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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8383 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 36212/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, in data 28.5.2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Simona Di Fonso Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Daniela Dante CP_1
APPELLATA
NONCHE'
, con il patrocinio dell'avv. Graziella Castrenze Controparte_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4287/2023 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 In primo grado, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, il sig. premesso di aver ricevuto, in Pt_1
data 11.5.2022, la notifica della cartella di pagamento n. 097 2020 0007422302 000, recante credito di euro 8.610,06, somma asseritamente dovuta per verbali di infrazione al codice della strada relativi all'anno 2017 (ente creditore ), ha eccepito la prescrizione quinquennale, la decadenza CP_1 dal diritto alla riscossione ex art. 35 bis L.n. 244/2007, l'inesistenza del titolo esecutivo per mancata sottoscrizione del ruolo ed il difetto di notifica dei verbali presupposti. Ha quindi chiesto di dichiarare l'illegittimità della cartella.
1.2 Costituitesi le controparti, alla prima udienza (7.9.2022) l'opponente ha eccepito l'irritualità della produzione avversaria, in mancanza di un dettagliato indice di atti e documenti vistato dalla cancelleria ex articoli 74 e 87 cpc. Nel merito, ha contestato le copie prodotte in quanto non conformi
1 al DPR 445/2000 ed ha insistito nella nullità della notifica degli atti presupposti, in quanto
“incompleta di tutti gli adempimenti previsti ex lege (Cass. 15782/22 e 9806/22)”
1.3 Il Giudice di Pace, con la sentenza gravata, ritenuta la ritualità della notifica di tutti i vav sottesi alla cartella, ha respinto l'opposizione.
1.4 Il sig. ha proposto appello, affermando che la documentazione depositata da Pt_1 [...]
avrebbe dovuto essere dichiarata inutilizzabile perché irritualmente acquisita al processo in CP_1 quanto non analiticamente elencata nell'indice atti- documenti vistato dal cancelliere, in violazione degli artt. 74 ed 87 disp.att. c.p.c.
Ha poi evidenziato che la cartella era stata notifica oltre il termine di due anni dalla data di esecutività del ruolo, con conseguente decadenza dal diritto alla riscossione. Su tali presupposti ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di “dichiarare la decadenza dell'azione di riscossione esattoriale, da parte del concessionario, ex Lege 244/07, nonché la inesistenza della notifica dei verbali di accertamento con decadenza 201 c.d.s. nonché la fondatezza della domanda spiegata in primo grado
e la prescrizione del diritto in riferimento al solo verbale punti 1-3 della cartella”.
1.5 Costituitesi le controparti, previa concessione dei termini ex art. 352 cpc la causa è stata trattenuta in decisone.
2. Sui motivi di appello.
2.1 E' infondato il motivo di appello volto a far dichiarare l'inutilizzabilità della documentazione depositata in primo grado da per violazione degli articoli 74 ed 87 disp. att. c.p.c. CP_1
Al riguardo, deve infatti rilevarsi che parte appellante lamenta che la controparte, nel costituirsi in giudizio in primo grado, abbia omesso di elencare in modo dettagliato, in apposto indice, i documenti del processo, segnatamente mancando gli estremi dei verbali impugnati, accompagnati dalle relate di notifica.
E tuttavia l'eventuale produzione in difformità rispetto ai principi fissati dagli articoli 74 ed 87 disp. att. c.p.c. non determina nullità insanabile, ma mera irregolarità, posta a presidio delle garanzie del contradditorio e del diritto di difesa, con la conseguenza che, ove tale diritto sia stata effettivamente esercitato, ciò sana l'irritualità del deposito: nel caso di specie, il sig. in primo grado, ha Pt_1 preso posizione in ordine alla documentazione depositata da (contestando, all'udienza CP_1
del 7.9.2022, le copie prodotte in quanto non conformi al DPR 445/2000 ed insistendo nella nullità della notifica degli atti presupposti, in quanto “incompleta di tutti gli adempimenti previsti ex lege
(Cass. 15782/22 e 9806/22)” e ribadendo, alla successiva udienza del 14.12.2022, la nullità della notifica dei vav per assenza di prova degli adempimenti necessari ai fini del perfezionamento della notifica x art. 140 cpc), così mostrando di aver preso conoscenza del contenuto della documentazione
(né parte appellante ha dedotto quale sarebbe stata la lesione del proprio diritto di difesa, limitandosi
2 a contestare l'asserita irritualità dell'acquisizione in giudizio della documentazione prodotta da
[...]
); CP_1
- da ciò consegue la piena utilizzabilità della documentazione, e, per conseguenza, l'infondatezza del motivo di appello.
