TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/06/2025, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del Giudice - dott. Luigi Aprea - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 8341/2021 avente ad oggetto “azione di responsabilità ex art. 2051 c.c.” e pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Sandro Del Bono, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Cilea n.128, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E sito in Marano di Napoli (NA) alla via del Mare n. 55, in Controparte_1
persona dell'amministratore p.t. dott. , rappresentato e difeso, giusta procura in CP_2
calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Simona Fargnoli e dall'avv. Giuseppe Carlo
Sapienza, presso il cui studio, sito in Napoli, al Corso Umberto I n. 154, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 28/04/2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione.
Pag. 1 di 9
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che, nel mese di Parte_1
giugno dell'anno 2019, la villetta unifamiliare di sua proprietà, sita in Marano di Napoli (NA) alla via Del Mare n. 55, aveva subito lesioni e crepe nella muratura di contenimento della rampa d'ingresso all'abitazione a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti dalle fondamenta e derivanti dalla conduttura idrica di proprietà del che, a Controparte_1
seguito di sopralluogo effettuato in data 31.7.2019 dal tecnico Ing. era Persona_1
stata riscontrata l'effettiva sussistenza di lesioni diffuse su entrambi i muri e sulla copertina in marmo della rampa d'ingresso dell'immobile; che la causa di quanto denunciato era da ascrivere al cedimento di fondazioni sottostanti le mura nonché alla condotta di scarico a servizio del;
che, dopo aver reso edotto l'amministratore del convenuto, lo CP_4 CP_1
stesso aveva provveduto a nominare l'Ing. , quale consulente di parte;
che, Persona_2
essendo il danno derivato da una perdita di tubazioni idriche, cioè di beni di proprietà condominiale, era evidente una responsabilità del convenuto ai sensi dell'articolo CP_1
2051 c.c.; che, onde scongiurare l'aggravarsi della situazione di pregiudizio evidenziata, aveva inviato a mezzo raccomandata A/R, recapitata il 21.02.2020, la costituzione in mora al
Condominio al fine di ottenere l'integrale ristoro dei danni subiti e quantificati in € 15.705,00; che, data l'inerzia del , era stato avviato, ex art. 696 bis c.p.c., un procedimento CP_1
innanzi al Tribunale di Napoli Nord finalizzato alla composizione amichevole della controversia (RG. 5546/2020); che la perizia giurata dall'Ing. nominato in corso di Per_3
giudizio, aveva confermato quanto già riscontrato alla CTP e quantificato i costi di ripristino in € 13.600,93; che, tali azioni giudiziali e stragiudiziali non avevano sortito alcun effetto e che, essendo il danno derivato da una perdita di tubazioni idriche, cioè di beni di proprietà
era evidente una responsabilità del convenuto ai sensi dell'articolo CP_5 CP_1
2051 c.c.
Tanto premesso ed esposto, conveniva in giudizio il sito in Controparte_6
via del Mare n. 55, in Marano di Napoli, affinché venisse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti, quantificati in via indicativa nella somma di € 13.600,93.
Si costituiva il convenuto in giudizio che, opponendosi alla domanda formulata, CP_1
Pag. 2 di 9
deduceva: in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo l'autorizzazione della chiamata in causa del nel merito, Controparte_3
l'inesistenza di qualsiasi nesso di causalità tra l'eventuale condotta omissiva e il risarcimento dovuto poiché il danno lamentato era stato causato dalla conformazioni geologica del terreno di costruzione nonché dalla progressiva e lenta infiltrazione di acque meteoriche e condotte verificatesi nel corso del tempo;
che le lesioni denunciate erano potenzialmente evitabili laddove ci fosse stata maggiore diligenza da parte dell'attore; che la quantificazione del danno richiesta appariva eccessiva e sproporzionata.
Ciò posto, concludeva per il rigetto della domanda, chiedendo in via preliminare l'autorizzazione a chiamare in causa del di Marano di Napoli quale proprietario CP_3
esclusivo della conduttura idrica da cui ha avuto origine il danno denunciato;
nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare le cause di esclusione e/o riduzione della responsabilità risarcitoria, potendo essere il danno denunciato evitabile attraverso l'utilizzo con dell'ordinaria diligenza ex art. 1227 c.c.
