020 (invalidità derivata ed analoghi motivi.
3. Si costituivano in giudizio l’Asp Messina, il Ministero della salute, l’Asp di Enna e la Regione Sicilia, chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto dell’appello.
4. Con ordinanza n. 1911 del 2022 veniva respinta la domanda cautelare proposta.
5. Alla pubblica udienza del 20 marzo 2025 la causa passava in decisione.
6. Preliminarmente, non sussistono i presupposti per accogliere l’ennesima istanza formulata rinvio di parte appellante.
6.1 Se in generale la disciplina processuale non ammette il rinvio dell’udienza di discussione già fissata se non per casi eccezionali (cfr. art. 73 comma 1 bis cod. proc. amm.), nel caso di specie non sussistono tali peculiari presupposti che lo consentirebbero, in quanto non emerge alcuna di quelle situazioni particolarissime, direttamente incidenti sul diritto di difesa delle parti, cui la costante giurisprudenza unicamente connette la possibilità di ottenere il rinvio della trattazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI, 23/12/2021, n.8523); infatti, la decisione del diverso giudizio evocato riguarda atti diversi ed autonomi rispetto a quelli qui controversi (concernenti sia il diniego di transumanza che l’abbattimento dei capi).
7. Sempre in via preliminare, l’appello va dichiarato inammissibile nella parte in cui reitera i motivi di prime cure (da tre a cinque) senza svolgere la necessaria critica alle argomentazioni di cui alla sentenza impugnata.
7.1 Va fatta applicazione del consolidato orientamento per cui ai sensi dell’art. 101 c.p.a. l’appellante ha l'onere di specificare i motivi dell'impugnazione, non potendo richiamare meramente le ragioni già presentate dinanzi al giudice di primo grado, ma dovendo contestare specificamente sul punto la sentenza impugnata; il fatto che l'appello sia un mezzo di gravame ad effetto devolutivo non esclude l'obbligo dell'appellante di indicare nell'atto le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e, inoltre, i motivi per i quali le conclusioni del primo giudice non sono condivisibili, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado (cfr. ex multis Consiglio di Stato , sez. IV , 24/09/2024 , n. 7755).
8. Nella restante parte l’appello è infondato.
9. Dall’esame della documentazione in atti emerge la corretta ricostruzione della fattispecie, così come posta a base degli atti impugnati in prime cure.
9.1 La società odierna appellante risulta titolare di un allevamento di specie bovina, sito in agro del Comune di Enna, e di un pascolo sito in provincia di Messina nel Comune di SA. Tale allevamento in Gelsi veniva sottoposto a sequestro con Ordinanza n° 29 del 28 maggio 2019 del Sindaco di Enna in quanto infetto da brucellosi bovina, con cui si prevedeva altresì il divieto di qualsiasi movimento di animali da e per l’allevamento infetto, salvo autorizzazione per l’avvio alla macellazione.
9.2 In data 19 luglio 2020, la società chiedeva l’autorizzazione, ex art. 14 D.P.R. n. 320/1954, che non veniva accolta: il primo parere favorevole, espresso con la nota prot. n°60017 del 24 luglio 2020 veniva, poi, revocato con successiva nota prot. n°61389 del 29 luglio 2020, perché reso in assenza delle verifiche sul campo previste dalla direttiva Ministeriale 25498/2019 che disciplina gli spostamenti di allevamenti positivi alle profilassi di stato. L’Asp di Enna comunicava al Sindaco del Comune di Enna, con nota prot. n° U 0061803 del 30 luglio 2020, il seguente esito degli accertamenti: a) non esisteva alcuna difficoltà nello svolgimento delle operazioni di risanamento; b) non sussistevano impedimenti per l’approvvigionamento del foraggio secco per l’integrazione alimentare; c) non esisteva rischio di contatti con altri allevamenti; d) non si registravano condizioni metereologiche avverse.
9.3 Con successiva nota prot. n°62053 del 31 luglio 2020 la stessa Asp comunicava che i controlli sarebbero stati effettuati alle ore 09:00 del 03.08.2020, nonché la necessità che l’eventuale spostamento fosse preceduto dai previsti controlli sanitari sia «per la diagnosi della brucellosi bovina, già in scadenza al 28/07/2020» sia «per la tubercolosi bovina». Tuttavia, non era possibile effettuare neanche il controllo sierologico del 3 agosto 2020, poiché l’azienda appellante, con nota del 04.08.2020, inviata anche all‟A.S.P. di Messina, comunicava la propria indisponibilità, confermando che, nonostante il divieto, una parte del bestiame era già stato trasferito.
