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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/10/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 12.9.2025, ai sensi dell'art. art. 127
ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.9.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2784 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), rappresentate e difese Parte_4 C.F._4
dall'avv. Demetrio Fenucciu, con il quale eleggono domicilio in Salerno alla Via G. F. Memoli,
12;
PEC: .salerno.it Email_1 CP_1
Ricorrenti
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale Controparte_2
rappresentante p.t., C.F. , rappresentata e difesa, anche P.IVA_1
disgiuntamente, dall'Avv. Massimo Consoli e dall'Avv. Fabrizio Niceforo, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81;
1 PEC: egione.campania.it Email_2
Resistente
E
- codice fiscale n. , Controparte_3 P.IVA_2
con sede in Bologna, via Bocca di Lupo n.11, in persona del legale rappresentante pro tempore avv. Antonella Trentini, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Lullo con domicilio eletto nel suo studio in Battipaglia alla Via Puccini n. 21/c;
PEC: Email_3
Terzo intervenuto
OGGETTO: Differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 21.5.2024, le ricorrenti, Avv.te , Parte_1 Pt_2
, e , adivano il Tribunale di Salerno - Sez.
[...] Parte_3 Parte_4
Lavoro al fine di sentir condannare la al pagamento dei compensi Controparte_2
professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 dell'art. 9 D.L. 90/2014,
afferenti le cause definite con esito vittorioso e con spese compensate e recuperate, loro spettanti in applicazione del vigente regolamento regionale, fino al raggiungimento di una somma pari al trattamento economico complessivo conseguito nell'anno precedente,
come risultante dai rispettivi CUD.
Segnatamente, deducevano:
- che erano iscritte nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti della Pubblica
Amministrazione annesso all'Albo degli Avvocati di Salerno in qualità di funzionari
Avvocati in servizio presso la sede distaccata di Salerno dell'Avvocatura Regionale della
Regione Campania;
2 - che il proprio trattamento economico si componeva di due voci: una retributiva fissa,
costituita dallo stipendio tabellare e relative voci integrative ed accessorie;
e un'altra,
costituita dai compensi maturati in ragione dell'attività difensiva svolta in giudizio, di natura variabile poiché dipendente dalla sorte dei contenziosi seguiti dal difensore;
- che, nello specifico, l'art. 9 d.l. 90/2014 fissava tre tetti ai compensi degli avvocati degli enti pubblici:
a) tetto retributivo individuale generale (art. 9 c. 1), costituente il trattamento economico complessivo massimo che può percepire il singolo avvocato, pari al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione, corrispondente ad € 240.000
lordi;
b) tetto da stanziamento (art. 9 c. 6): in caso di compensazione delle spese i compensi dovuti per l'attività svolta, determinati in applicazione delle norme vigenti, potevano essere ripartiti tra i difensori dell'ente entro il limite dello stanziamento relativo all'anno 2013;
c) tetto individuale specifico (art. 9 c. 7): la sommatoria dei compensi professionali corrisposti per le cause concluse con compensazione integrale e con vittoria e recupero delle spese di lite non poteva superare il trattamento economico complessivo del dipendente/avvocato;
- che il Regolamento di attuazione dell'art. 9 D.L. 90/2014, approvato dalla CP_2
con delibera di Giunta n. 547 del 17.11.2014, disponeva all'art. 1 comma 6 che:
[...]
“I compensi professionali di cui ai commi 1 e 3 possono essere corrisposti in modo da
attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico
complessivo, come risultante dal totale imponibile pensionistico indicato nel CUD di
ciascun anno al quale afferisce la definizione dei singoli giudizi”;
- che, a parere delle ricorrenti, per “trattamento economico complessivo” rilevante per la fissazione del “tetto retributivo individuale specifico”, doveva intendersi il necessariamente
3 trattamento economico nella sua interezza, comprensivo del trattamento economico di base e della componente retributiva variabile rappresentata dagli onorari;
- che la aveva, invece, liquidato i suddetti compensi ritenendo Controparte_2
insuperabile il tetto individuale specifico costituito dalla sola retribuzione fissa tabellare,
senza considerare quanto ricevuto dalle ricorrenti a titolo di compensi professionali e risultante dal CUD dell'anno precedente.
In punto di diritto, le ricorrenti ritenevano che l'interpretazione adottata della CP_2
violativa dello stesso Regolamento attuativo regionale tuttora vigente, si
[...]
ponesse in contrasto:
- con il tenore letterale della norma, che menzionava il “trattamento economico complessivo” e non quello “base” o “fondamentale”, comprendendo per tale via anche gli importi percepiti quali onorari nell'anno precedente a quello cui si riferiva l'erogazione,
pacificamente facenti parte ad ogni fine del “trattamento economico” delle ricorrenti;
- con l'inquadramento sistematico della disposizione, posto che il tetto individuale specifico, come interpretato dall'ente regionale, avrebbe reso irraggiungibile (anche solo potenzialmente) il tetto retributivo individuale generale di cui all'art. 23-ter del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, vanificando il richiamo alla stessa disposizione contenuto nel primo comma dell'art. 9 cit., che sarebbe rimasto privo di qualsivoglia concreto rilievo;
- con la menzionata disposizione regolamentare dettata dalla stessa , Controparte_2
in quanto il CUD (oggi CU) esponeva, quale totale imponibile pensionistico, la somma complessiva corrisposta al singolo dipendente/avvocato come retribuzione tabellare e a titolo di onorari.
Sulla base delle predette argomentazioni, le ricorrenti concludevano chiedendo all'Adito
Giudice di:
<accertare e dichiarare che le ricorrenti, quali avvocati dipendenti della CP_2
hanno diritto di ricevere i compensi professionali di cui al comma 3 e al primo
[...]
4 periodo del comma 6 dell'art. 9 D.L. 90/2014, afferenti le cause definite con esito vittorioso
e spese compensate e recuperate, loro spettanti in applicazione del vigente regolamento
regionale, fino al raggiungimento di una somma pari al trattamento economico
complessivo conseguito nell'anno precedente, come risultante dai rispettivi CUD;
importo corrispondente:
per l'avv. : per l'anno 2017 € 71.580; per l'anno 2018 € 79.629,11; per l'anno Parte_2
2019 € 89.479,80; per l'anno 2020 € 101.901,57; per l'anno 2021 € 103.019,56; per l'anno
2022 € 119.853,04; per l'anno 2023 € 120.206,97;
per l'avv. : per l'anno 2017 € 69.960; per l'anno 2018 € 79.658,58; Parte_4
per l'anno 2019 - € 88.398,12; per l'anno 2020 € 100.316,69; per l'anno 2021 €
101.740,33; per l'anno 2022 € 116.234,85; per l'anno 2023 € 118.400,83;
3) per l'avv. : per l'anno 2017 € 71.009; per l'anno 2018 € 81.224,10; per Parte_1
l'anno 2019 € 90.876,41; per l'anno 2020 € 102.448,28; per l'anno 2021 € 103.032,31; per
l'anno 2022 € 116.239,17; per l'anno 2023 € 119.114,71;
4) per l'avv. per l'anno 2017 € 71.101; per l'anno 2018 € 79.025,69; per Parte_3
l'anno 2019 € 89.036,62; per l'anno 2020 € 99.680,28; per l'anno 2021 € 101.422,34; per
l'anno 2022 € 115.543,83; per l'anno 2023 € 115.739,18;
condannando l'Amministrazione a rideterminare quanto dovuto alle ricorrenti previa
fissazione del cd. tetto individuale specifico in somma pari, per ciascuna annualità, al
trattamento economico complessivo coincidente nelle somme indicate quale imponibile
pensionistico nelle CU in atti.
Con vittoria di spese e competenze di lite, maggiorate delle spese generali e degli
accessori di legge ed espressa richiesta di distrazione in favore dello scrivente avvocato
dichiarato anticipo>>.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, con atto di intervento ex art. 419 c.p.c.
l interveniva in giudizio per sostenere le ragioni Controparte_3
5 delle ricorrenti, in quanto omogenee e coincidenti con l'interesse della categoria degli avvocati di enti pubblici che l'Unione aveva lo scopo istituzionale di tutelare.
Nel merito, evidenziava la fondatezza del ricorso richiamando a tal fine l'indirizzo giurisprudenziale ormai prevalente secondo il quale sia la lettera dell'art. 9, comma 7, del
D.L. n. 90 del 2014, sia la pacifica natura retributiva dei compensi professionali,
includevano nella nozione di trattamento economico complessivo i compensi professionali, costituenti la retribuzione complessiva dovuta all'avvocato incardinato stabilmente nell'organizzazione dell'Ente.
Pertanto, la norma, nel prevedere che i compensi professionali potevano essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo, implicava che ciascun avvocato poteva, ogni anno,
percepire a titolo di compensi professionali una somma non superiore al trattamento economico complessivo (stipendio tabellare più compensi professionali) percepito l'anno precedente.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di:
<-dichiarare ammissibile il presente intervento ad adiuvandum;
- accogliere in ogni sua parte il ricorso degli avvocati , , Parte_1 Parte_2
e . Parte_3 Parte_4
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarre in favore dello scrivente avvocato
antistatario.>>.
3. Con memoria difensiva depositata il 29.11.2024, si costituiva in giudizio la CP_2
la quale, dopo aver ricostruito la disciplina dell'istituto in esame, eccepiva, in
[...]
via preliminare, l'inammissibilità dell'intervento spiegato dall' essendo la CP_3
stessa legittimata a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui aveva la rappresentanza istituzionale o di fatto solo nel caso in cui non si trattava,
6 come nel caso di specie, di questioni concernenti singoli iscritti ovvero di questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti.
Nel merito, sosteneva l'inammissibilità ed infondatezza delle pretese attoree, stante la non applicabilità delle previsioni di cui alla Delibera n. 547/2013, le quali recepivano un'interpretazione dell'art. 9 cit. che si poneva in contrasto con la normativa di fonte primaria in materia, considerato che la determinazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti pubblici era demandata in via esclusiva, ex artt. 2 e 45 comma 1 del D. Lgs 165/2001, alla contrattazione collettiva e al legislatore nazionale e che in virtù dell'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 qualsiasi pretesa di natura patrimoniale attinente al rapporto di pubblico impiego privatizzato doveva necessariamente fondarsi su di una previsione contrattuale o di normazione statale,
risultando precluso sia al legislatore regionale che all'amministrazione locale, attraverso propri atti o regolamenti, istituire trattamenti economici in maniera difforme dai predetti atti.
Di conseguenza la fondatezza delle doglianze dei ricorrenti doveva essere valutata esclusivamente alla stregua della normativa di cui all'art. 9 del D.L. n. 90 del 24/06/2014
convertito in L. n. 114 dell'11/08/2014, secondo cui: “i compensi professionali di cui al
comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire
a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico
complessivo”, non avendo l'Amministrazione regionale alcun potere di derogare ai limiti di tale disciplina, ma unicamente di regolare le modalità di riparto dei compensi professionali.
La , poi, evidenziava che la norma di fonte primaria contrapponeva chiaramente CP_2
i compensi professionali di cui al comma 3 (relativi ai giudizi conclusisi con sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti) ed al primo periodo del comma 6 (relativi ai giudizi conclusisi con sentenza favorevole in cui era disposta la compensazione delle spese) al resto del trattamento economico percepito, costituente il
7 tetto di tali compensi e che quest'ultimo, quindi, non avrebbe potuto essere costituito anche dai compensi medesimi. Nessun rilievo, dunque, poteva assumere la non discussa natura retributiva dei compensi professionali, avendo il legislatore inteso determinare la misura massima di tale emolumento attraverso la contrapposizione dei compensi al restante trattamento economico, costituente il limite individuale entro cui i compensi medesimi potevano essere percepiti.
I tetti individuali di cui al suddetto articolo, quindi, dovevano essere calcolati escludendo dal computo gli onorari professionali, essendo nella norma distinti espressamente i compensi professionali dalle altre voci costituenti il trattamento economico complessivo fisso del professionista.
Concludeva, pertanto, insistendo affinché:
<l'On. Giudice adito, previa declaratoria di inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum
spiegato dall' Voglia dichiarare inammissibile ed infondato il ricorso. Con vittoria di CP_3
spese ed onorari di giudizio.>>.
4. La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la discussione all'udienza del
12.9.2025, all'esito della quale, nondimeno, veniva richiesto ed assegnato un termine per il deposito di note illustrative, sicché l'udienza di discussione veniva differita al 23.9.2025.
Detta udienza veniva, inoltre, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare sia le note illustrative nel termine assegnato e sia le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi a tutte le eccezioni,
deduzioni, istanze e conclusioni formulate nei rispettivi atti di causa.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava,
mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla CP_2
con riferimento all'intervento adesivo dipendente dispiegato nel presente
[...]
giudizio dall' Controparte_3
Partendo dalla premessa che l'art. 419 c.p.c. consente nel rito del lavoro l'intervento in presenza dei presupposti dell'art. 105 c.p.c., ivi compresa la previsione del secondo comma di detta ultima norma, che riguarda, per l'appunto, l'intervento adesivo di colui che voglia “sostenere le ragioni di alcuna delle parti quando vi ha un interesse”, occorre riconoscere come nel caso di specie non vi siano ragioni per precludere all'associazione interveniente di partecipare al giudizio a sostegno della domanda delle ricorrenti.
E, infatti, per un verso, dalla lettura dello statuto dell' Controparte_3
operante sin dal 2015, si evince che tra le finalità proprie
[...]
dell'associazione vi è anche quella di operare “in ogni sede a tutela degli interessi giuridici,
morali ed economici, nonché della funzione, professionalità, dignità e autonomia degli
avvocati iscritti agli elenchi speciali degli Albi tenuti dagli Ordini professionali territoriali, ed
in generale degli avvocati degli Enti Pubblici”, sicché non può dubitarsi della afferenza del presente giudizio alla sfera degli interessi ed all'ambito di operatività dell'associazione.
Per altro verso, non vi è dubbio che la causa promossa dalle odierne ricorrenti attenga all'interpretazione di una norma di assoluto rilievo per l'intera categoria degli avvocati alla cui tutela è volta l'associazione sindacale in questione e che riguarda una previsione attinente alle modalità di determinazione del trattamento retributivo rispetto alla generalità
di essi, la cui esegesi nel senso richiesto dalle attrici non appare suscettibile di generare alcun conflitto all'interno della categoria di riferimento.
2. Passando, dunque, al merito della controversia questo giudice, all'esito dell'esegesi delle disposizioni normative in esame, ritiene – in dissenso con le decisioni di merito valorizzate da parte attrice e in adesione al ragionamento ermeneutico svolto dalla
9 Suprema Corte nella recentissima ordinanza della sezione lavoro n. 20227 del 19.7.2025
– non accoglibile la domanda delle ricorrenti.
2.1. E' di tutta evidenza come la questione centrale dell'odierna controversia, dalla cui decisione discende in via diretta la soluzione della controversia, concerna l'interpretazione dell'art. 9 del d.l. n. 90 del 24/06/2014 (come sostituito, in sede di conversione, dall'articolo
1, comma 1, della Legge n. 114 dell'11 agosto 2014), e, specificamente, del comma 7 di detta disposizione, che fissa il tetto individuale massimo dei compensi percepibili dagli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Non è obiettivamente discutibile, difatti, la circostanza che il dettato testuale del
Regolamento di attuazione approvato dalla con delibera di Giunta n. Controparte_2
547 del 17.11.2014 contenga, al comma 6 dell'articolo unico, con riferimento alla quantificazione della retribuzione degli avvocati legata ai compensi, una previsione coerente con le odierne richieste delle ricorrenti, che recepisce un'interpretazione dell'art. 9 del d.l. n. 90/2014 sostanzialmente combaciante con quella in questa sede propugnata dalle attrici (“
6. I compensi professionali di cui ai commi 1 e 3 possono essere corrisposti
in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento
economico complessivo, come risultante dal totale imponibile pensionistico indicato nel
CUD di ciascun anno al quale afferisce la definizione dei singoli giudizi”), cioè implicante una modalità di calcolo del tetto in questione comprensiva anche della retribuzione variabile legata ai compensi percepita dai difensori negli anni di definizione dei giudizi.
D'altro canto, tuttavia, è parimenti un dato giuridicamente non discutibile quello per cui gli atti di normazione secondaria, e la stessa contrattazione collettiva, non possano contenere previsioni che si pongano in contrasto con le norme imperative di fonte primaria di cui all'art. 9, commi 1 e 7, del d.l. n. 90/2014, essendo dette disposizioni chiaramente volte a porre dei limiti di carattere generale e non superabili all'entità della remunerazione degli avvocati delle pubbliche amministrazioni, con esplicita funzione di contenimento
10 della spesa pubblica;
mentre il ruolo della contrattazione collettiva e della regolamentazione ad opera degli enti resta essenzialmente circoscritto alla determinazione dei criteri di riparto delle somme recuperate ed all'attività attuativa di cui al comma 6 (cioè relativa ai compensi afferenti alle cause vittoriose con spese compensate).
Ne discende che laddove, come sostenuto in questa sede dalla , si Controparte_2
ritenga errata l'interpretazione della norma di cui si discute posta a fondamento del
Regolamento di attuazione – pur precedentemente recepita dalla medesima – CP_2
non può che pervenirsi alla declaratoria di illegittimità della norma regolamentare regionale di quantificazione dell'entità dei compensi, per contrasto con norma imperativa di fonte primaria, ed alla disapplicazione di tale disposizione attuativa – come in effetti ha fatto dalla per gli anni oggetto di causa – con conseguente infondatezza delle CP_2
domande formulate in questa sede dalle ricorrenti.
2.2. Appare utile, dunque, quale ausilio allo sviluppo del ragionamento che segue,
riportare per le parti di interesse il testo dell'art. 9 del d.l. n. 90 del 24/06/2014 (pur già
richiamato in modo sostanzialmente integrale negli atti di tutte le parti):
<
1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale
dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo
di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
(…)
3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle
controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle
amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella
11 misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva
ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte
rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.
(…)
5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi
prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo
periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente
misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I
suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli
affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici,
secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.
6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di
transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1,
ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti
compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti
dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento
relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre
1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme
regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento
previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento
relativo all'anno 2013.
7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6
possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma
non superiore al suo trattamento economico complessivo.
12
8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo
periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei
regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del
suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di
cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati
dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli
già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica>>.
Non vi è alcun dubbio, dunque, che – come concordemente segnalato da tutte le parti –
la retribuzione degli avvocati dipendenti della pubblica amministrazione si componga di due parti:
- la parte retributiva fissa, costituita dallo stipendio tabellare con le relative voci integrative ed accessorie;
- la parte variabile, costituita dai compensi maturati in ragione dell'attività difensiva svolta in giudizio.
Parimenti non è in discussione la circostanza che l'art. 9 del d.l. n. 90 del 24/06/2014, nel disciplinare in modo puntuale ed innovativo, anche con funzione di contenimento della spesa pubblica, la materia dei compensi dovuti agli avvocati dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, abbia previsto tre distinti, ma congiuntamente operanti, tetti alla quantificazione dei compensi in questione:
- il tetto retributivo individuale generale di cui all'art. 9, comma 1, che richiama la previsione di cui all'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la quale, a sua volta, fissa il limite massimo alle retribuzioni dei pubblici dipendenti;
13 - il tetto di cui all'art. 9, comma 6, relativo ai compensi professionali dovuti nel caso di compensazione integrale delle spese di lite, che dovranno essere attribuiti, in base a quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dai regolamenti degli enti, attenendosi al limite massimo costituito dallo stanziamento previsto per l'anno 2013;
- il tetto retributivo individuale specifico di cui all'art. 9, comma 7, che è appunto l'oggetto della contrastata esegesi su cui occorre statuire in questa sede.
2.3. Orbene, leggendo la norma in esame nella sua interezza, a giudizio di chi scrive l'inciso “trattamento economico complessivo” presente nella disposizione del comma 7
dell'art. 9, non può essere interpretato limitandosi al solo dato testuale – che è
obiettivamente evocativo di un concetto che in contesti diversi designa una nozione giuridica più ampia di quella da recepire in questa sede – ma va riempito di contenuto mediante un'esegesi di ordine logico, sistematico e teleologico, che necessariamente non astragga la lettura della locuzione dal senso complessivo della disposizione normativa in cui è contenuta, ma la armonizzi con la ratio e l'architettura complessiva del testo legislativo.
Non vi è dubbio, difatti, che in altri contesti e ad altri fini, la dizione “trattamento economico complessivo” – come in taluni casi affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale ed eurounitaria, che è intervenuta in varie ipotesi in cui occorreva comprendere quali elementi componessero la nozione in parola – vada molto spesso intesa in senso ampio, cioè come riferita a tutte le componenti retributive o, addirittura a tutti gli emolumenti percepiti in correlazione ad un rapporto lavorativo, anche di tipo non retributivo. Parimenti non vi è
alcun dubbio che, come già detto in precedenza, il “trattamento retributivo” degli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni si componga complessivamente sia della parte fissa della retribuzione che di quella variabile, costituita, per l'appunto dai compensi.
E, tuttavia, ciò non basta per estendere meccanicisticamente alla locuzione di cui si discute detta elaborazione interpretativa, sviluppata ad altri fini ed in contesti normativi
14 diversi da quello in esame, o per fornire della disposizione una lettura agganciata al solo dato semantico immediato dei termini – cioè al significato letterale apparentemente ritraibile in via immediata dalle parole – decontestualizzandolo dalla logica della norma in cui la frase si colloca e dal complessivo senso della disposizione in cui si inserisce.
In tal senso il primo dato di ordine logico che va segnalato è che la norma, volta nel suo complesso proprio a disciplinare le modalità ed i limiti di quantificazione dei compensi, non fornisce alcuna indicazione in ordine all'anno di riferimento al quale occorra guardare per individuare quale sia il “trattamento economico complessivo” dell'avvocato, tanto che nel
Regolamento di attuazione della di cui alla delibera n. n. 547 del Controparte_2
17.11.2014, è stata avvertita la necessità di specificare che occorreva far riferimento al
“totale imponibile pensionistico indicato nel CUD di ciascun anno al quale afferisce la
definizione dei singoli giudizi”.
Ma, come detto, la disposizione di legge non opera alcun aggancio ad una specifica annualità, il che, anziché aprire ad una possibilità di integrazione della disposizione in sede attuativa, che rischierebbe di essere arbitraria e inammissibilmente differente da amministrazione ad amministrazione (infatti le amministrazioni sarebbero abilitate ad agganciare discrezionalmente il riferimento ad un anno a loro scelta, magari anche decorso o successivo), indica chiaramente come la norma non abbia voluto ricomprendere anche la parte variabile della retribuzione degli avvocati, che è inevitabilmente diversa ogni anno e non preventivabile a priori – sicché è incompatibile con una previsione che non individui previamente quale sia l'annualità a cui occorra far riferimento – ma abbia inteso agganciarsi ad un dato stabile e predeterminabile, qual è il trattamento retributivo omnicomprensivo fisso dell'avvocato.
In pratica, come affermato anche da Cass. n. 20227 del 19.7.2025, occorrere ritenere che,
mancando la specificazione dell'anno a cui l'art. 9, comma 7, cit. si intenda riferire, la norma intenda fissare il limite con riferimento al trattamento retributivo dell'anno in cui
15 viene maturato il diritto alla percezione dei compensi. Ma se così è l'interpretazione data dalle parti ricorrenti (e recepita anche nella norma attuativa della ), cioè Controparte_2
che la norma intenda riferirsi anche ai compensi variabili, diviene illogica e tautologica,
poiché appare del tutto assurdo che il limite annuo all'entità della retribuzione per compensi sia fissato sulla scorta della stessa misura dei compensi maturati in detto anno,
il che varrebbe a porre nel nulla il limite medesimo poiché dire che il limite dei compensi
è costituito dai compensi medesimi equivale a dire che non vi è alcun limite ai compensi.
A ciò si aggiunga un elemento di incongruità additivo posto dalla norma attuativa della la quale, nel tentativo di ovviare – ma seguendo il percorso ermeneutico CP_2
sbagliato – alle aporie poste dall'erronea lettura della norma primaria, ha (arbitrariamente)
agganciato il limite al CUD dell'anno di definizione dei giudizi, con la conseguenza che,
ove – come può accadere spessissimo – la definizione dei giudizi risalga ad anni diversi,
e quindi a CUD diversi, il limite verrebbe ad essere di fatto indeterminabile o diverso compenso per compenso (mentre la norma fissa un limite individuale generale) sicché
sarebbe in concreto impossibile da calcolare in riferimento all'anno o alla mensilità in cui i compensi vengono distribuiti.
Ne consegue, ad avviso dello scrivente, che la norma di legge, che è sin dall'origine costruita operando una distinzione concettuale tra, da un lato, la retribuzione complessiva senza la quota relativa ai compensi e, dall'altro, la quota della retribuzione correlata a questi ultimi, con lo scopo di indicare le modalità di quantificazione di tale ultima voce stipendiale, vada letta ponendosi nell'ottica della sua prima applicazione, come se essa fosse destinata a riferirsi al caso di un avvocato di prima nomina senza alcun pregresso diritto a compensi;
cioè essa, partendo da un ipotetico anno zero, è destinata in proiezione futura a parametrare la retribuzione massima per compensi ad un dato, quello del trattamento economico complessivo fisso che, pur variando nel tempo in base ai rinnovi
16 contrattuali ed alla crescita dell'anzianità, sia comunque sempre preventivabile e precisamente quantificabile anno per anno per ciascun avvocato.
E' in questo contesto esegetico che va collocata l'espressione – obiettivamente poco felice e foriera di dubbi e di possibili letture contrastanti – “trattamento economico complessivo”,
la quale perde del tutto la possibilità di essere intesa come comprensiva della retribuzione variabile ove venga letta nell'ottica della sua prima applicazione, cioé della sua riferibilità
all'ipotesi di avvocato che non abbia precedentemente maturato alcun diritto alla percezione di compensi, con inevitabile riferibilità alla sola parte fissa della retribuzione,
al netto della retribuzione per compensi.
Il secondo elemento da tener presente è di ordine sistematico.
La disposizione in commento, difatti, si pone nel contesto di un intervento legislativo dichiaratamente rivolto al contenimento della spesa e che al comma 9 espressamente stabilisce che: “Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi
rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente”, sicché parrebbe contraddittorio e contrastante con detta finalità accedere ad una lettura esegetica che vanifichi totalmente l'intento del legislatore, rendendo di fatto inesistente il limite di cui al comma 7.
Parimenti inconciliabili con tale ratio, appaiono, poi, i tentativi, da alcune amministrazioni fatti (ma non, come si è visto, dalla , che ha adottato una formula Controparte_2
diversa – quella del CUD dell'anno di definizione dei giudizi – ancor più foriera di inconvenienti), di agganciare il limite di cui al comma 7 alla complessiva retribuzione,
comprensiva dei compensi, afferente all'anno antecedente a quello di erogazione dei compensi. Al di là del fatto che, come visto, la norma di fonte primaria non contempla tale riferimento e, pertanto, la previsione attuativa introdurrebbe arbitrariamente un elemento in contrasto con la disposizione di fonte primaria, si manifesta anche rispetto a tale soluzione una chiara discrepanza rispetto all'esigenza di contenimento della spesa sottesa all'intervento legislativo, posto che ove il limite complessivo dei compensi sia
17 agganciato a quello dell'anno precedente detto limite si va anno per anno ad accrescere in modo quasi esponenziale (se per il primo anno si ha X come trattamento base ed Y per compensi, per il secondo anno si avrà X come trattamento base ed X+Y per compensi,
per il terzo anno X come trattamento base ed X+XY per compensi, e così via), tanto da poter raggiungere in tempi assai brevi il limite massimo generale di cui all'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
In ogni caso, è proprio la necessità – che come visto è stata interpretata dalle varie amministrazioni in modo sensibilmente differente – di effettuare in sede attuativa delle operazioni additive, volte ad integrare il dettato testuale dell'art. 9, comma 7, cit. (che diversamente sarebbe inapplicabile ed insuscettibile di attuazione), che rende evidente come l'interpretazione della norma sulla base del solo dato letterale della legge risulti fuorviante ed inadeguata, rendendo necessaria una lettura della disposizione che collochi la locuzione “trattamento economico complessivo” nell'alveo della logica e dell'assetto sistematico e teleologico dell'intero testo legislativo, cioè dell'intero art. 9 cit.
Interpretazione logico-sistematica e teleologica che, differentemente da quanto avviene mediante un'interpretazione meramente testuale (soprattutto se si assegna alle parole il significato che esse hanno in altri e diversi contesti), consente di ridare razionalità e immediata applicabilità al limite legislativo, senza rendere necessarie opinabili ed arbitrarie operazioni ortopediche di integrazione della legge che finiscono per snaturarne la funzione e lo spirito, oltre a condurre sovente a risultati incerti se non del tutto insoddisfacenti.
In forza delle considerazioni che precedono, dunque, risultano non condivisibili o non conferenti rispetto al caso di specie i precedenti giurisprudenziali valorizzati dalle ricorrenti, mentre appare del tutto convincente il percorso argomentativo della pronuncia della Suprema Corte n. 20227/25, in precedenza richiamata, la quale afferma testualmente: <Appare pertanto conforme alla lettera, alla logica ed alla finalità della
18 legge stabilire che i compensi professionali non possono superare il trattamento
economico complessivo al netto degli stessi compensi professionali. Tale interpretazione
è l'unica ammissibile anche alla luce della lettera del primo comma del medesimo articolo
9 secondo cui “i compensi professionali sono computati ai fini del raggiungimento del limite
retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201”.
Diversamente, il legislatore avrebbe potuto usare la medesima nozione, ossia stabilire che
il trattamento economico complessivo, in questa diversa accezione, non può superare il
limite dei 240.000 euro del primo presidente di Cassazione>>.
Anche in base a tale decisione della Suprema Corte, dunque, l'interpretazione qui recepita
“appare l'unica capace di rispettare i criteri ermeneutici, letterale, logico, sistematico e
teleologico”.
In conclusione, risultando la previsione regolamentare invocata dalle ricorrenti in contrasto con la norma imperativa di fonte primaria, le loro domande risultano prive di base normativa, non essendovi una previsione né di fonte primaria né di fonte secondaria che legittimi le richieste di maggiori compensi in questa sede formulate.
3. L'estrema difficoltà di esegesi della norma in parola e la presenza di molteplici precedenti di primo e di secondo grado favorevoli alla tesi qui sostenuta dalle parti attrici,
cui ha fatto seguito solo in corso di giudizio la pronuncia di legittimità di segno contrario,
costituiscono, con immediata evidenza, eccezionali motivi giustificativi dell'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2784 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da
, , e nei confronti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
della , in pers. del l.r. p.t., così provvede: Controparte_2
- rigetta il ricorso;
19 - dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Salerno, 10.10.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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