Autorizzata la sua chiamata in causa, il pur ritualmente evocato Controparte_3
in giudizio, ometteva di costituirsi. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Svolta l'istruttoria, stante la natura documentale della lite, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione.
La domanda è fondata nei limiti che si vanno ad indicare.
Nel merito, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
n. 5326/2005), il Condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde, in base all'art. 2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente responsabilità del costruttore- venditore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ.. E la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 cod. civ.) ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositari.
Funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il
Pag. 3 di 9
proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (cfr. Cass.
10.8.2004 n. 15429; Cass.
6.4.2004 n. 6753).
Il singolo condomino, pertanto, può agire, a norma dell'art. 2051 cod. civ., nei confronti del , ponendosi quale terzo nei suoi confronti, per il risarcimento dei danni CP_1
sofferti per il cattivo funzionamento di un impianto comune o per la difettosità di parti comuni dell'edificio - alla cui custodia e manutenzione il è tenuto (dovendo considerarsi CP_1
custode chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti al bene oggetto di custodia, poiché di fatto ne vigila le modalità d'uso e di gestione: Cass., Sez. III, 2.2.2006, n.
2284; Cass. Sez. III, 30.11.2005 n. 26086) - dalle quali provengono infiltrazioni d'acqua pregiudizievoli per gli ambienti di sua proprietà esclusiva (Cass. n. 1500/1987).
Di conseguenza, il può essere chiamato ad eseguire le opere necessarie ad CP_1
eliminare le cause delle infiltrazioni e i lavori di ripristino dello stato dei luoghi, oltre, eventualmente, al pagamento di arredi, suppellettili e rivestimenti che dovessero risultare danneggiati.
Nel caso che occupa l'attrice ha correttamente inquadrato la responsabilità del convenuto sotto l'alveo dell'art. 2051 c.c., allegando il nesso intercorrente tra CP_1
i beni comuni (condutture idriche) e i danni alle mura della rampa di contenimento dell'ingresso della villetta.
Ciò posto, che la causa dei danni lamentati dall'attore sia da ricondursi alla saturazione dei terreni di fondazione del fabbricato, in seguito alle perdite della condotta idrica, rappresenta una circostanza pacifica tra le parti.
Il Condominio stesso ha ammesso di aver effettivamente riscontrato la problematica e di essersi prontamente adoperato per promuovere un tempestivo intervento di riparazione avvenuto successivamente al sopralluogo effettuato in data 23.07.2019 dai tecnici nominati dalle parti (cfr. allegato n. 8 comunicazione Unipol Sai per risarcimento e quietanza Pt_1
nella produzione di parte convenuta). Pt_1
Ed inoltre, altrettanto pacifica è la circostanza che il convenuto abbia la custodia CP_1
delle parti e degli impianti comuni, a nulla rilevando che lo stesso possa essere considerato come ente di mera gestione.
Pag. 4 di 9
Il dovere di custodia deriva dalla proprietà comune in capo ai proprietari delle singole unità immobiliari dell'impianto idrico fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale
(cfr. art. 1117, co. 1, n. 3, cod. civ.) e dalla previsione di obblighi e poteri manutentivi rispettivamente in capo all'amministratore del condominio (cfr. art. 1130, co. 1, n. 4) e all'assemblea dei condomini (cfr. art. 1135, co. 1, n. 4) e, più in generale, di obblighi contributivi per far fronte alle spese di manutenzione e di gestione delle parti comuni gravanti sui singoli proprietari, in quanto condomini (cfr. art. 1123 cod. civ.).
Ad ogni buon conto, si evidenzia che anche dal Regolamento del Comune di Marano di
Napoli, all'art. 14 si legge: “le tubazioni di adduzione dell'acquedotto comunale si ritengono idealmente al centro della strada comunale. Tutte le opere occorrenti per portare l'acqua da dette tubazioni di adduzione sino ai contatori saranno a carico dell'utente; gli allacciamenti della tubazione comunale stradale ai singoli edifici saranno completamente a carico dei frontisti sulla base delle tariffe in vigore.” (cfr. allegato n. 3 bolletta idrica ed estratto regolamento acquedotto comune di prodotto da parte convenuta). CP_3
Alla luce di tale documentazione, appare evidente che la tubazione principale passi nel sottosuolo della strada comunale mentre la diramazione che convoglia le acque potabili e giunge, mediante ulteriori e separate adduzioni ai contatori delle singole unità immobiliari transiti nel parco condominiale.