9.4 Con nota prot. n° 62906 del 4 agosto 2020, l’Asp di Enna chiedeva all’Asp di Messina, territorialmente competente sul pascolo interessato, la conduzione di urgente intervento sui luoghi, finalizzato ad accertare la presenza di animali riconducibili all’allevamento in questione. Di conseguenza, il dipartimento veterinario dell’Asp di Messina, effettuava, in data 7 e 11 agosto 2020, un sopralluogo congiunto con il Corpo Forestale nel territorio del Comune di SA (ME) ed accertava la presenza al pascolo interessato di 109 bovini e 2 carcasse di bovino, tutti della ditta appellante, dandone poi comunicazione all’Asp di Enna con nota prot. n° 104943 del 15 settembre 2020.
9.5 L’Asp di Enna adottava e notificava alla società appellante il provvedimento prot. n° 75059 del 16 settembre 2020, di comunicazione di avvio del procedimento di revoca del codice d’allevamento e del codice pascolo, nonché di abbattimento di tutti i bovini presenti nei predetti siti zootecnici e, comunque, riconducibili alla stessa azienda; la stessa Asp, con provvedimento prot. n° 80241 del 2 ottobre 2020, concludeva il procedimento e disponeva la revoca del codice d’allevamento della ditta odierna appellante, con l’ordine di abbattimento degli animali presenti nella sede dell’allevamento
Il dipartimento veterinario dell’Asp di Messina, accertata la movimentazione non autorizzata dei bovini, viste le ordinanze di sequestro e il provvedimento del 2 ottobre 2020 del Dipartimento Veterinario dell’Asp di Enna di revoca del codice allevamento e abbattimento per l’allevamento sito in Comune di Enna, adottava l’ordinanza n. 72 del 13 ottobre 2020 per la revoca del codice pascolo sito in Comune di SA, con l’ordine di abbattimento degli animali presenti nella sede dell’allevamento.
10. Così ricostruita la fattispecie vanno condivise le conclusioni raggiunte dai Giudici di prime cure.
11. In relazione alla proroga delle ordinanze del Ministero della salute del 28 maggio 2015 e del 23 giugno 2020, di cui al primo motivo di appello, va evidenziato come le stesse affermino la necessità di rafforzare le misure di identificazione e registrazione degli animali, quale elemento imprescindibile per una efficace lotta alle malattie infettive trasmissibili, e le pratiche connesse a transumanza/monticazione/demonticazione, il pascolo vagante, l'allevamento allo stato brado o semibrado e le stalle di sosta dei commercianti, che costituiscono elemento di maggior rischio per la diffusione e la persistenza delle malattie oggetto della medesima ordinanza.
11.1 Quanto appena evidenziato trova confronto nella stessa giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenza n. 270 del 2016) che, nel ribadire la competenza legislativa esclusiva statale in diverse materie (profilassi internazionale, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati della amministrazione statale, regionale e locale) evidenzia altresì come le misure in questione costituiscano un'azione aggiuntiva − necessariamente unitaria e su base nazionale e di straordinaria urgenza per una adeguata “salvaguardia a fini di tutela della salute” umana.
11.2 Gli obiettivi perseguiti, come la necessità di rafforzare ed intensificare la lotta a malattie infettive trasmissibili anche all’uomo, come nel caso della brucellosi e della tubercolosi, nei territori nazionali non ancora ufficialmente indenni, derivano anche impegni sovranazionali, come le raccomandazioni espresse dalla Commissione Europea nel report dell’audit FVO 6979. La rilevanza unionale della lotta alla brucellosi e alla tubercolosi animale è consolidato, nell’ambito della politica sanitaria europea: già la direttiva 64/432/CEE conteneva misure relative a queste malattie al fine di regolamentare gli scambi di animali sul territorio comunitario. In seguito, il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente il potenziamento delle misure sanitarie in materia di sanità animale entrato in vigore il 21 aprile 2021, ha abrogato la direttiva 64/432/CEE e successive modificazioni e unitamente ai regolamenti delegati (UE) 687/2019, 688/2019 e 689/2019 stabilisce misure sanitarie contro le malattie animali tra cui la brucellosi e la tubercolosi bovina e bufalina: trattasi di malattie elencate cat. B) che ai sensi dell’art 9 par. 1 lettera b) del Regolamento (UE) n. 2016/429 sono soggette all’applicazione di piani nazionali di eradicazione obbligatori.
11.3 Chiarita la cornice costituzionale ed europea, nel caso di specie le ordinanze hanno previsto le misure contenute nei piani approvati annualmente dalla Commissione europea.
In tale contesto, va condivisa la scelta dell’ordinanza in questione, sia di intervenire rapidamente con misure straordinarie in quei territori in cui la persistenza delle malattie in esame aveva raggiunto livelli di prevalenza particolarmente rischiosi per la tutela della salute pubblica e animale sia di prevedere misure volte a rendere effettivo il monitoraggio dei capi infetti. Necessità ed urgenza di intervento si accompagnano poi all’indifferibilità dell’adozione di misure adeguate di profilassi per i territori ufficialmente indenni per non compromettere i risultati ottenuti e favorire gli scambi intracomunitari di animali.
11.4 Le misure adottate risultano anche proporzionate, laddove si prescrivono misure sanitarie applicabili su tutto il territorio nazionale non indiscriminatamente ma attraverso disposizioni a tutela della salute animale commisurate al diverso stato sanitario delle regioni (territori Ufficialmente Indenni, territori non Indenni, territori non Indenni che nell’anno precedente hanno raggiunto la prevalenza minima necessaria per il conseguimento della qualifica).
11.5 Con l’ordinanza del Ministro della Salute 28 maggio 2015, prorogata ancora con ordinanza 23 giugno 2021, si è provveduto in particolare a: 1) adottare misure straordinarie di polizia veterinaria su tutto il territorio nazionale in materia di brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina enzootica con prescrizioni a tutela della salute commisurate al diverso stato sanitario delle Regioni (territori U.I., territori non U.I., territori non U.I. che nell’anno precedente hanno raggiunto la prevalenza minima necessaria per il conseguimento della qualifica); 2) adottare misure straordinarie per l’identificazione elettronica dei capi, controlli sanitari alla partenza e al rientro degli animali e la georeferenziazione dei territori interessati (pascoli, allevamenti bradi); 3) prescrivere misure più restrittive per il transito degli animali nelle stalle di sosta dei commercianti; 4) ridurre i termini della procedura di abbattimento dei capi infetti da 30 a 15 giorni per rendere più efficace la gestione e più rapida l’estinzione dei focolai di malattia; 5) disporre l’applicazione del protocollo operativo predisposto dal Centro di Referenza dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo; 6) potenziare le attività di monitoraggio a livello nazionale e regionale dell’efficacia dei controlli e delle altre attività ufficiali svolte dai Servizi Veterinari Locali attraverso la rendicontazione nei sistemi informativi del Ministero della Salute.
Il provvedimento successivamente è stato prorogato con alcune modifiche - come la previsione dell’avvio dell’indagine epidemiologica prima della conferma del focolaio di infezione - sia perché l’attuazione delle misure straordinarie introdotte aveva assicurato un generale calo di prevalenza delle malattie infettive su tutto il territorio nazionale: con decisione di esecuzione n. 2017/910/UE della Commissione l’Italia è stata dichiarata indenne (U.I.) da leucosi bovina enzootica, è stata certificata l’acquisizione della qualifica di indenne da tubercolosi bovina per le Regioni Piemonte, Liguria ed Umbria, l’ acquisizione della qualifica di indenne da brucellosi ovi-caprina per la provincia di Brindisi con la decisione di Esecuzione (UE) 2020/552 della Commissione, l’acquisizione della qualifica di territorio indenne per tubercolosi bovina e bufalina alla regione Valle d’Aosta, con la decisione di Esecuzione (UE) 2021/385 della Commissione è stata riconosciuta l’acquisizione dello status di indenne per Tubercolosi bovina e bufalina, della regione Molise, della provincia di Matera in Basilicata, della Provincia di Sud Sardegna in regione Sardegna; per brucellosi bovina-bufalina: delle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Lecce in Puglia, delle province di Napoli, Avellino e Benevento in Campania; per Brucellosi ovi-caprina della regione Abruzzo, delle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi Taranto in Puglia, della provincia di Benevento in Campania e delle province di Cosenza e Catanzaro.
11.6 In dettaglio, la proroga è stata correttamente motivata anche sulla scorta del fatto che entro il 21 aprile 2019 dovevano essere adottati gli atti delegati della Commissione derivanti dall’applicazione del regolamento (UE) n. 429/2016, concernente il potenziamento delle misure sanitarie in materia di sanità animale che è entrato in vigore il 21 aprile 2021: la conferma delle misure straordinarie intendeva assicurare livelli elevati di tutela della sanità animale e di sanità pubblica, posto che le attività di sorveglianza veterinaria sono indispensabili per garantire l’attuazione delle misure di prevenzione che interessano anche l’uomo stante il carattere zoonotico delle malattie oggetto dell’ordinanza ( tutte misure latamente ispirate alla politica One Health della Organizzazione mondiale della sanità , che vede unitariamente la salute dell’uomo e quella dell’animale, come resosi evidente negli ultimi eventi pandemici ) .
11.7 In ulteriore dettaglio, ai fini della fattispecie controversa, la proroga è stata motivata anche dalla necessità di continuare a contrastare con misure rafforzate la diffusione della tubercolosi e della brucellosi bovina e bufalina nei territori con prevalenza di infezione più alta come nel caso della provincia di Caserta o della regione Sicilia per la brucellosi bovina.
12. In relazione al secondo motivo di appello, oltre a quanto sin qui evidenziato circa la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza e conseguente ragionevolezza e motivazione della scelta, va evidenziato come le misure adottate contengano norme di portata generale necessaria per contrastare le frodi e le attività illecite in generale potenzialmente nocive per la salute animale e pubblica.
12.1 Ai fini di causa assume rilievo preminente la prescrizione di cui al comma 2 ove si significa che in caso di accertate movimentazioni non autorizzate il Servizio Veterinario locale, si revoca il codice di allevamento e si dispone l’abbattimento degli animali senza indennizzo.
12.2 La motivazione appare coerente agli obiettivi di tutela perseguiti: le movimentazioni degli animali non autorizzate o non rispondenti a tutti i requisiti di legge rappresentano la causa principale della diffusione delle malattie infettive che dagli allevamenti e territori già colpiti si propagano verso territori e allevamenti indenni.
12.3 Se la necessità, contingibilità ed urgenza sono connesse all’esigenza di prevenire e contrastare quelle attività illecite ed illegali che possono determinare l’insorgenza di nuovi focolai di malattie infettive e diffusive trasmissibili anche all’uomo come la brucellosi e la tubercolosi, la proporzionalità va parametrata alla prevenzione e precauzione rispetto alla salute sia umana che animale, gravemente messa a rischio da comportamenti imprudenti ed illegali quali quelli accertati e contestati nel caso di specie. Quindi, appare superato il test di proporzionalità, intesa come idoneità al raggiungimento dello scopo senza il travalicamento inutile di altri interessi rilevanti: lo scopo, la salvaguardia della salute umana ed animale messa a rischio dai gravi comportamenti accertati, appare prevalente rispetto agli interessi evocati.
12.4 Infatti, nel caso di specie la movimentazione senza autorizzazione del servizio veterinario territorialmente competente presuppone l’assenza di controlli sanitari sui capi alla partenza ed al luogo di destinazione in violazione delle norme di polizia veterinaria nazionali e comunitarie e conseguente alto rischio sanitario di contagio dei capi.
13. Per ciò che riguarda le ulteriori censure, oggetto di mera riproposizione, oltre alla già rilevata inammissibilità, va evidenziato come gli ulteriori atti impugnati in prime cure costituiscano corretta attuazione delle misure generali sin qui riassunte, la cui sequenza ordinata e consequenziale emerge dalla stessa ricostruzione in fatto.
13.1 Piuttosto, è la condotta della parte appellante a risultare non coerente agli invocati principi di collaborazione e buona fede, in specie laddove si è sottratta più volte ai controlli e ha consapevolmente movimentato i capi prima della effettuazione dei predetti controlli sanitari in assenza della necessaria autorizzazione.
La norma di principio evocata impone che i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione siano improntati ai principi della collaborazione e della buona fede, con una formulazione che impone ad entrambe le parti il rispetto; pena la perdita di efficacia delle stesse garanzie partecipative assicurate al privato nei rapporti con la p.a.
14. In conclusione, l’appello va respinto.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore delle parti appellate, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.