2.2. Anche il secondo motivo di appello è privo d fondamento giuridico.
Al riguardo la parte chiede, in riforma della sentenza di primo grado, di accertare, ai sensi dell'articolo
3, comma 35 bis, D. I. 30 settembre 2005, n. 203, la decadenza dalla possibilità di agire esecutivamente per le somme iscritte a ruolo, a fronte della circostanza che, nei due anni successivi alla consegna del ruolo, la cartella di pagamento non era stata notificata.
Il motivo è privo di fondamento.
Prevede, infatti, l'art. 3, comma 35 bis, D. L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248 che: “A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”. Al riguardo, il comma 7 prevede e disciplina la facoltà di acquisto da parte di CP_3
di una quota non inferiore al 51% del capitale sociale delle società concessionarie del servizio
[...]
nazionale della riscossione ovvero del ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione.
La norma, pertanto, non prevede una generale decadenza dalla possibilità di agire per il recupero delle somme ove la cartella di pagamento non sia stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo, disponendo una tale conseguenza solo se, alla data delle predette acquisizioni di Controparte_3
(società che ha successivamente assunto la denominazione di Equitalia spa, e che è cessata da diversi anni, ben prima della data di consegna del ruolo), la cartella di pagamento non fosse stata notificata entro i due anni dalla consegna del ruolo (in questo senso Cfr. Cass. Ordinanza 153/2023, in parte motiva “Solo incidentalmente e per completezza di esposizione, la Corte ritiene quindi opportuno osservare che, effettivamente, la disposizione appena richiamata pare essere stata erroneamente applicata alla fattispecie dai giudici del merito, avendo essa ad oggetto esclusivamente i crediti per sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada già iscritti a ruolo anteriormente all'acquisizione, da parte della della quota maggioritaria delle Controparte_3
preesistenti società concessionarie del servizio della riscossione”).
Essendo stato il ruolo consegnato nel 2019 (quando era già cessata), rimanendo Controparte_3
inapplicabile la disposizione invocata, e considerato che (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/11/2018,
3 n.28529) “L'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza-ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della legge n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d. P. R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata legge n. 689 del 1981”, il motivo di appello risulta privo di fondamento.
3. Sulla regolamentazione delle spese
Le spese del grado d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna al rimborso delle spese di lite del grado di appello, a favore di Parte_1 [...]
e della , che liquida, per ciascuno degli appellati, in CP_1 Controparte_2
1.700,00 euro per compensi, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 3.6.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 36212/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, in data 28.5.2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Simona Di Fonso Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Daniela Dante CP_1
APPELLATA
NONCHE'
, con il patrocinio dell'avv. Graziella Castrenze Controparte_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4287/2023 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 In primo grado, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, il sig. premesso di aver ricevuto, in Pt_1
data 11.5.2022, la notifica della cartella di pagamento n. 097 2020 0007422302 000, recante credito di euro 8.610,06, somma asseritamente dovuta per verbali di infrazione al codice della strada relativi all'anno 2017 (ente creditore ), ha eccepito la prescrizione quinquennale, la decadenza CP_1 dal diritto alla riscossione ex art. 35 bis L.n. 244/2007, l'inesistenza del titolo esecutivo per mancata sottoscrizione del ruolo ed il difetto di notifica dei verbali presupposti. Ha quindi chiesto di dichiarare l'illegittimità della cartella.
1.2 Costituitesi le controparti, alla prima udienza (7.9.2022) l'opponente ha eccepito l'irritualità della produzione avversaria, in mancanza di un dettagliato indice di atti e documenti vistato dalla cancelleria ex articoli 74 e 87 cpc. Nel merito, ha contestato le copie prodotte in quanto non conformi
1 al DPR 445/2000 ed ha insistito nella nullità della notifica degli atti presupposti, in quanto
“incompleta di tutti gli adempimenti previsti ex lege (Cass. 15782/22 e 9806/22)”
1.3 Il Giudice di Pace, con la sentenza gravata, ritenuta la ritualità della notifica di tutti i vav sottesi alla cartella, ha respinto l'opposizione.
1.4 Il sig. ha proposto appello, affermando che la documentazione depositata da Pt_1 [...]
avrebbe dovuto essere dichiarata inutilizzabile perché irritualmente acquisita al processo in CP_1 quanto non analiticamente elencata nell'indice atti- documenti vistato dal cancelliere, in violazione degli artt. 74 ed 87 disp.att. c.p.c.
Ha poi evidenziato che la cartella era stata notifica oltre il termine di due anni dalla data di esecutività del ruolo, con conseguente decadenza dal diritto alla riscossione. Su tali presupposti ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di “dichiarare la decadenza dell'azione di riscossione esattoriale, da parte del concessionario, ex Lege 244/07, nonché la inesistenza della notifica dei verbali di accertamento con decadenza 201 c.d.s. nonché la fondatezza della domanda spiegata in primo grado
e la prescrizione del diritto in riferimento al solo verbale punti 1-3 della cartella”.
1.5 Costituitesi le controparti, previa concessione dei termini ex art. 352 cpc la causa è stata trattenuta in decisone.
2. Sui motivi di appello.
2.1 E' infondato il motivo di appello volto a far dichiarare l'inutilizzabilità della documentazione depositata in primo grado da per violazione degli articoli 74 ed 87 disp. att. c.p.c. CP_1
Al riguardo, deve infatti rilevarsi che parte appellante lamenta che la controparte, nel costituirsi in giudizio in primo grado, abbia omesso di elencare in modo dettagliato, in apposto indice, i documenti del processo, segnatamente mancando gli estremi dei verbali impugnati, accompagnati dalle relate di notifica.
E tuttavia l'eventuale produzione in difformità rispetto ai principi fissati dagli articoli 74 ed 87 disp. att. c.p.c. non determina nullità insanabile, ma mera irregolarità, posta a presidio delle garanzie del contradditorio e del diritto di difesa, con la conseguenza che, ove tale diritto sia stata effettivamente esercitato, ciò sana l'irritualità del deposito: nel caso di specie, il sig. in primo grado, ha Pt_1 preso posizione in ordine alla documentazione depositata da (contestando, all'udienza CP_1
del 7.9.2022, le copie prodotte in quanto non conformi al DPR 445/2000 ed insistendo nella nullità della notifica degli atti presupposti, in quanto “incompleta di tutti gli adempimenti previsti ex lege
(Cass. 15782/22 e 9806/22)” e ribadendo, alla successiva udienza del 14.12.2022, la nullità della notifica dei vav per assenza di prova degli adempimenti necessari ai fini del perfezionamento della notifica x art. 140 cpc), così mostrando di aver preso conoscenza del contenuto della documentazione
(né parte appellante ha dedotto quale sarebbe stata la lesione del proprio diritto di difesa, limitandosi
2 a contestare l'asserita irritualità dell'acquisizione in giudizio della documentazione prodotta da
[...]
); CP_1
- da ciò consegue la piena utilizzabilità della documentazione, e, per conseguenza, l'infondatezza del motivo di appello.
2.2. Anche il secondo motivo di appello è privo d fondamento giuridico.
Al riguardo la parte chiede, in riforma della sentenza di primo grado, di accertare, ai sensi dell'articolo
3, comma 35 bis, D. I. 30 settembre 2005, n. 203, la decadenza dalla possibilità di agire esecutivamente per le somme iscritte a ruolo, a fronte della circostanza che, nei due anni successivi alla consegna del ruolo, la cartella di pagamento non era stata notificata.
Il motivo è privo di fondamento.
Prevede, infatti, l'art. 3, comma 35 bis, D. L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248 che: “A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”. Al riguardo, il comma 7 prevede e disciplina la facoltà di acquisto da parte di CP_3
di una quota non inferiore al 51% del capitale sociale delle società concessionarie del servizio
[...]
nazionale della riscossione ovvero del ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione.
La norma, pertanto, non prevede una generale decadenza dalla possibilità di agire per il recupero delle somme ove la cartella di pagamento non sia stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo, disponendo una tale conseguenza solo se, alla data delle predette acquisizioni di Controparte_3
(società che ha successivamente assunto la denominazione di Equitalia spa, e che è cessata da diversi anni, ben prima della data di consegna del ruolo), la cartella di pagamento non fosse stata notificata entro i due anni dalla consegna del ruolo (in questo senso Cfr. Cass. Ordinanza 153/2023, in parte motiva “Solo incidentalmente e per completezza di esposizione, la Corte ritiene quindi opportuno osservare che, effettivamente, la disposizione appena richiamata pare essere stata erroneamente applicata alla fattispecie dai giudici del merito, avendo essa ad oggetto esclusivamente i crediti per sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada già iscritti a ruolo anteriormente all'acquisizione, da parte della della quota maggioritaria delle Controparte_3
preesistenti società concessionarie del servizio della riscossione”).
Essendo stato il ruolo consegnato nel 2019 (quando era già cessata), rimanendo Controparte_3
inapplicabile la disposizione invocata, e considerato che (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/11/2018,
3 n.28529) “L'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza-ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della legge n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d. P. R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata legge n. 689 del 1981”, il motivo di appello risulta privo di fondamento.
3. Sulla regolamentazione delle spese
Le spese del grado d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna al rimborso delle spese di lite del grado di appello, a favore di Parte_1 [...]
e della , che liquida, per ciascuno degli appellati, in CP_1 Controparte_2
1.700,00 euro per compensi, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 3.6.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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