Ragion per cui, la relativa manutenzione e conservazione della conduttura idrica deve ritenersi di competenza del de quo e ciò è avvalorato anche delle riportate e documentate CP_1
modalità con cui l'ente convenuto ha gestito nel tempo le perdite e le rotture di tale tubazione in danno delle proprietà individuali.
Il nesso causale tra i fenomeni di infiltrazione che hanno interessato le mura d'ingresso della villetta di proprietà dell'istante e le condizioni di parti comuni del fabbricato condominiale può quindi ritenersi dimostrato.
D'altronde, il convenuto nemmeno ha fornito la prova liberatoria cui era tenuto CP_1
ex. art 2051 c.c.: vale a dire la dimostrazione positiva del caso fortuito, e, cioè, di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia ed avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Trova, dunque, applicazione la fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c..
Quanto alle cause di suddette infiltrazioni, le risultanze acquisite nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo RG. 5546/2020 e, in particolare, la relazione tecnica d'ufficio redatta dal CTU – Ing. – sono, a parere di Persona_4
questo scrivente, condivisibili perché immuni da evidenti vizi logici o da macroscopici errori
Pag. 5 di 9
di percezione e di valutazione, ha effettuato un'attenta verifica sia in ordine alla provenienza delle infiltrazioni sia in ordine all'entità dei danni riportati dall'immobile dell'attore.
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630;
7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Il consulente tecnico ha evidenziato che le risultanze del sopralluogo danno conto della presenza di pregresse infiltrazioni che hanno interessato il sottosuolo dell'immobile (“Durante
l'accesso il sottoscritto ha ispezionato i pozzetti di diramazione e i pozzetti elettrici di cui agli atti allegati al fascicolo, non riscontrando visibili perdite dalla condotta suddetta. Come verrà esposto nei successivi quesiti, ad avviso dello scrivente, pregresse infiltrazioni hanno interessato il sottosuolo dell'immobile”) e che con riguardo al nesso eziologico, le cause di tali fenomeni sono da attribuire ad un percolamento dell'acqua potabile che a causa della rottura della conduttura idrica condominiale ha attraversato i cavidotti dell'impianto citofonico fino a giungere al pozzetto posto in prossimità del cancello di ingresso alla proprietà dell' e attraverso il pozzetto senza fondo delle linee a bassa tensione, l'acqua Pt_1
si è infiltrata nella porzione di sottosuolo corrispondente alla parte anteriore dell'immobile interessato (“Dalle produzioni presenti in fascicolo e, comunque, anche dalla visione delle immagini allegate agli atti, si è riscontrato che, a seguito di una perdita idrica sulla condotta di alimentazione idrica de , come riscontrato in data 23.07.2019 dall' Ing - CP_1 Per_1
CTP di parte ricorrente - e l' Ing - CTP di parte resistente. Nei terreni piroclastici, Per_2
ovvero i terreni caratteristici delle zone del napoletano e presenti in sito, la stratificazione satura d'acqua, in caso di infiltrazione, coincide con le sabbie pozzolaniche degli strati medi.
Inoltre, le caratteristiche meccaniche e morfologiche degli strati di riporto individuati con le indagini geologiche in atti, coincidono con quanto meccanicamente verificatosi e cagionato dall'infiltrazione, aderendo perfettamente alla casistica sia per tipologia di evento che per
Pag. 6 di 9
profondità di rinvenimento dell'acqua. Come in precedenza anticipato, durante l'accesso non
è stata rinvenuta infiltrazione in quanto la perdita riscontrata il 23.07.2019 è stata successivamente riparata. Ad avviso dello scrivente la rottura della condotta idrica condominiale, come detto, ha causato un percolamento dell'acqua potabile che ha attraversato i cavidotti dell'impianto citofonico fino a giungere al pozzetto posto in prossimità del cancello di ingresso alla proprietà del Ricorrente. Da lì attraverso il pozzetto senza fondo delle linee a bassa tensione, l'acqua si è infiltrata nella porzione di sottosuolo corrispondente alla parte anteriore della villetta di proprietà del sig ” Cfr. pag. 17, 18 e 19 della relazione ctu Pt_1
Ing. . Per_3
Il C.T.U. concludeva ritenendo pertanto che la causa delle fessurazioni createsi sulle mura d'ingresso è da ricondurre alla rottura della tubazione di proprietà condominiale (“la causa del cedimento delle strutture esterne della villa di proprietà di parte ricorrente è da ritrovarsi nella infiltrazione d'acqua proveniente dalla rottura della tubazione di alimentazione idrica condominiale.”).
Pertanto, sulla base degli accertamenti svolti dal C.T.U., può dirsi dimostrato che la rottura della conduttura idrica condominiale abbia determinato in via diretta ed esclusiva il cedimento del terreno di fondazione dell'immobile, generando le tipiche lesioni murarie connesse a tale problematica strutturale nella parte del fabbricato interessata dal dissesto, ovvero nella zona d'ingresso della villetta.
Tali conclusioni, confortate anche dalla documentazione fotografica allegata alla relazione, consentono di affermare con ragionevole certezza che il danno patrimoniale lamentato da parte attrice sia eziologicamente riconducibile al considerevole sversamento d'acqua nel sottosuolo determinato dalla rottura della tubazione di adduzione idrica che si trova nell'esclusiva disponibilità, gestione e manutenzione del convenuto. CP_1
Risulta quindi dimostrato il legame causale tra la cosa in custodia (il sistema di allacciamento idrico dell'abitazione) ed il danno-conseguenza (le lesioni subite dall'immobile), potendosi escludere ogni forma di corresponsabilità nella sua produzione, anche ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. a carico della attrice.
Pertanto, va riconosciuta la responsabilità del convenuto con conseguente CP_1
condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti dall'attore.
In ordine al quantum debeatur, il giudicante fa proprie le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo
RG. N. 5546/2020, in quanto è supportata da rilievi e misurazioni effettuate sui luoghi e tiene conto del prezziario vigente delle Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei
Pag. 7 di 9
Trasporti (cfr. allegato 6 relazione CTU in ATP RG. 5546/2020 prodotto da parte convenuta).
Ciò posto, l'Ing. ha elaborato un computo metrico estimativo relativo a tutte le opere Per_3
necessarie alla remissione in ripristino dell'immobile quantificando il costo complessivo in €
13.600,93, iva esclusa.
In conclusione, il convenuto va condannato, a titolo di risarcimento danni CP_1
patrimoniali, alla corresponsione della somma di € 13.600,93 oltre iva.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, inoltre, in caso di ritardo nell'adempimento, deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (si ricordi, infatti, che, come previsto dall'art. 1219 c.c. annovera le obbligazioni da fatto illecito tra quei particolari tipi di obbligazioni in cui la mora è in re); tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica dei c.d. interessi “compensativi”, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass.
10 marzo 2000, n. 2796). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, occorre condannare i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., dalla data dell'evento dannoso (30.06.2019), sull'importo risarcitorio innanzi riconosciuto devalutato all'epoca dell'evento facendo applicazione dell'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione), e, quindi, anno per anno, ogni successivo 30 giugno e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale,
Pag. 8 di 9
rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.2022 in relazione al valore della controversia, individuato in base al decisum - rientrante nello scaglione da €
5.200,01 a € 26.000,00, - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
P.Q.M
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda proposta e per l'effetto condanna il Controparte_1
sito in Marano di Napoli alla via del Mare n. 55, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, Parte_1
della somma di € 13.600,93, oltre IVA nonché interessi e rivalutazione come in parte motiva;
• condanna il sito in Marano di Napoli alla via del Mare n. Controparte_1
55, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore di delle Parte_1
spese processuali che si liquidano in € 237,00 per spese ed € 5.077,00 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Sandro Del Bono, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 18/06/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
Pag. 9 di 9