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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/05/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 438/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 438/2024
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
, Controparte_2
Controparte_3
[...]
RESISTENTI
Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv.
CONDEMI, in sostituzione dell'avv. DELL'ANNA GIOVANNA, per parte ricorrente.
Nessuno è presente per parte resistente.
Il giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di parte resistente.
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni, rinunciando altresì a presenziare alla lettura della sentenza. Il Giudice
Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 7 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 438/2024 promossa da:
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DELL'ANNA GIOVANNA
RICORRENTE contro
(c.f.: ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
, contumace Controparte_2
Controparte_3
, contumace
[...]
RESISTENTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
pagina 3 di 7 1.
Il ricorrente chiede l'attribuzione del beneficio economico di cui alla carta docente, con accertamento del diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023
e 2023/2024, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di € 2.500,00, oltre interessi legali Controparte_1
dalla maturazione del credito sino al saldo.
Nessuno si è costituito per parte resistente che, stante la regolarità della notifica, all'udienza del
13.05.2025 è stata dichiarata contumace.
Istruita tramite le produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza del 13.05.2025 la causa è stata discussa e posta in decisione.
2.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si rileva che sulla questione oggetto del presente giudizio si è pronunciata la Corte di
Cassazione con sentenza n. 29961/2023, a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. sollevata dal giudice del lavoro del Tribunale di Taranto.
La definizione della presente controversia non può che attenersi ai principi di diritti enunciati dai Giudici di Legittimità, che in particolare hanno affermato:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia
pagina 4 di 7 stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. ”
Risulta provato che il ricorrente ha lavorato con supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, così come indicato dall'art. 4 c.1 e c.2 L. 124/1999, negli anni scolastici richiesti
(2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024).
Posto che il docente ricorrente è ancora impiegato presso il , così Controparte_1
pagina 5 di 7 come provato dal contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno 2024/2025 prodotto dal ricorrente, alla stregua di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica, ossia tramite l'assegnazione materiale della “carta docente” per gli anni per la quale la stessa è dovuta, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (art.1 c. 121, l. 107/2015).
Al ricorrente, quindi, per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, spetta in misura piena la Carta Docente di cui all'art. 1 c.121, l. n. 107/2015, oltre interessi o rivalutazione.
3.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo
D.M. 147/2022, sono quindi poste a carico della soccombente parte resistente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, e la serialità del contenzioso, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.
Stante la dichiarazione di anticipazione delle spese da parte dei procuratori di parte ricorrente, le spese vengono distratte in loro favore.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa: accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire per le annualità Parte_1
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la pagina 6 di 7 formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad €
500,00 annui;
per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente ad erogare l'importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 2.500,00, oltre interessi come in parte motiva;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.133, 00 per compensi, oltre accessori di legge, disponendone il pagamento a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 13/05/2025.
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 438/2024
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
, Controparte_2
Controparte_3
[...]
RESISTENTI
Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv.
CONDEMI, in sostituzione dell'avv. DELL'ANNA GIOVANNA, per parte ricorrente.
Nessuno è presente per parte resistente.
Il giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di parte resistente.
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni, rinunciando altresì a presenziare alla lettura della sentenza. Il Giudice
Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 7 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 438/2024 promossa da:
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DELL'ANNA GIOVANNA
RICORRENTE contro
(c.f.: ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
, contumace Controparte_2
Controparte_3
, contumace
[...]
RESISTENTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
pagina 3 di 7 1.
Il ricorrente chiede l'attribuzione del beneficio economico di cui alla carta docente, con accertamento del diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023
e 2023/2024, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di € 2.500,00, oltre interessi legali Controparte_1
dalla maturazione del credito sino al saldo.
Nessuno si è costituito per parte resistente che, stante la regolarità della notifica, all'udienza del
13.05.2025 è stata dichiarata contumace.
Istruita tramite le produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza del 13.05.2025 la causa è stata discussa e posta in decisione.
2.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si rileva che sulla questione oggetto del presente giudizio si è pronunciata la Corte di
Cassazione con sentenza n. 29961/2023, a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. sollevata dal giudice del lavoro del Tribunale di Taranto.
La definizione della presente controversia non può che attenersi ai principi di diritti enunciati dai Giudici di Legittimità, che in particolare hanno affermato:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia
pagina 4 di 7 stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. ”
Risulta provato che il ricorrente ha lavorato con supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, così come indicato dall'art. 4 c.1 e c.2 L. 124/1999, negli anni scolastici richiesti
(2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024).
Posto che il docente ricorrente è ancora impiegato presso il , così Controparte_1
pagina 5 di 7 come provato dal contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno 2024/2025 prodotto dal ricorrente, alla stregua di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica, ossia tramite l'assegnazione materiale della “carta docente” per gli anni per la quale la stessa è dovuta, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (art.1 c. 121, l. 107/2015).
Al ricorrente, quindi, per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, spetta in misura piena la Carta Docente di cui all'art. 1 c.121, l. n. 107/2015, oltre interessi o rivalutazione.
3.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo
D.M. 147/2022, sono quindi poste a carico della soccombente parte resistente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, e la serialità del contenzioso, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.
Stante la dichiarazione di anticipazione delle spese da parte dei procuratori di parte ricorrente, le spese vengono distratte in loro favore.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa: accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire per le annualità Parte_1
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la pagina 6 di 7 formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad €
500,00 annui;
per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente ad erogare l'importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 2.500,00, oltre interessi come in parte motiva;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.133, 00 per compensi, oltre accessori di legge, disponendone il pagamento a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 13/05/2025.
Il Giudice del lavoro
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