Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/06/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 460/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 6 maggio 2024 e vertente
T R A
(C.F.: , nato ad [...] Parte_1 C.F._1 il 22.02.1968, e (C.F. ), nato a Parte_2 C.F._2
Locri (RC) l'1.08.1973, entrambi elettivamente domiciliati in Locri, Via Agesidamo n.
34, presso lo studio degli Avv.ti Pasquale Sansalone (p.e.c.:
e (p.e.c.: Email_1 Controparte_1
, che li rappresentano e difendono, congiuntamente Email_2
e disgiuntamente, giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
(C.F. ), nato ad [...] Controparte_2 C.F._3
(RC) il 15.01.1955, elettivamente domiciliato in Locri, Via M. Murdaca n. 67, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Spadaro (p.e.c.: , Email_3 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATO
**************
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1463/2018 resa dal Tribunale di Locri il
27.11.2018 nell'ambito del procedimento civile n. 471/2012 R.G..
CONCLUSIONI
impugnano e contestano il contenuto della comparsa di costituzione di controparte, in quanto infondato in fatto e in diritto, riservando di meglio controdedurre in sede di scritti difensivi conclusionali.
Pertanto, i sottoscritti insistono nell'accoglimento delle conclusioni, che qui di seguito si riportano per comodità “Voglia la Corte di appello adita, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa e a integrale riforma della sentenza n. 1463/2018 del Tribunale di Locri, pubblicata il 27/11/2018,
- accertare e dichiarare che il confine tra la proprietà degli attori, sita in agro di Antonimina, riportata in catasto al foglio 10, particella 387, e la propr ietà del convenuto riportata in catasto al medesimo foglio 10, Controparte_2 particelle 340 e 344, corrisponde a quello risultante catastalmente e, per l'effetto, disporre l'apposizione dei termini;
- rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata da Controparte_2
perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, perché non provata.
[...]
- In via subordinata, nelle denegata ipotesi di conferma della intervenuta usucapione, riformare il relativo capo della sentenza nella parte in cui individua l'estensione dell'appezzamento di terreno, foglio 10 del Comune di Antonimina, part. 387, con indicazione dell'estensione esatta di mq 514,00, anziché mq 6.275.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giud izio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, come per legge.”.
Chiedono infine che la causa venga riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito.” ; per l'appellato, come segue: “…si precisano le conclusioni riportandosi al contenuto di tutti gli atti e verbali di causa qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, e si chiede che la causa – previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. - venga trattenuta in decisione con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata: <con atto di citazione regolarmente notificato i signori e>Parte_1 convenivano in giudizio il sig per Parte_2 Controparte_2 accertare e statuire che i confini tra le proprietà degli odierni contendenti sono quelli individuati catastalmente e disporre la relativa apposizione dei termini. Esponevano di essere proprietari di un terreno agricolo sito in Antonimina riportato nel catasto terreni di detto comune al foglio 10 particella 387, uliveto cl. 3 are 70,50, r.d. € 27,31, confinante con la proprietà del convenut foglio 10, particelle 340 e 344; che CP_2 le rispettive proprietà delle parti erano scaturite dal frazionamento dell'originaria particella n 4 di proprietà de razionamento eseguito Controparte_3 dal Geom. il quale aveva individuato i confini delle singole Parte_3 particelle, anche se la presenza dì arbusti e rovi aveva impedito la materiale apposizione di termini visibili;
che gli attori per evitare l'introduzione di animali sul proprio fondo avevano realizzato una recinzione non sul limite della proprietà
ma abbondantemente (almeno due metri) dentro il proprio confine;
che, CP_2 essendo stati vani i tentativi per addivenire alla delimitazione esatta dei confini, gli attori adivano l'autorità giudiziaria per la tutela del proprio diritto;
concludevano chiedendo l'accertamento dei reali confini così come catastalmente individuati e l'apposizione dei termini, con vittoria di spese dei relativo giudizio.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta il convenu t il quale CP_2 contestava in toto le argomentazioni attoree, sostenendo che entrambi i fondi di proprietà delle parti in causa erano recintati da oltre vent'anni e separati, sui lato est da una stradella interpoderale derivante da una striscia di terreno della larghezza di circa 4 metri che si diparte dalla strada comunale e che i si era impegnato a lasciare CP_2 libera con atto di acquisto della proprietà, avvenuto in data 20.11.1991; che la striscia di due metri contestata dagli attori, ricadrebbe in realtà su parte della strada interpoderale che esiste da oltre vent'anni e che collega pìù proprietà; che gli attori sono divenuti proprietari del fondo oggetto dì causa in virtù dì sentenza di acquisto per usucapione esercitando da sempre il possesso sul bene recintato e delimitato dalla stradella;
che sulla stradella i germani non hanno mai esercitato alcun Parte_1 possesso;
in ogni caso nell'eventualità si contesti il diritto di proprietà del convenuto oltre la stradella, chiedeva l'accertamento dell'intervenuta usucapione su tale porzione di fondo;
concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, in via riconvenzionale accertare il diritto di proprietà del convenuto per intervenuta usucapione sulla porzione di fondo confinante con la stradella ricadente nel foglio 10 particelle 340 e 344; con vittoria di spese del presente giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c ed espletata la prova per testi ammessa, acquisiti i documenti agli atti, veniva disposta ctu.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27 novembre 2018, le parti, previa precisazione delle proprie conclusioni e discussione orale, chiedevano che la causa fosse decisa ai sensi dell'art, 281 sexies c.p.c. con deposito contestuale dei motivi e del dispositivo della sentenza.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri così statuiva: “Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da Parte_1
[... [...]
e nei confronti di , ogni
[...] Parte_2 Controparte_2 contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara l'avvenuta usucapione a favore del Sig. Controparte_2 dell'appezzamento di terreno agricolo (di mq 6,275), Comune di Antonimina, censito in Catasto Terreni al foglio 10, al mappale 387, delimitato dal lato sinistro dalla stradella interpoderale e dal lato destro dalla proprietà particella 340; CP_2 conseguentemente conferma i termini apposti dagli attori e dal convenuto mediante apposita recinzione delle particelle oggetto di causa;
Ordina, per l'effetto, al Conservatore dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria di trascrivere la presente sentenza;
- Compensa interamente le spese del presente giudizio tra le par ti;
- Condanna gli attori al pagamento delle spese del CTU nominato ing. Persona_1 già liquidate con separato decreto del 24.03.2015.”.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello, con atto di citazione notificato il
23.05.2019, e esponendo Parte_1 Parte_2 un lungo ed articolato motivo di gravame.
In primis, gli appellanti deducevano l'infondatezza della domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dal e la presunta erroneità delle Controparte_2 risultanze istruttorie.
Secondo l'assunto attoreo, infatti, il confine tra le due proprietà (che avrebbero avuto origine dalla divisione di un'unica particella, già intestata al barone Controparte_3
era da individuare nel frazionamento operato nel 1996 dal geometra
[...]
sicché sarebbe quello catastalmente risultante da tale frazionamento. Parte_1
Il fatto che la recinzione presente sul fondo di proprietà degli attori fosse stata arretrata di qualche metro all'interno era dovuto all'impossibilità di realizzarla proprio l ungo la linea di confine (stante la presenza di arbusti e rovi) nonché per impedire agli animali selvatici di danneggiare alcuni alberi di ulivo impiantati subito dopo l'acquisto.
Giammai, poi, il avrebbe usucapito la striscia di terreno in CP_2 contestazione poiché tra la data del frazionamento dei terreni già in testa al barone
(1996) e la data di proposizione dell'azione di regolamento di confini (2012) CP_3 non sarebbero decorsi i venti anni previsti dalla legge.
Sarebbe inoltre indimostrato il possesso ultraventennale della striscia di terreno in contestazione in quanto il Tribunale avrebbe totalmente frainteso le risultanze testimoniali,
Quand'anche fosse condivisibile la decisione assunta dal primo Giudice, la stessa sarebbe affetta comunque da un clamoroso errore materiale laddove la porzione di terreno che si assume essere stata usucapita dal comprende la quasi CP_2 totalità della particella 387 (ben 6.275 mq. su una superficie totale di mq. 7.050), anziché quella minore di appena 514 mq..
Infine la prova testimoniale sarebbe stata travisata dal Giudice poiché risulterebbe chiara la circostanza secondo cui la recinzione su entrambi i fondi sarebbe stata realizzata non da 23 anni (rispetto alla data in cui sono state raccolte le dic hiarazioni testimoniali), bensì nel 1996 (data di apposizione dei picchetti) o, al più tardi, nel
2009, di talché, rispetto alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio
(15.05.2012) non sarebbe mai maturato il termine necessario per la presc rizione acquisitiva.
L'accoglimento del gravame dovrebbe conseguentemente condurre ad una pronuncia di condanna alle spese di lite dell'appellato.
Chiedevano, pertanto, previa ridefinizione degli esatti confini tra le due particelle confinanti dedotte in giudizio ed una corretta individuazione dell'estensione della particella n. 387 (per la parte oggetto di usucapione), la totale riforma della sentenza impugnata nel senso sopra esplicitato, con la condanna del convenuto alla rifusione delle spese relative ad entrambi i gradi.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 28.11.2019, il quale eccepiva Controparte_2 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., chiedendo, nel merito, il totale rigetto del gravame e, limitatamente all'errore materiale relativo all'esatta estensione della porzione di fondo usucapita, la correzione della sentenza in parte qua, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 06.05.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va scrutinata l'eccezione di inammissibilità del l'appello per pretesa violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., sollevata dall'appellato.
La stessa è priva di fondamento.
Ed infatti, a parte il primario e pleonastico rilievo che il filtro di ammissibilità del gravame è stato tacitamente superato in ragione del fatto che, allo stato, il giudizio de quo è in fase decisoria, va inoltre evidenziato che, per costante interpretazione della
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018): “Gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”.
Nel caso in esame la forma/contenuto dell'atto di appello risulta pienamente conforme ai superiori dettami, essendo stati chiaramente enucleati in esso le questioni e i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione, nonché espressamente indicate le assunte violazioni di legge, così che questo Giudice è stato posto sufficientemente in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il tenore delle proposte censure, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando – in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato per quanto concerne unicamente la doglianza proposta in ordine all'esatta estensione della frazione di particella 387 oggetto della domanda riconvenzionale di usucapione, della quale si dirà più avanti, mentre nel resto va rigettato.
Ed invero, il Tribunale, pur nella correttezza della decisione assunta in ordine al rigetto della domanda attorea di regolamento di confini, ha tuttavia errato sull'effettiva superficie della porzione di fondo attribuita al convenuto a titolo di usucapione.
In primis va detto che la doglianza incentrata sul rigetto della domanda di usucapione della striscia di terreno per cui è causa, spiegata in riconvenzionale da
[...]
, è priva di fondamento fattuale e giuridico. CP_2
La documentazione versata in atti (rogito notarile del 20.11.1991 Rep. n. 4723 e visure immobiliari storiche), l'esito della prova testimoniale attraverso l'escussione dei testi e Geom. nonché, infine, l'espletamento della C.T.U., Testimone_1 Parte_1 hanno senz'altro evidenziato che i fondi di cui alle p.lle 340 e 344, derivati dal frazionamento n. 2058 del 07.10.1991, sono stati acquistati - ad opera del dall'originario proprietario - Controparte_2 Controparte_3 nello stato di fatto in cui si trovavano e che la recinzione in filo spinato era già esistente, così come la stradina interpoderale che divideva e divide ancora i fondi di proprietà dei rispettivi contendenti. Non può dunque condividersi l'assunto attoreo secondo cui le particelle sopra indi cate sarebbero scaturite dal frazionamento n. 25493 del 12.11.1996 e che, solo dopo tale data, i rispettivi proprietari avrebbero apposto ciascuno la recinzione ai propri fondi.
Viceversa, così come correttamente rilevato dal primo Giudice, dalla sentenza di usucapione n. 220/2011 emessa dal Tribunale di Locri il 13.06.2011 e prodotta in atti dagli odierni appellanti, nessuna certezza obiettiva si ricava in ordine alla reale consistenza della particella n. 387, non essendo indicata neanche la sua effettiva estensione, di talché, almeno da tale documento, non è possibile stabilire che gli stessi siano gli effettivi proprietari della striscia di terreno in contestazione.
Peraltro, la circostanza sostenuta dagli appellanti (e posta a fondamento della tesi secondo cui il convenuto non avrebbe maturato il possesso ultraventennale della striscia di terreno de qua), secondo cui la recinzione apposta sul confine della loro particella solo nell'anno 1996 servisse unicamente ad impedire agli animali selvatici di danneggiare alcuni giovani impianti di alberi di ulivo e che fosse stata arretrata rispetto al confine effettivo per la presenza di rovi ed arbusti, non è sorretta da alcun valido riscontro probatorio ed anzi rafforza ancora di più l'assunto del convenuto, il quale ha di contro dichiarato, dandone idonea dimostrazione, che la recinzione sul proprio fondo è stata da egli realizzata nell'anno 1991 e che, in ottemperanza a quanto riportato nell'atto di acquisto, ha lasciato libera la porzione di terreno di circa 4 metri da adibire a strada interpoderale.
In proposito - così come pertinentemente rilevato dalla difesa di parte convenuta - va evidenziato anche che l'ulteriore (e definitiva) conferma che entrambi i fondi per cui è causa fossero recintati da oltre venti anni rispetto alla data in cui è stato avviato il giudizio di primo grado (ovvero a partire dal 1991 e non dal 1996) è fornita dai medesimi appellanti laddove hanno allegato di avere acquistato per usucapione la particella n. 387 a seguito della sopra citata sentenza emessa dal Tribunale di Locri nel
2011, che, quindi, ne ha accertato il possesso uti dominus, nel ventennio precedente, nelle condizioni di fatto in cui si è sempre presentato.
In ogni caso, a favore della tesi propugnata dall'odierno appellato, e fatta propria dal
Giudice di prime cure, al di là degli importanti elementi probatori di cui si è già detto, giocano un ruolo di primaria importanza sia il dislivello naturale esistente tra i terreni di rispettiva proprietà dei contendenti, sia la presenza di alberi di alto fusto e della recinzione realizzata dal (della cui oggettiva esistenza il Controparte_2
C.T.U. ha dato atto nella relazione peritale in atti), che rafforzano anche in questo
Collegio la convinzione che il convenuto abbia esercitato il possesso animo domini, ultraventennale, continuato ed indisturbato, della striscia di terreno in contestazione.
Per tali ragioni la censura va disattesa. Va invece accolta la questione sollevata con specifico motivo di gravame e rela tiva alla rettifica della sentenza nella parte in cui, equivocando in merito all'esatta individuazione della striscia di terreno usucapita dal Controparte_2
(individuata in C.T.U. in mq 514), il Tribunale gli ha riconosciuto l'acquisto a titolo originario di complessivi 6.275 mq. (che, di contro, costituisce la maggiore superficie di proprietà degli attori, su un totale di mq. 7.050).
Si riporta, di seguito, il passo della sentenza impugnata nella quale viene descritto lo stato dei luoghi di causa, così come verificato dal perito del Giudice al momento dell'accesso (il quale, incaricato di determinare l'esatta linea di demarcazione tra le due proprietà, ha altresì individuato i confini delle stesse sulla base del sopralluogo effettuato, delle mappe catastali nonché del frazionamento redatto dal Geom.
: “Dai sopralluoghi effettuati e riportati nella relazione tecnica è emerso Parte_1 che le proprietà delle rispettive parti in causa sono ben distinte, sul lato est sono divisi ed attraversati dalla vecchia strada interpoderale con la presenza ai bordi della strada stessa, di massi, rovi, sterpaglie, peri selvatici ecc., inoltre la particella 387 è delimitata da una recinzione a maglie larghe sorretta da paletti in legno affiancati saltuariament e da paletti in ferro ossidati;
la particella 340 di proprietà del convenut (che si CP_2 trova al di là della strada interpoderale sul lato sinistro), oltre ad essere delimitata da una recinzione, da rovi e dalle sterpaglie presenti sul lato sinistr o della stradella è delimitata da alberi di quercia secolari. I due fondi sono caratterizzati da un dislivello limitante con la strada interpoderale.
Dai rilievi effettuati il CTU ha evidenziato che la strada interpoderale attraversa la particella 387 dividendola in due parti, la strada non è posta sull'effettivo reale confine;
invece per il confine lato ovest tra la particella 344 di proprietà del convenuto e la particella 387, questo non coincide solo su tre punti, ed i picchetti in ferro posizionati sono spostati verso il terreno degli attori di circa m.
1. Sul punto si rileva che il geometra autore del frazionamento dei fondi oggetto di causa sentito Parte_1 come teste ha affermato che i confini sono delimitati da paletti in ferro tuttora esistenti.”.
Orbene, interpretando il ragionamento svolto dal primo Giudice in parte motiva, è palese l'errore di valutazione in cui è incorso, laddove, anziché considerare la superficie relativa alla striscia di terreno sul lato ovest, posta al di là della stradella interpoderale per un metro e lungo tutta la particella 387 (meglio individuata nei due stralci planimetrici sotto riportati e misurante complessivamente 514 mq.) ha riconosciuto al convenuto l'acquisto a titolo originario della maggiore superficie di mq.
6.275 mq., che costituisce la quasi totalità del fondo di proprietà attorea. Ritenendo, pertanto, fondato tale ultimo rilievo, questa Corte si dovrà pronunciare in ordine all'erronea statuizione effettuata dal Tribunale di Locri, dichiarando l'avvenuta usucapione a favore di dell'appezzamento di terreno Controparte_2 agricolo (di mq. 514), Comune di Antonimina, costituente parte della particella 340 di maggiore estensione, censita in Catasto Terreni al foglio 10, al mappale 387, terreno che nella porzione usucapita è delimitato dal lato destro dalla stradella interpod erale e dal lato sinistro dalla proprietà nonché dai i termini apposti dagli attori CP_2
e dal convenuto mediante recinzione delle particelle oggetto di causa.
In ragione del parziale accoglimento del gravame si reputa giusto ed equo compensare le spese di lite del presente grado per 1/3, ponendo i rimanenti 2/3 a carico degli appellanti in solido tra di essi.
Le stesse vanno liquidate già ridotte, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo D.M. n. 147 del
13/08/2022, secondo i parametri medi, attesa la discreta complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase, ed in rapporto al valore della causa (€.
1.000,00), in complessivi €. 448,65, in favore di di cui Controparte_2
€. 94,66 per la fase di studio, €. 94,66 per la fase introduttiva, €. 119,33 per la fase istruttoria ed €. 140,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario richiedente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con atto di citazione notificato in data 23.05.2019, Parte_2 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa ed in parziale modifica della sentenza impugnata, così provvede:
• Accoglie in parte qua l'appello per come in parte motiva e, per l'effetto,
• Dichiara l'avvenuta usucapione a favore di Controparte_2 dell'appezzamento di terreno agricolo (di mq. 514), Comune di Antonimina, costituente parte della particella 340 di maggiore estensione, censita in Catasto
Terreni al foglio 10, al mappale 387, terreno che nella porzione usucapita è delimitato dal lato destro dalla stradella interpoderale e dal lato sinistro dalla proprietà
conseguentemente conferma i termini apposti dagli attori e dal CP_2 convenuto mediante apposita recinzione delle particelle oggetto di causa;
• Rigetta nel resto;
• Condanna e in solido Parte_1 Parte_2 tra di essi, alla rifusione delle spese relative al presente giudizio in favore di che liquida in complessivi €. 448,65, oltre IVA e Controparte_2
CAP ed oltre accessori, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)