Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RG n. 23412/2021
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
SEZIONE 13^CIVILE VERBALE1 DI UDIENZA DELLA CAUSA N. 23412 DELL'ANNO 2021 TRA
<< >> nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in NO, Viale Andrea Doria 39 patrocinata/a dall'Avv. COLOMBO ANTONIO ANGELO EUGENIO;
E
<< > nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 ed, ivi, residente in [...], patrocinato/a dall'Avv. BRUNETTI VINCENZO LUPI MADELEINE MARIA ( ) GALLERIA C.F._3
UNIONE, 3 20122 MILANO;
( ) Controparte_2 C.F._4
VIA DELLA MERCEDE, 11 00187 ROMA;
Oggi in data 26/03/2025 - innanzi al Giudice unico designato Dott. Jacopo Blandini, è comparso:
-Per la parte attrice/ricorrente << >> Parte_1 C.F._1 compare l'Avv. COLOMBO ANTONIO.
-Per parte convenuta/resistente Controparte_1
<< > compare l'Avv. LUPI MADELEINE MARIA;
C.F._2
Entrambe le parti danno che la causa di II grado pendente innanzi alla CDA di NO è stata trattenuta a sentenza in data 18/03/2025 (causa n. 2756/2024 RG pendente tra le stesse parti oggi qui in causa innanzi Corte d'Appello di NO, Sezione 2^ Civile, ed avente ad oggetto l'impugnazione del testamento di Giudice relatrice Persona_1 dott.ssa Elena Catalano).
Il Giudice invita i legali comparsi a discutere la causa. Le difese comparse procedono alla discussione, anche esponendo le proprie difese ed argomentazioni riportandosi ai propri scritti difensivi e richiamandosi alle proprie conclusioni già formalmente ed espressamente rassegnate in atti. 1 Il presente verbale è redatto su documento informatico firmato digitalmente dal giudice. Essendo il verbale in formato elettronico ed essendo depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21/02/2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15/10/2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che le parti ed il teste, le cui dichiarazioni sono sopra riportate, sono impossibilitati a sottoscrivere il verbale stesso per mancanza di firma digitale.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, rilevato che le difese patrocinanti si sono allontanate e non risultano, allo stato, immediatamente reperibili, pronunzia ed emette DISPOSITIVO di sentenza non definitiva del giudizio da allegare al verbale di udienza e immediatamente depositata in Cancelleria. NO il 26/03/2025 .
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
SEZIONE 13^CIVILE
SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OMISSIS
---
P.Q.M.
--- Il Tribunale Civile e Penale di NO, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 23412/2021, non definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti così provvede e dispone:
-Respinge e disattende la domanda giudiziale sub 3 (a pagina 18 delle conclusioni di parte ) volta all'accertamento ed alla declaratoria di intervenuta usucapione CP_1 ventennale sul bene immobile indicato al Foglio 308, part. 135, sub.23, cat. A/3, classe 8, consistenza 3,5 vani, rendita € 903,90 (int. 11), con annesse 2 cantine site, al piano sotterraneo;
-Dispone per il non luogo a provvedere sulla domanda giudiziale formulata sub lettera C a pagina 22 della memoria integrativa del 13/04/2022 di parte ricorrente (già Pt_1 proposta in altro e diverso giudizio tra le stesse parti e come da dispositivo di sentenza del T.O. di NO al n. 7380/2024, a rep. 6543/2024 emessa in data del 02-24/07/2024 al RG n. 50340/2021) volta alla emissione di ordine giudiziale al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di NO 1 di procedere alla cancellazione della trascrizione di cui alla nota n. 8684 del Registro generale e n. 6098 del Registro particolare presentata il 09/02/2022.
-Provvede, come da separata ordinanza, alla rimessione del presente procedimento innanzi al Giudice designato per la definizione delle residue domande ancora pendenti tra le parti;
-Differisce ogni eventuale pronunzia giudiziale sulla condanna alla refusione delle spese legali di lite e di procedura alla definizione del giudizio di merito;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-Visto l'art. 429, I comma seconda parte del c.p.c., anche considerato il proprio carico di lavoro ed il ruolo di udienza, si ritiene congruo fissare il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione della sentenza.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. NO, così deciso il 26/03/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini