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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/11/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4013/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 4013/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. PACI MARZIA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: CP_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. IMBRIACI SILVANO e dall'Avv. ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: opposizione avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 1 di 4 1- L'avviso di addebito oggetto di opposizione si riferisce a somme asseritamente dovute dalla parte opponente a titolo di contributi sulla base del presupposto che l'Ispettorato del
Lavoro avrebbe disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra il sig. Parte_2
e la società con le conseguenze relative in termini di contribuzione Parte_3
annullata e con l'iscrizione dello stesso uale coadiuvante familiare del Parte_2
titolare della società odierno opponente. Parte_1
Secondo la ricostruzione del ricorrente, l'Ispettorato avrebbe agito in maniera non giuridicamente corretta, in quanto il rapporto di lavoro instaurato tra le parti sarebbe effettivo, sia formalmente che sostanzialmente.
Si costituiva contestando la domanda e insistendo per la bontà degli CP_1
accertamenti eseguiti in sede ispettiva.
La causa, senza necessità di attività istruttoria, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte.
2- Nel merito, come visto, il potere impositivo dell'Istituto previdenziale è originato da un accertamento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze (cfr., doc. 4, fasc. ricorrente;
doc. 10, fasc. ), in forza del quale il soggetto verbalizzante ha accertato che il rapporto di CP_1 lavoro subordinato tra il sig. la società non sarebbe Parte_2 Parte_4
genuino, in quanto da ricondurre all'istituto del coadiuvante familiare, con tutte le conseguenze contributive a carico del titolare ricorrente.
Tale presupposto non è tuttavia, nel caso di specie, condivisibile.
Si deve infatti osservare innanzitutto che, laddove gli Enti previdenziali individuino quale presupposto contributivo o assicurativo la sussistenza di un rapporto di lavoro, o di un differente assetto delle giornate lavorative, ovvero lo svolgimento di un'attività rilevante dal punto di vista degli oneri di contribuzione, hanno l'onere di fornire la prova (essendo ricorrenti in via sostanziale) di tutti i caratteri della pretesa omessa contribuzione.
pagina 2 di 4 Nel caso di specie, la prova offerta è stato il deposito agli atti di causa del verbale di accertamento (da cui originano le pretese contributive), corredato dalle dichiarazioni rese agli ispettori.
Ma tale accertamento risulta iniziato con riferimento ad una diversa società (la Quarta
Generazione s.r.l.), così come le dichiarazioni acquisite risultano essere solo quelle del titolare di quest'ultima (sig. e della dipendente che riferiscono, ovviamente, Tes_1 Testimone_2
circostanze attinenti a un diverso rapporto di lavoro, un diverso periodo temporale e una diversa parte datoriale.
3- In particolare, con riferimento alla natura della prestazione di il Parte_2
servizio ispettivo si è limitato a presumere un determinato accertamento, concentrando le valutazioni sul rapporto di parentela tra il lavoratore e il titolare dell'azienda (figlio e padre, conviventi), sul fatto che il lavoratore non avesse altre fonti di reddito e sulla circostanza che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso vrebbe rilevato un Parte_2 ramo d'azienda dal padre, costituendo una diversa società, la Civicoquattro S.r.l.
Sul punto, quello che pare mancante è uno specifico accertamento circa il concreto svolgimento del rapporto, momento fondamentale in generale, ma ancor di più nel caso di specie, nel quale il rapporto di lavoro si è costituito, come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, in maniera effettiva, con il pagamento reale di retribuzioni e contributi
(cfr., doc. da 5 a 13, fasc. ricorrente).
4- In altre parole, procedere come fatto in sede ispettiva, non permette di ritenere sussistenti i presupposti per integrare la presunzione determinata dal rapporto familiare, proprio su quelli che sono gli elementi essenziali della subordinazione (cfr., Tribunale Ascoli Piceno,
02/10/2018: «La sussistenza del vincolo di coniugio non è ostativa alla qualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione, in presenza di alcuni specifici indici, quali
l'onerosità della prestazione, la presenza costante del familiare presso il luogo di lavoro,
l'assoggettamento al potere direttivo datoriale»), assolutamente non indagati dall'Ispettorato.
pagina 3 di 4 In un contesto in cui, come visto, l'onere probatorio gravava su parte resistente,
l'accertamento ispettivo sembra essersi limitato a valorizzare aspetti marginali della prestazione, tralasciando di verificare la sussistenza, o meno, di un vero e proprio potere conformativo radicato sul datore di lavoro.
Da quanto detto ne deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'Avviso di addebito oggetto di impugnazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429
c.p.c.,
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso addebito n. 34120240003041972000 emesso il 24 ottobre 2024.
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.900,00 CP_1 per onorari, euro 43,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA.
Firenze, il 19/11/2025
Il Giudice
NA CI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 4013/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. PACI MARZIA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: CP_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. IMBRIACI SILVANO e dall'Avv. ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: opposizione avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 1 di 4 1- L'avviso di addebito oggetto di opposizione si riferisce a somme asseritamente dovute dalla parte opponente a titolo di contributi sulla base del presupposto che l'Ispettorato del
Lavoro avrebbe disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra il sig. Parte_2
e la società con le conseguenze relative in termini di contribuzione Parte_3
annullata e con l'iscrizione dello stesso uale coadiuvante familiare del Parte_2
titolare della società odierno opponente. Parte_1
Secondo la ricostruzione del ricorrente, l'Ispettorato avrebbe agito in maniera non giuridicamente corretta, in quanto il rapporto di lavoro instaurato tra le parti sarebbe effettivo, sia formalmente che sostanzialmente.
Si costituiva contestando la domanda e insistendo per la bontà degli CP_1
accertamenti eseguiti in sede ispettiva.
La causa, senza necessità di attività istruttoria, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte.
2- Nel merito, come visto, il potere impositivo dell'Istituto previdenziale è originato da un accertamento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze (cfr., doc. 4, fasc. ricorrente;
doc. 10, fasc. ), in forza del quale il soggetto verbalizzante ha accertato che il rapporto di CP_1 lavoro subordinato tra il sig. la società non sarebbe Parte_2 Parte_4
genuino, in quanto da ricondurre all'istituto del coadiuvante familiare, con tutte le conseguenze contributive a carico del titolare ricorrente.
Tale presupposto non è tuttavia, nel caso di specie, condivisibile.
Si deve infatti osservare innanzitutto che, laddove gli Enti previdenziali individuino quale presupposto contributivo o assicurativo la sussistenza di un rapporto di lavoro, o di un differente assetto delle giornate lavorative, ovvero lo svolgimento di un'attività rilevante dal punto di vista degli oneri di contribuzione, hanno l'onere di fornire la prova (essendo ricorrenti in via sostanziale) di tutti i caratteri della pretesa omessa contribuzione.
pagina 2 di 4 Nel caso di specie, la prova offerta è stato il deposito agli atti di causa del verbale di accertamento (da cui originano le pretese contributive), corredato dalle dichiarazioni rese agli ispettori.
Ma tale accertamento risulta iniziato con riferimento ad una diversa società (la Quarta
Generazione s.r.l.), così come le dichiarazioni acquisite risultano essere solo quelle del titolare di quest'ultima (sig. e della dipendente che riferiscono, ovviamente, Tes_1 Testimone_2
circostanze attinenti a un diverso rapporto di lavoro, un diverso periodo temporale e una diversa parte datoriale.
3- In particolare, con riferimento alla natura della prestazione di il Parte_2
servizio ispettivo si è limitato a presumere un determinato accertamento, concentrando le valutazioni sul rapporto di parentela tra il lavoratore e il titolare dell'azienda (figlio e padre, conviventi), sul fatto che il lavoratore non avesse altre fonti di reddito e sulla circostanza che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso vrebbe rilevato un Parte_2 ramo d'azienda dal padre, costituendo una diversa società, la Civicoquattro S.r.l.
Sul punto, quello che pare mancante è uno specifico accertamento circa il concreto svolgimento del rapporto, momento fondamentale in generale, ma ancor di più nel caso di specie, nel quale il rapporto di lavoro si è costituito, come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, in maniera effettiva, con il pagamento reale di retribuzioni e contributi
(cfr., doc. da 5 a 13, fasc. ricorrente).
4- In altre parole, procedere come fatto in sede ispettiva, non permette di ritenere sussistenti i presupposti per integrare la presunzione determinata dal rapporto familiare, proprio su quelli che sono gli elementi essenziali della subordinazione (cfr., Tribunale Ascoli Piceno,
02/10/2018: «La sussistenza del vincolo di coniugio non è ostativa alla qualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione, in presenza di alcuni specifici indici, quali
l'onerosità della prestazione, la presenza costante del familiare presso il luogo di lavoro,
l'assoggettamento al potere direttivo datoriale»), assolutamente non indagati dall'Ispettorato.
pagina 3 di 4 In un contesto in cui, come visto, l'onere probatorio gravava su parte resistente,
l'accertamento ispettivo sembra essersi limitato a valorizzare aspetti marginali della prestazione, tralasciando di verificare la sussistenza, o meno, di un vero e proprio potere conformativo radicato sul datore di lavoro.
Da quanto detto ne deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'Avviso di addebito oggetto di impugnazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429
c.p.c.,
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso addebito n. 34120240003041972000 emesso il 24 ottobre 2024.
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.900,00 CP_1 per onorari, euro 43,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA.
Firenze, il 19/11/2025
Il Giudice
NA CI
pagina 4 di 4