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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/04/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1929/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 01/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. PASTRO FEDERICA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. CRAPELLA MARCO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e i figli minori nati dalla relazione more uxorio intrattenuta tra le parti e oramai cessata.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del 17.04.2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. La casa famigliare viene assegnata con i relativi arredi alla Signora finché le figlie Pt_2
resteranno a vivere con lei e non saranno economicamente autosufficienti;
la stessa rilascerà, invece, l'immobile adibito a studio, di proprietà del Signor entro un mese Parte_1
da quando quest'ultimo avrà liberato la taverna dal mobilio ivi depositato;
2. Si dà atto che il Signor si trasferirà a vivere in altro immobile di sua proprietà, Parte_1
sito nelle immediate vicinanze della casa famigliare a in Via Boschi n. 1/A entro CP_1
tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso;
3. Le figlie minori vengono affidate congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
4. Si dà atto che in considerazione dell'età delle figlie e della vicinanza tra le abitazioni dei genitori, le figlie saranno libere di spostarsi da una casa a l'altra; in ogni caso trascorreranno con il padre un fine settimana ogni due;
il padre continuerà a collaborare per gli accompagnamenti alle varie attività scolastiche ed extrascolastiche delle figlie;
5. I deducenti concorderanno entro il mese di maggio di ogni anno un periodo di vacanza di due settimane anche non consecutive delle figlie con ciascun genitore durante l'estate e si suddivideranno equamente i giorni delle vacanze natalizie e pasquali (alternando di anno in anno il Natale e il Capodanno, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo), così come le ulteriori festività del calendario.
6. Il padre verserà alla madre un contributo al mantenimento delle figlie di € 400,00 mensili ciascuna mediante bonifico (IBAN: [...]) da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese. L'importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale.
Il padre continuerà, inoltre, a versare la “paghetta” mensile di € 100,00 a ciascuna figlia.
7. Si dà atto che l'assegno Unico Universale relativo alle figlie verrà chiesto e introitato integralmente dalla madre;
8. Le spese straordinarie relative alle figlie - come meglio individuate e regolamentate dal protocollo in uso presso questo tribunale, che le parti dichiarano di ben conoscere saranno a carico del padre per il 70% e per il restante 30% a carico della madre, eccetto le seguenti:
- le spese di trasporto scolastico, fino alla fine della scuola superiore, saranno a carico al
100% della madre;
- le spese per la dotazione scolastica di base (libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola ad inizio anno), fino alla fine della scuola superiore, saranno a carico al 100% del padre;
- le spese per le attività sportive saranno a carico al 100% del padre.
9.Si dà atto che il Signor inoltre, si farà esclusivo carico di: spese di manutenzione Parte_1
ordinaria e straordinaria del giardino della casa famigliare;
spese, oneri, bollette consortili per il servizio irrigazione fluviale;
spese della fornitura della legna da ardere per il riscaldamento della casa famigliare;
acquisto del nuovo mobilio per permettere alle figlie di fruire di una camera da letto ciascuna;
di un contributo spesa per imbiancare la taverna, la mansarda e la camera delle figlie nella casa famigliare;
del costo di riparazione dell'impianto di allarme e del citofono;
9. Le parti danno atto che ex art. 473bis-12, comma 2, che non ci sono altri procedimenti o provvedimenti riguardanti le domande oggetto del presente procedimento o a esse connesse.
10. Spese di lite compensate. Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani