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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/11/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3217 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa EL DE ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
07/05/2025, assunto in decisione all'udienza in data 25/11/2025 e vertente
TRA
nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. SILVESTRI SIMONA e dall'Avv. CAPOCCIA FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato a [...] in data [...] (C.F.: ), non CP_1 C.F._2 costituito;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: modifica delle condizioni afferenti ai figli nati fuori dal matrimonio
Causa trattenuta in decisione in data 25.11.2025.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito modificare le condizioni della sentenza indicata, in ordine alle modalità del diritto di visita della figlia minore nei weekend di spettanza del padre sig. Persona_1 CP_1 per tutte le motivazioni addotte nel presente ricorso, e conseguentemente voglia disporre che per un weekend al mese il padre provvederà a sua cura e spese a prelevare la figlia dal luogo di sua Per_1 residenza ovvero in Brugherio in via Cà Secca n. 3 dopo l'uscita della scuola e la riporterà la domenica sera sempre presso la residenza predetta, mentre nel secondo weekend di spettanza paterna la madre provvederà ad accompagnare la figlia presso il casello di Verona Sud nelle giornate di venerdì pomeriggio e di domenica pomeriggio nelle fasce orarie comprese tra le 16.00 e le 18.00 con un margine di tolleranza in caso di imprevisti e con collaborazione, con rimborso del 50% di tutte le spese collegate a tale accompagnamento.
Ammonire il sig. al rispetto degli impegni economici relativi al contributo di CP_1 mantenimento ed al rimborso delle spese straordinarie disposte dal Tribunale di Gorizia a favore della figlia Per_1
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio.
In via Istruttoria: si richiede l'ammissione della prova testimoniale con i sigg.ri residente in [...]
Casecca n.3 e residente in [...], sui seguenti capitoli preceduti dal Tes_2 vero che ed epurati da ogni valutazione personale:
1) “Vero che la sig.ra è disoccupata dal 6.6.24?”; Parte_1
2) “Vero che la sig.ra nel mese di febbraio e marzo 2025 ha ricevuto prestiti personali dai Parte_1 propri familiari per far fronte alle spese ordinarie della figlia ”; Per_1
3) “Vero che la sig.ra nel mese di febbraio, marzo ed aprile 2025 ha richiesto al sig. Parte_1 CP_1 di venire a prendere la figlia resso la propria abitazione per garantire il la frequentazione
[...] Per_1 paterna con la minore?”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE con ricorso depositato in data 07.05.2025 ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere Parte_1 una modifica della sentenza emessa dal Tribunale di Gorizia in data 18.07.2024 (sent. n. 188/24 – pubbl. in data 14.08.2024) e relativa alle condizioni di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della figlia minore (17.10.2015), nata dalla relazione more uxorio con Per_1 CP_1
.
[...]
Durante il procedimento innanzi al Tribunale di Gorizia, le parti erano addivenute ad un accordo in punto di affidamento, collocamento e diritto al mantenimento della minore, restando tuttavia discordanti sulle modalità di visita padre-figlia.
Invero, emergeva dagli atti che e la figlia nel 2023 avevano trasferito la loro residenza dalla città di Pt_1
Gorizia, ove ra nata e ove si era costituito il nucleo familiare, alla città di Brugherio, e che il padre Per_1 aveva acconsentito a tale trasferimento a condizione di poter continuare a frequentare con costanza la minore. L'elemento del contendere tra e era appunto costituito dalla gestione delle visite tra il padre Pt_1 CP_1
e la figlia che comportava necessariamente il viaggio e viceversa, con i relativi oneri Parte_2 per gli spostamenti.
Sul punto, il Tribunale di Gorizia, visto il mancato accordo delle parti, al fine di garantire il diritto della minore a poter frequentare il padre e per contemperare le esigenze di entrambe le parti, disponeva che
“la frequentazione della minore con il padre non collocatario debba avvenire, fatto comunque salvo ogni migliore accordo, a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. I genitori dovranno incontrarsi presso il casello autostradale di Verona Sud nelle giornate di venerdì pomeriggio e di domenica pomeriggio nelle fasce orarie comprese tra le
16.00 e le 18.00 (prevedendo la possibilità di margini di tolleranza in caso di imprevisti e con collaborazione). Per garantire un maggiore rapporto con il genitore non collocatario, deve essere prevista la possibilità che eventuali ponti durante l'anno scolastico siano trascorsi dalla minore interamente presso il padre qualora cadessero a ridosso del weekend di competenza di quest'ultimo.”
Il Collegio del Tribunale di Gorizia, consapevole delle fatiche logistiche dettate dalla distanza Brugherio-
Gorizia, della necessità di garantire alla minore la frequentazione col padre e dell'opportunità di distribuire tale onere in maniera equa su entrambi i genitori così argomentava “Il Collegio osserva come il trasferimento di con la madre in Lombardia e la collocazione decentrata della Provincia di Gorizia rispetto al resto del territorio Per_1 nazionale determino fisiologiche difficoltà logistiche, che a loro volta comportano sacrifici per entrambi i genitori, ineliminabili da qualsiasi provvedimento dell'autorità giudiziaria. L'auspicio è che entrambi i genitori, in attesa che crescendo, Per_1 acquisisca maggiore autonomia anche negli spostamenti, si adoperino, con il maggior sforzo possibile, per assicurare alla figlia il più sereno accesso all'altro genitore.”
Il Tribunale, alla luce delle argomentazioni della ricorrente e viste le motivazioni del Collegio di Gorizia, valuta infondati l'odierno ricorso e le richieste attoree.
Rileva, in primo luogo, che la soluzione relativa agli accompagnamenti così come adottata dal Tribunale di Gorizia appare adeguata e idonea a tutelare e a garantire tutti gli interessi coinvolti;
in secondo luogo, il ricorso difetta dell'elemento essenziale tipico di tale rimedio giudiziario ovvero l'intervenuta modifica nelle condizioni di fatto atta a giustificare una revisione della precedente statuizione.
Parte ricorrente ha addotto, a supporto della sua pretesa, la circostanza che gli accompagnamenti al casello di Verona Sud le impediscano di poter godere di un intero week-end libero da dedicare ai propri svaghi e le impongano un notevole costo per far fronte alla benzina e ai pedaggi.
Ebbene, oltre a rilevare che tale incombenza grava parimenti (se non in maniera maggiore vista la maggiore distanza Gorizia-Verona Sud, rispetto alla tratta Brugherio-Verona Sud), anche sul padre, ciò non costituisce un presupposto valido ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c., il quale richiede la sopravvenienza di giustificati motivi per dare luogo alla revisione dei provvedimenti a tutela del minore.
Parimenti, sono prive di qualsivoglia rilevanza le trattative in precedenza intercorse in via negoziale tra le parti al fine di determinare l'importo dell'assegno per il contributo al mantenimento della figlia minore, posto che all'esito della negoziazione i genitori hanno ritenuta congrua la somma mensile di euro 300,00
e che su tale base il Tribunale di Gorizia ha ritenuto valutato e disposto la regolamentazione delle visite oggi in discussione.
In ultimo, ha esternato le proprie doglianze anche rispetto al fatto che , negli ultimi mesi, Pt_1 CP_1 avrebbe omesso di corrisponderle l'assegno per il contributo al mantenimento della figlia minore, e anche tale circostanza giustificherebbe, secondo la ricorrente, la modifica della regolamentazione delle visite come dedotta in ricorso.
Il Collegio osserva che la mancata corresponsione dell'assegno per il contributo al mantenimento non costituisce un presupposto per azionare il ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c., ovvero un mutamento nelle condizioni di fatto, ma la pretesa al sostentamento materiale della prole deve trovare tutela nelle sedi competenti, anche azionando il titolo che ordina la corresponsione a carico del padre.
Con riferimento alla richiesta di ammonimento del padre al rispetto degli impegni economici relativi al contributo di mantenimento ed al rimborso delle spese straordinarie disposte dal Tribunale di Gorizia a favore della figlia istanza riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c., il Collegio Per_1 osserva che parte ricorrente non ha documentato la mancata corresponsione da parte del padre degli assegni mensili di mantenimento ovvero delle spese straordinarie. La richiesta non può pertanto trovare accoglimento.
Alla luce delle circostanze di cui all'intera narrativa, il Collegio rigetta il ricorso.
Per quanto attiene alle istanze istruttorie di cui al ricorso introduttivo, il Tribunale osserva che nessun capitolo di prova dedotto è ammissibile in quante afferente circostanze documentali e/o da documentare
(capitoli 1-2), ovvero irrilevanti ai fini della decisione (capitolo 3).
III. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da nei Parte_1 confronti di , così provvede: CP_1
I. Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma le statuizioni di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di
Gorizia in data 18.07.2024 (sent. n. 188/24 – pubbl. in data 14.08.2024);
II. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa EL DE NA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa EL DE ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
07/05/2025, assunto in decisione all'udienza in data 25/11/2025 e vertente
TRA
nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. SILVESTRI SIMONA e dall'Avv. CAPOCCIA FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato a [...] in data [...] (C.F.: ), non CP_1 C.F._2 costituito;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: modifica delle condizioni afferenti ai figli nati fuori dal matrimonio
Causa trattenuta in decisione in data 25.11.2025.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito modificare le condizioni della sentenza indicata, in ordine alle modalità del diritto di visita della figlia minore nei weekend di spettanza del padre sig. Persona_1 CP_1 per tutte le motivazioni addotte nel presente ricorso, e conseguentemente voglia disporre che per un weekend al mese il padre provvederà a sua cura e spese a prelevare la figlia dal luogo di sua Per_1 residenza ovvero in Brugherio in via Cà Secca n. 3 dopo l'uscita della scuola e la riporterà la domenica sera sempre presso la residenza predetta, mentre nel secondo weekend di spettanza paterna la madre provvederà ad accompagnare la figlia presso il casello di Verona Sud nelle giornate di venerdì pomeriggio e di domenica pomeriggio nelle fasce orarie comprese tra le 16.00 e le 18.00 con un margine di tolleranza in caso di imprevisti e con collaborazione, con rimborso del 50% di tutte le spese collegate a tale accompagnamento.
Ammonire il sig. al rispetto degli impegni economici relativi al contributo di CP_1 mantenimento ed al rimborso delle spese straordinarie disposte dal Tribunale di Gorizia a favore della figlia Per_1
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio.
In via Istruttoria: si richiede l'ammissione della prova testimoniale con i sigg.ri residente in [...]
Casecca n.3 e residente in [...], sui seguenti capitoli preceduti dal Tes_2 vero che ed epurati da ogni valutazione personale:
1) “Vero che la sig.ra è disoccupata dal 6.6.24?”; Parte_1
2) “Vero che la sig.ra nel mese di febbraio e marzo 2025 ha ricevuto prestiti personali dai Parte_1 propri familiari per far fronte alle spese ordinarie della figlia ”; Per_1
3) “Vero che la sig.ra nel mese di febbraio, marzo ed aprile 2025 ha richiesto al sig. Parte_1 CP_1 di venire a prendere la figlia resso la propria abitazione per garantire il la frequentazione
[...] Per_1 paterna con la minore?”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE con ricorso depositato in data 07.05.2025 ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere Parte_1 una modifica della sentenza emessa dal Tribunale di Gorizia in data 18.07.2024 (sent. n. 188/24 – pubbl. in data 14.08.2024) e relativa alle condizioni di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della figlia minore (17.10.2015), nata dalla relazione more uxorio con Per_1 CP_1
.
[...]
Durante il procedimento innanzi al Tribunale di Gorizia, le parti erano addivenute ad un accordo in punto di affidamento, collocamento e diritto al mantenimento della minore, restando tuttavia discordanti sulle modalità di visita padre-figlia.
Invero, emergeva dagli atti che e la figlia nel 2023 avevano trasferito la loro residenza dalla città di Pt_1
Gorizia, ove ra nata e ove si era costituito il nucleo familiare, alla città di Brugherio, e che il padre Per_1 aveva acconsentito a tale trasferimento a condizione di poter continuare a frequentare con costanza la minore. L'elemento del contendere tra e era appunto costituito dalla gestione delle visite tra il padre Pt_1 CP_1
e la figlia che comportava necessariamente il viaggio e viceversa, con i relativi oneri Parte_2 per gli spostamenti.
Sul punto, il Tribunale di Gorizia, visto il mancato accordo delle parti, al fine di garantire il diritto della minore a poter frequentare il padre e per contemperare le esigenze di entrambe le parti, disponeva che
“la frequentazione della minore con il padre non collocatario debba avvenire, fatto comunque salvo ogni migliore accordo, a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. I genitori dovranno incontrarsi presso il casello autostradale di Verona Sud nelle giornate di venerdì pomeriggio e di domenica pomeriggio nelle fasce orarie comprese tra le
16.00 e le 18.00 (prevedendo la possibilità di margini di tolleranza in caso di imprevisti e con collaborazione). Per garantire un maggiore rapporto con il genitore non collocatario, deve essere prevista la possibilità che eventuali ponti durante l'anno scolastico siano trascorsi dalla minore interamente presso il padre qualora cadessero a ridosso del weekend di competenza di quest'ultimo.”
Il Collegio del Tribunale di Gorizia, consapevole delle fatiche logistiche dettate dalla distanza Brugherio-
Gorizia, della necessità di garantire alla minore la frequentazione col padre e dell'opportunità di distribuire tale onere in maniera equa su entrambi i genitori così argomentava “Il Collegio osserva come il trasferimento di con la madre in Lombardia e la collocazione decentrata della Provincia di Gorizia rispetto al resto del territorio Per_1 nazionale determino fisiologiche difficoltà logistiche, che a loro volta comportano sacrifici per entrambi i genitori, ineliminabili da qualsiasi provvedimento dell'autorità giudiziaria. L'auspicio è che entrambi i genitori, in attesa che crescendo, Per_1 acquisisca maggiore autonomia anche negli spostamenti, si adoperino, con il maggior sforzo possibile, per assicurare alla figlia il più sereno accesso all'altro genitore.”
Il Tribunale, alla luce delle argomentazioni della ricorrente e viste le motivazioni del Collegio di Gorizia, valuta infondati l'odierno ricorso e le richieste attoree.
Rileva, in primo luogo, che la soluzione relativa agli accompagnamenti così come adottata dal Tribunale di Gorizia appare adeguata e idonea a tutelare e a garantire tutti gli interessi coinvolti;
in secondo luogo, il ricorso difetta dell'elemento essenziale tipico di tale rimedio giudiziario ovvero l'intervenuta modifica nelle condizioni di fatto atta a giustificare una revisione della precedente statuizione.
Parte ricorrente ha addotto, a supporto della sua pretesa, la circostanza che gli accompagnamenti al casello di Verona Sud le impediscano di poter godere di un intero week-end libero da dedicare ai propri svaghi e le impongano un notevole costo per far fronte alla benzina e ai pedaggi.
Ebbene, oltre a rilevare che tale incombenza grava parimenti (se non in maniera maggiore vista la maggiore distanza Gorizia-Verona Sud, rispetto alla tratta Brugherio-Verona Sud), anche sul padre, ciò non costituisce un presupposto valido ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c., il quale richiede la sopravvenienza di giustificati motivi per dare luogo alla revisione dei provvedimenti a tutela del minore.
Parimenti, sono prive di qualsivoglia rilevanza le trattative in precedenza intercorse in via negoziale tra le parti al fine di determinare l'importo dell'assegno per il contributo al mantenimento della figlia minore, posto che all'esito della negoziazione i genitori hanno ritenuta congrua la somma mensile di euro 300,00
e che su tale base il Tribunale di Gorizia ha ritenuto valutato e disposto la regolamentazione delle visite oggi in discussione.
In ultimo, ha esternato le proprie doglianze anche rispetto al fatto che , negli ultimi mesi, Pt_1 CP_1 avrebbe omesso di corrisponderle l'assegno per il contributo al mantenimento della figlia minore, e anche tale circostanza giustificherebbe, secondo la ricorrente, la modifica della regolamentazione delle visite come dedotta in ricorso.
Il Collegio osserva che la mancata corresponsione dell'assegno per il contributo al mantenimento non costituisce un presupposto per azionare il ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c., ovvero un mutamento nelle condizioni di fatto, ma la pretesa al sostentamento materiale della prole deve trovare tutela nelle sedi competenti, anche azionando il titolo che ordina la corresponsione a carico del padre.
Con riferimento alla richiesta di ammonimento del padre al rispetto degli impegni economici relativi al contributo di mantenimento ed al rimborso delle spese straordinarie disposte dal Tribunale di Gorizia a favore della figlia istanza riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c., il Collegio Per_1 osserva che parte ricorrente non ha documentato la mancata corresponsione da parte del padre degli assegni mensili di mantenimento ovvero delle spese straordinarie. La richiesta non può pertanto trovare accoglimento.
Alla luce delle circostanze di cui all'intera narrativa, il Collegio rigetta il ricorso.
Per quanto attiene alle istanze istruttorie di cui al ricorso introduttivo, il Tribunale osserva che nessun capitolo di prova dedotto è ammissibile in quante afferente circostanze documentali e/o da documentare
(capitoli 1-2), ovvero irrilevanti ai fini della decisione (capitolo 3).
III. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da nei Parte_1 confronti di , così provvede: CP_1
I. Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma le statuizioni di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di
Gorizia in data 18.07.2024 (sent. n. 188/24 – pubbl. in data 14.08.2024);
II. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa EL DE NA