Ordinanza collegiale 15 settembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 15/09/2022, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2022
N. 00997/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 997 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Milco Panareo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto Dirigenziale n. -OMISSIS-, datato 22.06.2022, con il quale si è provveduto a rideterminare l’anzianità assoluta di grado del Sottoufficiale -OMISSIS-;
- della Circolare dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD del 10.12.2021, avente ad oggetto “ Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria ”;
- della Circolare dello Stato Maggiore della Difesa M_D GMIL del 13.12.2021, avente ad oggetto “ Ulteriori disposizioni nell’applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica ”;
- della comunicazione foglio prot. -OMISSIS- della Marina Militare, Cacciatorpediniere -OMISSIS-, con relativo allegato;
- di ogni altro atto presupposto, annesso e conseguenziale a quello impugnato, anche se tutt’ora sconosciuto al ricorrente, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l’art. 79, co. 1, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. M. Panareo per la parte ricorrente;
Premesso che la determinazione in questa sede gravata – con cui la P.A. ha disposto nei confronti del ricorrente la “ detrazione dell’anzianità di grado ” – si pone quale atto consequenziale e necessitato rispetto al provvedimento di sospensione dal diritto a svolgere attività lavorativa per inottemperanza all’obbligo vaccinale, già impugnato dallo stesso ricorrente dinanzi al TAR Lazio;
Rilevato che l’art. 79 c.p.a. rinvia al codice di procedura civile per la disciplina della sospensione del processo amministrativo e che l’art. 295 c.p.c., a sua volta, prevede che “ il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa ”;
Ritenuto che, in applicazione delle norme sopra citate, la sospensione del processo debba necessariamente operare nella vicenda che ne occupa, essendo pendente innanzi ad altro giudice una controversia (c.d. lite pregiudicante) dalla quale dipende la decisione della presente causa (c.d. lite pregiudicata);
Ritenuto, pertanto, che siano ravvisabili i presupposti per affermare la pregiudizialità del giudizio già incardinato dal ricorrente innanzi al TAR Lazio e per disporre, conseguentemente, la sospensione necessaria (c.d. propria) del processo, ai sensi dell’art. 70 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, sospende il processo, ai sensi degli artt. 70 c.p.a. e 295 c.p.c.
Spese al definitivo.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.