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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
601/2025
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro , nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 23/05/2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 601/2025 R.G .lavoro , promosso
DA
, nato a [...] ( CT ) in data 11.03.1952 , residente in [...]
Querce 5 , c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cannavò, come C.F._1
da procura in atti depositata , domiciliato presso il suo studio in Catania via Vincenzo Giuffrida 73;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , rappresentato e difeso in P.IVA_1
giudizio dall'avv. Pier Luigi Tomaselli , come da procura alle liti in atti depositata , domiciliato elet- tivamente in Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggeto : indebito su pensione INVCIV n. 07133573
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato in data 21/01/2015 parte ricorrente impugnava il provvedimento del
17/07/2024, avente ad oggetto “ Recupero somme indebitamente percepite su pensione del Sig.
cat. INVCIV n. 07133573”, l'indebito era riferito al periodo intercorso dall'01/ Parte_1
01/2011 al 30/06/2012 . Chiedeva l'accertamento della prescrizione dell'azione di recupero delle somme, l'illegittimità del provvedimento impugnato e della ripetizione di indebito , con annullamento del provvedimento medesimo e con restituzione di eventuali somme trattenute.
Premetteva in fatto di avere percepito la pensione quale invalido totale , in conseguenza di presenta- zione istanza del 17 giugno 2008 , accolta il 16 novembre 2009, con decorrenza mese di luglio
2008.
L'importo mensile della prestazione era pari ad euro 246,97 mensili.
Il ricorrente aveva percepito detta pensione da luglio 2008 sino al 30 giugno 2012.
Successivamente con provvedimento impugnato in questo giudizio recante data 17.7.2024 avente ad oggetto il recupero di somme percepite indebitamente sulla pensione del ricorrente , categoria
CP_ INVCIV n. 07133573 , comunicava all'odierno ricorrente che per il periodo intercorso da 01.
01.2011 al 30.06.2012 , aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione all'esame di giudizio , per un importo di euro 4.163,00. Le motivazioni specificate nel provvedimento impugna- to erano testualmente indicate : “Assenza requisito sanitario e in parte reddituale, verifica straordi- naria del 05/04/2012”. Dal medesimo provvedimento opposto si apprendeva che il recupero della somma indebitamente erogata , pari a € 4.146,00 , sarebbe avvenuto sulla pensione VOCOM n.360
45371 di cui risultava titolare il ricorrente medesimo , attraverso trattenuta mensile di € 131,96.
Avverso detto provvedimento il ricorrente odierno proponeva ricorso amministrativo che l'Ente ri – gettava , confermando che l'indebito risultava dovuto ed era in corso il recupero sulla pensione.
A sostegno dell'impugnazione proposta eccepiva la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. evidenziava che le somme richieste si riferivano al periodo intercorso da 01.01.2011 al 30.06.2012 pertanto alla data di ricevimento dell'atto impugnato, 02/08/2024, l'indebito era prescritto .
Richiamava le norme sulla irripetibilità delle erogazioni, eseguite a titolo di pensione, secondo la previsione di cui all'art. 52 legge n. 88/1989, non ché la violazione dell'art. 13 della legge 412 del
1991.
Dalle norme richiamate deduceva che , in caso di attribuzione di somme che non avrebbero dovuto essere corrisposte , il diritto alla ripetizione non sussiste quando il pagamento indebito è dovuto ad errore dell'ente e non sussiste dolo del percipiente .
Richiamava altresì l'art. 206 del DPR 1092/1973 che prevede una deroga alla ripetizione di indebito fissata ex art. 2033 c.c., prevedendo ,in caso di revoca o modifica di provvedimento , l'erogazione di somme non dovute, non si fa luogo alla ripetizione dell'indebito, salvo che la revoca o modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato . Richiamava altresì i principi sul punto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità .
Chiedeva pertanto al tribunale di dichiarare la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, chiedeva l'accertamento e la declaratoria di illegittimità del medesimo provvedimento opposto, con il conseguente annullamento;
chiedeva altresì la restituzione delle somme trattenute sulla pensione
VOCOM 021.2100.36045371.
Fissata udienza di discussione al 04/04/2025, si costituiva in giudizio con propria memoria CP_1
in cui contestava la prescrizione del diritto al recupero delle somme indebitamente corrisposte nella fattispecie per avere inviato atti interruttivi del decorso di prescrizione decennale .
Contestava che alla prestazione percepita di invalidità civile fosse applicabile la normativa richiama ta dal ricorrente e non conferente alla fattispecie, poiché nel caso a mano si trattava di indebito assistenziale, cui non sono applicabili le norme sottese alla prestazione pensionistica dipendente da rapporto assicurativo.
Evidenziava la circostanza che l'indebito era scaturito “ anche dall'accertamento del venir meno dei requisiti sanitari per il mantenimento della prestazione”, precisava che l'importo da recuperare era scaturito da una ricostituzione on line per cambio fascia invalidità civile a seguito di verifica straordinaria art. 80 L. 133/2008.
Deduceva che l'onere di provare il possesso dei requisiti sanitari e reddituali per la prestazione rice- vuta indebitamente fosse a carico del ricorrente . chiedeva pertanto la conferma del provvedimento impugnato ed il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note autorizzate ed allegati.
Successivamente delegata alla trattazione e decisione del procedimento , all'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato.
All'esito di camera di consiglio la causa viene definita con il presente provvedimento , reso ex art. 429 c.p.c. mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione .
÷÷÷÷÷÷÷÷
La fattispecie all'esame di giudizio è la pensione di invalidità civile , sulla quale l'Ente ha erogato somme non dovute , a seguito di verifica sulla sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti sanitari ed economici, trattandosi pertanto di indebito assistenziale , occorre osservare quanto segue .
La Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare in svariate pronunce che la particolare discipli na della ripetibilità delle prestazioni erogate agli invalidi va ricercata nella normativa di settore afferente alle prestazioni assistenziali agli invalidi civili. ( si cfr. Cass. Lav. n. 1446/2008 ; Cass.
Lav. 20 maggio 2021 n. 13915). E' stata evidenziata la ragione di questa individuazione della fonte regolatrice , nel fatto che le prestazioni agli invalidi civili sono oggetto di obbligazioni pubbliche per volontà di legge e tali obbligazioni sorgono al verificarsi dei presupposti e fatti previsti dalle norme.
Pertanto i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti , quindi l'esistenza o inesistenza dell'obbligazione, sia originaria che sopravvenuta , ancorché detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica , cioè di giudizio , rivestono natura meramente rico- gnitiva , funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, vanno esclusi pertanto poteri amministra tivi e provvedimenti costitutivi di effetti ( Cass. SS. UU. 08.04.1975 n. 1261; 24.10.1991n. 11329 ).
Pertanto il diritto alla prestazione assistenziale nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti di legge , la revoca non è altro che la ricognizione in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non è certo un provvedimento che esprime l'autotutela amministrativa , che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della fattispecie all'interesse pubblico.
( si cfr. Cass. 256/2001, 8713/1999; Cass.5138/1994).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38
Cost, attributivi del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere , nonché del diritto alla previdenza dei lavoratori.
Nel settore specifico della previdenza ed assistenza obbligatorie si è consolidato un principio di settore secondo il quale, in luogo della regola generale codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, aventi come minimo denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, ed una situazione idonea a generare affidamento.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. rappresenta una garanzia in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita da parte del soggetto più debole del rapporto obbligatorio , che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata re- stituzione di prestazioni per loro natura già consumate in correlazione della loro destinazione ali- mentare ( Corte Cost. 39/1993 ; n. 431/1993).
La Cassazione ha precisato in svariate pronunce i seguenti principi : “Vanno richiamati i principi già espressi da questa Corte ( cfr. Cass. 28771/2018, n. 10642/2019) con cui si è affermato “ che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola del la ripetibilità propria del sistema civilistico e dall'art. 2033 c.c. , in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede “ in cui le prestazioni pensionistiche , pur indebite, sono normalmente destinate “ al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” ( corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1 ) con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore che esclude
la ripetizione[….]se l'erogazione non sia[ …]addebitabile al percettore( Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)[…]l'indebito assistenziale , quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui in- tervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né abbia mai fatto richiesta ( cass. 23 agosto 2003 n. 12406 ) , nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio e esigenze assi- stenziali ( cass. 5 marzo 2018 n. 5059 , riguardante il caso di erogazione dell'indennità di accompa gnamento in difetto del requisito di mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario)o in caso di dolo comprovato dall'accipiens. Nella fattispecie in esame va , in primo luogo, rilevato che l'istituto non ha provveduto secondo le regole della legge n. 448 del 1998 , art.
37 , comma 8 , una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha conti nuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. Va rilevato che a riguardo, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia con notata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti ( cfr. Cass. nn.17576 del 2002 , 537 del2015 ), coerentemente col principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio ( cass. sez. lav. 22.2.2021n. 4668).
Venendo al caso in esame si osserva quanto segue .
Le somme richieste in ripetizione sono quelle per il periodo intercorso dal 01/01/ 2011 al 30/06
2012, mentre la prestazione non risulta sospesa dall'istituto e non risulta revocata .
Nella fattispecie alla ricostituzione on line del 21.05.2012 per cambio fascia di invalidità civile , ricostituzione che non risulta notificata al ricorrente , non sussistendo in atti di causa prova fornita con avviso di ricevimento o notifica alcuna , non ha fatto seguito la sospensione della prestazione e la revoca nei successivi 90 giorni.
Nella fattispecie con la richiesta del 05/12/2012 , ricevuta il 18/12/2012 , sono state richieste somme afferenti ad un periodo anteriore intercorso da 01/01/2011 al 30/06/2012, in assenza di prova di dolo dell'accipiens, odierno ricorrente, o prova di un comportamento preordinato a fornire all'ente una falsa rappresentazione di realtà e dati reddituali , secondo l'indirizzo della giurispru-
denza di legittimità, sopra richiamato ex art. 118 disp. att. c.p.c. cui questo giudice si riporta , rece- pendolo integralmente .
CP_ Tale richiesta dell' di recupero di indebito pertanto risulta illegittima, contraria a quanto prevede il disposto di legge 448/1998 e non trova accoglimento potendosi, in caso ci fosse stata la revoca , richiedere in restituzione solamente le somme percepite dopo la revoca e non prima del detto provvedimento.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente , con distrazione in favore del procuratore del ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 601/2025 R.G. L. promossa da con ricorso depositato il Parte_1
21.01. 2025 , così provvede :
Accoglie il ricorso;
CP_ Dichiara illegittimo il provvedimento di recupero di somme, recante data 17.07.2024 dell' avente ad oggetto recupero di somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n.
07133573 intestata al ricorrente odierno;
CP_ Condanna alla restituzione delle somme trattenute sulla pensioneVOCOM021.2100.36045371; di euro 131,96 mensili;
Condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 884,5 oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa come per legge , con distrazione in favore dell'avv. Cannavò Giuseppe ex art. 93 c.p.c.
Catania 23/05/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro , nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 23/05/2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 601/2025 R.G .lavoro , promosso
DA
, nato a [...] ( CT ) in data 11.03.1952 , residente in [...]
Querce 5 , c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cannavò, come C.F._1
da procura in atti depositata , domiciliato presso il suo studio in Catania via Vincenzo Giuffrida 73;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , rappresentato e difeso in P.IVA_1
giudizio dall'avv. Pier Luigi Tomaselli , come da procura alle liti in atti depositata , domiciliato elet- tivamente in Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggeto : indebito su pensione INVCIV n. 07133573
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato in data 21/01/2015 parte ricorrente impugnava il provvedimento del
17/07/2024, avente ad oggetto “ Recupero somme indebitamente percepite su pensione del Sig.
cat. INVCIV n. 07133573”, l'indebito era riferito al periodo intercorso dall'01/ Parte_1
01/2011 al 30/06/2012 . Chiedeva l'accertamento della prescrizione dell'azione di recupero delle somme, l'illegittimità del provvedimento impugnato e della ripetizione di indebito , con annullamento del provvedimento medesimo e con restituzione di eventuali somme trattenute.
Premetteva in fatto di avere percepito la pensione quale invalido totale , in conseguenza di presenta- zione istanza del 17 giugno 2008 , accolta il 16 novembre 2009, con decorrenza mese di luglio
2008.
L'importo mensile della prestazione era pari ad euro 246,97 mensili.
Il ricorrente aveva percepito detta pensione da luglio 2008 sino al 30 giugno 2012.
Successivamente con provvedimento impugnato in questo giudizio recante data 17.7.2024 avente ad oggetto il recupero di somme percepite indebitamente sulla pensione del ricorrente , categoria
CP_ INVCIV n. 07133573 , comunicava all'odierno ricorrente che per il periodo intercorso da 01.
01.2011 al 30.06.2012 , aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione all'esame di giudizio , per un importo di euro 4.163,00. Le motivazioni specificate nel provvedimento impugna- to erano testualmente indicate : “Assenza requisito sanitario e in parte reddituale, verifica straordi- naria del 05/04/2012”. Dal medesimo provvedimento opposto si apprendeva che il recupero della somma indebitamente erogata , pari a € 4.146,00 , sarebbe avvenuto sulla pensione VOCOM n.360
45371 di cui risultava titolare il ricorrente medesimo , attraverso trattenuta mensile di € 131,96.
Avverso detto provvedimento il ricorrente odierno proponeva ricorso amministrativo che l'Ente ri – gettava , confermando che l'indebito risultava dovuto ed era in corso il recupero sulla pensione.
A sostegno dell'impugnazione proposta eccepiva la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. evidenziava che le somme richieste si riferivano al periodo intercorso da 01.01.2011 al 30.06.2012 pertanto alla data di ricevimento dell'atto impugnato, 02/08/2024, l'indebito era prescritto .
Richiamava le norme sulla irripetibilità delle erogazioni, eseguite a titolo di pensione, secondo la previsione di cui all'art. 52 legge n. 88/1989, non ché la violazione dell'art. 13 della legge 412 del
1991.
Dalle norme richiamate deduceva che , in caso di attribuzione di somme che non avrebbero dovuto essere corrisposte , il diritto alla ripetizione non sussiste quando il pagamento indebito è dovuto ad errore dell'ente e non sussiste dolo del percipiente .
Richiamava altresì l'art. 206 del DPR 1092/1973 che prevede una deroga alla ripetizione di indebito fissata ex art. 2033 c.c., prevedendo ,in caso di revoca o modifica di provvedimento , l'erogazione di somme non dovute, non si fa luogo alla ripetizione dell'indebito, salvo che la revoca o modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato . Richiamava altresì i principi sul punto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità .
Chiedeva pertanto al tribunale di dichiarare la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, chiedeva l'accertamento e la declaratoria di illegittimità del medesimo provvedimento opposto, con il conseguente annullamento;
chiedeva altresì la restituzione delle somme trattenute sulla pensione
VOCOM 021.2100.36045371.
Fissata udienza di discussione al 04/04/2025, si costituiva in giudizio con propria memoria CP_1
in cui contestava la prescrizione del diritto al recupero delle somme indebitamente corrisposte nella fattispecie per avere inviato atti interruttivi del decorso di prescrizione decennale .
Contestava che alla prestazione percepita di invalidità civile fosse applicabile la normativa richiama ta dal ricorrente e non conferente alla fattispecie, poiché nel caso a mano si trattava di indebito assistenziale, cui non sono applicabili le norme sottese alla prestazione pensionistica dipendente da rapporto assicurativo.
Evidenziava la circostanza che l'indebito era scaturito “ anche dall'accertamento del venir meno dei requisiti sanitari per il mantenimento della prestazione”, precisava che l'importo da recuperare era scaturito da una ricostituzione on line per cambio fascia invalidità civile a seguito di verifica straordinaria art. 80 L. 133/2008.
Deduceva che l'onere di provare il possesso dei requisiti sanitari e reddituali per la prestazione rice- vuta indebitamente fosse a carico del ricorrente . chiedeva pertanto la conferma del provvedimento impugnato ed il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note autorizzate ed allegati.
Successivamente delegata alla trattazione e decisione del procedimento , all'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato.
All'esito di camera di consiglio la causa viene definita con il presente provvedimento , reso ex art. 429 c.p.c. mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione .
÷÷÷÷÷÷÷÷
La fattispecie all'esame di giudizio è la pensione di invalidità civile , sulla quale l'Ente ha erogato somme non dovute , a seguito di verifica sulla sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti sanitari ed economici, trattandosi pertanto di indebito assistenziale , occorre osservare quanto segue .
La Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare in svariate pronunce che la particolare discipli na della ripetibilità delle prestazioni erogate agli invalidi va ricercata nella normativa di settore afferente alle prestazioni assistenziali agli invalidi civili. ( si cfr. Cass. Lav. n. 1446/2008 ; Cass.
Lav. 20 maggio 2021 n. 13915). E' stata evidenziata la ragione di questa individuazione della fonte regolatrice , nel fatto che le prestazioni agli invalidi civili sono oggetto di obbligazioni pubbliche per volontà di legge e tali obbligazioni sorgono al verificarsi dei presupposti e fatti previsti dalle norme.
Pertanto i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti , quindi l'esistenza o inesistenza dell'obbligazione, sia originaria che sopravvenuta , ancorché detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica , cioè di giudizio , rivestono natura meramente rico- gnitiva , funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, vanno esclusi pertanto poteri amministra tivi e provvedimenti costitutivi di effetti ( Cass. SS. UU. 08.04.1975 n. 1261; 24.10.1991n. 11329 ).
Pertanto il diritto alla prestazione assistenziale nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti di legge , la revoca non è altro che la ricognizione in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non è certo un provvedimento che esprime l'autotutela amministrativa , che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della fattispecie all'interesse pubblico.
( si cfr. Cass. 256/2001, 8713/1999; Cass.5138/1994).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38
Cost, attributivi del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere , nonché del diritto alla previdenza dei lavoratori.
Nel settore specifico della previdenza ed assistenza obbligatorie si è consolidato un principio di settore secondo il quale, in luogo della regola generale codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, aventi come minimo denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, ed una situazione idonea a generare affidamento.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. rappresenta una garanzia in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita da parte del soggetto più debole del rapporto obbligatorio , che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata re- stituzione di prestazioni per loro natura già consumate in correlazione della loro destinazione ali- mentare ( Corte Cost. 39/1993 ; n. 431/1993).
La Cassazione ha precisato in svariate pronunce i seguenti principi : “Vanno richiamati i principi già espressi da questa Corte ( cfr. Cass. 28771/2018, n. 10642/2019) con cui si è affermato “ che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola del la ripetibilità propria del sistema civilistico e dall'art. 2033 c.c. , in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede “ in cui le prestazioni pensionistiche , pur indebite, sono normalmente destinate “ al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” ( corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1 ) con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore che esclude
la ripetizione[….]se l'erogazione non sia[ …]addebitabile al percettore( Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)[…]l'indebito assistenziale , quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui in- tervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né abbia mai fatto richiesta ( cass. 23 agosto 2003 n. 12406 ) , nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio e esigenze assi- stenziali ( cass. 5 marzo 2018 n. 5059 , riguardante il caso di erogazione dell'indennità di accompa gnamento in difetto del requisito di mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario)o in caso di dolo comprovato dall'accipiens. Nella fattispecie in esame va , in primo luogo, rilevato che l'istituto non ha provveduto secondo le regole della legge n. 448 del 1998 , art.
37 , comma 8 , una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha conti nuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. Va rilevato che a riguardo, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia con notata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti ( cfr. Cass. nn.17576 del 2002 , 537 del2015 ), coerentemente col principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio ( cass. sez. lav. 22.2.2021n. 4668).
Venendo al caso in esame si osserva quanto segue .
Le somme richieste in ripetizione sono quelle per il periodo intercorso dal 01/01/ 2011 al 30/06
2012, mentre la prestazione non risulta sospesa dall'istituto e non risulta revocata .
Nella fattispecie alla ricostituzione on line del 21.05.2012 per cambio fascia di invalidità civile , ricostituzione che non risulta notificata al ricorrente , non sussistendo in atti di causa prova fornita con avviso di ricevimento o notifica alcuna , non ha fatto seguito la sospensione della prestazione e la revoca nei successivi 90 giorni.
Nella fattispecie con la richiesta del 05/12/2012 , ricevuta il 18/12/2012 , sono state richieste somme afferenti ad un periodo anteriore intercorso da 01/01/2011 al 30/06/2012, in assenza di prova di dolo dell'accipiens, odierno ricorrente, o prova di un comportamento preordinato a fornire all'ente una falsa rappresentazione di realtà e dati reddituali , secondo l'indirizzo della giurispru-
denza di legittimità, sopra richiamato ex art. 118 disp. att. c.p.c. cui questo giudice si riporta , rece- pendolo integralmente .
CP_ Tale richiesta dell' di recupero di indebito pertanto risulta illegittima, contraria a quanto prevede il disposto di legge 448/1998 e non trova accoglimento potendosi, in caso ci fosse stata la revoca , richiedere in restituzione solamente le somme percepite dopo la revoca e non prima del detto provvedimento.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente , con distrazione in favore del procuratore del ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 601/2025 R.G. L. promossa da con ricorso depositato il Parte_1
21.01. 2025 , così provvede :
Accoglie il ricorso;
CP_ Dichiara illegittimo il provvedimento di recupero di somme, recante data 17.07.2024 dell' avente ad oggetto recupero di somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n.
07133573 intestata al ricorrente odierno;
CP_ Condanna alla restituzione delle somme trattenute sulla pensioneVOCOM021.2100.36045371; di euro 131,96 mensili;
Condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 884,5 oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa come per legge , con distrazione in favore dell'avv. Cannavò Giuseppe ex art. 93 c.p.c.
Catania 23/05/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo